Sentenza 14 gennaio 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 20 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/05/2025, n. 4088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4088 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04088/2025REG.PROV.COLL.
N. 03856/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3856 del 2021, proposto dai signori CC LE, CC MA e CC JA quali eredi ella signora RI ZA, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Pagnoscin, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mira, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fulvio Lorigiola e Luciana Palaro, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia, e dall'avvocato Andrea Manzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Alberico II n.33;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Fallimento Crial S.r.l., in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mazzarolli e LE Pietro Costantini, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
arch. Antonio Foscari Widmann Rezzonico, non costituito;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, n. 42/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mira, del Fallimento Crial S.r.l. e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Ugo De Carlo nessuno è comparso per il Ministero e vista l’istanza di passaggio in decisione delle altre parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora RI ZA ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Mira n. 58 del 26 giugno 2013, della deliberazione della Giunta del Comune di Mira n.144 del 17 giugno 2013 e del diniego espresso dal Ministero della Cultura del 9 maggio 2013.
2. L’appellante, proprietaria di un’area ricompresa all’interno del comparto C2/N1, sito nella zona di espansione del Comune di Mira, la cedeva alla società CRIAL S.r.l., la quale richiedeva e otteneva l’approvazione di un Piano di lottizzazione per la sua edificazione.
La venditrice deduceva di essere venuta a conoscenza dell’esistenza di un vincolo indiretto, apposto con D.M. 22 novembre 1974 e comportante l’inedificabilità dell’area per la sua collocazione a sud della Villa Foscari, villa palladiana nota come la “Malcontenta”, soltanto nel momento in cui veniva convenuta in giudizio dalla CRIAL S.r.l. per la risoluzione del contratto di compravendita.
Prima della stipulazione della convenzione attuativa, il Comune di Mira inviava la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio del Piano di lottizzazione alla CRIAL S.r.l., al progettista del Piano attuativo e alla Soprintendenza, ma non anche alla ricorrente.
L’Amministrazione comunale, dopo aver ricevuto conferma dell’esistenza del vincolo da parte della Soprintendenza, chiedeva al Ministero per i Beni e le Attività Culturali di esprimersi sulla perdurante sussistenza dei presupposti di assoggettamento al vincolo, ai sensi dell’art. 128 D.lgs. 42/2004.
Con provvedimento del 9 maggio 2013, il Ministero dichiarava la sopravvenuta (rispetto alla data di imposizione del vincolo) edificazione delle aree assoggettate alla tutela e la perdurante sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento a vincolo indiretto dell’area considerata.
L’Amministrazione comunale concludeva quindi il procedimento con l’annullamento del Piano attuativo, mediante la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 26 giugno 2013.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso poiché nel momento in cui il Comune di Mira aveva avviato il procedimento di autotutela, la ricorrente avesse già ceduto e perciò il provvedimento non produceva effetti nei suoi confronti
Anche la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non aveva generato alcun pregiudizio poiché la risoluzione del contratto di compravendita era stata chiesta in ragione dell’esistenza del vincolo di inedificabilità e non del Piano attuativo.
L’atto era stato adottato da organo competente e non era necessario procedere alla valutazione dell’interesse della ricorrente che ormai non risultava più proprietaria delle aree oggetto del piano attuativo.
Il fatto che nell’area vincolata fossero state avviate di una serie di iniziative edificatorie non aveva fatto venir meno l’esigenza del vincolo.
Infine l’appellante non aveva diritto né all’avviso di cui all’art. 10 bis l. 241/1990 né alla comunicazione fonale del provvedimento; oltretutto aveva partecipato al procedimento depositando due memorie.
4. L’appello è affidato a tre motivi.
4.1. Il primo motivo contesta l’illogicità e l’assoluto difetto di motivazione del provvedimento con cui l’Amministrazione centrale ha ribadito la sussistenza dei presupposti per il mantenimento del vincolo di secondo livello sulle aree circostanti la villa palladiana “La Malcontenta”.
Il vincolo non aveva più ragione di esistere per la sopravvenuta (rispetto alla data di imposizione del vincolo) edificazione delle aree assoggettate alla tutela e i cui immobili sono interposti fra l’area di pertinenza della villa e l’area regolamentata e sono altresì di altezza pari o superiore a quella consentita con il piano urbanistico annullato dal Comune di Mira.
In risposta alle considerazioni dell’appellante, gli uffici si sono in sostanza limitati a ribadire, apoditticamente e con formule di stile, la necessità della permanenza del vicolo in questione. Viene contestato anche il passaggio della relazione del tecnico della Soprintendenza che sembra introdurre valutazioni paesaggistiche inconferenti rispetto alla natura del procedimento di revisione ex art. 128 d.lgs. 42/2004 riguardanti tematiche prettamente culturali.
Infatti la ricomposizione del verde era stata imposta non sulle aree di cui al Piano urbanistico attuativo poi annullato dal Comune, ma sull’area interposte tra le edificazioni di via Malcanton completate dopo l’imposizione del vincolo (anno 1974) e il parco della villa La Malcontenta.
La sentenza impugnata non ha tenuto conto di tali dati di fatto prescindendo dall’irreversibile modificazione dello stato dei luoghi già intervenuta all’epoca dell’imposizione del vincolo mediante l’edificazione dei lotti lungo la via Malcanton ed interposti fra il confine sud del parco della villa ed il comparto edificatorio della CRIAL e dalla circostanza che il comparto edificatorio ritenuto ancora oggi inedificabile è del tutto intercluso e circondato da altre edificazioni, oltre a quelle già citate e prospicenti la via Malcanton.
4.2. Il secondo motivo contesta la violazione della normativa regionale sui procedimenti di formazione, di efficacia e di variante e di annullamento d’ufficio dei piani urbanistici attuativi perché l’atto impugnato è stato posto in essere dalla Giunta Comunale oltre un termine ragionevole e senza tener conto degli interessi dei privati.
4.3. Il terzo motivo lamenta il mancato coinvolgimento dell’appellante nel procedimento con violazione di tutte le norme procedimentali che favoriscono la partecipazione procedimentale.
5. Il Ministero della Cultura, il Comune di Mira e il Fallimento CRIAL S.r.l. si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Alla camera di consiglio del 6 novembre 2024 veniva dichiarata l’interruzione del processo per morte dell’appellante.
7. Il giudizio veniva riassunto dai signori CC LE, CC MA e CC JA quali eredi dell’originaria appellante.
8. L’appello non è fondato in relazione ad una questione preliminare che già il T.a.r. aveva evidenziato pur non dichiarando il ricorso inammissibile dal momento che ha voluto sottolineare come fosse anche infondato.
L’originaria ricorrente al momento dell’assunzione dell’atto ritenuto lesivo non era più proprietaria dell’immobile interessato dal piano attuativo e neanche l’esistenza di un contenzioso per la risoluzione del contratto di vendita con la CRIAL S.r.l. legittimava l’iniziativa giudiziaria poiché il fondamento dell’azione per la risoluzione della controparte era la mancata menzione dell’esistenza del vincolo nel rogito del notaio del 25 febbraio 2008, non l’annullamento del piano attuativo.
Pertanto l’eventuale accoglimento del ricorso innanzi al giudice amministrativo non avrebbe potuto favorire una positiva conclusione della causa sulla risoluzione del contratto di compravendita; in ogni caso anche laddove questo nesso vi fosse stato sarebbe stata dubbia la legittimazione ad agire innanzi al giudice amministrativo. In ogni caso anche nel merito l’appello è infondato.
8.1. Il primo motivo contiene una serie di valutazioni che impingono il merito della scelta dell’Amministrazione. Peraltro la Soprintendenza segnala che già all’epoca dell’apposizione del vincolo vi era una situazione che si stava compromettendo per effetto di interventi edilizi in fieri che sono stati rapidamente completati prima della piana vigenza del vincolo. L’esistenza di una parziale lesione del valore storico culturale del bene tutelato non autorizza ad aggravare la situazione con ulteriori interventi; la giurisprudenza ha affermato che anche nel caso di un bene da tutelare in stato di parziale distruzione o di cattiva manutenzione o conservazione, l’Amministrazione può valutare l'idoneità delle rimanenze ad esprimere il valore che si intende tutelare. Se ciò è ammissibile per imporre un vincolo diretto a maggior ragione consente di apporre un vincolo indiretto. D’altronde la Soprintendenza ha motivato in merito laddove ha affermato: “ che il complesso, costituito dalla Villa Foscari, e il grande parco annesso, formino nel suo insieme una cornice ambientale di eccezionale bellezza che potrebbe ricevere grande danno qualora sorgessero nuove costruzioni sulle aree vicine che disturberebbero la prospettiva e la luce e turberebbero le
condizioni di ambiente e di decoro del citato complesso monumentale ”.
8.2. Il secondo motivo è inammissibile poiché gli appellanti non hanno presentato il piano attuativo e non hanno motivo di dolersi di eventuali violazioni dell’art. 21 nonies l. 241/1990.
8.3. L’asserita violazione delle garanzie procedimentali in realtà non è rilevante in quanto l’originaria appellante è intervenuta nel procedimento di revoca dell’approvazione del piano attuativo ed in quell’ambito ha potuto conoscere gli atti della Soprintendenza inoltre non è stato illustrato attraverso la produzione di quali documenti rilevanti avrebbe potuto incidere sul contenuto del provvedimento di conferma del vincolo storico-artistico.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli 'appellanti in solido tra loro a rifondere le spese del presente grado di giudizio al Comune di Mira, al Ministero della Cultura ed al Fallimento Crial S.r.l. che, liquida per ciascuna parte in € 4.000 (quattromila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO