CASS
Sentenza 12 gennaio 2021
Sentenza 12 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2021, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2021 |
Testo completo
Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore SENTENZA sul ricorso proposto da: UD SS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/11/2018 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDEN DIO che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 5 Num. 830 Anno 2021 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 09/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 novembre 2018, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme emessa in data 23 marzo 2016, di condanna di AU ES alla pena di mesi sei di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, per il delitto di lesioni personali (art. 582 comma 2 c.p.) per avere cagionato a US Eliana, una frattura della mandibola con prognosi di giorni 40. 1.1. Gli elementi di responsabilità a carico dell'imputato sono stati ricavati dai giudici di merito dalle dichiarazioni della p.o., che riferiva di una lite con l'imputato e di due pugni al volto da quest'ultimo sferratile determinanti le lesioni di cui in imputazione, nonché dalle dichiarazioni della teste IA CA e dalla certificazione sanitaria prodotta. 2. Avverso la predetta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Avv. Paolo Mascaro, ha proposto ricorso affidato a due motivi, con i quali lamenta: 2.1. con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 125 n. 3 c.p.p., 111 comma 6 Cost, 546 comma 1 lett. e) c.p.p., 495 comma 2 c.p.p. in relazione anche all'art. 111 Cost., 486 comma 4 c.p.p., 178 lett. c) c.p.p. e 603 comma 3 c.p.p., nonché del vizio di motivazione per omesso esame dei motivi di appello, in relazione alla dedotta nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa;
invero, la Corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado, con la quale era stata revocata immotivatamente l'ordinanza di ammissione del teste a discarico, AU DA, in violazione del c.d. principio della "parità delle armi", riteneva la parte offesa attendibile e, di conseguenza superfluo sentire i testimoni dell'imputato; orbene, la lesione dei diritti difensivi determinatasi nel giudizio di primo grado avrebbe dovuto indurre il giudice d'appello ad accogliere l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'escussione del teste indicato dalla difesa, a completamento necessario del contraddittorio;
2.2. con il secondo motivo, la ricorrenza del vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 125 n. 3 c.p.p. e 111, comma 6, Cost., artt. 546 comma 1 lett. e c.p.p., nonché del vizio di motivazione per omesso esame dei motivi di appello, in relazione alla dedotta sussistenza dei presupposti ex art. 131 bis c.p., avendo il giudice di appello ritenuto insussistente l'esimente in questione avendo, con motivazione contraddittoria, omesso di vagliare attentamente il fatto concreto in funzione dei parametri normativi di cui all'art. 133 c.p.; in concreto il giudice di appello non ha tenuto conto dell'oggettiva tenuità del fatto commesso (data la non gravità ella lesione riportata dalla p.o.), dello stato di incensuratezza dell'imputato, della non abitualità della condotta e della sua giovane età, nonché della condotta collaborativa dimostrata nei confronti della p.o. che ha prontamente accompagnato al pronto soccorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Il ricorso è inammissibile, siccome in più punti generico e comunque manifestamente infondato. 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente si duole innanzitutto della revoca immotivata da parte del primo giudice dell'ordinanza di ammissione dell'escussione del teste a discarico, AU DA, e del mancato esame da parte dei giudici d'appello della relativa dedotta nullità. In realtà la Corte territoriale ha ritenuto in sostanza di respingere tale eccezione, ritenendo che la revoca fosse giustificata dalla superfluità della prova, integrando in tal senso la motivazione assente della revoca disposta implicitamente dal primo giudice. 1.1. In proposito si osserva che questa Corte ha affermato il principio, secondo cui è nulla l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa, in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dal comma secondo dell'art. 495 cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma secondo, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti (Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Rv. 257891). Nel contempo, tuttavia, questa Corte ha affermato, altresì, più volte il principio al quale si intende dare senz'altro continuità, secondo cui la revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale, che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che in caso contrario essa è sanata (Sez. 5 n. 16976 del 12/02/2020, Rv. 279166; Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Rv. 257891; Sez. 5 n. 16976 del 12/02/2020 Rv. 279166; Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rv. 263210). Nel caso di specie, all'esito del provvedimento del primo giudice che dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, implicitamente revocando l'ordinanza ammissiva della prova, la difesa del ricorrente alcunchè deduceva, limitandosi, anzi, a chiedere immediatamente prima della revoca, un rinvio per l'esame dell'imputato e la discussione. In tale contesto consegue, pertanto, che ai sensi dell'art. 182/2 c.p.p. la dedotta nullità deve ritenersi a tutti gli effetti sanata. 1.2. Quanto all'affermazione della responsabilità dell'imputato, deve ritenersi che i giudici di merito - nel valorizzare le dichiarazioni della p.o. US Eliana, della teste IA CA e le risultanze della certificazione medica acquisita agli atti- •abbiano fatto corretta applicazione dei principi che presidiano la valutazione della prova che contemplano, peraltro, anche la possibilità che l'affermazione di responsabilità dell'imputato ben possa fondarsi sulle sole dichiarazioni della persona offesa, di cui sia stata positivamente valutata l'attendibilità. 9 2.Manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso in merito al mancato riconoscimento dell'esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p. Invero, la Corte territoriale, senza incorrere in vizi, ha motivato il diniego in considerazione del fatto che il contesto conflittuale caratterizzante la vicenda in esame non scrimini la condotta dell'imputato, né ne attenui la gravità, sulla base di tutti gli elementi indicati in motivazione, dovendosi pertanto negare l'applicazione della causa di non punibilità, non sussistendone i presupposti. In particolare, la Corte territoriale ha correttamente argomentato il diniego dell'istituito ex art. 131 bis c.p. in base agli elementi ritenuti significativi in relazione all'art. 133/1 c.p., concludendo in sostanza per la non esiguità del disvalore, tenuto conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell'entità del danno o del pericolo. Peraltro la condotta collaborativa post factum dedotta dall'imputata (ossia l'aver accompagnato la vittima in ospedale) non si presenta rilevante alla luce di principi affermati da questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non rileva il comportamento tenuto dall'agente "post delictum", atteso che la norma di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è correlata ai profili di cui al secondo comma dell'art. 133, secondo comma, includenti la condotta susseguente al reato, bensì a quali del primo comma (Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, Rv. 278555). Non vi è in ogni caso contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5 , n. 17246 del 19/02/2020, Rv. 279112). 3. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa della ricorrente al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9.10.2020
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDEN DIO che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 5 Num. 830 Anno 2021 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 09/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 novembre 2018, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme emessa in data 23 marzo 2016, di condanna di AU ES alla pena di mesi sei di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, per il delitto di lesioni personali (art. 582 comma 2 c.p.) per avere cagionato a US Eliana, una frattura della mandibola con prognosi di giorni 40. 1.1. Gli elementi di responsabilità a carico dell'imputato sono stati ricavati dai giudici di merito dalle dichiarazioni della p.o., che riferiva di una lite con l'imputato e di due pugni al volto da quest'ultimo sferratile determinanti le lesioni di cui in imputazione, nonché dalle dichiarazioni della teste IA CA e dalla certificazione sanitaria prodotta. 2. Avverso la predetta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Avv. Paolo Mascaro, ha proposto ricorso affidato a due motivi, con i quali lamenta: 2.1. con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 125 n. 3 c.p.p., 111 comma 6 Cost, 546 comma 1 lett. e) c.p.p., 495 comma 2 c.p.p. in relazione anche all'art. 111 Cost., 486 comma 4 c.p.p., 178 lett. c) c.p.p. e 603 comma 3 c.p.p., nonché del vizio di motivazione per omesso esame dei motivi di appello, in relazione alla dedotta nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa;
invero, la Corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado, con la quale era stata revocata immotivatamente l'ordinanza di ammissione del teste a discarico, AU DA, in violazione del c.d. principio della "parità delle armi", riteneva la parte offesa attendibile e, di conseguenza superfluo sentire i testimoni dell'imputato; orbene, la lesione dei diritti difensivi determinatasi nel giudizio di primo grado avrebbe dovuto indurre il giudice d'appello ad accogliere l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'escussione del teste indicato dalla difesa, a completamento necessario del contraddittorio;
2.2. con il secondo motivo, la ricorrenza del vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 125 n. 3 c.p.p. e 111, comma 6, Cost., artt. 546 comma 1 lett. e c.p.p., nonché del vizio di motivazione per omesso esame dei motivi di appello, in relazione alla dedotta sussistenza dei presupposti ex art. 131 bis c.p., avendo il giudice di appello ritenuto insussistente l'esimente in questione avendo, con motivazione contraddittoria, omesso di vagliare attentamente il fatto concreto in funzione dei parametri normativi di cui all'art. 133 c.p.; in concreto il giudice di appello non ha tenuto conto dell'oggettiva tenuità del fatto commesso (data la non gravità ella lesione riportata dalla p.o.), dello stato di incensuratezza dell'imputato, della non abitualità della condotta e della sua giovane età, nonché della condotta collaborativa dimostrata nei confronti della p.o. che ha prontamente accompagnato al pronto soccorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Il ricorso è inammissibile, siccome in più punti generico e comunque manifestamente infondato. 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente si duole innanzitutto della revoca immotivata da parte del primo giudice dell'ordinanza di ammissione dell'escussione del teste a discarico, AU DA, e del mancato esame da parte dei giudici d'appello della relativa dedotta nullità. In realtà la Corte territoriale ha ritenuto in sostanza di respingere tale eccezione, ritenendo che la revoca fosse giustificata dalla superfluità della prova, integrando in tal senso la motivazione assente della revoca disposta implicitamente dal primo giudice. 1.1. In proposito si osserva che questa Corte ha affermato il principio, secondo cui è nulla l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa, in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dal comma secondo dell'art. 495 cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma secondo, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti (Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Rv. 257891). Nel contempo, tuttavia, questa Corte ha affermato, altresì, più volte il principio al quale si intende dare senz'altro continuità, secondo cui la revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale, che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che in caso contrario essa è sanata (Sez. 5 n. 16976 del 12/02/2020, Rv. 279166; Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Rv. 257891; Sez. 5 n. 16976 del 12/02/2020 Rv. 279166; Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rv. 263210). Nel caso di specie, all'esito del provvedimento del primo giudice che dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, implicitamente revocando l'ordinanza ammissiva della prova, la difesa del ricorrente alcunchè deduceva, limitandosi, anzi, a chiedere immediatamente prima della revoca, un rinvio per l'esame dell'imputato e la discussione. In tale contesto consegue, pertanto, che ai sensi dell'art. 182/2 c.p.p. la dedotta nullità deve ritenersi a tutti gli effetti sanata. 1.2. Quanto all'affermazione della responsabilità dell'imputato, deve ritenersi che i giudici di merito - nel valorizzare le dichiarazioni della p.o. US Eliana, della teste IA CA e le risultanze della certificazione medica acquisita agli atti- •abbiano fatto corretta applicazione dei principi che presidiano la valutazione della prova che contemplano, peraltro, anche la possibilità che l'affermazione di responsabilità dell'imputato ben possa fondarsi sulle sole dichiarazioni della persona offesa, di cui sia stata positivamente valutata l'attendibilità. 9 2.Manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso in merito al mancato riconoscimento dell'esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p. Invero, la Corte territoriale, senza incorrere in vizi, ha motivato il diniego in considerazione del fatto che il contesto conflittuale caratterizzante la vicenda in esame non scrimini la condotta dell'imputato, né ne attenui la gravità, sulla base di tutti gli elementi indicati in motivazione, dovendosi pertanto negare l'applicazione della causa di non punibilità, non sussistendone i presupposti. In particolare, la Corte territoriale ha correttamente argomentato il diniego dell'istituito ex art. 131 bis c.p. in base agli elementi ritenuti significativi in relazione all'art. 133/1 c.p., concludendo in sostanza per la non esiguità del disvalore, tenuto conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell'entità del danno o del pericolo. Peraltro la condotta collaborativa post factum dedotta dall'imputata (ossia l'aver accompagnato la vittima in ospedale) non si presenta rilevante alla luce di principi affermati da questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non rileva il comportamento tenuto dall'agente "post delictum", atteso che la norma di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è correlata ai profili di cui al secondo comma dell'art. 133, secondo comma, includenti la condotta susseguente al reato, bensì a quali del primo comma (Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, Rv. 278555). Non vi è in ogni caso contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5 , n. 17246 del 19/02/2020, Rv. 279112). 3. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa della ricorrente al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9.10.2020