Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00010/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00439/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 439 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EN LL, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Falcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia e Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio;
nei confronti
FA DI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- della graduatoria della selezione per “addetti all’ufficio per il processo” del 15 giugno 2024;
- del silenzio serbato sull’istanza di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente in data 15/06/2024 e l’eventuale diniego;
- nonché:
1) per il riconoscimento dei punteggi per ciascun titolo di studio, abilitazione professionale, attestazione e certificazione dichiarati nella domanda di partecipazione;
2) per la conseguente condanna della competente Amministrazione all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tali pretese;
3) per l’annullamento e/o la dichiarazione di illegittimità di ogni altro atto presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi della ricorrente, di cui non si conoscono gli estremi e/o il contenuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 11\11\2024 :
per l’annullamento:
- della graduatoria della selezione per “addetti all’ufficio per il processo” del 15 giugno 2024;
- della scheda di valutazione dei titoli depositata nel fascicolo del procedimento n. 02400439 (all. A);
- nonché:
1) per il riconoscimento dei punteggi per ciascun titolo di studio, abilitazione professionale, attestazione e certificazione dichiarati nella domanda di partecipazione;
2) per la conseguente condanna della competente Amministrazione all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tali pretese;
3) atto presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi della ricorrente, di cui non si conoscono gli estremi e/o il contenuto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e di Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A.;
Visto l’atto depositato in data 23/09/2025, con la quale parte ricorrente dichiara che “ è sopravvenuta la cessazione della materia del contendere ”;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. 175 del 5 settembre 2024;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. EP IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO che, successivamente alla proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti, in data 23/9/2025, la ricorrente ha dichiarato di essere stata assunta, in pendenza del presente giudizio, “ dal Ministero della Giustizia previa rettifica nei del punteggio nei termini indicati nel ricorso ” e che sarebbe pertanto “ sopravvenuta la cessazione della materia del contendere ”;
RITENUTO che il mancato deposito del provvedimento di rettifica del punteggio adottato dal Ministero della Giustizia resistente non consenta al Collegio di dichiarare con una pronuncia di merito la cessazione della materia del contendere ex art. 34 comma 5 c.p.a., mancando la prova documentale del menzionato intervento di rettifica e/o di autotutela spontaneamente disposto dall’Amministrazione;
RITENUTO, tuttavia, che la richiesta del procuratore di parte ricorrente possa essere comunque interpretata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso in esame ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a.;
RITENUTO che le spese di giudizio possano essere integralmente compensate;
RITENUTO che la ricorrente vada ammessa in via definitiva al beneficio del patrocinio a spese della Stato, e che vada, quindi, confermata l’ammissione provvisoria disposta dalla competente Commissione con delibera n. 60 del 3/9/2024;
RITENUTO, quindi, di dover provvedere a liquidare i compensi per l’attività difensiva svolta dall’avv. Giacomo Falcone per il ricorso in epigrafe, integrato da motivi aggiunti;
RITENUTO, in relazione all’istanza di liquidazione depositata dal difensore in data 15/12/2025, e al fine di individuare il giusto compenso per l’attività svolta dal difensore, alla luce del D.M. 10.3.2014, n. 55, recante “ Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ” ed in particolare degli artt. 2, comma 1 e 4 comma 1, che la liquidazione degli onorari, anche in ragione della natura e della difficoltà della controversia e del risultato del giudizio, vada orientata sui parametri minimi;
CONSIDERATO che non vi è stata una “fase istruttoria” né una “fase decisionale”, atteso che il giudizio è stato definito sulla base della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso resa dalla ricorrente con atto depositato il 17/12/2025;
RITENUTO, pertanto, di stabilire, in relazione al valore (indeterminabile) della controversia, un compenso pari a:
- euro 1.027,00 (fase di studio);
- euro 851,00 (fase introduttiva);
- euro 956,00 (fase cautelare collegiale);
per un totale di euro 2.834,00, da ridurre della metà ai sensi dell’art. 130 DPR n. 115/02, e, per un importo finale di euro 1.417,00;
RITENUTO, quindi, di dover liquidare l’importo di euro 1.417,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli oneri di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ammette in via definitiva parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, liquidando in favore dell’avv. Giacomo Falcone, per l’attività professionale svolta, la somma di € 1.417,00 oltre rimborso forfettario spese legali al 15%, CPA e IVA se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA EN, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
EP IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP IC | CA EN |
IL SEGRETARIO