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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 12/03/2024 al n. 199 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 25/03/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. D'Andrea Nicola Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, E Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, tutti con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste
[...]
RESISTENTI
OGGETTO: “Risarcimento danni: altre ipotesi”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “a) accertare che la ricorrente è stata illegittimamente fatta oggetto di una condotta di mobbing e straining da parte dei resistenti e condannare, pertanto, gli stessi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale e personale, che si quantificano in Euro 100.000,00 (centomila/00), o di quell'altra maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, da determinarsi in via equitativa o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medica, oltre al danno da perdita di chance da determinarsi in via equitativa;
b) condannare i resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore che ne fa anticipo. In via istruttoria: come nelle note conclusive”.
Per la parte resistente: “Dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto. Spese rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12/03/2024 conveniva in giudizio Parte_1 il , nonchè e Controparte_3 Controparte_1 CP_2
perché fosse accertato che gli stessi lo avevano illegittimamente sottoposto a mobbing e straining e di conseguenza fossero condannati a risarcirgli i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e quantificati nell'importo di €. 100.000,00 o nella diversa somma maggiore o minore determinata in via equitativa o a mezzo CTU, oltre al danno da perdita di chance equitativamente determinato.
A tal fine la difesa di ripercorreva la carriera professionale dello stesso fin dal Pt_1
suo ingresso alle dipendenze del resistente e tratteggiava una serie di CP_3
episodi verificatisi a partire dal 2011 nei diversi istituti scolastici in cui aveva Pt_1
prestato servizio e che lo avevano visto oggetto, da parte dei dirigenti scolastici dei genitori degli alunni e dei colleghi, di continue persecuzioni, derisioni, umiliazioni, pettegolezzi, isolamento e che avevano portato all'irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate e alla sua mancata conferma all'esito del periodo di prova prorogato dopo la prima scadenza. Per effetto di tali condotte dannose il ricorrente aveva dovuto rivolgersi al CSM e a vari specialisti per problemi di ansia, depressione, colon irritabile, stanchezza, aumento di peso, insonnia, incubi, tremori, reattività alla luce ed al rumore.
2. Si costituivano con separate, ma speculari, memorie i resistenti, negando decisamente la corrispondenza al vero delle allegazioni avversarie, rispetto alle quali la difesa attorea non aveva documentato, né offerto di provare alcunchè e rimarcando come fosse del tutto inverosimile che ben sette dirigenti e una ventina di colleghi
(oltre ad una cinquantina di genitori di alunni) si fossero coordinati per mobbizzare praticamente in ciascuno degli istituti ove lo stesso aveva lavorato. Pt_1
Era, piuttosto, alquanto evidente, anche sulla base delle sentenze che avevano definito il contenzioso tra e il dopo che era stato impugnato il Pt_1 CP_3
provvedimento con il quale era stato accertato il mancato superamento del periodo di prova, che aveva sempre tenuto una condotta insofferente alle regole e Pt_1
spesso contraria alle norme di civile convivenza.
In ogni caso i resistenti eccepivano anche la prescrizione del diritto ad ottenere il risarcimento, posto che l'ultimo provvedimento di cui si era lamentato nel Pt_1
ricorso introduttivo era datato 2019. 3. La causa era istruita solo documentalmente.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 25/03/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia infondata e non possa trovare accoglimento.
In primo luogo va rammentato che la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia resa a Sezioni Unite il 16 gennaio 2015, n. 642, ha definitivamente sancito la possibilità per il giudicante di fare anche riferimento alle argomentazioni addotte dalle parti del processo nello svolgimento dell'iter logico argomentativo svolto ed idoneo a giungere alla determinazione della controversia (“Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato”).
Va ulteriormente aggiunto che l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. “ragione più liquida”.
Il principio (dottrinario e ormai anche) giurisprudenziale della decisione secondo la c.d. “ragione più liquida”, che consente al giudice di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che – pur se logicamente subordinata ad altre – sia più evidente e più rapidamente risolvibile, è stato ritenuto pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate, ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (così, Cass. SU n. 24883 del 9.10.08). Ne consegue che il giudice ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentato, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo" (così, da ultimo, Cass. 10839/2019). Maggiore liquidità della questione quindi significa che, nell'ipotesi di rigetto della domanda, occorre dare priorità alla ragione più evidente, più pronta, più piana, che conduca ad una decisione, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito (cfr.
Trib. Milano sent. n. 2895 del 21.05.20).
5. Nella fattispecie concreta in esame non si può che rilevare che l'attore non solo non ha avanzato alcuna istanza di prova orale a sostegno della propria generica domanda risarcitoria (salvo un'istanza di CTU che non è uno strumento di prova e l'interrogatorio formale del ricorrente medesimo, di per sé inammissibile perché tale mezzo istruttorio è volto a provocare la confessione e, dunque, non ha senso che la parte sia chiamata a rispondere sui capitoli da essa stessa predisposti o, comunque, su capitoli non formulati in modo tale da consentire di raggiungere quel risultato), ma neppure ha strutturato il ricorso secondo una capitolazione separata e specifica, né ha formulato capitoli di prova nelle conclusioni istruttorie, nè ha indicato le generalità di testimoni ed è irrimediabilmente decaduto da qualunque facoltà di integrazione istruttoria, ammissibile nei ristretti limiti di cui all'art.420, comma 5 c.p.c..
Nel contempo, il ricorrente non ha contestato alcuno dei circostanziati elementi di fatto tempestivamente offerti dal nella propria memoria difensiva, CP_3
adesivamente richiamati dai convenuti e . CP_1 CP_2
Le lacune istruttorie della parte attrice non possono essere colmate nemmeno attraverso la sconclusionata serie di documenti depositati, molti dei quali non trovano riscontro alcuno nelle prolisse e confuse allegazioni di cui al ricorso.
Peraltro, il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e risultando per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. Sent. n. 23976/04).
Nel caso di specie la difesa attorea si è sottratta anche all'onere di specifica allegazione, omettendo di evidenziare il contenuto dei diversi documenti versati ed il loro significato probatorio, in tal modo inammissibilmente costringendo il Giudice e le parti convenute ad una “ricerca” finalizzata all'eventuale individuazione di ciò che possa confermare o smentire le sue affermazioni.
Solo in sede di discussione il nuovo difensore costituitosi in sostituzione del precedente ha tardivamente cercato di ovviare alle lacune probatorie ormai incolmabili.
Tale circostanza, al netto di quanto già dedotto, porta comunque a concludere per l'irrilevanza e/o inutilizzabilità della produzione documentale avversaria ai fini del decidere.
In ogni caso basterà osservare che, avendo comunque il giudice eseguito l'esame di tutti i documenti versati in causa, è risultato che il ricorrente non ha nemmeno depositato la menzionata sentenza della Corte d'Appello di Trieste del 2023 che dimostrerebbe – secondo la prospettazione di parte ricorrente - l'illegittimità dei provvedimenti disciplinari adottati nei propri confronti.
Al contrario dalla documentazione prodotta dalla parte resistente e dalle stesse allegazioni contenute nella memoria di costituzione e non contestate da parte attrice risulta che ha reiteratamente posto in essere condotte aggressive e ritorsive Pt_1
nei confronti di superiori e colleghi (cfr. doc. 18, 25, 28, 29, 30, 38, 39, 54, 55, 56, 59,
60) e che le condotte agite sul luogo di lavoro sono state valutate tali da portare al suo licenziamento per mancato superamento della prova.
6. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte ricorrente.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 e ss. mod. valutando che la difesa dei tre convenuti è risultata pressochè sovrapponibile e che la fase istruttoria è stata minimale, essendosi limitata all'esame dei documenti prodotti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta le domande proposte dal ricorrente;
Parte_1
2) condanna all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio Parte_1 sostenute dal , spese che liquida in €. 2200,00 Controparte_3
per compensi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge;
3) condanna all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio Parte_1 sostenute da , spese che liquida in €. 2200,00 per compensi Controparte_1
oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge;
4) condanna all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio Parte_1 sostenute da , spese che liquida in €. 2200,00 per compensi oltre al CP_2
15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 25/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 12/03/2024 al n. 199 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 25/03/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. D'Andrea Nicola Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, E Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, tutti con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste
[...]
RESISTENTI
OGGETTO: “Risarcimento danni: altre ipotesi”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “a) accertare che la ricorrente è stata illegittimamente fatta oggetto di una condotta di mobbing e straining da parte dei resistenti e condannare, pertanto, gli stessi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale e personale, che si quantificano in Euro 100.000,00 (centomila/00), o di quell'altra maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, da determinarsi in via equitativa o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medica, oltre al danno da perdita di chance da determinarsi in via equitativa;
b) condannare i resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore che ne fa anticipo. In via istruttoria: come nelle note conclusive”.
Per la parte resistente: “Dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto. Spese rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12/03/2024 conveniva in giudizio Parte_1 il , nonchè e Controparte_3 Controparte_1 CP_2
perché fosse accertato che gli stessi lo avevano illegittimamente sottoposto a mobbing e straining e di conseguenza fossero condannati a risarcirgli i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e quantificati nell'importo di €. 100.000,00 o nella diversa somma maggiore o minore determinata in via equitativa o a mezzo CTU, oltre al danno da perdita di chance equitativamente determinato.
A tal fine la difesa di ripercorreva la carriera professionale dello stesso fin dal Pt_1
suo ingresso alle dipendenze del resistente e tratteggiava una serie di CP_3
episodi verificatisi a partire dal 2011 nei diversi istituti scolastici in cui aveva Pt_1
prestato servizio e che lo avevano visto oggetto, da parte dei dirigenti scolastici dei genitori degli alunni e dei colleghi, di continue persecuzioni, derisioni, umiliazioni, pettegolezzi, isolamento e che avevano portato all'irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate e alla sua mancata conferma all'esito del periodo di prova prorogato dopo la prima scadenza. Per effetto di tali condotte dannose il ricorrente aveva dovuto rivolgersi al CSM e a vari specialisti per problemi di ansia, depressione, colon irritabile, stanchezza, aumento di peso, insonnia, incubi, tremori, reattività alla luce ed al rumore.
2. Si costituivano con separate, ma speculari, memorie i resistenti, negando decisamente la corrispondenza al vero delle allegazioni avversarie, rispetto alle quali la difesa attorea non aveva documentato, né offerto di provare alcunchè e rimarcando come fosse del tutto inverosimile che ben sette dirigenti e una ventina di colleghi
(oltre ad una cinquantina di genitori di alunni) si fossero coordinati per mobbizzare praticamente in ciascuno degli istituti ove lo stesso aveva lavorato. Pt_1
Era, piuttosto, alquanto evidente, anche sulla base delle sentenze che avevano definito il contenzioso tra e il dopo che era stato impugnato il Pt_1 CP_3
provvedimento con il quale era stato accertato il mancato superamento del periodo di prova, che aveva sempre tenuto una condotta insofferente alle regole e Pt_1
spesso contraria alle norme di civile convivenza.
In ogni caso i resistenti eccepivano anche la prescrizione del diritto ad ottenere il risarcimento, posto che l'ultimo provvedimento di cui si era lamentato nel Pt_1
ricorso introduttivo era datato 2019. 3. La causa era istruita solo documentalmente.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 25/03/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia infondata e non possa trovare accoglimento.
In primo luogo va rammentato che la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia resa a Sezioni Unite il 16 gennaio 2015, n. 642, ha definitivamente sancito la possibilità per il giudicante di fare anche riferimento alle argomentazioni addotte dalle parti del processo nello svolgimento dell'iter logico argomentativo svolto ed idoneo a giungere alla determinazione della controversia (“Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato”).
Va ulteriormente aggiunto che l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. “ragione più liquida”.
Il principio (dottrinario e ormai anche) giurisprudenziale della decisione secondo la c.d. “ragione più liquida”, che consente al giudice di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che – pur se logicamente subordinata ad altre – sia più evidente e più rapidamente risolvibile, è stato ritenuto pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate, ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (così, Cass. SU n. 24883 del 9.10.08). Ne consegue che il giudice ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentato, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo" (così, da ultimo, Cass. 10839/2019). Maggiore liquidità della questione quindi significa che, nell'ipotesi di rigetto della domanda, occorre dare priorità alla ragione più evidente, più pronta, più piana, che conduca ad una decisione, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito (cfr.
Trib. Milano sent. n. 2895 del 21.05.20).
5. Nella fattispecie concreta in esame non si può che rilevare che l'attore non solo non ha avanzato alcuna istanza di prova orale a sostegno della propria generica domanda risarcitoria (salvo un'istanza di CTU che non è uno strumento di prova e l'interrogatorio formale del ricorrente medesimo, di per sé inammissibile perché tale mezzo istruttorio è volto a provocare la confessione e, dunque, non ha senso che la parte sia chiamata a rispondere sui capitoli da essa stessa predisposti o, comunque, su capitoli non formulati in modo tale da consentire di raggiungere quel risultato), ma neppure ha strutturato il ricorso secondo una capitolazione separata e specifica, né ha formulato capitoli di prova nelle conclusioni istruttorie, nè ha indicato le generalità di testimoni ed è irrimediabilmente decaduto da qualunque facoltà di integrazione istruttoria, ammissibile nei ristretti limiti di cui all'art.420, comma 5 c.p.c..
Nel contempo, il ricorrente non ha contestato alcuno dei circostanziati elementi di fatto tempestivamente offerti dal nella propria memoria difensiva, CP_3
adesivamente richiamati dai convenuti e . CP_1 CP_2
Le lacune istruttorie della parte attrice non possono essere colmate nemmeno attraverso la sconclusionata serie di documenti depositati, molti dei quali non trovano riscontro alcuno nelle prolisse e confuse allegazioni di cui al ricorso.
Peraltro, il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e risultando per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. Sent. n. 23976/04).
Nel caso di specie la difesa attorea si è sottratta anche all'onere di specifica allegazione, omettendo di evidenziare il contenuto dei diversi documenti versati ed il loro significato probatorio, in tal modo inammissibilmente costringendo il Giudice e le parti convenute ad una “ricerca” finalizzata all'eventuale individuazione di ciò che possa confermare o smentire le sue affermazioni.
Solo in sede di discussione il nuovo difensore costituitosi in sostituzione del precedente ha tardivamente cercato di ovviare alle lacune probatorie ormai incolmabili.
Tale circostanza, al netto di quanto già dedotto, porta comunque a concludere per l'irrilevanza e/o inutilizzabilità della produzione documentale avversaria ai fini del decidere.
In ogni caso basterà osservare che, avendo comunque il giudice eseguito l'esame di tutti i documenti versati in causa, è risultato che il ricorrente non ha nemmeno depositato la menzionata sentenza della Corte d'Appello di Trieste del 2023 che dimostrerebbe – secondo la prospettazione di parte ricorrente - l'illegittimità dei provvedimenti disciplinari adottati nei propri confronti.
Al contrario dalla documentazione prodotta dalla parte resistente e dalle stesse allegazioni contenute nella memoria di costituzione e non contestate da parte attrice risulta che ha reiteratamente posto in essere condotte aggressive e ritorsive Pt_1
nei confronti di superiori e colleghi (cfr. doc. 18, 25, 28, 29, 30, 38, 39, 54, 55, 56, 59,
60) e che le condotte agite sul luogo di lavoro sono state valutate tali da portare al suo licenziamento per mancato superamento della prova.
6. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte ricorrente.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 e ss. mod. valutando che la difesa dei tre convenuti è risultata pressochè sovrapponibile e che la fase istruttoria è stata minimale, essendosi limitata all'esame dei documenti prodotti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta le domande proposte dal ricorrente;
Parte_1
2) condanna all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio Parte_1 sostenute dal , spese che liquida in €. 2200,00 Controparte_3
per compensi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge;
3) condanna all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio Parte_1 sostenute da , spese che liquida in €. 2200,00 per compensi Controparte_1
oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge;
4) condanna all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio Parte_1 sostenute da , spese che liquida in €. 2200,00 per compensi oltre al CP_2
15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 25/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli