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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 29/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1359/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:
- dott. Guido Campli Presidente
- dott. ES Chiauzzi Giudice rel.
- dott. Francesco Turco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1359/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente, via Giro degli Ulivi n. 23, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Giammaria, in virtù di delega posta in calce al ricorso,
ricorrente;
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente, CP_1 C.F._2
via Maggior Ermanno Fenoglietti n. 1/B, rappresentato e difeso dall'avv. Luigia Tatozzi, in virtù
di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente;
nonché
Pubblico Ministero in sede,
parte necessaria;
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 16 aprile 2025, celebrata nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con il ricorso introduttivo ha adito il Tribunale di Chieti per ottenere la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente il 21 giugno 1997 CP_1
in Ortona, e per la modifica delle condizioni economiche stabilite in sede di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 769/2023.
Dall'unione sono nati due figli, ES (nell'anno 2001) e (nell'anno 2008). A Per_1
seguito della separazione, si era previsto che ciascun genitore provvedesse al mantenimento diretto del figlio con cui coabitava: il padre con ES e la madre con . In tale contesto, erano Per_1 stati pattuiti assegni mensili incrociati di € 200,00. Successivamente, le condizioni familiari ed economiche sono mutate. In particolare, il figlio ES ha lasciato l'abitazione paterna per trasferirsi stabilmente a Chieti, dove studia fisioterapia, sostenuto economicamente dalla madre, che gli versa € 110,00 mensili per il canone di locazione e contribuisce alla spesa settimanale. La ricorrente ha chiesto quindi di essere esonerata dal versamento dell'assegno in favore dell'ex coniuge per tale figlio, non più convivente con lui.
Parallelamente, la ha contratto un mutuo per l'acquisto della nuova abitazione, Pt_1 necessaria a garantire una dimora per sé e il figlio , con aggravio di € 377,00 mensili sulla Per_1 propria busta paga, riducendo così la sua capacità economica da € 1.892,00 a circa € 1.551,00 netti mensili.
La ricorrente ha inoltre lamentato l'assenza del padre nella vita del figlio minore , con Per_1 conseguenti ripercussioni emotive e scolastiche su quest'ultimo. In particolare, il minore ha manifestato la volontà di cambiare istituto scolastico, richiesta condivisa dalla madre e osteggiata dal padre. ha prodotto una dichiarazione scritta a sostegno di tale decisione. Per_1
Sul piano economico, la ricorrente ha documentato il mancato rimborso da parte del resistente di spese straordinarie sostenute per il figlio minore, per un ammontare pari a € 432,39. Ha altresì richiesto che l'assegno unico erogato dall'INPS per il figlio venga interamente corrisposto Per_1
a lei, in quanto genitore collocatario.
Alla luce del mutato assetto familiare e patrimoniale, la ha domandato la cessazione Pt_1
degli effetti civili del matrimonio e la modifica delle condizioni economiche relative al mantenimento dei figli, chiedendo tra l'altro: l'aumento dell'assegno a carico del padre per a € 400,00 Per_1
mensili; l'eliminazione dell'assegno in favore del padre per ES;
l'intero assegno unico per il minore;
il rimborso delle spese straordinarie;
l'adozione di un regime di visita più strutturato per favorire una più stabile relazione padre-figlio.
Nel costituirsi nel giudizio, il resistente ha prestato adesione alla richiesta di CP_1
divorzio, ma ha contestato integralmente le restanti pretese, ritenendole infondate, pretestuose e prive di giustificato motivo. In particolare, il resistente ha negato la sopravvenienza di un effettivo peggioramento economico della controparte, sostenendo che l'acquisto dell'abitazione da parte della fosse Pt_1
stato programmato ben prima della separazione e che il relativo onere economico fosse già noto e valutato in sede di accordo. Ha inoltre messo in dubbio l'esistenza di un vero e proprio mutuo decennale, ritenendo che la trattenuta in busta paga si riferisca in realtà a un finanziamento di modesta entità.
Contestata anche la rappresentazione di una presunta condizione economica precaria della ricorrente, il ha invece dedotto un peggioramento della propria situazione reddituale, dovuto CP_1 all'ingresso in cassa integrazione nel 2024, alla riduzione dello stipendio e alla sottoscrizione di due finanziamenti per necessità personali e familiari.
Quanto al figlio minore , il resistente ha fermamente negato le accuse di disinteresse e Per_1
assenza, sottolineando di essere genitore presente, affettuoso e partecipe, e di aver costantemente mantenuto un dialogo quotidiano con il figlio. Ha inoltre espresso disponibilità ad accogliere il minore presso la propria abitazione, qualora questi lo desiderasse.
Sul figlio maggiorenne ES, il ha affermato che il giovane, sebbene domiciliato a CP_1
Chieti per motivi di studio, rientra regolarmente presso l'abitazione paterna e mantiene con il padre un forte legame. Per questo motivo, ha richiesto il mantenimento dell'assegno mensile di € 200 a suo carico, sostenendo che la senza titolo, ha unilateralmente ridotto l'importo versato. Pt_1
Il resistente ha inoltre contestato la richiesta di cambio di istituto scolastico del figlio , Per_1
sottolineando la contrarietà del corpo docente e il rischio di un dannoso gap formativo per il minore, già iscritto al terzo anno dell'attuale percorso.
Infine, ha ritenuto inammissibile la domanda della ricorrente relativa al rimborso di spese straordinarie, eccependo la nullità per cumulo di domande soggette a riti diversi, oltre a contestare l'effettiva esistenza del credito vantato. Ha proposto in compensazione un proprio credito di € 860 nei confronti della Pt_1
Per tutti questi motivi, il ha chiesto il rigetto delle domande avverse, la conferma delle CP_1
condizioni economiche e relazionali della separazione, con eventuali modifiche solo in subordine, e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese.
Al di là delle contrapposte posizioni, in ogni caso le parti congiuntamente hanno chiesto pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché la causa è giunta all'odierna decisione.
Va evidenziato, preliminarmente, che nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio. Invero è decorso il termine legale di osservazione di cui all'art. 3 comma 1 n. 2 lett. b)
legge n. 898/70 a partire dal deposito del decreto di omologa della separazione su ricorso consensuale, emesso da questo Tribunale di Chieti in data 29 dicembre 2023, e non constano fatti riconciliativi.
Tale situazione obiettiva e l'inutile tentativo di riconciliazione (stante la persistente volontà delle parti di addivenire allo scioglimento del matrimonio) evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente annotazione della presente sentenza nei competenti Registri dello Stato Civile.
Quanto alle ulteriori istanze, va necessariamente disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
(C.F. ), nata a [...] il 23 ottobre Parte_1 C.F._1
1968, e (C.F. ), nato a [...] il 15 maggio CP_1 C.F._2
1967, celebrato in Ortona in data 21 giugno 1997 con rito concordatario e trascritto
nei registri dello Stato civile del predetto Comune al n. 21, Parte II, Serie A, anno
1997;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 26 aprile 2025.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est.
dott. ES Chiauzzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:
- dott. Guido Campli Presidente
- dott. ES Chiauzzi Giudice rel.
- dott. Francesco Turco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1359/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente, via Giro degli Ulivi n. 23, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Giammaria, in virtù di delega posta in calce al ricorso,
ricorrente;
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente, CP_1 C.F._2
via Maggior Ermanno Fenoglietti n. 1/B, rappresentato e difeso dall'avv. Luigia Tatozzi, in virtù
di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente;
nonché
Pubblico Ministero in sede,
parte necessaria;
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 16 aprile 2025, celebrata nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con il ricorso introduttivo ha adito il Tribunale di Chieti per ottenere la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente il 21 giugno 1997 CP_1
in Ortona, e per la modifica delle condizioni economiche stabilite in sede di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 769/2023.
Dall'unione sono nati due figli, ES (nell'anno 2001) e (nell'anno 2008). A Per_1
seguito della separazione, si era previsto che ciascun genitore provvedesse al mantenimento diretto del figlio con cui coabitava: il padre con ES e la madre con . In tale contesto, erano Per_1 stati pattuiti assegni mensili incrociati di € 200,00. Successivamente, le condizioni familiari ed economiche sono mutate. In particolare, il figlio ES ha lasciato l'abitazione paterna per trasferirsi stabilmente a Chieti, dove studia fisioterapia, sostenuto economicamente dalla madre, che gli versa € 110,00 mensili per il canone di locazione e contribuisce alla spesa settimanale. La ricorrente ha chiesto quindi di essere esonerata dal versamento dell'assegno in favore dell'ex coniuge per tale figlio, non più convivente con lui.
Parallelamente, la ha contratto un mutuo per l'acquisto della nuova abitazione, Pt_1 necessaria a garantire una dimora per sé e il figlio , con aggravio di € 377,00 mensili sulla Per_1 propria busta paga, riducendo così la sua capacità economica da € 1.892,00 a circa € 1.551,00 netti mensili.
La ricorrente ha inoltre lamentato l'assenza del padre nella vita del figlio minore , con Per_1 conseguenti ripercussioni emotive e scolastiche su quest'ultimo. In particolare, il minore ha manifestato la volontà di cambiare istituto scolastico, richiesta condivisa dalla madre e osteggiata dal padre. ha prodotto una dichiarazione scritta a sostegno di tale decisione. Per_1
Sul piano economico, la ricorrente ha documentato il mancato rimborso da parte del resistente di spese straordinarie sostenute per il figlio minore, per un ammontare pari a € 432,39. Ha altresì richiesto che l'assegno unico erogato dall'INPS per il figlio venga interamente corrisposto Per_1
a lei, in quanto genitore collocatario.
Alla luce del mutato assetto familiare e patrimoniale, la ha domandato la cessazione Pt_1
degli effetti civili del matrimonio e la modifica delle condizioni economiche relative al mantenimento dei figli, chiedendo tra l'altro: l'aumento dell'assegno a carico del padre per a € 400,00 Per_1
mensili; l'eliminazione dell'assegno in favore del padre per ES;
l'intero assegno unico per il minore;
il rimborso delle spese straordinarie;
l'adozione di un regime di visita più strutturato per favorire una più stabile relazione padre-figlio.
Nel costituirsi nel giudizio, il resistente ha prestato adesione alla richiesta di CP_1
divorzio, ma ha contestato integralmente le restanti pretese, ritenendole infondate, pretestuose e prive di giustificato motivo. In particolare, il resistente ha negato la sopravvenienza di un effettivo peggioramento economico della controparte, sostenendo che l'acquisto dell'abitazione da parte della fosse Pt_1
stato programmato ben prima della separazione e che il relativo onere economico fosse già noto e valutato in sede di accordo. Ha inoltre messo in dubbio l'esistenza di un vero e proprio mutuo decennale, ritenendo che la trattenuta in busta paga si riferisca in realtà a un finanziamento di modesta entità.
Contestata anche la rappresentazione di una presunta condizione economica precaria della ricorrente, il ha invece dedotto un peggioramento della propria situazione reddituale, dovuto CP_1 all'ingresso in cassa integrazione nel 2024, alla riduzione dello stipendio e alla sottoscrizione di due finanziamenti per necessità personali e familiari.
Quanto al figlio minore , il resistente ha fermamente negato le accuse di disinteresse e Per_1
assenza, sottolineando di essere genitore presente, affettuoso e partecipe, e di aver costantemente mantenuto un dialogo quotidiano con il figlio. Ha inoltre espresso disponibilità ad accogliere il minore presso la propria abitazione, qualora questi lo desiderasse.
Sul figlio maggiorenne ES, il ha affermato che il giovane, sebbene domiciliato a CP_1
Chieti per motivi di studio, rientra regolarmente presso l'abitazione paterna e mantiene con il padre un forte legame. Per questo motivo, ha richiesto il mantenimento dell'assegno mensile di € 200 a suo carico, sostenendo che la senza titolo, ha unilateralmente ridotto l'importo versato. Pt_1
Il resistente ha inoltre contestato la richiesta di cambio di istituto scolastico del figlio , Per_1
sottolineando la contrarietà del corpo docente e il rischio di un dannoso gap formativo per il minore, già iscritto al terzo anno dell'attuale percorso.
Infine, ha ritenuto inammissibile la domanda della ricorrente relativa al rimborso di spese straordinarie, eccependo la nullità per cumulo di domande soggette a riti diversi, oltre a contestare l'effettiva esistenza del credito vantato. Ha proposto in compensazione un proprio credito di € 860 nei confronti della Pt_1
Per tutti questi motivi, il ha chiesto il rigetto delle domande avverse, la conferma delle CP_1
condizioni economiche e relazionali della separazione, con eventuali modifiche solo in subordine, e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese.
Al di là delle contrapposte posizioni, in ogni caso le parti congiuntamente hanno chiesto pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché la causa è giunta all'odierna decisione.
Va evidenziato, preliminarmente, che nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio. Invero è decorso il termine legale di osservazione di cui all'art. 3 comma 1 n. 2 lett. b)
legge n. 898/70 a partire dal deposito del decreto di omologa della separazione su ricorso consensuale, emesso da questo Tribunale di Chieti in data 29 dicembre 2023, e non constano fatti riconciliativi.
Tale situazione obiettiva e l'inutile tentativo di riconciliazione (stante la persistente volontà delle parti di addivenire allo scioglimento del matrimonio) evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente annotazione della presente sentenza nei competenti Registri dello Stato Civile.
Quanto alle ulteriori istanze, va necessariamente disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
(C.F. ), nata a [...] il 23 ottobre Parte_1 C.F._1
1968, e (C.F. ), nato a [...] il 15 maggio CP_1 C.F._2
1967, celebrato in Ortona in data 21 giugno 1997 con rito concordatario e trascritto
nei registri dello Stato civile del predetto Comune al n. 21, Parte II, Serie A, anno
1997;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 26 aprile 2025.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est.
dott. ES Chiauzzi