Art. 1. Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 2 , concernente norme integrative delle leggi 10 dicembre 1975, n. 679, 12 dicembre 1975, n. 680 e 18 dicembre 1975, n. 708 , riguardanti l'istituzione delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, primo comma, le parole: "I presidenti delle corti di appello di Lecce, di Bologna e di Catanzaro, competenti ai sensi della legge 10 aprile 1951, n. 287 , e successive modificazioni, sono tenuti a procedere senza ritardo" sono sostituite dalle seguenti:
"I presidenti dei tribunali di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri sono tenuti a procedere immediatamente".
All'articolo 1, secondo comma, le parole: "e dei giudici popolari supplenti" sono soppresse e le parole:
"di Bologna e di Catanzaro" sono sostituite dalle seguenti: "di Forli' e di Palmi".
All'articolo 1, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Analogamente, prima che si proceda alle operazioni di cui al primo comma, devono essere rinnovate le operazioni di formazione delle liste generali e di imbussolamento delle schede dei giudici popolari ordinari delle corti d'assise di appello di Catanzaro e di Reggio Calabria".
All'articolo 2, le parole: "di Bologna e di Catanzaro" sono sostituite dalle altre: "di Forli' e di Palmi".
All'articolo 2 e' aggiunto il seguente comma:
"La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai collegi formati con giudici popolari estratti in base alle liste generali attualmente esistenti delle corti d'assise di appello di Catanzaro e di Reggio Calabria".
La tabella C allegata al decreto-legge e' sostituita dalla seguente:
TABELLA C
Parte di provvedimento in formato grafico
E' convertito in legge il decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 2 , concernente norme integrative delle leggi 10 dicembre 1975, n. 679, 12 dicembre 1975, n. 680 e 18 dicembre 1975, n. 708 , riguardanti l'istituzione delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, primo comma, le parole: "I presidenti delle corti di appello di Lecce, di Bologna e di Catanzaro, competenti ai sensi della legge 10 aprile 1951, n. 287 , e successive modificazioni, sono tenuti a procedere senza ritardo" sono sostituite dalle seguenti:
"I presidenti dei tribunali di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri sono tenuti a procedere immediatamente".
All'articolo 1, secondo comma, le parole: "e dei giudici popolari supplenti" sono soppresse e le parole:
"di Bologna e di Catanzaro" sono sostituite dalle seguenti: "di Forli' e di Palmi".
All'articolo 1, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Analogamente, prima che si proceda alle operazioni di cui al primo comma, devono essere rinnovate le operazioni di formazione delle liste generali e di imbussolamento delle schede dei giudici popolari ordinari delle corti d'assise di appello di Catanzaro e di Reggio Calabria".
All'articolo 2, le parole: "di Bologna e di Catanzaro" sono sostituite dalle altre: "di Forli' e di Palmi".
All'articolo 2 e' aggiunto il seguente comma:
"La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai collegi formati con giudici popolari estratti in base alle liste generali attualmente esistenti delle corti d'assise di appello di Catanzaro e di Reggio Calabria".
La tabella C allegata al decreto-legge e' sostituita dalla seguente:
TABELLA C
Parte di provvedimento in formato grafico