Accoglimento
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/02/2026, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00924/2026REG.PROV.COLL.
N. 08651/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8651 del 2024, proposto da
Regione LI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Libera Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Agri Verde di RG NZ & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Montemitro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ditta TO SA, Ditta ON IO, Ditta ON Pietro, Ditta AP NN, Ditta SC Chiara, Comune di San Nicandro Garganico, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la LI (Sezione Terza) n. 966/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.G.E.A. e di Agri Verde di RG NZ & C. S.a.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. NN LL e udito per Agri Verde di RG NZ & C. S.a.s. l’avv. Luciano Montemitro.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con determina dell’Autorità di gestione del programma di sviluppo rurale della LI 2014-2022, n. 169 del 30 aprile 2020, la Agri Verde di RG NZ & C S.a.s. (in seguito anche solo “Agri Verde”) è risultata ammessa ai benefici della Sottomisura 8.3 del PSR LI 2014/2022, finalizzata al “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”, con un aiuto pubblico concesso pari a € 298.626,85.
È stato, pertanto, corrisposto alla ditta l’importo di € 149.313,42 a titolo di anticipazione (domanda di pagamento n. 04270057567).
1.1 Con la nota n. 0025040/2022 del 19 gennaio 2022 la Guardia di finanza-Nucleo di polizia economico-finanziaria di Bari, Gruppo tutela spesa pubblica, Sezione frodi comunitarie, ha trasmesso al Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale e all’Organismo pagatore A.G.E.A., un rapporto redatto ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/1981 per violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 898/1986, corredato dal processo verbale di contestazione a carico della suddetta società, alla quale è stato mosso l’addebito di avere indebitamente percepito contributi pubblici, nell’ambito del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR).
1.2 Con determinazione dirigenziale n. 193 del 4 marzo 2022, seguita dal provvedimento n. 285 del 22 aprile 2022, è stata disposta la costituzione e la nomina di una specifica Commissione preposta alla revisione dell’istruttoria eseguita e di tutta la documentazione contabile e amministrativa delle domande di sostegno/pagamento presentate dai soggetti coinvolti nel procedimento penale instauratosi a seguito dei predetti accertamenti a valere sulle misure forestali del PSR LI 2007/2013 e 2014/2022, al fine di verificare la regolarità della spesa sostenuta.
Con nota del 18 ottobre 2022 n. 0015437 è stato comunicato alla Agri Verde ai sensi degli articoli 7 e ss. della l. n. 241/1990, l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela dei provvedimenti di ammissione agli aiuti adottati con le determinazioni dell’Autorità di gestione n. 49 del 18 marzo 2019 e n. 169 del 30 aprile 2020, nonché il successivo recupero delle somme percepite.
In particolare, si è contestata alla società:
a) l’erronea trasmissione della domanda di sostegno e della documentazione a corredo, in violazione di quanto prescritto dal bando all’art. 14;
b) l’indebito conseguimento di 7 punti relativi al parametro di valutazione “superfici contigue ad interventi selvicolturali o di rimboschimenti precedentemente realizzati”, ottenuti dalla società in assenza della documentazione comprovante l’effettiva realizzazione di tali interventi nei dieci anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno;
c) l’immotivata ammissione della ditta all’istruttoria tecnico-amministrativa, non risultando depositato agli atti alcun provvedimento di accoglimento dell’istanza di riesame e del successivo ricorso straordinario presentati dalla deducente al Presidente della Repubblica.
Le deduzioni difensive presentate dalla ditta Agri Verde in data 28 ottobre 2022 in sede procedimentale sono state disattese dall’Amministrazione regionale.
1.3 Con nota n. A00 030/28/11/2022/ n. 0018497, la Agri Sud ha ricevuto la comunicazione di chiusura del procedimento di annullamento del provvedimento di ammissione agli aiuti e del conseguente provvedimento di concessione della provvidenza economica.
In particolare con determina dirigenziale n. 871 del 29 novembre 2022 è stato disposto l’annullamento degli atti di ammissione e di concessione del beneficio economico alla predetta società; si è, inoltre, proceduto alla revoca degli aiuti sopra citati e si è stabilito di attivare il recupero della somma erogata alla Agri Verde in misura pari a € 149.313,42, a titolo di anticipazione.
2. Con ricorso notificato il 26 gennaio 2023 e depositato il 2 febbraio 2023 Agri Verde ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la LI – sede di Bari, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti:
-il provvedimento di cui alla nota prot. r_puglia/AOO_030/PROT/18/10/2022/0015437, con cui la Regione LI – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale le ha comunicato l’avvio del procedimento di annullamento dei provvedimenti di ammissibilità e di concessione degli aiuti, di cui alla Sottomisura 8.3 del PSR LI 2014/2020, rispettivamente approvati con DAdG n. 377 del 310.10.2019 (che aggiorna la DAdG n. 49 del 18.3.2019) e con DAdG n. 169 del 30.4.20;
- il provvedimento di cui alla nota prot. AOO_030/28/11/2022/ n. 0018497 della Regione LI - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, notificata all’odierna ricorrente a mezzo pec in data 28/11/2022, di comunicazione di conclusione del procedimento di annullamento dei provvedimenti di ammissibilità e di concessione degli aiuti, di cui alla Sottomisura 8.3 del PSR LI 2014/2020, rispettivamente approvati con DAdG n. 377 del 310.10.2019 (che aggiorna la DAdG n. 49 del 18.3.2019) e con DAdG n. 169 del 30.4.2020;
- la Determinazione Dirigenziale n. 871 del 29/11/2022, avente ad oggetto “P.S.R. LI 2014/2022 – Misura 8 «Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste» – Sottomisura 8.3 «Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali e eventi catastrofici». Bando approvato con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 144 del 10/07/2017 (BURP n. 86 del 20/07/2017). Ditta AGRI VERDE di AR NU & CSAS – DdS n. 54250625651 Sottomisura 8.3 Azioni 1, 2 e 3. – Annullamento dei Provvedimenti di ammissibilità e concessione dell’aiuto approvati rispettivamente con DAdG n. 49 del 18.03.2019 e DAdG n. 169 del 30.04.2020, limitatamente alla posizione della ditta AGRI VERDE di AR NU & CSAS”, notificata alla Agri Verde in data 30.11.2022;
- la Determinazione - Sezione Attuazione programmi comunitari per l’agricoltura n. 933 del 20.12.2022 avente ad oggetto “Ventesimo elenco di concessione delle Domande di Sostegno ammesse agli aiuti”;
- tutti i provvedimenti ad essi preordinati, connessi e/o consequenziali.
2.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto i motivi così rubricati:
1) violazione degli artt. 21-novies, comma 1 e 21- quinquies della l. n. 241/90 s.m.i. - violazione dell’art. 2 della l. n. 241/90 s.m.i. – violazione del principio di certezza dei rapporti amministrativi – violazione dei principi di correttezza e buona fede - sviamento - violazione del principio di semplificazione dell’attività amministrativa – violazione artt. 2 e 97 cost. - violazione dei doveri di solidarietà sociale e leale collaborazione – dei principi di proporzionalità e ragionevolezza - violazione del principio nemo venire potest contra factum proprium – violazione del legittimo affidamento - violazione del principio di buon andamento (art. 97 cost.)- violazione del principio del giusto procedimento - eccesso di potere per carente istruttoria e per travisamento e/o erroneità dei presupposti – eccesso di potere per incongruità della motivazione, per contraddittorietà ed illogicità, per grave carenza istruttoria, perplessità – arbitrarietà e manifesta ingiustizia ;
2) violazione degli artt. 3, 6 e 12 l. n. 241/90 – violazione dell’autovincolo - eccesso di potere per difetto di istruttoria – carenza di motivazione – contraddittorietà - eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto - violazione del principio di trasparenza e di buona fede – violazione artt. 3 e 97 cost. – perplessità – arbitrarietà manifesta.
3. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha accolto il ricorso ritenendo fondata, con assorbimento di tutti gli altri motivi, la “dedotta violazione del principio di proporzionalità” ed ha annullato il provvedimento impugnato.
4. Con ricorso notificato il 12 novembre 2024 e depositato il 19 novembre 2024 la Regione LI ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.
4.1 Ha affidato il gravame ai motivi così rubricati:
1) Violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità. Violazione e falsa applicazione del principio di separazione del processo civile e di quello penale. Travisamento .
5. Nelle date, rispettivamente, del 9 gennaio 2025 e del 22 gennaio 2025 Agri Verde e A.G.E.A. si sono costituiti in giudizio.
6. Nelle date del 13, 22 e 23 dicembre 2025 Agri verde e Regione LI hanno depositato memorie anche in replica.
7. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato.
2. Con l’unico motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondata la dedotta violazione del principio di proporzionalità.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto che:
- l’atto di ritiro adottato dalla Regione avrebbe una portata lesiva della sfera giuridica della ricorrente in violazione dei principi di proporzionalità dell’azione amministrativa, da una parte perché avrebbe disposto il ricupero in un’unica soluzione della considerevole somma di € 149.000, dall’altra perché tale somma non sarebbe mai entrata nella giuridica disponibilità della ditta, essendo stata sottoposta a sequestro preventivo nell’ambito dell’indagine penale instauratasi in seguito agli accertamenti condotti dalla Guardia di finanza, con l’effetto di produrre un vincolo di indisponibilità sulla medesima;
- non sarebbe convincente quanto affermato dalla difesa regionale per cui oggetto del giudizio sarebbe solo il provvedimento di decadenza degli aiuti e non il recupero coattivo della somma, in quanto il provvedimento impugnato disporrebbe espressamente di attivare il recupero della somma “senza condizionarla ad eventi futuri”; inoltre le diversa finalità perseguita dal Giudice penale con la misura cautelare del sequestro conservativo, rispetto all’interesse regionale e unionale di recupero definitivo della somma, invocati sempre dalla difesa regionale, non priverebbero l’azione di recupero posta in essere dalla sua “afflittività oltre misura”;
- “l’amministrazione titolare della potestà di recuperare somme indebitamente erogate che tali si assumono sulla scorta di accertamenti di carattere penale non sfociati in una sentenza di condanna del percettore, deve scegliere le modalità e i tempi di recupero meno afflittivi”, a suo parere ciò vuol dire “tener conto degli effetti del parallelo procedimento penale, specie in presenza di una misura cautelare destinata a incidere nella sfera giuridica patrimoniale del destinatario che subisce un depauperamento figurativo, nella parte in cui non si verifica l’auspicato incremento patrimoniale e uno reale, nella parte relativa alla concreta restituzione di somme di denaro”.
Secondo parte appellante dette statuizioni sarebbero errate atteso che il T.A.R. sarebbe incorso in un travisamento dell’oggetto del giudizio.
Si osserva, in particolare, che parte ricorrente in primo grado ha domandato l’annullamento del provvedimento del 28 novembre 2022 con cui la Regione LI si è determinata a:
- “ disporre nei confronti della ditta AGRI VERDE di AR NU & C. SAS l’annullamento della DAdG n.49 del 18/03/2019 pubblicata nel B.U.R.P. n. 34 del 28/03/2019 limitatamente alla posizione della ditta AGRI 11 VERDE, nonché della Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR LI n.169 del 30/04/2020 pubblicata nel B.U.R.P. n. 64 del 07/05/2020, nella parte in cui si ammette all’aiuto previsto dalla Sottomisura 8.3 del PSR LI 2014-2022 e successivamente si concede alla ditta AGRI VERDE di AR NU & C. SAS, così come prescritto dall’art. 60 del Reg. UE n.1306/2013 “Clausola di Elusione” e stabilito dall’articolo 75 del DPR 445/2000”;
- “procedere alla revoca degli aiuti concessi alla ditta AGRI VERDE di AR NU & C. SAS, ai sensi della Sottomisura 8.3 del PSR PUGLIA 2014/2022” e ad “applicare le riduzioni ed esclusioni secondo quanto previsto dal Decreto Mipaaf 25 gennaio 2017 n.2490 e ss.mm.ii., in attuazione del Reg. 1306/2013”;
- “attivare, nel rispetto della procedura e delle modalità stabilite dell’Organismo Pagatore AgEA, il recupero della somma erogata in seguito specificata: €. 149. 313,42 a titolo di anticipazione (domanda di pagamento n. 04270057567)”.
Secondo parte appellante, il primo giudice avrebbe quindi dovuto valutare, in base ai motivi di ricorso, se la Regione avesse (sulla scorta dei lavori della Commissione nominata per riesaminare l’istruttoria a seguito delle indagini poste in essere dalla Guardia di Finanza) correttamente annullato il provvedimento di assegnazione del finanziamento e revocato gli aiuti concessi. Il T.A.R. avrebbe cioè dovuto stabilire la legittimità dell’annullamento e della revoca del contributo di € 149.000,000 disposti dalla Regione a seguito dell’accertamento, in sede di riesame dell’istruttoria da parte della Commissione appositamente nominata, della irricevibilità della domanda della ricorrente e dell’attribuzione a questa di punteggi non dovuti.
Si deduce, in proposito, che, rispetto all’annullamento e alla revoca del beneficio, l’attivazione del recupero della somma attiene alla successiva ed effettivamente inevitabile fase di esecuzione del provvedimento e che solo in tale fase, successiva ed estranea all’oggetto del presente giudizio, si sarebbero dovute affrontare le questioni relative alle concrete modalità di recupero delle somme.
In particolare, parte appellante osserva che la circostanza che la somma erogata alla ricorrente a titolo di anticipazione sull’importo totale della provvidenza “non sia mai entrata nella giuridica disponibilità della ditta, essendo stata sottoposta a sequestro preventivo, nell’ambito dell’indagine penale instauratasi in seguito agli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza”, sarebbe di nessun rilievo ai fini dell’annullamento e della revoca del beneficio.
Parte appellante aggiunge che a seguito dell’atto di autotutela, la Regione, contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., nell’attivare il recupero nella fase esecutiva, a fronte del sequestro conservativo disposto dal giudice penale, non avrebbe potuto aggredire il patrimonio del ricorrente in primo grado, generando in tal modo effettivamente la paventata duplicazione dell’esborso a cui questi era tenuto. Invece proprio considerando che il finanziamento era stato sottoposto ab inizio alla misura cautelare del sequestro conservativo, la Regione avrebbe dovuto/potuto chiedere in fase esecutiva il dissequestro di tale somma. Ciò in quanto l’annullamento/revoca dei provvedimenti di concessione del beneficio, determinando il venir meno del titolo per disporre della relativa somma da parte della ricorrente, comporterebbe, di conseguenza, il venir meno dei presupposti per il sequestro.
In tal modo si sarebbe, da un lato, soddisfatta la disposizione che prevede in maniera inequivoca il recupero della somma (senza condizionarla ad eventi futuri) e, dall’altro, coordinato l’interesse della Regione al recupero definitivo delle somme con quello cautelare sotteso al sequestro conservativo disposto dal giudice penale, senza gravare oltre misura sul patrimonio del ricorrente.
Per contro, l’annullamento dei provvedimenti di autotutela permetterebbe alla ricorrente in primo grado, nel caso di cessazione della misura cautelare provvisoria del sequestro conservativo, di ritornare nella disponibilità e mantenere in via definitiva la somma ottenuta in violazione delle regole previste dal relativo bando.
2.1 Sotto altro profilo, la sentenza sarebbe errata anche nella parte in cui sostiene che i provvedimenti di autotutela messi in essere dalla Regione sarebbero illegittimi perché fondati su indagini preliminari del Giudice penale “non culminate in sentenze di condanna”. Per tale profilo la sentenza si pone in contrasto con il consolidato principio per cui nei rapporti tra giudizio penale e giudizio amministrativo la regola, almeno tendenziale, è quella dell’autonomia e della separazione.
3. La doglianza coglie nel segno.
Come ricavabile dal suo impianto motivazionale e dal suo dispositivo l’effetto giuridico diretto del provvedimento gravato in prime cure è essenzialmente quello di annullamento del titolo e di conseguente ritiro del beneficio da cui consegue il recupero della somma erogata allo stato solo ordinato (essendosi la Regione limitata ad “attivare, nel rispetto della procedura e delle modalità stabilite dell’Organismo Pagatore AgEA, il recupero della somma erogata” – cfr. il dispositivo della determina n. 871 del 29 novembre 2022, pag. 6).
Del resto l’esecuzione del provvedimento (intesa ex art. 21-quater della l. n. 241 del 1990 come attuazione del comando in esso contenuto) è profilo che costituisce un posterius rispetto all’adozione dello stesso e che, come tale, esula dal sindacato di stampo attizio sulla sua legittimità sicché eventuali contestazioni in ordine alle relative modalità (che non risultano peraltro predeterminate negli atti oggetto del presente giudizio) potranno essere sollevate e fatte valere in altra sede a mezzo dell’impugnazione degli atti a valle.
In particolare, la asserita duplicazione che discenderebbe dalla sottoposizione della somma a sequestro penale, oltre a non determinare la mancanza di proporzionalità del disposto ritiro in quanto le misure (amministrativa e penale) operano con presupposti e finalità diverse e su piani distinti, può essere risolta, come condivisibilmente dedotto dalla difesa regionale, attraverso la revoca, su istanza dell’avente diritto alla somma, del vincolo reale imposto sulle medesime.
3.1 Sotto altro connesso profilo, preme poi ribadire la piena autonomia del giudizio penale da quello amministrativo (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. VI, 15 febbraio 2021, n. 1350).
Nel caso di specie, le indagini svolte dalla A.G.O. hanno rappresentato solo l’occasione per attivare una doverosa nuova istruttoria da parte della Commissione appositamente nominata. La commissione ha infatti proceduto, alla luce delle risultanze dell’istruttoria penale, a riesaminare gli atti in maniera autonoma.
Più segnatamente, sulla scorta degli approfondimenti svolti da tale commissione, si è accertato, in base ad autonome determinazioni, che la ricorrente in primo grado ha presentato una domanda irricevibile (oltre i termini di al punto ii del par. 14 del Bando) anche conseguendo punteggi che non le sarebbero spettati e grazie ai quali ha potuto accedere al contributo di che trattasi.
Ne discende, per quanto qui più di interesse, che, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, gli esiti di tale nuova attività istruttoria posti a base del provvedimento gravato in prime cure non paiono in alcuno modo legati né allo sviluppo che agli esiti del parallelo processo penale.
3.2 Preme, infine, solo per completezza, che non possono essere esaminati in questa sede i profili di presunta illegittimità degli atti gravati in prime cure per violazione dei limiti temporali all’annullamento officioso previsti dall’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 con riferimento ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici.
E ciò per l’assorbente considerazione che tali profili di doglianza, pur formulati nel ricorso di primo grado, non sono stati tuttavia tempestivamente e ritualmente riproposti in questo grado da Agri Verde ex art. 101, comma 2, c.p.a. all’atto della costituzione in giudizio ma solo ripresi, ormai in maniera tardiva, con le memorie ex art. 73 c.p.a. (e oltre, quindi, il termine all’uopo previsto, da intendersi come perentorio).
4. Per le ragioni esposte l’appello è fondato e va accolto.
Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
5. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono ex art. 26 c.p.a. la soccombenza e sono da porre integralmente a carico di Agri Verde di RG NZ & C S.a.s. .
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna Agri Verde di RG NZ & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di spese processuali per il doppio grado di giudizio, in favore di A.G.E.A. e della Regione LI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, della somma di € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge (se dovuti), per ciascuna di dette parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI MO, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
NN LL, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN LL | RI MO |
IL SEGRETARIO