Sentenza 20 settembre 2011
Massime • 1
Integra il reato di furto aggravato (art. 624 e 625, comma primo, n. 7 cod. pen.) l'impossessamento di somme di denaro sottratte dai locali delle "Poste italiane", attualmente costituenti S.p.A., in quanto il servizio postale ha conservato natura pubblicistica, in ragione dell'interesse squisitamente pubblico che continua a perseguire, con la conseguenza che i locali nei quali detto servizio si svolge assumono la qualifica di ufficio o stabilimento pubblico, nei termini intesi dall'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., precisamente in vista della loro destinazione, concernente attività di indiscutibile interesse pubblico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2011, n. 39257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39257 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2011 |
Testo completo
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39 2 57 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 20/09/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - N.N 1331/2011 SENTENZA
Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO
Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIACOMO FOTI
- Consigliere -N. 5978/2011 Dott. LUISA BIANCHI
Dott. LUCA VITELLI CASELLA - Consigliere -
Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
ANCONA nei confronti di:
1) CH ER N. IL 21/11/1986 * C/
avverso la sentenza n. 97/2009 TRIBUNALE di PESARO, del 04/10/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/09/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile che ha concluso per l'omullsments con minkis Fella sentenza impugnata
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
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Ritenuto in fatto.
Ricorre a questa Corte il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro, del 4 ottobre 2010, che ha dichiarato improcedibile l'azione penale nei confronti PH ET -imputato ex artt. 81 co. 2, 624, 625 co. 1 n. 7, 61 n. 11 del codice penale- per difetto di querela. Il PH è stato accusato di avere sottratto dai locali di diversi uffici postali della provincia di Pesaro Urbino delle somme di denaro, con le aggravanti di avere commesso i fatti contestati su beni esistenti in ufficio o stabilimento pubblico e su beni destinati al pubblico servizio dell'ente “Poste Italiane”, e con abuso di prestazione d'opera, avendo agito approfittando della sua posizione di dipendente della ditta "Telpy", preposta alla manutenzione degli impianti di sorveglianza". Ha ritenuto il giudicante che non ricorresse, nel caso di specie, l'aggravante di cui al comma 1 n. 7 dell'art. 625 cod. pen. in considerazione del fatto che le "Poste Italiane" sono una società per azioni ed hanno perso il carattere di pubblicità, intesa come appartenenza ad un ente pubblico, e che, in conseguenza, l'azione penale non fosse procedibile per mancanza di querela.
Avverso tale decisione ricorre, dunque, il PG territoriale che denuncia la violazione degli artt. 624 e 625 co. 1 n. 7 cod. pen. Sostiene il ricorrente che la trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico e, successivamente, in società per azioni, non ha determinato la sottrazione al regime pubblicistico dei servizi postali, compresi quelli non riservati. Di guisa che, dovendosi intendere quale stabilimento pubblico qualsiasi complesso di opere o di attrezzature destinate alla pubblica utilità e dovendosi ritenere destinata a un pubblico servizio qualunque cosa serva ad un uso di pubblico vantaggio, la circostanza aggravante in questione, correttamente contestata, avrebbe dovuto ritenersi sussistente ed in conseguenza superflua la querela, non essendo necessaria, con riguardo alla fattispecie contestata, la presenza di detta condizione di procedibilità.
Considerato in diritto.
Il ricorso è fondato.
In realtà, come esattamente osserva il ricorrente, e come già affermato da questa Corte (Cass. n. 36007/04), il servizio postale, pure a seguito della trasformazione della amministrazione postale in ente pubblico economico e, successivamente, in società per azioni, ha conservato la sua natura pubblicistica, in ragione dell'interesse squisitamente pubblico che esso continua a perseguire. È proprio il perseguimento di una finalità di pubblico interesse o di pubblica utilità che fornisce un'impronta pubblicistica all'attività postale che, pur fondandosi su una gestione di tipo privatistico, in quanto improntata a criteri di redditività tipici dell'iniziativa privata, tuttavia svolge un servizio di interesse generale in vista dei fini sociali che persegue, i quali impongono alla stessa società il raggiungimento di obiettivi che superano gli interessi di natura privatistica e guardano agli interessi generali. Da ciò consegue che i locali presso i quali tale servizio viene svolto assumono la qualifica di ufficio o stabilimento pubblico, nei termini intesi dall'art. 625 co. 1 n. 7 cod. pen., proprio in vista della loro destinazione, che attiene ad un'attività di indiscutibile interesse pubblico e che necessita di maggiore tutela per il servizio al quale sono destinati. Ha errato, quindi, il giudice del merito, laddove ha ritenuto inesistente la natura pubblicistica del servizio postate ed ha negato la qualifica di ufficio pubblico ai locali ove tali servizi vengono svolti, e dunque insussistente l'aggravante di cui alla richiamata disposizione di legge;
ha, in conseguenza, ancora errato laddove ha ritenuto necessaria, per la procedibilità
2 dell'azione penale nei confronti del PH, la proposizione della querela, posto che la sussistenza di detta aggravante rendeva l'imputato perseguibile d'ufficio. La sentenza impugnata deve essere, in conclusione, annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona per il giudizio di appello (art. 569 co. 4 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona per il giudizio di appello.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.
Il Consigliere Il Presidente
Nocon
[CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
31 OTT. 2011
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IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R
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Giulio Mata TIBERIO S
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