TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 3754/2019 pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Romana Sabatino, per procura Parte_1
congiunta al ricorso;
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Fontana, per procura congiunta alla CP_1
memoria di costituzione in sede presidenziale;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – assegno divorzile - regolamentazione prole maggiorenne.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23.12.2019 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1
questo Tribunale domandando di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo
1 stesso contratto con la coniuge, lasciando al giudizio di separazione personale tra i CP_1
coniugi, al tempo del ricorso di divorzio pendente, la regolamentazione dei profili economici e non economici della vicenda matrimoniale.
A tal fine il ricorrente ha rappresentato che: tra le parti pendeva procedimento di separazione innanzi al Tribunale di Frosinone, avente r.g. 2842/2016, nell'ambito del quale erano stati adottati i provvedimenti presidenziali in data 19.12.2016 ed era stata emessa sentenza non definitiva sullo status coniugale n. 277/2017 in data 24.07.2017, passata in giudicato;
erano ormai decorsi i termini di legge per la pronuncia sul divorzio. ha resistito in giudizio fin dalla fase presidenziale, aderendo alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio ex adverso promossa, ferme le domande formulate nel giudizio di separazione.
La resistente ha, perciò, dedotto che: le parti contraevano matrimonio in AL (FR) il 21.07.2001; dalla relazione coniugale nasceva una figlia, il 23.08.2002; tra i coniugi pendeva Persona_1
giudizio di separazione;
i provvedimenti provvisori resi nel giudizio di separazione avevano autorizzato i coniugi a vivere separatamente e avevano altresì disposto l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento della stessa minore presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, la regolamentazione delle visite del padre con la detta figlia, la contribuzione paterna al mantenimento della figlia nella misura di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, la corresponsione da parte del marito di un assegno di mantenimento in favore della moglie dell'importo di euro 150,00 mensili;
con sentenza non definitiva era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
quanto alle questioni residue nel giudizio di separazione, la insisteva per la conferma delle statuizioni rese in via provvisoria. CP_1
Il Presidente ha assegnato termine per l'integrazione delle deduzioni e conclusioni da parte delle
. CP_2
Il ricorrente ha, dunque, depositato memoria, con cui ha chiesto, oltre alla pronuncia sullo status coniugale, l'assegnazione della casa coniugale alla l'affidamento condiviso della figlia CP_1
minore delle parti, con collocamento della stessa presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne alla figlia minore, la contribuzione paterna al mantenimento della detta figlia nella misura di euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via subordinata, la conferma delle statuizioni economiche stabilite a modifica dei provvedimenti presidenziali in sede di separazione dall'ordinanza del 20.01.2020, con cui si è prevista la misura di euro 130,00 per il mantenimento della figlia e di euro 70,00 per il mantenimento della moglie. Lo stesso, a tal fine, ha evidenziato che restava efficace nei propri confronti il provvedimento ministeriale di sospensione cautelare dal servizio e che, stante la malattia per causa di servizio, il non poteva svolgere nessun altra Pt_1
2 attività lavorativa;
che lo stesso disponeva pertanto di redditi ridotti rispetto all'epoca della separazione, avendo uno stipendio di circa euro 1.700,00 lordi, da cui detrarre rate di vari finanziamenti e costi della locazione dell'appartamento abitato dal con la nuova compagna, Pt_1 quest'ultima priva di redditi propri, situazione aggravata dalla ricezione della notifica di una cartella esattoriale di euro 1.900,00; che la aveva avanzato in giudizio pretese economiche non CP_1
sostenibili, rendendosi indisponibile ad un accordo;
che era rimasta colpevolmente inerente nella ricerca di una occupazione e non aveva formulato richiesta di reddito di cittadinanza;
che era risultato che beneficiasse dell'aiuto economico della famiglia e del compagno, con il quale istaurava una relazione duratura;
che da ciò si evinceva un'indipendenza economica che, in base al più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità in ordine ai presupposti per l'assegno divorzile, implicava l'insussistenza del diritto al mantenimento, per il quale, in ogni caso, era la moglie istante a dover fornire prova.
Nelle medesime note per la fase presidenziale, la resistente ha domandato di confermare il regime provvisorio stabilito in sede di separazione con i provvedimenti presidenziali del 19.12.2016; di porre a carico del il 50% delle rate del mutuo ipotecario per l'acquisto della casa coniugale Pt_1
fino ad estinzione, oltre ai ratei insoluti;
di condannarlo a restituire alla il 50% delle rate del CP_1 mutuo ipotecario versate dalla stessa per l'importo complessivo di euro 3.859,84, nonché a restituire alla il 50% dei costi di manutenzione dell'immobile predetto per euro 2.202,14. La resistente CP_1
ha perciò dedotto che la stessa aveva rinunciato all'occupazione come barista per scelta condivisa con il marito, il quale esprimeva la preferenza per la dedizione della moglie alla cura della casa e della figlia;
che la durante gli anni di matrimonio, per esigenze economiche familiari, aveva CP_1 lavorato presso l'impresa e poi svolto lavori saltuari;
che la stessa era ormai casalinga, CP_3
priva di autonomi mezzi di sostentamento e incapace di trovare una occupazione in grado di garantirle un reddito decoroso, in quanto dotata della sola licenza media, avente l'età di 40 anni, priva di mezzi di trasporto;
che il aveva omesso il pagamento dei ratei del mutuo tanto che Pt_1 era stata avviata l'esecuzione forzata immobiliare sull'immobile comune già adibito a casa coniugale;
che invece gli ulteriori finanziamenti non erano stati contratti dal per esigenze Pt_1 familiari;
che il si era disinteressato della figlia e l'aveva incontrata solo una volta al mese Pt_1
per qualche ora.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, l'ordinanza presidenziale del 22.07.2020 ha confermato il regime economico e di gestione della famiglia disposto in sede di separazione. Sicché la causa è stata rimessa al GI per il proseguo.
Nella memoria integrativa, il ricorrente ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità delle domande avversarie di condanna alla restituzione di somme, comunque sostenendone l'infondatezza ai fini
3 del rigetto;
inoltre, dato atto della raggiunta maggiore età della figlia, ha chiesto valutarsi la persistenza dei presupposti di legge per la conservazione del diritto al mantenimento da parte della detta figlia alla luce della più recente giurisprudenza sul tema, in subordine reiterando la richiesta di conferma dei provvedimenti provvisori resi in sede di separazione per come modificati nel corso del detto giudizio.
La resistente ha reiterato le domande già formulate nei precedenti scritti difensivi.
Con l'ordinanza del 6.04.2021, è stata respinta l'istanza di modificazione dei provvedimenti presidenziali elevata dal ricorrente, chiedendo la revoca del mantenimento per la figlia.
Nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., il ricorrente ha dato atto di redditi mensili della moglie pari a circa euro 700,00/800,00 come accompagnatrice su scuolabus, chiedendo l'eliminazione dell'assegno di mantenimento in favore della stessa.
Con sentenza non definitiva, n. 1207/2021, pubblicata il 30.12.2021, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Il processo è stato, quindi, rimesso al GI per le ulteriori questioni.
Con l'ordinanza del 3.11.2022, è stata parzialmente accolta l'istanza di modificazione dei provvedimenti presidenziali formulata dal ricorrente dando conto della negazione dell'assegno di mantenimento della moglie nella sentenza di separazione medio tempore emessa, dell'aumento, con la stessa sentenza, ad euro 250,00 del contributo paterno al mantenimento della figlia, nonché della contrazione di nuove nozze da parte del , così disponendosi la revoca del mantenimento per Pt_1
la moglie.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, il Difensore della resistente ha rinunciato alla domanda di assegno divorzile;
il Procuratore del ricorrente ha chiesto tenersi conto, comunque, della detta domanda ai fini della pronuncia sulle spese di lite e, rilevato che avrebbe subito una riduzione stipendiale dopo il dodicesimo mese di malattia e che gli era stato notificato un pignoramento, ha insistito nelle richieste formulate in atti, in particolare in quelle risultanti dall'istanza di modifica. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali, il ricorrente ha insistito nei rilievi di inammissibilità e infondatezza delle domande restitutorie avversarie;
ha chiesto di confermare la revoca del mantenimento per la moglie a far data dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio di divorzio, tenendosene conto comunque ai fini delle spese di lite;
ha chiesto altresì di revocare il contributo per il mantenimento della figlia ovvero, in via subordinata, di disporne la riduzione alla misura di euro 130,00 mensili, nonché di condannare la al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96, co. 3, c.p.c.. CP_1
4 La resistente, con i medesimi scritti, ha dato atto della vendita all'asta della casa familiare e della non indipendenza economica della figlia, concludendo con la precisazione di non aver reiterato le domande restitutorie inerenti il mutuo e le spese di ristrutturazione, nonché con le richieste di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne dell'importo di euro
250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di condannare il alla rifusione delle Pt_1 spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, ammontanti a complessivi euro 2.002,73.
2. Quanto ai profili economici conseguenti alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve osservarsi quanto segue.
La ha espresso la rinuncia alla domanda di assegno divorzile alla fine del processo (si veda CP_1 verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni).
Tuttavia il marito, il quale ha chiesto nel ricorso, depositato il 23.12.2019, la revoca del mantenimento già riconosciuto in favore della moglie nel processo di separazione (precisamente con l'ordinanza presidenziale resa nel giudizio di separazione il 19.12.2016, ancora pendente il processo di separazione al momento dell'introduzione del processo di divorzio), è stato, di contra, obbligato, in via provvisoria, al versamento dello stesso per effetto dei provvedimenti presidenziali resi nel giudizio di divorzio il 22.07.2020. Lo stesso ha promosso, nel corso del processo di divorzio, istanze di modifica di tali provvedimenti per la revoca dell'assegno alla moglie, conseguendo la pronuncia auspicata con ordinanza del 3.11.2022, sulla base della considerazione per cui la sentenza definitiva di separazione aveva statuito sulle questioni economiche disattendendo la pretesa di mantenimento della moglie, in quanto ravvisava la disponibilità di redditi propri della moglie o la capacità della stessa di procurarseli (vedi sentenza del Tribunale di
Frosinone del 21.09.2022, all. all'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali resi nel divorzio del 5.10.2022). Egli, in sede di precisazione delle conclusioni (nel giudizio di divorzio), ha insistito nelle proprie richieste e, in particolare, in quella di eliminazione dell'assegno in favore della moglie. Tale domanda è stata ulteriormente precisata nella comparsa conclusionale, in relazione alla rinuncia alla pretesa economica formulata dalla moglie nell'udienza di precisazione delle conclusioni, chiedendo che l'eliminazione del mantenimento decorra dal ricorso. In ciò deve ravvisarsi la richiesta di una statuizione di accertamento negativo in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile in favore della moglie a partire dalla domanda giudiziale (e, dunque, dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio di divorzio, avvenuto, come detto, il 23.12.2019), da ritenersi, per quanto detto, tempestivamente promossa e supportata da interesse anche dopo la revoca dell'assegno con ordinanza del 3.11.2022 (in mancanza di precisazioni sulla decorrenza degli effetti, da ritenersi avente efficacia ex nunc) e la rinuncia della moglie nell'udienza di precisazione delle conclusioni, valendo la statuizione che
5 occupa ad escludere la spettanza dell'assegno fin dall'inizio del processo di divorzio (con valutazione ex post della non debenza di quanto riconosciuto in via provvisoria).
Presupposto delle considerazioni di cui innanzi è che l'efficacia delle statuizioni rese nel giudizio di separazione, successivamente all'introduzione del giudizio di divorzio, retroagisce e resta circoscritta al periodo antecedente alla introduzione del processo di divorzio, momento dal quale varranno i provvedimenti provvisori presidenziali e poi le statuizioni definitive rese con la sentenza di divorzio.
E' quanto affermato con orientamento consolidato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, sul presupposto dell'autonomia, sul piano sostanziale e processuale, dei procedimenti di separazione e di divorzio, ma anche della necessità di assicurare sempre continuità all'erogazione del contributo in favore del coniuge economicamente più debole. Si legge infatti nelle massime ufficiali che “In tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della l. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione.” (Cass. ord.
3852/2021; Cass. 7547/2020; Cass. 27205/2019; Cass. 24991/2010; in parte motiva Cass. ord.
9345/2023).
Sui presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, in punto di diritto, giova osservare che l'istituto è regolato dall'art. 5, comma 6, l. 898/1970, che prevede che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”.
Mette conto evidenziare, al riguardo, che l'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018 è nel senso che “il giudice dispone sull'assegno di divorzio
6 in relazione all'inadeguatezza dei mezzi ma questa valutazione avviene tenuto conto dei fattori indicati nella prima parte della norma”; dunque che “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o
l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”; sul presupposto della preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, non solo a connotazione assistenziale, altresì che “il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale (…) ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte e ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”; così, declinando in modo effettivo il principio di autodeterminazione nel suo profilo dinamico e coniugandolo con quello della dignità della persona, circa le modalità concrete di svolgimento del giudizio sulla sussistenza e quantificazione del diritto, che “La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica e oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5 comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”; “(…) partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha pertanto anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.
7 In continuità che i principi evocati innanzi presenta rilievo richiamare il recente arresto della
Cassazione n. 21797/2024 per cui “L'assegno di divorzio ha una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa, finalizzata a colmare lo squilibrio economico tra gli ex coniugi determinato dal contributo dato da uno di essi alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio familiare dell'altro. Tale assegno è giustificato non solo in presenza di rinunce a opportunità professionali, ma anche quando vi sia una disparità economico-patrimoniale significativa tra i coniugi dovuta al contributo economico fornito durante il matrimonio. La solidarietà post-coniugale è alla base del riconoscimento dell'assegno di divorzio.”.
Nel caso di specie, facendo applicazione dei dicta di cui sopra deve pervenirsi ad una valutazione sfavorevole circa l'an del diritto della moglie all'assegno fin dall'inizio del giudizio di divorzio.
Difatti, quanto alla situazione economica della parte richiedente deve osservarsi che essa era dotata di redditi propri già al tempo della separazione ovvero in grado di procurarsene di sufficienti al proprio sostentamento. La relativa sentenza ha affermato sul punto che “E' pacifico che la moglie svolgeva lavori saltuari, come addetta di bar prima del matrimonio;
poi impiegata presso l'attività alberghiera di con qualifica di “commis di piani e sala”, assunta full time per la CP_3
durata di un mese, ad agosto 2007 (si veda relativo all. alla memoria integrativa); nel campo delle pulizie presso abitazioni private, con rapporti non regolarizzati (si vedano dichiarazioni della teste
in risposta al capitolo 5), nell'udienza del 7.10.2021). E' emerso dalle Testimone_1 testimonianze assunte che soltanto all'epoca in cui l'unica figlia della coppia era in tenera età il marito suggeriva alla moglie di dedicarsi all'accudimento della minore, non svolgendo attività lavorativa, tanto che la successivamente, si rioccupava nei campi descritti, sia pure CP_1 occasionalmente (si vedano dichiarazioni dei testi, in particolare, nell'udienza Testimone_2 del 22.11.2019, per cui “gli ho sentito dire che non serviva che andasse a lavorare per occuparsi meglio della famiglia e della bimba. Questo è accaduto all'inizio del matrimonio” - matrimonio contratto nel 2001, figlia nata nel 2002 -; nell'udienza del 7.10.2021, per cui “Lo Testimone_1
so perché parlando in famiglia ho sentito il dire a mia sorella di lasciare il lavoro per Pt_1 dedicarsi alla famiglia. (…) E' accaduto parecchi anni fa, quando mia nipote era Persona_1 piccola”). Successivamente alla separazione di fatto dei coniugi la per quanto da essa CP_1
dichiarato, rimaneva priva di redditi propri ed era supportata economicamente dalla propria famiglia d'origine, in caso di necessità, anche dal nuovo compagno, ciò persino per il pagamento dei ratei del mutuo contratto con il marito per l'acquisto della casa coniugale, dell'ammontare mensile di euro 512,00, di cui quest'ultimo cessava, a partire dal marzo 2016, di provvedere alla restituzione (si vedano incontrastate dichiarazioni rese in sede di udienza presidenziale del
9.11.2016, supportate da distinte dei bonifico per la restituzione dei ratei, all. al ricorso e alla
8 memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. di parte ricorrente;
si vedano dichiarazioni della in CP_1 sede interpello in risposta al cap. 14). Non vi è sufficiente prova in atti dell'istaurazione di una stabile convivenza della con il nuovo partner, tale (il teste ha CP_1 Persona_2 Testimone_3
genericamente detto di sapere che la moglie del conviveva con un uomo, per averlo appreso Pt_1
dal stesso, non solo non avendone, dunque, conoscenza diretta, ma non potendo Pt_1 rappresentare alcun dettaglio fattuale che conforti l'affermazione, si veda il verbale dell'udienza del 10.05.2021; la teste ha riferito dati non univoci nel senso di concludere per Testimone_4
l'esistenza di una convivenza more uxorio tra la e il compagno, avendo dato conto di CP_1
pernottamenti della coppia, anche con la figlia delle parti, presso un agriturismo vicino casa della
dove pure il incontrava il con la stessa figlia delle parti, poi raggiunti dalla CP_1 Pt_1 Per_2
per consegnare a quest'ultima le somme dovute a titolo di mantenimento, nonché della CP_1
perenne presenza - “sempre” riferisce il teste - della macchina del partner della davanti CP_1
casa della stessa, anche di notte, affermazione generica e poco verosimile se considerata nel suo significato letterale atteso che è pacifico che lo stesso era in servizio presso Persona_2
l'Aeronautica Militare con sede in Latina, peraltro senza alcuna esplicazione di dettaglio quanto al tipo di autovettura o alla targa, tale da consentire di riferire l'autovettura al infine della Per_2
notizia, appresa da un collega di lavoro dello stesso tuttavia non meglio specificato, Persona_2
che accrediterebbe il solo trasferimento dello stesso in AL senza confermare la convivenza con la si veda verbale dell'udienza dell'11.04.2022). Verosimile considerare che la CP_1 CP_1
abbia redditi da lavoro o sia in grado di produrli. Rileva considerare a tal fine le spese che ha assunto di aver autonomamente sopportato (per i ratei del mutuo per la casa familiare, di cui è tardiva l'allegazione della sottoposizione a procedura esecutiva contenuta soltanto negli scritti conclusionali della ricorrente;
per gli interventi di manutenzione sulla casa coniugale, relativi alla ripristino dell'impianto idrico dei bagni, alla sostituzione della caldaia, alla risistemazione delle finestre, alla potatura dell'uliveto, per l'ammontare di euro 2.202,14, si vedano dichiarazioni rese in udienza presidenziale e precisazioni nella memoria integrativa, nonché fatture allegate a tale scritto ed intestate alla di epoca successiva alla cessazione della convivenza coniugale;
le CP_1
spese mediche, per libri e cartoleria per la figlia per euro 753,41, si vedano dichiarazioni rese in udienza presidenziale e precisazioni nella memoria integrativa, nonché fatture e scontrini fiscali di epoca successivi alla cessazione della convivenza coniugale); l'età anagrafica della (nata CP_1 nel 1977 e separatasi di fatto dal marito all'età di 38 anni), unitamente alla mancanza di dati tali da far dubitare della idoneità fisica della stessa a prestare lavoro, anche di tipo manuale;
le pregresse esperienze lavorative. D'altronde essa non ha dato prova di essersi inutilmente impegnata nella ricerca di una occupazione né ha smentito l'asserzione del marito circa la
9 possibilità di richiedere il beneficio del reddito di cittadinanza (deduzione del contenuta Pt_1 nell'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali del 20.05.2019, da ritenersi tempestiva, considerato che il reddito di cittadinanza è stato introdotto con d.l. 4/2019 del 28.01.2019; che la avrebbe potuto contrastare dando dimostrazione di essersi attivata nella richiesta, senza CP_1 buoni esiti, ovvero prospettando la carenza dei requisiti per ottenerlo).” (cfr. sentenza di separazione, all. all'istanza del ricorrente del 5.11.2022).
Non sono stati introdotti elementi nuovi nel presente giudizio idonei a condurre a diverse conclusioni in ordine alla disponibilità di redditi o alla capacità di procurarseli da parte della CP_1
(oltre quanto si apprende essere stato accertato nel giudizio di separazione, è emerso anche nel processo di divorzio delle esperienze lavorative pregresse della del godimento da parte della CP_1
stessa della casa familiare di proprietà comune dei coniugi, poi sottoposta a pignoramento per omessa restituzione dei ratei del mutuo, trattandosi di circostanze dedotte dalla stessa resistente;
dell'aiuto economico da parte del compagno come dallo stesso dichiarato in sede di Persona_2 audizione testimoniale nell'udienza del 27.10.2022; ancora oggi è possibile ravvisare la capacità lavorativa della tenuto conto dell'età della stessa, nata nel 1977, delle esperienze lavorative CP_1 pregresse, dell'assenza di dati che facciano dubitare della idoneità fisica della stessa a prestare lavori anche di tipo materiale come quelli svolti in precedenza;
neppure nel presente giudizio è stata provata la convivenza della con tale vedi dichiarazioni in senso negativo dei CP_1 Persona_2
testi e nell'udienza del 27.10.2022 e dichiarazioni generiche e de Persona_2 Testimone_2 relato circa la convivenza rese dalla teste nell'udienza del 20.02.2023; sono stati Testimone_4
prodotti modelli 730 del 2018 e 2019, recanti euro 1.800,00 per l'anno 2017 ed euro 2.100,00 per l'anno 2018; nonché modelli ISEE per l'anno 2018 recante euro 75,29, per l'anno 2019 recante euro
1.054,35, per l'anno 2020 recante euro 1.188,66, per l'anno 2021 recante euro 603,82, cfr. documentazione versata in atti dalla resistente il 24.05.2022; non sono state contestate le deduzioni dell'ex marito circa la mancata richiesta del beneficio del reddito di cittadinanza e circa l'impiego della moglie come accompagnatrice su scuolabus, con redditi mensili pari a circa euro
700,00/800,00).
Non si ravvisano, inoltre, dati in grado di far ritenere che la situazione economica della moglie (sia pure connotata da un divario rispetto ai redditi del marito, ricostruiti nel proseguo ai fini della quantificazione dell'assegno per la figlia minorenne) sia l'effetto di scelte familiari pregiudizievoli per le prospettive lavorative della stessa (che svolgeva e pare potersi affermare che abbia continuato a svolgere o era in grado di svolgere le medesime attività lavorative a cui si era dedicata prima del matrimonio e prima della nascita della figlia;
non essendosi meglio specificata la circostanza per cui il marito voleva che la moglie si dedicasse alla casa e alla figlia e, anzi, per quanto acquisito nel
10 processo di separazione, il fatto è emerso specificamente con riferimento all'epoca in cui la figlia delle parti era in tenera età, avendo la moglie poi ripreso a svolgere lavori saltuari del tipo di quelli cui si era dedicata in precedenza) o particolarmente vantaggiose per la crescita professionale del marito o per la formazione del patrimonio dello stesso o comune dei coniugi (non risulta, infatti, una particolare progressione di carriera del marito che, a causa della sottoposizione a procedimento penale, era cautelativamente sospeso dal servizio con effetti pregiudizievoli sulla carriera e sullo stipendio;
non sono stati offerti elementi tali da valutare l'apporto della moglie alla formazione del patrimonio personale del marito o comune dei coniugi, rispetto al quale ultimo è noto soltanto che essi erano comproprietari della casa familiare per l'acquisto della quale contraevano un mutuo ipotecario, ma che per l'inottemperanza al pagamento dei ratei dopo la separazione, l'immobile era assoggettato ad esecuzione forzata, tardiva la deduzione della avvenuta vendita coatta contenuta negli scritti conclusionali).
Posto quanto sopra, sia nella logica assistenziale sia in quella perequativo-compensativa, deve ravvisarsi l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della moglie fin dall'inizio del processo.
3. Quanto al regime inerente la prole deve statuirsi come segue.
Nessuna statuizione va resa con riferimento all'affidamento, al collocamento e alle visite della figlia delle parti, divenuta maggiorenne nelle more del giudizio. Persona_1
Con riferimento al profilo inerente il mantenimento, si osserva, in premessa, che il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, trova addentellato costituzionale nell'art. 30 Cost. ed esplicazione nella legislazione ordinaria agli artt. 147 e 148 c.c., con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, agli artt. 315 bis e 316 bis c.c., disciplinando i diritti dei figli, nonché nella previsione di cui all'art. 337 ter c.c., tra le norme sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale in casi di crisi familiari.
Ai sensi del disposto dell'art. 337 septies c.c., il dovere di mantenimento dei figli si estende oltre la maggiore età, fino al conclamarsi della loro indipendenza economica.
Costantemente la giurisprudenza ha, al riguardo, affermato l'esistenza di una legittimazione concorrente del coniuge convivente con il figlio maggiorenne, che può agire iure proprio nei confronti dell'altro genitore, anche in assenza di un'autonoma richiesta da parte del figlio per conseguire il versamento dell'assegno (cfr. in tal senso, per la giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. 19607 del 26.9.2011; Cass. civ. n. 21437 del 12.10.2007; Cass. Civ., Sez. I, 10.01.2014, n. 359,
Cass. Civ., Sez. I, 08.09.2014, n. 18869, e per quella di merito, Tribunale Modena 27.1.2011;
Tribunale Genova, 6.2.2007; Tribunale Messina, 26.4.2006; Tribunale Catania, 14.4.2006; Trib.
Enna, 24.02.2019, n. 31; Trib. Crotone, 25.11.2019, n. 1370).
11 La Suprema Corte ha chiarito che la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. 5088/2018 e Cass. 12952/2016). Il giudice di merito, a tal fine, è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni che devono, tuttavia, essere compatibili con le condizioni economiche dei genitori (così Cass. 18076/2014; Cass. 10207/2019; Cass. 17183/2020). Il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori solo se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo sul piano economico, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. 17183/2020; Cass. 27904/2021).
Quanto al profilo della quantificazione dell'assegno perequativo per il mantenimento della prole, va detto che, ai sensi del primo comma dell'art. 316 bis c.c., essa si radica sul principio di proporzionalità alle sostanze del genitore obbligato e alla sua capacità lavorativa, da intendersi, secondo la giurisprudenza (Cass. 3974/2002; Cass. 17189/2012), anche come capacità di produrre reddito da lavoro;
e va declinata in base ai criteri previsti all'art. 337 ter, comma 4, c.c..
Quanto all'an debeautur del mantenimento della figlia ormai maggiorenne delle parti deve osservarsi che nel corso del processo compiva 18 anni (in particolare, nell'agosto del Persona_1
2020) e si diplomava al liceo scientifico (vedi sentenza di separazione); nessuna delle parti, con riferimento al periodo successivo, ha svolto rilievi in ordine all'indipendenza economica della figlia.
Più nel dettaglio, il padre, che astrattamente assume venuti meno i presupposti per il mantenimento
CP_ della figlia e per la revoca dell'assegno, non si è profuso nel rappresentare (dunque neppure in punto di deduzione e, a monte, rispetto al momento probatorio) condizioni della figlia di mancata prosecuzione degli studi o di omesso impegno nella ricerca di un'occupazione ovvero di
12 svolgimento di un lavoro, in modo da persuadere nel senso della immeritevole prosecuzione del mantenimento oppure della raggiunta indipendenza economica. Non è stata, pertanto, sufficientemente messa in discussione la persistenza del diritto.
Nessun rilievo è stato svolto neppure in ordine alla prosecuzione della convivenza della figlia con la madre.
Posto quanto detto, non può dubitarsi del diritto al mantenimento della figlia fondatamente preteso dalla madre.
Il Collegio ritiene congrua la somma di euro 300,00 mensili, con aggiornamento Istat dal 2026, oltre il contributo per le spese straordinarie nella misura del 50%.
Conforta le dette conclusioni, anzitutto, la ricostruzione delle situazioni economiche delle parti.
Il padre, primo maresciallo dell'Aeronautica Militare, da ultimo impiegato presso l'aeroporto militare di Latina, dal marzo 2019 sospeso precauzionalmente dal servizio per la sottoposizione a processo penale (vedi sentenza di separazione e provvedimento di sospensione all. alla memoria autorizzata in sede presidenziale del ricorrente), percettore di redditi annui lordi pari ad euro
70.517,00 per l'anno fiscale 2018 ed euro 18.004,00 per l'anno fiscale 2020 (si vedano i modelli
730 degli anni 2019 e 2021 versati in atti in all. alla memoria autorizzata in sede presidenziale e in all. alla nota del 20.05.2022 del ricorrente), con stipendio mensile di circa euro 1.700,00/1.800,00 da cui detrarre mutuo ipotecario e finanziamenti (come da cedolini paga di mensilità del 2021 e
2022 versati in atti), il primo risolto con assoggettamento della casa familiare all'aggressione esecutiva i secondi indimostrato che erano contratti a beneficio della famiglia. Da ultimo risultano redditi lordi annui pari ad euro 39.000,00 per l'anno fiscale 2022 (vedi cud del 2023 prodotto nell'udienza di precisazione delle conclusioni). Irrilevante la circostanza solo ipotetica per cui il superamento dei dodici mesi di malattia possa determinare una decurtazione dello stipendio (come da prospettazione nell'udienza di precisazione delle conclusioni e da documentazione allegata in quella stessa sede) in mancanza di acquisizione in ordine alla concreta verificazione delle condizioni per la decurtazione. Lo stesso risiede presso immobile condotto in locazione unitamente alla propria compagna priva di redditi.
Rileva, altresì, ai fini in disamina, l'età raggiunta dalla figlia delle parti (ciò che afferma consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui l'accrescimento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità, per cui la domanda di aumento dell'assegno per il suo mantenimento non abbisogna di specifica dimostrazione, vedi Cass.
8927/12; Cass. 400/10; Cass. 17055/07; nella giurisprudenza di merito Trib. Velletri, sez. I,
16.04.2020, n. 637), nonché la valenza economica dei compiti di assistenza e cura assolti in via
13 esclusiva dalla madre, con la quale la figlia coabita, tenuto conto della mancanza di rapporti tra il padre e la figlia.
4. Le domande di restituzione delle somme sborsate per ottemperare ai pagamenti dei ratei del mutuo ipotecario e per la ristrutturazione della casa coniugale sono state abbandonate dalla resistente.
Inammissibile la domanda di condanna del ricorrente alla restituzione di spese straordinarie anticipate per la figlia insistita negli scritti conclusionali (stesso esito in rito avrebbero avute le ulteriori domande restitutorie predette, ciò che non può trascurarsi ai fini del riparto delle spese di lite).
Si condivide, infatti, l'orientamento giurisprudenziale di legittimità e merito che nega l'ammissibilità delle domande connesse nei giudizi di separazione e divorzio in mancanza di un vincolo di connessione forte (sussistente nelle ipotesi di cui agli artt. 31 - 36 c.p.c.), idoneo a giustificare, ai sensi dell'art. 40, c. 3, c.p.c., la trattazione in un simultaneus processus di domande soggette a riti diversi (cfr. ex multis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre
2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I
22.10.2004 n. 20638).
E' quanro deve ritenersi a proposito della domanda restitutoria, da decidersi con procedimento ordinario, rinvenendosi solo una connessione soggettiva con la domanda di divorzio, a rito speciale.
5. L'esito della lite reca con sé il rigetto della domanda di risarcimento del danno da lite temeraria, ex art. 96, co. 3, c.p.c. elevata dal ricorrente.
6. Il governo delle spese di lite va affidato al criterio della compensazione ex art. 92, c. 2,
c.p.c., stante la parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accerta l'insussistenza del diritto di all'assegno divorzile fin dalla domanda;
CP_1
- nulla sull'affidamento, collocamento e visite della figlia delle parti, Persona_3
ormai maggiorenne;
- dispone che il padre corrisponda alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo per il mantenimento della figlia, maggiorenne non economicamente indipendente, dell'importo di euro 300,00 mensili, da aggiornarsi in base agli indici Istat a decorrere dal 2026, oltre al
50% per le spese straordinarie;
14 - nulla sulle domande della resistente di restituzione di somme spese per ratei di mutuo e ristrutturazione della casa familiare;
- dichiara inammissibile la domanda di restituzione di spese straordinarie per la figlia elevata dalla resistente nei confronti del ricorrente;
- rigetta la domanda di condanna della resistente ex art. 96, c. 3, c.p.c.;
- compensa le spese di lite.
Frosinone, 11.02.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 3754/2019 pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Romana Sabatino, per procura Parte_1
congiunta al ricorso;
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Fontana, per procura congiunta alla CP_1
memoria di costituzione in sede presidenziale;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – assegno divorzile - regolamentazione prole maggiorenne.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23.12.2019 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1
questo Tribunale domandando di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo
1 stesso contratto con la coniuge, lasciando al giudizio di separazione personale tra i CP_1
coniugi, al tempo del ricorso di divorzio pendente, la regolamentazione dei profili economici e non economici della vicenda matrimoniale.
A tal fine il ricorrente ha rappresentato che: tra le parti pendeva procedimento di separazione innanzi al Tribunale di Frosinone, avente r.g. 2842/2016, nell'ambito del quale erano stati adottati i provvedimenti presidenziali in data 19.12.2016 ed era stata emessa sentenza non definitiva sullo status coniugale n. 277/2017 in data 24.07.2017, passata in giudicato;
erano ormai decorsi i termini di legge per la pronuncia sul divorzio. ha resistito in giudizio fin dalla fase presidenziale, aderendo alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio ex adverso promossa, ferme le domande formulate nel giudizio di separazione.
La resistente ha, perciò, dedotto che: le parti contraevano matrimonio in AL (FR) il 21.07.2001; dalla relazione coniugale nasceva una figlia, il 23.08.2002; tra i coniugi pendeva Persona_1
giudizio di separazione;
i provvedimenti provvisori resi nel giudizio di separazione avevano autorizzato i coniugi a vivere separatamente e avevano altresì disposto l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento della stessa minore presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, la regolamentazione delle visite del padre con la detta figlia, la contribuzione paterna al mantenimento della figlia nella misura di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, la corresponsione da parte del marito di un assegno di mantenimento in favore della moglie dell'importo di euro 150,00 mensili;
con sentenza non definitiva era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
quanto alle questioni residue nel giudizio di separazione, la insisteva per la conferma delle statuizioni rese in via provvisoria. CP_1
Il Presidente ha assegnato termine per l'integrazione delle deduzioni e conclusioni da parte delle
. CP_2
Il ricorrente ha, dunque, depositato memoria, con cui ha chiesto, oltre alla pronuncia sullo status coniugale, l'assegnazione della casa coniugale alla l'affidamento condiviso della figlia CP_1
minore delle parti, con collocamento della stessa presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne alla figlia minore, la contribuzione paterna al mantenimento della detta figlia nella misura di euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via subordinata, la conferma delle statuizioni economiche stabilite a modifica dei provvedimenti presidenziali in sede di separazione dall'ordinanza del 20.01.2020, con cui si è prevista la misura di euro 130,00 per il mantenimento della figlia e di euro 70,00 per il mantenimento della moglie. Lo stesso, a tal fine, ha evidenziato che restava efficace nei propri confronti il provvedimento ministeriale di sospensione cautelare dal servizio e che, stante la malattia per causa di servizio, il non poteva svolgere nessun altra Pt_1
2 attività lavorativa;
che lo stesso disponeva pertanto di redditi ridotti rispetto all'epoca della separazione, avendo uno stipendio di circa euro 1.700,00 lordi, da cui detrarre rate di vari finanziamenti e costi della locazione dell'appartamento abitato dal con la nuova compagna, Pt_1 quest'ultima priva di redditi propri, situazione aggravata dalla ricezione della notifica di una cartella esattoriale di euro 1.900,00; che la aveva avanzato in giudizio pretese economiche non CP_1
sostenibili, rendendosi indisponibile ad un accordo;
che era rimasta colpevolmente inerente nella ricerca di una occupazione e non aveva formulato richiesta di reddito di cittadinanza;
che era risultato che beneficiasse dell'aiuto economico della famiglia e del compagno, con il quale istaurava una relazione duratura;
che da ciò si evinceva un'indipendenza economica che, in base al più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità in ordine ai presupposti per l'assegno divorzile, implicava l'insussistenza del diritto al mantenimento, per il quale, in ogni caso, era la moglie istante a dover fornire prova.
Nelle medesime note per la fase presidenziale, la resistente ha domandato di confermare il regime provvisorio stabilito in sede di separazione con i provvedimenti presidenziali del 19.12.2016; di porre a carico del il 50% delle rate del mutuo ipotecario per l'acquisto della casa coniugale Pt_1
fino ad estinzione, oltre ai ratei insoluti;
di condannarlo a restituire alla il 50% delle rate del CP_1 mutuo ipotecario versate dalla stessa per l'importo complessivo di euro 3.859,84, nonché a restituire alla il 50% dei costi di manutenzione dell'immobile predetto per euro 2.202,14. La resistente CP_1
ha perciò dedotto che la stessa aveva rinunciato all'occupazione come barista per scelta condivisa con il marito, il quale esprimeva la preferenza per la dedizione della moglie alla cura della casa e della figlia;
che la durante gli anni di matrimonio, per esigenze economiche familiari, aveva CP_1 lavorato presso l'impresa e poi svolto lavori saltuari;
che la stessa era ormai casalinga, CP_3
priva di autonomi mezzi di sostentamento e incapace di trovare una occupazione in grado di garantirle un reddito decoroso, in quanto dotata della sola licenza media, avente l'età di 40 anni, priva di mezzi di trasporto;
che il aveva omesso il pagamento dei ratei del mutuo tanto che Pt_1 era stata avviata l'esecuzione forzata immobiliare sull'immobile comune già adibito a casa coniugale;
che invece gli ulteriori finanziamenti non erano stati contratti dal per esigenze Pt_1 familiari;
che il si era disinteressato della figlia e l'aveva incontrata solo una volta al mese Pt_1
per qualche ora.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, l'ordinanza presidenziale del 22.07.2020 ha confermato il regime economico e di gestione della famiglia disposto in sede di separazione. Sicché la causa è stata rimessa al GI per il proseguo.
Nella memoria integrativa, il ricorrente ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità delle domande avversarie di condanna alla restituzione di somme, comunque sostenendone l'infondatezza ai fini
3 del rigetto;
inoltre, dato atto della raggiunta maggiore età della figlia, ha chiesto valutarsi la persistenza dei presupposti di legge per la conservazione del diritto al mantenimento da parte della detta figlia alla luce della più recente giurisprudenza sul tema, in subordine reiterando la richiesta di conferma dei provvedimenti provvisori resi in sede di separazione per come modificati nel corso del detto giudizio.
La resistente ha reiterato le domande già formulate nei precedenti scritti difensivi.
Con l'ordinanza del 6.04.2021, è stata respinta l'istanza di modificazione dei provvedimenti presidenziali elevata dal ricorrente, chiedendo la revoca del mantenimento per la figlia.
Nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., il ricorrente ha dato atto di redditi mensili della moglie pari a circa euro 700,00/800,00 come accompagnatrice su scuolabus, chiedendo l'eliminazione dell'assegno di mantenimento in favore della stessa.
Con sentenza non definitiva, n. 1207/2021, pubblicata il 30.12.2021, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Il processo è stato, quindi, rimesso al GI per le ulteriori questioni.
Con l'ordinanza del 3.11.2022, è stata parzialmente accolta l'istanza di modificazione dei provvedimenti presidenziali formulata dal ricorrente dando conto della negazione dell'assegno di mantenimento della moglie nella sentenza di separazione medio tempore emessa, dell'aumento, con la stessa sentenza, ad euro 250,00 del contributo paterno al mantenimento della figlia, nonché della contrazione di nuove nozze da parte del , così disponendosi la revoca del mantenimento per Pt_1
la moglie.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, il Difensore della resistente ha rinunciato alla domanda di assegno divorzile;
il Procuratore del ricorrente ha chiesto tenersi conto, comunque, della detta domanda ai fini della pronuncia sulle spese di lite e, rilevato che avrebbe subito una riduzione stipendiale dopo il dodicesimo mese di malattia e che gli era stato notificato un pignoramento, ha insistito nelle richieste formulate in atti, in particolare in quelle risultanti dall'istanza di modifica. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali, il ricorrente ha insistito nei rilievi di inammissibilità e infondatezza delle domande restitutorie avversarie;
ha chiesto di confermare la revoca del mantenimento per la moglie a far data dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio di divorzio, tenendosene conto comunque ai fini delle spese di lite;
ha chiesto altresì di revocare il contributo per il mantenimento della figlia ovvero, in via subordinata, di disporne la riduzione alla misura di euro 130,00 mensili, nonché di condannare la al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96, co. 3, c.p.c.. CP_1
4 La resistente, con i medesimi scritti, ha dato atto della vendita all'asta della casa familiare e della non indipendenza economica della figlia, concludendo con la precisazione di non aver reiterato le domande restitutorie inerenti il mutuo e le spese di ristrutturazione, nonché con le richieste di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne dell'importo di euro
250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di condannare il alla rifusione delle Pt_1 spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, ammontanti a complessivi euro 2.002,73.
2. Quanto ai profili economici conseguenti alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve osservarsi quanto segue.
La ha espresso la rinuncia alla domanda di assegno divorzile alla fine del processo (si veda CP_1 verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni).
Tuttavia il marito, il quale ha chiesto nel ricorso, depositato il 23.12.2019, la revoca del mantenimento già riconosciuto in favore della moglie nel processo di separazione (precisamente con l'ordinanza presidenziale resa nel giudizio di separazione il 19.12.2016, ancora pendente il processo di separazione al momento dell'introduzione del processo di divorzio), è stato, di contra, obbligato, in via provvisoria, al versamento dello stesso per effetto dei provvedimenti presidenziali resi nel giudizio di divorzio il 22.07.2020. Lo stesso ha promosso, nel corso del processo di divorzio, istanze di modifica di tali provvedimenti per la revoca dell'assegno alla moglie, conseguendo la pronuncia auspicata con ordinanza del 3.11.2022, sulla base della considerazione per cui la sentenza definitiva di separazione aveva statuito sulle questioni economiche disattendendo la pretesa di mantenimento della moglie, in quanto ravvisava la disponibilità di redditi propri della moglie o la capacità della stessa di procurarseli (vedi sentenza del Tribunale di
Frosinone del 21.09.2022, all. all'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali resi nel divorzio del 5.10.2022). Egli, in sede di precisazione delle conclusioni (nel giudizio di divorzio), ha insistito nelle proprie richieste e, in particolare, in quella di eliminazione dell'assegno in favore della moglie. Tale domanda è stata ulteriormente precisata nella comparsa conclusionale, in relazione alla rinuncia alla pretesa economica formulata dalla moglie nell'udienza di precisazione delle conclusioni, chiedendo che l'eliminazione del mantenimento decorra dal ricorso. In ciò deve ravvisarsi la richiesta di una statuizione di accertamento negativo in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile in favore della moglie a partire dalla domanda giudiziale (e, dunque, dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio di divorzio, avvenuto, come detto, il 23.12.2019), da ritenersi, per quanto detto, tempestivamente promossa e supportata da interesse anche dopo la revoca dell'assegno con ordinanza del 3.11.2022 (in mancanza di precisazioni sulla decorrenza degli effetti, da ritenersi avente efficacia ex nunc) e la rinuncia della moglie nell'udienza di precisazione delle conclusioni, valendo la statuizione che
5 occupa ad escludere la spettanza dell'assegno fin dall'inizio del processo di divorzio (con valutazione ex post della non debenza di quanto riconosciuto in via provvisoria).
Presupposto delle considerazioni di cui innanzi è che l'efficacia delle statuizioni rese nel giudizio di separazione, successivamente all'introduzione del giudizio di divorzio, retroagisce e resta circoscritta al periodo antecedente alla introduzione del processo di divorzio, momento dal quale varranno i provvedimenti provvisori presidenziali e poi le statuizioni definitive rese con la sentenza di divorzio.
E' quanto affermato con orientamento consolidato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, sul presupposto dell'autonomia, sul piano sostanziale e processuale, dei procedimenti di separazione e di divorzio, ma anche della necessità di assicurare sempre continuità all'erogazione del contributo in favore del coniuge economicamente più debole. Si legge infatti nelle massime ufficiali che “In tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della l. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione.” (Cass. ord.
3852/2021; Cass. 7547/2020; Cass. 27205/2019; Cass. 24991/2010; in parte motiva Cass. ord.
9345/2023).
Sui presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, in punto di diritto, giova osservare che l'istituto è regolato dall'art. 5, comma 6, l. 898/1970, che prevede che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”.
Mette conto evidenziare, al riguardo, che l'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018 è nel senso che “il giudice dispone sull'assegno di divorzio
6 in relazione all'inadeguatezza dei mezzi ma questa valutazione avviene tenuto conto dei fattori indicati nella prima parte della norma”; dunque che “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o
l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”; sul presupposto della preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, non solo a connotazione assistenziale, altresì che “il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale (…) ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte e ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”; così, declinando in modo effettivo il principio di autodeterminazione nel suo profilo dinamico e coniugandolo con quello della dignità della persona, circa le modalità concrete di svolgimento del giudizio sulla sussistenza e quantificazione del diritto, che “La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica e oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5 comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”; “(…) partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha pertanto anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.
7 In continuità che i principi evocati innanzi presenta rilievo richiamare il recente arresto della
Cassazione n. 21797/2024 per cui “L'assegno di divorzio ha una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa, finalizzata a colmare lo squilibrio economico tra gli ex coniugi determinato dal contributo dato da uno di essi alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio familiare dell'altro. Tale assegno è giustificato non solo in presenza di rinunce a opportunità professionali, ma anche quando vi sia una disparità economico-patrimoniale significativa tra i coniugi dovuta al contributo economico fornito durante il matrimonio. La solidarietà post-coniugale è alla base del riconoscimento dell'assegno di divorzio.”.
Nel caso di specie, facendo applicazione dei dicta di cui sopra deve pervenirsi ad una valutazione sfavorevole circa l'an del diritto della moglie all'assegno fin dall'inizio del giudizio di divorzio.
Difatti, quanto alla situazione economica della parte richiedente deve osservarsi che essa era dotata di redditi propri già al tempo della separazione ovvero in grado di procurarsene di sufficienti al proprio sostentamento. La relativa sentenza ha affermato sul punto che “E' pacifico che la moglie svolgeva lavori saltuari, come addetta di bar prima del matrimonio;
poi impiegata presso l'attività alberghiera di con qualifica di “commis di piani e sala”, assunta full time per la CP_3
durata di un mese, ad agosto 2007 (si veda relativo all. alla memoria integrativa); nel campo delle pulizie presso abitazioni private, con rapporti non regolarizzati (si vedano dichiarazioni della teste
in risposta al capitolo 5), nell'udienza del 7.10.2021). E' emerso dalle Testimone_1 testimonianze assunte che soltanto all'epoca in cui l'unica figlia della coppia era in tenera età il marito suggeriva alla moglie di dedicarsi all'accudimento della minore, non svolgendo attività lavorativa, tanto che la successivamente, si rioccupava nei campi descritti, sia pure CP_1 occasionalmente (si vedano dichiarazioni dei testi, in particolare, nell'udienza Testimone_2 del 22.11.2019, per cui “gli ho sentito dire che non serviva che andasse a lavorare per occuparsi meglio della famiglia e della bimba. Questo è accaduto all'inizio del matrimonio” - matrimonio contratto nel 2001, figlia nata nel 2002 -; nell'udienza del 7.10.2021, per cui “Lo Testimone_1
so perché parlando in famiglia ho sentito il dire a mia sorella di lasciare il lavoro per Pt_1 dedicarsi alla famiglia. (…) E' accaduto parecchi anni fa, quando mia nipote era Persona_1 piccola”). Successivamente alla separazione di fatto dei coniugi la per quanto da essa CP_1
dichiarato, rimaneva priva di redditi propri ed era supportata economicamente dalla propria famiglia d'origine, in caso di necessità, anche dal nuovo compagno, ciò persino per il pagamento dei ratei del mutuo contratto con il marito per l'acquisto della casa coniugale, dell'ammontare mensile di euro 512,00, di cui quest'ultimo cessava, a partire dal marzo 2016, di provvedere alla restituzione (si vedano incontrastate dichiarazioni rese in sede di udienza presidenziale del
9.11.2016, supportate da distinte dei bonifico per la restituzione dei ratei, all. al ricorso e alla
8 memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. di parte ricorrente;
si vedano dichiarazioni della in CP_1 sede interpello in risposta al cap. 14). Non vi è sufficiente prova in atti dell'istaurazione di una stabile convivenza della con il nuovo partner, tale (il teste ha CP_1 Persona_2 Testimone_3
genericamente detto di sapere che la moglie del conviveva con un uomo, per averlo appreso Pt_1
dal stesso, non solo non avendone, dunque, conoscenza diretta, ma non potendo Pt_1 rappresentare alcun dettaglio fattuale che conforti l'affermazione, si veda il verbale dell'udienza del 10.05.2021; la teste ha riferito dati non univoci nel senso di concludere per Testimone_4
l'esistenza di una convivenza more uxorio tra la e il compagno, avendo dato conto di CP_1
pernottamenti della coppia, anche con la figlia delle parti, presso un agriturismo vicino casa della
dove pure il incontrava il con la stessa figlia delle parti, poi raggiunti dalla CP_1 Pt_1 Per_2
per consegnare a quest'ultima le somme dovute a titolo di mantenimento, nonché della CP_1
perenne presenza - “sempre” riferisce il teste - della macchina del partner della davanti CP_1
casa della stessa, anche di notte, affermazione generica e poco verosimile se considerata nel suo significato letterale atteso che è pacifico che lo stesso era in servizio presso Persona_2
l'Aeronautica Militare con sede in Latina, peraltro senza alcuna esplicazione di dettaglio quanto al tipo di autovettura o alla targa, tale da consentire di riferire l'autovettura al infine della Per_2
notizia, appresa da un collega di lavoro dello stesso tuttavia non meglio specificato, Persona_2
che accrediterebbe il solo trasferimento dello stesso in AL senza confermare la convivenza con la si veda verbale dell'udienza dell'11.04.2022). Verosimile considerare che la CP_1 CP_1
abbia redditi da lavoro o sia in grado di produrli. Rileva considerare a tal fine le spese che ha assunto di aver autonomamente sopportato (per i ratei del mutuo per la casa familiare, di cui è tardiva l'allegazione della sottoposizione a procedura esecutiva contenuta soltanto negli scritti conclusionali della ricorrente;
per gli interventi di manutenzione sulla casa coniugale, relativi alla ripristino dell'impianto idrico dei bagni, alla sostituzione della caldaia, alla risistemazione delle finestre, alla potatura dell'uliveto, per l'ammontare di euro 2.202,14, si vedano dichiarazioni rese in udienza presidenziale e precisazioni nella memoria integrativa, nonché fatture allegate a tale scritto ed intestate alla di epoca successiva alla cessazione della convivenza coniugale;
le CP_1
spese mediche, per libri e cartoleria per la figlia per euro 753,41, si vedano dichiarazioni rese in udienza presidenziale e precisazioni nella memoria integrativa, nonché fatture e scontrini fiscali di epoca successivi alla cessazione della convivenza coniugale); l'età anagrafica della (nata CP_1 nel 1977 e separatasi di fatto dal marito all'età di 38 anni), unitamente alla mancanza di dati tali da far dubitare della idoneità fisica della stessa a prestare lavoro, anche di tipo manuale;
le pregresse esperienze lavorative. D'altronde essa non ha dato prova di essersi inutilmente impegnata nella ricerca di una occupazione né ha smentito l'asserzione del marito circa la
9 possibilità di richiedere il beneficio del reddito di cittadinanza (deduzione del contenuta Pt_1 nell'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali del 20.05.2019, da ritenersi tempestiva, considerato che il reddito di cittadinanza è stato introdotto con d.l. 4/2019 del 28.01.2019; che la avrebbe potuto contrastare dando dimostrazione di essersi attivata nella richiesta, senza CP_1 buoni esiti, ovvero prospettando la carenza dei requisiti per ottenerlo).” (cfr. sentenza di separazione, all. all'istanza del ricorrente del 5.11.2022).
Non sono stati introdotti elementi nuovi nel presente giudizio idonei a condurre a diverse conclusioni in ordine alla disponibilità di redditi o alla capacità di procurarseli da parte della CP_1
(oltre quanto si apprende essere stato accertato nel giudizio di separazione, è emerso anche nel processo di divorzio delle esperienze lavorative pregresse della del godimento da parte della CP_1
stessa della casa familiare di proprietà comune dei coniugi, poi sottoposta a pignoramento per omessa restituzione dei ratei del mutuo, trattandosi di circostanze dedotte dalla stessa resistente;
dell'aiuto economico da parte del compagno come dallo stesso dichiarato in sede di Persona_2 audizione testimoniale nell'udienza del 27.10.2022; ancora oggi è possibile ravvisare la capacità lavorativa della tenuto conto dell'età della stessa, nata nel 1977, delle esperienze lavorative CP_1 pregresse, dell'assenza di dati che facciano dubitare della idoneità fisica della stessa a prestare lavori anche di tipo materiale come quelli svolti in precedenza;
neppure nel presente giudizio è stata provata la convivenza della con tale vedi dichiarazioni in senso negativo dei CP_1 Persona_2
testi e nell'udienza del 27.10.2022 e dichiarazioni generiche e de Persona_2 Testimone_2 relato circa la convivenza rese dalla teste nell'udienza del 20.02.2023; sono stati Testimone_4
prodotti modelli 730 del 2018 e 2019, recanti euro 1.800,00 per l'anno 2017 ed euro 2.100,00 per l'anno 2018; nonché modelli ISEE per l'anno 2018 recante euro 75,29, per l'anno 2019 recante euro
1.054,35, per l'anno 2020 recante euro 1.188,66, per l'anno 2021 recante euro 603,82, cfr. documentazione versata in atti dalla resistente il 24.05.2022; non sono state contestate le deduzioni dell'ex marito circa la mancata richiesta del beneficio del reddito di cittadinanza e circa l'impiego della moglie come accompagnatrice su scuolabus, con redditi mensili pari a circa euro
700,00/800,00).
Non si ravvisano, inoltre, dati in grado di far ritenere che la situazione economica della moglie (sia pure connotata da un divario rispetto ai redditi del marito, ricostruiti nel proseguo ai fini della quantificazione dell'assegno per la figlia minorenne) sia l'effetto di scelte familiari pregiudizievoli per le prospettive lavorative della stessa (che svolgeva e pare potersi affermare che abbia continuato a svolgere o era in grado di svolgere le medesime attività lavorative a cui si era dedicata prima del matrimonio e prima della nascita della figlia;
non essendosi meglio specificata la circostanza per cui il marito voleva che la moglie si dedicasse alla casa e alla figlia e, anzi, per quanto acquisito nel
10 processo di separazione, il fatto è emerso specificamente con riferimento all'epoca in cui la figlia delle parti era in tenera età, avendo la moglie poi ripreso a svolgere lavori saltuari del tipo di quelli cui si era dedicata in precedenza) o particolarmente vantaggiose per la crescita professionale del marito o per la formazione del patrimonio dello stesso o comune dei coniugi (non risulta, infatti, una particolare progressione di carriera del marito che, a causa della sottoposizione a procedimento penale, era cautelativamente sospeso dal servizio con effetti pregiudizievoli sulla carriera e sullo stipendio;
non sono stati offerti elementi tali da valutare l'apporto della moglie alla formazione del patrimonio personale del marito o comune dei coniugi, rispetto al quale ultimo è noto soltanto che essi erano comproprietari della casa familiare per l'acquisto della quale contraevano un mutuo ipotecario, ma che per l'inottemperanza al pagamento dei ratei dopo la separazione, l'immobile era assoggettato ad esecuzione forzata, tardiva la deduzione della avvenuta vendita coatta contenuta negli scritti conclusionali).
Posto quanto sopra, sia nella logica assistenziale sia in quella perequativo-compensativa, deve ravvisarsi l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della moglie fin dall'inizio del processo.
3. Quanto al regime inerente la prole deve statuirsi come segue.
Nessuna statuizione va resa con riferimento all'affidamento, al collocamento e alle visite della figlia delle parti, divenuta maggiorenne nelle more del giudizio. Persona_1
Con riferimento al profilo inerente il mantenimento, si osserva, in premessa, che il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, trova addentellato costituzionale nell'art. 30 Cost. ed esplicazione nella legislazione ordinaria agli artt. 147 e 148 c.c., con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, agli artt. 315 bis e 316 bis c.c., disciplinando i diritti dei figli, nonché nella previsione di cui all'art. 337 ter c.c., tra le norme sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale in casi di crisi familiari.
Ai sensi del disposto dell'art. 337 septies c.c., il dovere di mantenimento dei figli si estende oltre la maggiore età, fino al conclamarsi della loro indipendenza economica.
Costantemente la giurisprudenza ha, al riguardo, affermato l'esistenza di una legittimazione concorrente del coniuge convivente con il figlio maggiorenne, che può agire iure proprio nei confronti dell'altro genitore, anche in assenza di un'autonoma richiesta da parte del figlio per conseguire il versamento dell'assegno (cfr. in tal senso, per la giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. 19607 del 26.9.2011; Cass. civ. n. 21437 del 12.10.2007; Cass. Civ., Sez. I, 10.01.2014, n. 359,
Cass. Civ., Sez. I, 08.09.2014, n. 18869, e per quella di merito, Tribunale Modena 27.1.2011;
Tribunale Genova, 6.2.2007; Tribunale Messina, 26.4.2006; Tribunale Catania, 14.4.2006; Trib.
Enna, 24.02.2019, n. 31; Trib. Crotone, 25.11.2019, n. 1370).
11 La Suprema Corte ha chiarito che la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. 5088/2018 e Cass. 12952/2016). Il giudice di merito, a tal fine, è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni che devono, tuttavia, essere compatibili con le condizioni economiche dei genitori (così Cass. 18076/2014; Cass. 10207/2019; Cass. 17183/2020). Il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori solo se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo sul piano economico, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. 17183/2020; Cass. 27904/2021).
Quanto al profilo della quantificazione dell'assegno perequativo per il mantenimento della prole, va detto che, ai sensi del primo comma dell'art. 316 bis c.c., essa si radica sul principio di proporzionalità alle sostanze del genitore obbligato e alla sua capacità lavorativa, da intendersi, secondo la giurisprudenza (Cass. 3974/2002; Cass. 17189/2012), anche come capacità di produrre reddito da lavoro;
e va declinata in base ai criteri previsti all'art. 337 ter, comma 4, c.c..
Quanto all'an debeautur del mantenimento della figlia ormai maggiorenne delle parti deve osservarsi che nel corso del processo compiva 18 anni (in particolare, nell'agosto del Persona_1
2020) e si diplomava al liceo scientifico (vedi sentenza di separazione); nessuna delle parti, con riferimento al periodo successivo, ha svolto rilievi in ordine all'indipendenza economica della figlia.
Più nel dettaglio, il padre, che astrattamente assume venuti meno i presupposti per il mantenimento
CP_ della figlia e per la revoca dell'assegno, non si è profuso nel rappresentare (dunque neppure in punto di deduzione e, a monte, rispetto al momento probatorio) condizioni della figlia di mancata prosecuzione degli studi o di omesso impegno nella ricerca di un'occupazione ovvero di
12 svolgimento di un lavoro, in modo da persuadere nel senso della immeritevole prosecuzione del mantenimento oppure della raggiunta indipendenza economica. Non è stata, pertanto, sufficientemente messa in discussione la persistenza del diritto.
Nessun rilievo è stato svolto neppure in ordine alla prosecuzione della convivenza della figlia con la madre.
Posto quanto detto, non può dubitarsi del diritto al mantenimento della figlia fondatamente preteso dalla madre.
Il Collegio ritiene congrua la somma di euro 300,00 mensili, con aggiornamento Istat dal 2026, oltre il contributo per le spese straordinarie nella misura del 50%.
Conforta le dette conclusioni, anzitutto, la ricostruzione delle situazioni economiche delle parti.
Il padre, primo maresciallo dell'Aeronautica Militare, da ultimo impiegato presso l'aeroporto militare di Latina, dal marzo 2019 sospeso precauzionalmente dal servizio per la sottoposizione a processo penale (vedi sentenza di separazione e provvedimento di sospensione all. alla memoria autorizzata in sede presidenziale del ricorrente), percettore di redditi annui lordi pari ad euro
70.517,00 per l'anno fiscale 2018 ed euro 18.004,00 per l'anno fiscale 2020 (si vedano i modelli
730 degli anni 2019 e 2021 versati in atti in all. alla memoria autorizzata in sede presidenziale e in all. alla nota del 20.05.2022 del ricorrente), con stipendio mensile di circa euro 1.700,00/1.800,00 da cui detrarre mutuo ipotecario e finanziamenti (come da cedolini paga di mensilità del 2021 e
2022 versati in atti), il primo risolto con assoggettamento della casa familiare all'aggressione esecutiva i secondi indimostrato che erano contratti a beneficio della famiglia. Da ultimo risultano redditi lordi annui pari ad euro 39.000,00 per l'anno fiscale 2022 (vedi cud del 2023 prodotto nell'udienza di precisazione delle conclusioni). Irrilevante la circostanza solo ipotetica per cui il superamento dei dodici mesi di malattia possa determinare una decurtazione dello stipendio (come da prospettazione nell'udienza di precisazione delle conclusioni e da documentazione allegata in quella stessa sede) in mancanza di acquisizione in ordine alla concreta verificazione delle condizioni per la decurtazione. Lo stesso risiede presso immobile condotto in locazione unitamente alla propria compagna priva di redditi.
Rileva, altresì, ai fini in disamina, l'età raggiunta dalla figlia delle parti (ciò che afferma consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui l'accrescimento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità, per cui la domanda di aumento dell'assegno per il suo mantenimento non abbisogna di specifica dimostrazione, vedi Cass.
8927/12; Cass. 400/10; Cass. 17055/07; nella giurisprudenza di merito Trib. Velletri, sez. I,
16.04.2020, n. 637), nonché la valenza economica dei compiti di assistenza e cura assolti in via
13 esclusiva dalla madre, con la quale la figlia coabita, tenuto conto della mancanza di rapporti tra il padre e la figlia.
4. Le domande di restituzione delle somme sborsate per ottemperare ai pagamenti dei ratei del mutuo ipotecario e per la ristrutturazione della casa coniugale sono state abbandonate dalla resistente.
Inammissibile la domanda di condanna del ricorrente alla restituzione di spese straordinarie anticipate per la figlia insistita negli scritti conclusionali (stesso esito in rito avrebbero avute le ulteriori domande restitutorie predette, ciò che non può trascurarsi ai fini del riparto delle spese di lite).
Si condivide, infatti, l'orientamento giurisprudenziale di legittimità e merito che nega l'ammissibilità delle domande connesse nei giudizi di separazione e divorzio in mancanza di un vincolo di connessione forte (sussistente nelle ipotesi di cui agli artt. 31 - 36 c.p.c.), idoneo a giustificare, ai sensi dell'art. 40, c. 3, c.p.c., la trattazione in un simultaneus processus di domande soggette a riti diversi (cfr. ex multis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre
2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I
22.10.2004 n. 20638).
E' quanro deve ritenersi a proposito della domanda restitutoria, da decidersi con procedimento ordinario, rinvenendosi solo una connessione soggettiva con la domanda di divorzio, a rito speciale.
5. L'esito della lite reca con sé il rigetto della domanda di risarcimento del danno da lite temeraria, ex art. 96, co. 3, c.p.c. elevata dal ricorrente.
6. Il governo delle spese di lite va affidato al criterio della compensazione ex art. 92, c. 2,
c.p.c., stante la parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accerta l'insussistenza del diritto di all'assegno divorzile fin dalla domanda;
CP_1
- nulla sull'affidamento, collocamento e visite della figlia delle parti, Persona_3
ormai maggiorenne;
- dispone che il padre corrisponda alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo per il mantenimento della figlia, maggiorenne non economicamente indipendente, dell'importo di euro 300,00 mensili, da aggiornarsi in base agli indici Istat a decorrere dal 2026, oltre al
50% per le spese straordinarie;
14 - nulla sulle domande della resistente di restituzione di somme spese per ratei di mutuo e ristrutturazione della casa familiare;
- dichiara inammissibile la domanda di restituzione di spese straordinarie per la figlia elevata dalla resistente nei confronti del ricorrente;
- rigetta la domanda di condanna della resistente ex art. 96, c. 3, c.p.c.;
- compensa le spese di lite.
Frosinone, 11.02.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini
15