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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/05/2025, n. 4224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4224 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 45447/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 19/12/2024 da
(SCHIO (VI), 27/09/1968) Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. CHERICI LUCIA
RICORRENTE
e
(SIENA (SI), 22/03/1971) Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. VANNELLI PAOLO
CONVENUTO
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI di DIVORZIO
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito in Siena il 27/03/2004
Dal matrimonio è nato a [...] il [...] Parte_2
Con Sentenza n. 266/2012 pronunciata il 22 febbraio 2012l Tribunale di Arezzo ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra il ricorrente e la IG.ra ; Controparte_1 Successivamente con decreto del Tribunale di Milano n. cronol. 5542/2019 sono state modificate le condizioni riguardanti la regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale in relazione al figlio ed al contributo al mantenimento stabilendo l'obbligo per il padre di Parte_2 contribuire al suo mantenimento corrispondendo alla madre , con decorrenza aprile 2019, € 370 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. oltre al pagamento del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole
Con ricorso iscritto a ruolo in data 19/12/2024 Parte_1 ha chiesto a questo Tribunale che dato atto del raggiungimento della maggiore età e della raggiunta autosufficienza economica del figlio provvedesse alla modifica del decreto emesso dal Parte_2
Tribunale di Milano n 5542/2019 del 20/03/2019, revocando il calendario di visita e l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento disposto in favore della madre Controparte_1
a titolo di contributo paterno al mantenimento del figlio ovvero stabilisse il
[...] Parte_2 mantenimento diretto da parte dei genitori del figlio maggiorenne in caso di mancato accertamento e dichiarazione di autosufficienza economica ed abitativa del figlio maggiorenne per il tempo di permanenza dello stesso presso i medesimi e che eventuali somme fossero versate a mani del figlio;
Parte convenuta si è costituita in giudizio ha chiesto che le domande svolte venissero dichiarate improcedibili ed infondate, confermando le statuizioni del provvedimento del Tribunale di
Milano n. 5542/2019, in particolare riferimento al contributo paterno al mantenimento del figlio neomaggiorenne in favore della madre con conferma del diritto della resistente a percepire il contributo di mantenimento previsto dal provvedimento del Tribunale di Milano n. cronol. 5542/2019 per i mesi di febbraio e marzo 2024 e per i mesi successivi ad ottobre 2024.
Ritualmente istaurato il contraddittorio le parti comparivano all'udienza acanti al GOT del
24.3.2025 nel corso della quale venivano sentire dal GOT che formulava una proposta conciliativa accettata dal ricorrete mentre la convenuta riformulava una diversa proposta. Il procedimento veniva quindi rinviato all'udienza già calendarizzata del 7.5.2025.
Successivamente con deposito effettato in data 23.4.2025 le part dichiaravano di aver raggiunto un accordo e positivo le conclusioni sottoscritte di seguito riportate:
• Modificare le condizioni di cui al decreto del Tribunale Di Milano cronologico 5542 del 2019 del 20/03/2019 stabilendo che in ragione dell'indipendenza economica raggiunta dal figlio
, maggiore di età, nessun contributo al suo mantenimento sia più dovuto da nessuno Parte_2 dei due genitori e che non sussiste alcun ulteriore obbligo relativo alla coabitazione del medesimo figlio in nessuna delle dimore dei due genitori e che pertanto restano entrambi liberi di gestirlo senza alcun obbligo nei confronti del figlio maggiorenne economicamente indipendente
• stabilire che versi tre mensilità impagate da ottobre a dicembre 2024 Parte_1 direttamente al figlio mediante bonifico bancario entro il 7 maggio 2025 ed altre tre Parte_2 mensilità impagate Febbraio Marzo luglio 2024 direttamente a Controparte_1 mediante bonifico bancario entro la data del 07/05/2025
• legali compensate Con istanza depositata in pari data chiedevano che “il Giudice trattenga la causa in decisione, revocando l'udienza già fissata ovvero affinché lo svolgimento dell'udienza del 7.5.2025 venga svolta con modalità da remoto per diminuire i costi di procedura gravanti sulle parti, stanti i domicili professionali degli avvocati e di una delle due parti…”
Con decreto del 5.5.2025 il Giudice Delegato, ritenuta superflua la comparizione delle parti alla luce dei raggiunti accordi e delle rassegnate conclusioni, revocata l'udienza il presenza in data
7.5.2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisone
Sul mantenimento della prole maggiorenne
Il Collegio prende atto che, con l'accordo sottoscritto , entrambe le parti il figlio , Parte_2 maggiorenne, è economicamente autosufficiente e che quindi, debbono ritenersi cessati gli obblighi connessi al suo mantenimento, come del resto debbono ritenersi venuti meno - attesa la raggiunta maggiore età del figlio- gli obblighi per il medesimo di coabitare nella dimora dell'uno o dell'altro genitore, restando quindi le parti libere di disporre della propria abitazione. Sotto altro profilo le parti risultano aver regolamentato ne modalità di rimborso delle mensilità non corrisposte.
Gli accordi dalla medesime raggiunti, conformi a diritto e non contrate a norme imperative di legge, possono nella presente sede essere ratificati e fatti propri dal Collegio
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti / le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
45447 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in modifica delle condizioni di divorzio di cui al decreto del Tribunale Di Milano cronologico 5542 del 2019 del 20/03/2019 e sull'accordo delle parti così dispone:
1) in ragione dell'indipendenza economica raggiunta dal figlio , maggiore di età, Parte_2 dispone che nessun contributo al suo mantenimento è più dovuto da nessuno dei due genitori pertanto non sussiste alcun ulteriore obbligo relativo alla coabitazione del medesimo figlio in nessuna delle dimore dei due genitori e che pertanto restano entrambi liberi di gestirle senza alcun obbligo nei confronti del figlio maggiorenne economicamente indipendente
2) Dispone che versi le tre mensilità impagate .da ottobre a dicembre Parte_1
2024- direttamente al figlio mediante bonifico bancario entro il 7 maggio 2025 e le Parte_2 altre tre mensilità impagate -febbraio marzo luglio 2024 -direttamente a Controparte_1
mediante bonifico bancario entro la data del 07/05/2025
[...]
3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 14.5.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 19/12/2024 da
(SCHIO (VI), 27/09/1968) Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. CHERICI LUCIA
RICORRENTE
e
(SIENA (SI), 22/03/1971) Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. VANNELLI PAOLO
CONVENUTO
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI di DIVORZIO
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito in Siena il 27/03/2004
Dal matrimonio è nato a [...] il [...] Parte_2
Con Sentenza n. 266/2012 pronunciata il 22 febbraio 2012l Tribunale di Arezzo ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra il ricorrente e la IG.ra ; Controparte_1 Successivamente con decreto del Tribunale di Milano n. cronol. 5542/2019 sono state modificate le condizioni riguardanti la regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale in relazione al figlio ed al contributo al mantenimento stabilendo l'obbligo per il padre di Parte_2 contribuire al suo mantenimento corrispondendo alla madre , con decorrenza aprile 2019, € 370 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. oltre al pagamento del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole
Con ricorso iscritto a ruolo in data 19/12/2024 Parte_1 ha chiesto a questo Tribunale che dato atto del raggiungimento della maggiore età e della raggiunta autosufficienza economica del figlio provvedesse alla modifica del decreto emesso dal Parte_2
Tribunale di Milano n 5542/2019 del 20/03/2019, revocando il calendario di visita e l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento disposto in favore della madre Controparte_1
a titolo di contributo paterno al mantenimento del figlio ovvero stabilisse il
[...] Parte_2 mantenimento diretto da parte dei genitori del figlio maggiorenne in caso di mancato accertamento e dichiarazione di autosufficienza economica ed abitativa del figlio maggiorenne per il tempo di permanenza dello stesso presso i medesimi e che eventuali somme fossero versate a mani del figlio;
Parte convenuta si è costituita in giudizio ha chiesto che le domande svolte venissero dichiarate improcedibili ed infondate, confermando le statuizioni del provvedimento del Tribunale di
Milano n. 5542/2019, in particolare riferimento al contributo paterno al mantenimento del figlio neomaggiorenne in favore della madre con conferma del diritto della resistente a percepire il contributo di mantenimento previsto dal provvedimento del Tribunale di Milano n. cronol. 5542/2019 per i mesi di febbraio e marzo 2024 e per i mesi successivi ad ottobre 2024.
Ritualmente istaurato il contraddittorio le parti comparivano all'udienza acanti al GOT del
24.3.2025 nel corso della quale venivano sentire dal GOT che formulava una proposta conciliativa accettata dal ricorrete mentre la convenuta riformulava una diversa proposta. Il procedimento veniva quindi rinviato all'udienza già calendarizzata del 7.5.2025.
Successivamente con deposito effettato in data 23.4.2025 le part dichiaravano di aver raggiunto un accordo e positivo le conclusioni sottoscritte di seguito riportate:
• Modificare le condizioni di cui al decreto del Tribunale Di Milano cronologico 5542 del 2019 del 20/03/2019 stabilendo che in ragione dell'indipendenza economica raggiunta dal figlio
, maggiore di età, nessun contributo al suo mantenimento sia più dovuto da nessuno Parte_2 dei due genitori e che non sussiste alcun ulteriore obbligo relativo alla coabitazione del medesimo figlio in nessuna delle dimore dei due genitori e che pertanto restano entrambi liberi di gestirlo senza alcun obbligo nei confronti del figlio maggiorenne economicamente indipendente
• stabilire che versi tre mensilità impagate da ottobre a dicembre 2024 Parte_1 direttamente al figlio mediante bonifico bancario entro il 7 maggio 2025 ed altre tre Parte_2 mensilità impagate Febbraio Marzo luglio 2024 direttamente a Controparte_1 mediante bonifico bancario entro la data del 07/05/2025
• legali compensate Con istanza depositata in pari data chiedevano che “il Giudice trattenga la causa in decisione, revocando l'udienza già fissata ovvero affinché lo svolgimento dell'udienza del 7.5.2025 venga svolta con modalità da remoto per diminuire i costi di procedura gravanti sulle parti, stanti i domicili professionali degli avvocati e di una delle due parti…”
Con decreto del 5.5.2025 il Giudice Delegato, ritenuta superflua la comparizione delle parti alla luce dei raggiunti accordi e delle rassegnate conclusioni, revocata l'udienza il presenza in data
7.5.2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisone
Sul mantenimento della prole maggiorenne
Il Collegio prende atto che, con l'accordo sottoscritto , entrambe le parti il figlio , Parte_2 maggiorenne, è economicamente autosufficiente e che quindi, debbono ritenersi cessati gli obblighi connessi al suo mantenimento, come del resto debbono ritenersi venuti meno - attesa la raggiunta maggiore età del figlio- gli obblighi per il medesimo di coabitare nella dimora dell'uno o dell'altro genitore, restando quindi le parti libere di disporre della propria abitazione. Sotto altro profilo le parti risultano aver regolamentato ne modalità di rimborso delle mensilità non corrisposte.
Gli accordi dalla medesime raggiunti, conformi a diritto e non contrate a norme imperative di legge, possono nella presente sede essere ratificati e fatti propri dal Collegio
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti / le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
45447 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in modifica delle condizioni di divorzio di cui al decreto del Tribunale Di Milano cronologico 5542 del 2019 del 20/03/2019 e sull'accordo delle parti così dispone:
1) in ragione dell'indipendenza economica raggiunta dal figlio , maggiore di età, Parte_2 dispone che nessun contributo al suo mantenimento è più dovuto da nessuno dei due genitori pertanto non sussiste alcun ulteriore obbligo relativo alla coabitazione del medesimo figlio in nessuna delle dimore dei due genitori e che pertanto restano entrambi liberi di gestirle senza alcun obbligo nei confronti del figlio maggiorenne economicamente indipendente
2) Dispone che versi le tre mensilità impagate .da ottobre a dicembre Parte_1
2024- direttamente al figlio mediante bonifico bancario entro il 7 maggio 2025 e le Parte_2 altre tre mensilità impagate -febbraio marzo luglio 2024 -direttamente a Controparte_1
mediante bonifico bancario entro la data del 07/05/2025
[...]
3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 14.5.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai