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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 4229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4229 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - PRESIDENTE
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini -CONSIGLIERE
- dott. Paolo Bonofiglio -CONSIGLIERE REL. all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 3/7/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 686 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
- ( , in persona del presidente pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marta Dolfi come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Presot come da procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 730/2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, in accoglimento dei dedotti motivi di gravame e ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accogliere l'appello e per l'effetto: - in via preliminare, nel rito,
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 dichiarare la nullità della sentenza n. 730/2023 emessa dal Tribunale di Viterbo, in data 13.07.2023, mai notificata per il decorso del termine breve e del giudizio di primo grado per inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del primo grado del giudizio e per l'effetto confermare l'ordinanza – ingiunzione n. R/31/O dell'11.05.2021 emessa dalla Provincia;
- in denegata ipotesi, nel merito, Parte_1 accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accertare la legittimità dell'ordinanza ingiunzione n. R/31/O dell'11.05.2021 emessa dalla
[...]
e per l'effetto condannare il Sig. Parte_2
quale Presidente della al pagamento di € 6.200,00 quale Parte_3 CP_1 sanzione amministrativa per la violazione commessa oltre € 16,00 per le spese di ingiunzione e dichiarare la in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, obbligata in solido ai sensi dell'art. 6 della legge 24.11.1981 n. 689; Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
Per l'appellata: “Voglia codesta Ill.ma Corte di Appello, per le causali in narrativa esposte, e respinta ogni contraria ed avversaria deduzione ed eccezione, dichiarare l'inammissibilità/irricevibilità del ricorso in appello per violazione del termine di cui all'art.327, c.p.c., e comunque rigettare l'impugnazione promossa avverso la sentenza n. 3063/2023 del Tribunale di Viterbo, perché infondata in fatto ed in diritto, confermando ogni statuizione della pronuncia qui gravata. Con rifusione integrale delle spese”.
FATTO E DIRITTO
La ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale Parte_1 di Viterbo n. 730/2023, con cui è stata annullata l'ordinanza- ingiunzione n. R/31/O dell'11/5/2021.
In accoglimento dell'opposizione di era stata irrogata la CP_2 sanzione di euro 6.200,00 per la mancanza dei registri di carico e scarico dei rifiuti, in violazione dell'art. 190 d.lgs. 152/2006- è stata ritenuta fondata l'eccezione preliminare di nullità dell'ordinanza ingiunzione, stante la sua notificazione “a mezzo pec nei confronti di un soggetto privo della delega specifica a ricevere atti relativi alla società” e presso il quale non era stato “eletto domicilio” (v. sentenza impugnata).
L'appellante, di cui è stata dichiarata la contumacia in primo grado, ha (1) eccepito la nullità del giudizio di opposizione, in ragione dell'inesistenza della notifica del ricorso introduttivo. L'ente medesimo ha quindi dedotto (2) l'erroneità della decisione, in quanto: a) la notifica (presso il difensore della fase endo-
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 procedimentale) ha comunque raggiunto lo scopo, consentendo di proporre l'opposizione; b) la notifica stessa, per altro verso, non costituisce elemento intrinseco e condizione di validità dell'ordinanza -ingiunzione (rilevando, semmai, sul diverso piano dell'ammissibilità dell'opposizione, che non sia stata proposta entro il termine di legge). L'appellante ha pertanto contestato (3) gli ulteriori motivi di opposizione, erroneamente ritenuti assorbiti: 1. è insussistente la dedotta carenza di potere del dirigente che ha emanato il provvedimento, quale incarico che è stato prorogato e che è tuttora in essere (come da documentazione versata in atti); 2. è infondata la pretesa esclusione dell'obbligo di tenuta dei registri sul presupposto dell'assenza di rifiuti pericolosi, atteso che (come da documentazione in CP_1 atti) è stata investita dall'intera gestione dell'ecocentro (e, quindi, anche di tali rifiuti).
Costituendosi in giudizio, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità del gravame, in quanto proposto oltre il termine di legge;
in subordine, ha resistito ai motivi di impugnazione, richiamando le ragioni già svolte in sede di opposizione.
La causa è stata discussa dalle parti all'odierna udienza, previo deposito delle memorie conclusive.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
Va in primo luogo respinta l'eccezione preliminare dell'appellata: essendo pacifica la mancanza di notifica della sentenza -agli effetti di cui agli artt. 325 e 326
c.p.c.- il deposito del ricorso in appello in data 7/2/2024 risulta tempestivo rispetto al semestre di cui all'art. 327 c.p.c., stante la pubblicazione del provvedimento in data
13/7/2023 e la sospensione feriale dei termini di impugnazione;
è pertanto inconferente la doglianza della convenuta, circa la mancata dimostrazione del momento in cui controparte ha avuto conoscenza del processo, secondo la fattispecie di cui all'art. 327, II comma c.p.c..
D'altro canto, l'ipotesi di inesistenza della notifica, ai fini dell'esclusione della decadenza dall'impugnazione per il contumace, è assistita dalla presunzione iuris tantum di mancata conoscenza del procedimento, essendo quindi a carico dell'odierna appellata la prova contraria (cfr. Cass. 14232/2014).
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 Venendo all'esame del primo (e preliminare) motivo di appello, all'appellata medesima compete, in questa sede, la prova positiva dell'avvenuta notifica: è pertanto irrilevante la precisazione di non avervi provveduto sul presupposto che- ai sensi dell'art. 6, VIII comma, d. lgs.150/2011- l'incombente è posto a carico della cancelleria.
Piuttosto, la stessa afferma di “sconosce(re) se davvero la cancelleria CP_1 del Tribunale di Viterbo abbia provveduto o meno” alla notificazione.
In tale contesto, va considerato che la prova della notifica non risulta dall'esame del fascicolo di primo grado, laddove non consta neppure alcuna annotazione;
nel decreto di fissazione dell'udienza, peraltro, non risulta specificato l'incombente (benché stabilito dalla legge) a carico della cancelleria (“si notifichi”), né consta alcuna verifica in prima udienza: la dichiarazione di contumacia è contenuta nella sentenza, sulla base della mancata costituzione in giudizio dell'
[...]
(ma in assenza di riferimento alla notifica ed alla sua ritualità). CP_3
Per quanto premesso, si deve concludere che la doglianza è fondata: la sentenza impugnata è affetta da nullità, stante l'assenza di notificazione del ricorso introduttivo (con il decreto di fissazione dell'udienza) e, quindi, la mancata instaurazione del contraddittorio fra le parti.
Quanto alle conseguenze di tale omissione, l'appellante ha richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui l'inesistenza della notifica non rientra espressamente fra le ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c. (mentre l'appellata, in proposito, si è rimessa alle determinazioni della Corte).
Appare irrilevante, al riguardo, la riformulazione della norma, salvo constatare, semmai, che non è stata mantenuta la formula secondo cui “il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che” nelle ipotesi di seguito specificate;
per contro, va considerata la peculiarità del presente giudizio:
“in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione”, infatti, “il giudice d'appello che ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso in opposizione ed il perfezionamento della fase dell'edictio actionis con il tempestivo deposito del ricorso nel termine di legge” -come nella specie- “deve dichiarare la nullità della
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 sentenza impugnata e, in applicazione analogica dell'art. 354 cod. proc. civ., rimettere la causa al primo giudice il quale provvederà ad assegnare termine perentorio per la notificazione, così da permettere l'instaurazione del contraddittorio con la controparte”.
D'altro canto, non rileva “che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della notificazione) contemplata dall'art. 354 cod. proc. civ., che fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione, nei quali non può verificarsi l'inesistenza della notificazione, dal momento che l'iscrizione della causa a ruolo presuppone che sia intervenuta la notifica della citazione, e non tiene conto della scissione tra edictio actionis e vocatio in jus che si verifica nei procedimenti introdotti con ricorso” (Cass. n. 12353/2014, n.
20757/2014).
Per quanto premesso, dunque, va disposta la rimessione degli atti al primo giudice.
Le spese del primo grado restano a carico dell'unica parte costituita, mentre quelle del presente giudizio vanno regolate in base alla soccombenza ex art. 91 c.p.c. con liquidazione secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 730/2023, disponendo la rimessione degli atti al primo giudice;
- dichiara irripetibili le spese di primo grado e condanna alla CP_1 refusione delle spese del presente giudizio in favore di , Parte_1 che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 3/7/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5