Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/1999, n. 4622
CASS
Sentenza 10 maggio 1999

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Il campo di applicazione dell'arbitrato irrituale non va necessariamente circoscritto alle controversie di natura economica, con esclusione di quelle giuridiche, ben potendo le clausole di previsione dello stesso riferirsi anche a questioni attinenti alla validità od esistenza del contratto. (Alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito che aveva ritenuto che la clausola compromissoria in discussione nella fattispecie, apposta ad un contratto di assicurazione, avesse avuto ad oggetto, nella intenzione delle parti, non solo le eventuali contestazioni in ordine alla liquidazione del danno, ma anche l'"an" delle pretese fondate sul contratto stesso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/1999, n. 4622
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4622
    Data del deposito : 10 maggio 1999

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