Sentenza 10 maggio 1999
Massime • 1
Il campo di applicazione dell'arbitrato irrituale non va necessariamente circoscritto alle controversie di natura economica, con esclusione di quelle giuridiche, ben potendo le clausole di previsione dello stesso riferirsi anche a questioni attinenti alla validità od esistenza del contratto. (Alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito che aveva ritenuto che la clausola compromissoria in discussione nella fattispecie, apposta ad un contratto di assicurazione, avesse avuto ad oggetto, nella intenzione delle parti, non solo le eventuali contestazioni in ordine alla liquidazione del danno, ma anche l'"an" delle pretese fondate sul contratto stesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/1999, n. 4622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4622 |
| Data del deposito : | 10 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
RAS RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ SpA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso l'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO GRANATA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
EUROITALIA LEASING SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 146, presso l'avvocato SPAZIANI TESTA EZIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO MUNARI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 378/97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata l'11/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/98 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Voltaggio, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Spaziani Testa, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 16 dicembre 1993, dichiarava l'improponibilità della domanda proposta, mediante citazione notificata il 30 gennaio 1990, dalla R.A.S. s.p.a. nei confronti della Euroitalia Leasing s.p.a. per sentire dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa in relazione a due furti di computers denunciati rispettivamente in data 31 dicembre 1987 e 30 agosto 1988.
Così statuiva il Tribunale perché, valutando positivamente l'eccezione formulata da parte convenuta, riteneva che tutta la materia litigiosa fosse stata compromessa in arbitrato irrituale, donde la rinuncia alla giurisdizione ordinaria.
2. Avverso tale decisione interponeva gravame la R.A.S. s.p.a. che denunciava l'erroneità della gravata pronuncia perché avrebbe esteso fuori dai limiti contrattualmente previsti l'efficacia della clausola compromissoria.
A dire dell'appellante, infatti, poiché la controversia aveva ad oggetto l'esistenza stessa del rischio assicurativo, non poteva farsi ricorso all'arbitrato che, invece, era stato previsto per le contestazioni di mera liquidazione del danno.
Ma, con sentenza dell'11 febbraio 1997, la Corte di merito rigettava il gravame, sul rilievo che la clausola compromissoria in discussione, per la sua genericità ed ampiezza (stante anche il testuale riferimento ad "ogni controversia") non consentiva di sostenere che essa, nella intenzione delle parti, potesse aver avuto ad oggetto esclusivamente il quantum e non anche l'an delle pretese fondate sul contratto assicurativo.
3. Contro quest'ultima sentenza ricorre ora la R.A.S. s.p.a. con due mezzi di cassazione.
Resiste la Euroitalia Leasing s.p.a. con controricorso;
illustrato anche con memoria.
MOTIVI DEL RICORSO
1. I due mezzi della impugnazione, che per la loro connessione e complementarietà possono congiuntamente esaminarsi, confluiscono nell'assunto - che si assume appunto ostativo alla operatività nella fattispecie della clausola compromissoria - secondo cui agli arbitri sarebbe stato bensì conferito, con detta clausola, l'esame dell'an, oltreché del quantum, debeatur ma "esclusivamente in ordine alle conseguenze di un determinato fatto dannoso qualificato dall'assicurato, come sinistro".
Viceversa la questione, oggetto della controversia "non concerne(va) l'ammissibilità o meno di un sinistro ma intende(va) mettere in discussione la validità della stessa polizza alla sua origine e l'esistenza del rischio come causa del rapporto" (stante la contestazione, già in citazione svolta da essa assicuratrice, sulla effettiva "esistenza dei beni assicurati"). "Non è(ra) quindi una questione di an debeatur riferita alla erogabilità o meno di una somma a titolo di liquidazione, ma una questione di an relativa alla validità del contratto come tale, indipendentemente dalla esistenza di sinistri": questione che, già "in linea di principio", sarebbe per definizione non riconducibile al contenuto di un arbitrato irrituale.
2. Il ricorso è in ogni aspetto infondato.
2.1. Va, in primo luogo, escluso che le clausole di previsione di un arbitrato irrituale non possano "per definizione" riferirsi anche a controversie sulla validità ed esistenza del contratto. La tesi in tal senso formulata dalla ricorrente riecheggia invero una assai risalente, ancorché autorevole, teoria, per cui appunto il campo di applicazione dell'arbitrato irrituale andava circoscritto alla risoluzione di controversie non giuridiche ma esclusivamente economiche, in ragione di una "riserva statuale" sussistente in ordine alle controversie del primo tipo. Ma tale teoria è stata concordemente superata dalla dottrina successiva, in considerazione, tra l'altro, del fondamento negoziale della decisione degli arbitri irrituali e del rilievo che non esiste un monopolio statale delle controversie giuridiche, in quanto non il potere di formulare la decisione di una qualsiasi controversia ma solo quello di dare efficacia esecutiva, cioè di sanzionare la decisione, rientra nel concetto lato di giurisdizione, oggetto della riferita riserva.
La soluzione di questioni giuridiche non è quindi incompatibile - anche nella conforme esegesi giurisprudenziale - con il mandato (collettivo) conferito dai contraenti agli arbitri irrituali (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 4794/94; 2611/85; 595, 12346/92; 10396/94). Nè può dirsi in contrasto con tale indirizzo la sentenza n. 5561 del 16 ottobre 1980, richiamata dalla ricorrente, nella quale bensì si afferma (come da essa riportato) che "l'indagine giuridica sul contenuto e i limiti oggettivi della garanzia assicurativa rientra nei normali poteri dell'A.G. e non in quelli convenzionalmente attribuiti agli arbitri", ma ciò con specifico, ed esclusivo, riferimento alla fattispecie in esame riguardante un collegio arbitrale medico cui le parti avevano unicamente, appunto, demandato l'accertamento della natura ed entità delle lesioni od invalidità coperte dall'assicurazione.
2.2. Ciò premesso in linea di principio, corretta poi risulta nel caso concreto l'applicazione dei canoni ermeneutici da parte della Corte di Milano e che ha condotto quel Giudice ad individuare, nella clausola compromissoria approvata dalle parti, un "mandato molto ampio", con cui si rimettevano agli arbitri "tutte le controversie riferibili a pretese aventi la loro causa petendi nel contratto assicurativo".
Esattamente ha osservato infatti la Corte di merito che i rilievi formulati dalla RAS nei motivi di appello (sostanzialmente anticipatori delle odierne censure) non potevano scalfire la testuale ed inequivoca ampiezza di contenuto della clausola compromissoria, che trovava anzi ulteriore conferma nella specificazione analitica del contenuto del mandato arbitrale, di cui alla successiva clausola (n.6) del contratto, facente tra l'altro riferimento alle controversie in ordine alla stessa esistenza delle cose assicurate.
3. Il ricorso va pertanto integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in L. 273.000= oltre a L.
2.000.0000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 1999