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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1338/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 1338/2023 avente ad oggetto comproprietà cortile promosso DA
( ), con il patrocinio dell'Avv. Alessandra Piano e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Luca Dutto, come da procura in atti ATTORE CONTRO
), con il patrocinio dell'Avv. Andrea Farina, come CP_1 C.F._2 da procura in atti CONVENUTO CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettersi interrogatorio formale e prova per testi sui capitoli di prova indicati nella memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c., preceduti dalla locuzione “Vero che”;
- nella denegata ipotesi di ammissione dei capi di prova avversari, ammettersi prova contraria con i testi indicati nella memoria ex art. 171ter n.
2. c.p.c.; IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare la propria incompetenza funzionale ex art. 38 c.p.c. in merito alle sole domande riconvenzionali proposte dal convenuto, con separazione delle cause e fissazione di un termine per la riassunzione del giudizio relativamente alle sole domande riconvenzionali proposte dal convenuto innanzi al Giudice di Pace di Saluzzo;
NEL MERITO
- dichiarare abusiva e lesiva del diritto di comproprietà dell'attore, la sosta delle autovetture nell'area comune antistante la propria villetta sita in Verzuolo, Via alle Cascine 51 e, conseguentemente, inibire al convenuto il parcheggio di autovetture proprie, dei propri famigliari e/o ospiti, nella suddetta area. NEL MERITO SULLE DOMANDE RICONVENZIONALI
- Rigettare le domande di parte convenuta in quanto infondate ed illegittime per i motivi di
1 diritto e di fatto esposti.
- Conseguentemente condannare l'odierno convenuto alla rifusione delle spese sostenute per la mediazione riferita alle domande riconvenzionali pari ad Euro 892,64. IN OGNI CASO
- Condannare il convenuto alle spese, diritti ed onorari di giudizio ivi comprese le spese sostenute in mediazione, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Contrariis reiectis, Dichiarando di non accettare il contraddittorio su nuove formulande domande e/o eccezioni;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettersi le prove per interrogatorio formale e testi sui capi dal convenuto formulati nella II° memoria ex art. 171 ter c.p.c., da intendersi preceduti dall'inciso “vero che” con tutti i testi indicati negli atti;
- disporre CTU volta ad accertare l'esistenza, le dimensioni e la posizione della sporgenza presente nel basculante del garage del convenuto, nonché ad accertare che la medesima occupi l'area di passaggio condominiale adibita a passaggio e manovra comune;
- Nella denegata ipotesi di accoglimento dei capi di prova avversari, si domanda l'ammissione a prova contraria con tutti i testi indicati negli atti. IN VIA PRELIMINARE:
- respingere, per pacifica e non contestata tra le parti cessazione della materia del contendere, l'eccezione preliminare formulata dall'attore volta a veder dichiarata l'incompetenza della domanda riconvenzionale afferente all'antecedente presenza di pianta, tipo palma, violante la normativa sui confini a danno del convenuto;
- respingere, in quanto infondata in fatto e in diritto, l'eccezione preliminare formulata dall'attore volta a veder dichiarata l'incompetenza della domanda riconvenzionale volta a veder accertato e dichiarato che l'attore Sig. Pt_1
in violazione del Regolamento “Residenza Le Cascine”, abbia leso il
[...] diritto di comproprietà del convenuto modificando il basculante della propria autorimessa, allungandolo verso la parte comune condominiale adibita a uso manovra e così illegittimamente occupando la predetta, con conseguente condanna dell'attore a eliminare la predetta protuberanza;
- In via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere accoglibile l'eccezione proposta dall'attore con riguardo a tale ultima domanda riconvenzionale, rilevato che le stesse conclusioni formulate nel merito dall'attore si fondino su un'asserita violazione del regolamento condominiale ad opera del convenuto, dichiarare la propria incompetenza funzionale con riguardo sia alla domanda principale sia a quella
2 riconvenzionale, conseguentemente rimettendo tutti gli atti di causa e di pari fissare un termine per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice di Pace territorialmente competente, nella specie quello di Saluzzo. IN VIA PRINCIPALE:
- respingere, in quanto infondata in fatto e in diritto, ogni domanda attorea formulata, mandando assolto il convenuto da ogni pretesa avversaria;
IN VIA RICONVENZIONALE:
- accertare e dichiarare che l'attore Sig. in violazione del Parte_1
Regolamento “Residenza Le Cascine”, abbia leso il diritto di comproprietà del convenuto modificando il basculante della propria autorimessa, allungandolo verso la parte comune condominiale adibita a uso manovra e così illegittimamente occupando la predetta e, conseguentemente, condannare l'attore Sig. a eliminare la sopraddetta protuberanza. Parte_1
IN OGNI CASO:
- con il favore delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Con ogni riserva di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attore proprietario di una villetta a schiera sita nel comune di Parte_1
Verzuolo, via Alle Cascine 51, ha introdotto il presente giudizio nei confronti del convenuto proprietario della villetta adiacente, lamentando l'illegittimo utilizzo di spazi CP_1 comuni condominiali da parte del medesimo e di suoi familiari o ospiti, impiegati per il parcheggio di propri autoveicoli, invocando sul punto la violazione del regolamento condominiale e dell'art. 1102 c.c., in ordine all'utilizzo degli spazi comuni e al divieto di parcheggio se non per brevi periodi e al fine di consentire il carico e lo scarico, chiedendo che al convenuto fosse inibito il parcheggio in tale area. 2. Il convenuto si è costituito contestato la prospettazione attorea, respingendo gli addebiti mossi dall'attore e deducendo l'utilizzo solo saltuario e limitato dell'area, ritenendo insussistente alcuna violazione del regolamento condominiale, non essendo il parcheggio di propri veicoli nell'area ridetta di limitazione degli altrui diritti di comproprietà. Al contempo, il convenuto ha contestato all'attore la presenza di alberi, nel proprio giardino, piantati a distanza dal confine inferiore a quella prevista dalla legge, contestando altresì la modifica, da parte dell'attore, del basculante della propria autorimessa, allungandolo verso la parte comune condominiale adibita a uso manovra, con conseguente violazione del regolamento condominiale, concludendo per il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, chiedendo la condanna dell'attore, all'abbattimento della palma piantata a distanza inferiore rispetto a quanto previsto dall'art. 892 c.c. dal confine di proprietà e alla modifica della porta basculante dell'autorimessa, realizzata in violazione del regolamento condominiale. Fissata udienza per la trattazione e assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c. all'udienza, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, le parti
3 hanno insistito nelle rispettive deduzioni e contestazioni. La causa è stata rinviata per discussione con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. 3. La domanda attorea è volta a far cessare e inibire al convenuto l'utilizzo di uno spazio comune, in particolare quello antistante la propria villetta a schiera, sita nel
[...] in Verzuolo, Fraz. Villanuovetta e che il convenuto utilizza per il Controparte_2 parcheggio di veicoli propri, di propri familiari o di terzi suoi ospiti. Correlativamente, nel contestare la fondatezza della domanda attorea, il convenuto ha a sua volta contestato all'attore sia la violazione delle distanze ex art. 892 c.c., avendo piantato un albero a distanza dal confine inferiore a quella prevista dalla legge, e la violazione del regolamento condominiale, per aver modificato la porta basculante del proprio garage, apponendovi una sporgenza tale da determinare un'abusiva occupazione dello spazio condominiale destinato alla manovra dei veicoli, chiedendo l'abbattimento della pianta e l'eliminazione delle modifiche al basculante. Giova rilevare altresì che le domande riconvenzionali sono state oggetto di ferma contestazione da parte dell'attore, che ha in primo luogo eccepito l'incompetenza per materia del Tribunale, trattandosi di questioni rientranti nella competenza del giudice di pace.
3.1. Quanto alla domanda attorea, il invoca la violazione del regolamento Pt_1 condominiale, in particolare premettendo che l'art. 3 del Capo Primo del regolamento di condominio individua, quali parti comuni, indivisibili e separatamente inalienabili, da parte dei singoli proprietari, “…le strade, le infrastrutture sotterranee ed in superficie … meglio individuate in planimetria con il numero 1 (colorazione gialla) …”; l'attore invoca quindi la violazione del successivo art. 5, che vieta espressamente l'occupazione, anche temporanea, delle rampe, delle corsie, dei parcheggi, delle vie d'accesso, degli anditi e in generale degli spazi di proprietà e di uso comune, ovvero di “destinare ad uso parcheggio le varie zone di viabilità interna al complesso … se non per il tempo finalizzato al carico e scarico degli autoveicoli”. Secondo la prospettazione attorea, in base al regolamento condominiale deve pertanto desumersi la natura di area comune dell'area antistante le villette, con conseguente divieto di occupazione di detta area, se non per necessità di carattere transitorio.
3.2. Lo stato dei luoghi è rappresentato dalla documentazione depositata in atti da parte attrice, ritraente il veicolo di proprietà del convenuto, marca EE EN (doc. 10 fascicolo parte convenuta) e quello di proprietà della moglie, , una IA SA (doc. 13 Persona_1 fascicolo parte convenuta), in diversi momenti della giornata (doc. 5 fascicolo parte attrice). Lo spazio di cui trattasi è rilevabile dalla planimetria, prodotta in atti dal convenuto (doc. 19 fascicolo parte convenuta), ove ai numeri 6 e 7 sono individuate rispettivamente l'abitazione del convenuto e quella dell'attore, dinanzi alla quale vengono parcheggiati i veicoli. Del resto, parte convenuta non ha in parte qua contestato la circostanza del parcheggio dei veicoli nell'area predetta, allegandone tuttavia la saltuarietà, anche in ragione delle esigenze lavorative proprie (docc. 11 e 12 fascicolo parte convenuta) e del proprio coniuge (doc. 15 fascicolo parte convenuta), specificamente documentate, oltre che familiari, in ragione delle quali la sosta dei veicoli è tutt'altro che assidua, esclusiva e permanente.
3.3. Ritiene il Tribunale che la domanda attorea non sia fondata, per diversi ordini di ragioni. Occorre muovere dalla considerazione che il parcheggio nelle aree comuni del condominio non è espressamente disciplinato dal regolamento di condominio;
né la questione è stata oggetto di
4 apposita delibera condominiale, per quanto sia stata portata all'attenzione del condominio proprio da parte del convenuto (docc. 31 e 32 fascicolo parte convenuta). Ciò posto, come innanzi rilevato, parte attrice invoca in primo luogo la violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 5 del regolamento quanto alla occupazione delle aree comuni da parte del CP_3 convenuto. Si deve tuttavia osservare, in primo luogo, che il divieto di sosta dei veicoli non può rientrare nella ipotesi contemplata dal punto 2) dell'art. 5, posto che la norma prevede il divieto di occupare “anche temporaneamente con costruzioni provvisorie o con oggetti mobili di qualsiasi specie le rampe e le corsie, i parcheggi, le vie di accesso, gli anditi e in genere i locali e gli spazi di proprietà e di uso comune”. 3.4. È di tutta evidenza che tale divieto non può riguardare i veicoli, che non possono essere qualificati né come “costruzioni provvisorie” né come “oggetti mobili di qualsiasi specie”, posto che, peraltro, il divieto concerne anche l'occupazione dei “parcheggi”. La stessa previsione del divieto, di occupare con tali “cose” anche i parcheggi, esclude in radice che il divieto sia riferibile agli autoveicoli. In secondo luogo, il punto 3 prevede il divieto di “destinare ad uso parcheggio le varie zone di viabilità interna al complesso (come rampe, aree e corsie di manovra), se non per il tempo finalizzato al carico e scarico degli autoveicoli”. È di tutta evidenza che, per quanto specificato dalla stessa previsione, il divieto attiene a quelle aree che sono destinate alla manovra di veicoli – come appunto le rampe e le “corsie di manovra” – di modo che la presenza di veicoli in sosta non sia di ostacolo alle manovre dei veicoli in entrata e in uscita dal complesso condominiale o dai garage. E per quanto si evince dall'esame della documentazione fotografica in atti è di tutta evidenza che l'area antistante le villette, oggetto di causa, per estensione e conformazione, non può ritenersi né una rampa, né un'area specificamente destinata alla manovra dei veicoli, atteso che, per quanto si evince dalla ridetta documentazione, non è nemmeno escluso il transito dei veicoli.
3.5. E nemmeno viene in evidenza una compressione del diritto degli altri comproprietari, ai sensi dell'art. 1102 c.c.. Sotto tale profilo, giova rilevare che la norma stabilisce, in via generale, che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Tali limitazioni vanno riguardate in concreto, con riferimento alla effettiva utilizzazione che il condomino intende farne, e alle modalità di tale utilizzazione, essendo in ogni caso vietato, al singolo condomino, di attrarre la cosa comune o una parte di essa nell'orbita della propria disponibilità esclusiva e di sottrarla in tal modo al godimento degli altri condomini (C. Civ. n. 4372/2015). Nel dettaglio, quanto alla questione relativa alla occupazione di spazi comuni secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla giurisprudenza di legittimità. “…la condotta del
consistente nella stabile occupazione – mediante il parcheggio per lunghi periodi di tempo della CP_2 propria autovettura – di una porzione di cortile comune, configuri un abuso, poiché impedisce agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti e analoghe facoltà” (C. Civ. n. 3640/2004). La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che anche il carattere saltuario e temporaneo del parcheggio costituisca violazione di tale divieto, come peraltro affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “in tema di condominio di edifici, l'art. 1102 c.c. sull'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante non pone alcun limite minimo di tempo e di spazio per l'operatività delle limitazioni del predetto uso, pertanto può costituire
5 abuso anche l'occupazione per pochi minuti del cortile comune che impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva vietato il parcheggio di motoveicoli nello spazio del cortile prospiciente l'immobile di proprietà CP_3 di uno dei condomini, senza dare rilievo alla sporadicità o saltuarietà delle soste)” (C. Civ. n. 7618/2019).
3.6. Nel caso di specie, parte convenuta ha contestato il carattere di assiduità e stabilità del parcheggio di propri veicoli, allegando motivi di lavoro e familiari che inducono i coniugi ad assentarsi da casa quasi tutti i giorni, ammettendo tuttavia tale contegno e affermando che le visite da parte degli ospiti sono “saltuarie e per lassi temporali risibili”. Non si può tuttavia trascurare che, fermo restando quanto innanzi si è rilevato in ordine alle prescrizioni del regolamento di condominio, il contegno tenuto dal convenuto non può ritenersi tale da escludere gli altri condomini dall'utilizzo e dal godimento della cosa comune: sotto tale profilo, parte convenuta ha prodotto documentazione fotografica attestante la sosta di svariati autoveicoli in tutta l'area di cui trattasi (docc.
6-9 fascicolo parte convenuta), compresi i veicoli di proprietà dell'attore. La circostanza, così come la documentazione appena richiamata, non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'attore.
3.7. Del resto, si deve osservare come la doglianza di parte attrice concerna “l'illegittimità del parcheggio sull'area comune”, con la conseguenza che la invocata illegittimità non può poi essere circoscritta al solo spazio antistante la propria villetta, posto che, come innanzi si è rilevato, ai sensi dell'art. 1102 c.c., la sosta dei veicoli da parte del convenuto non esclude gli altri condomini dal godimento dell'area comune, per quanto risulta dalla documentazione in atti, sicchè l'attore non può invocare la illegittimità della sosta nell'area comune, intendendosi per tale tutta l'area antistante le villette, per poi invocare il divieto di parcheggiare dinanzi alla propria abitazione, non essendo tale spazio di proprietà esclusiva e non risultando alcuna compressione del diritto di utilizzo della cosa comune, per quanto innanzi si è rilevato, posto che il parcheggio dei veicoli nello spazio antistante non comprime, in concreto, l'utilizzo generalizzato dell'area o la compressione dello stesso diritto da parte degli altri condomini. E ciò a meno che non si addivenga – questione estranea al presente giudizio – ad una regolamentazione dello spazio destinato alla sosta dei veicoli da parte dell'assemblea condominiale. Fino a quel momento, non può ritenersi che la sosta del veicolo, prolungata o meno, costituisca una compressione o una limitazione abusiva del diritto degli altri condomini. Per l'effetto, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
4. Il convenuto ha formulato due domande riconvenzionali, invocando in primo luogo la violazione dell'art. 892 c.c. in tema di distanze dal confine, lamentando il piantamento, da parte dell'attore, nel proprio giardino, di un albero di alto fusto a distanza inferiore rispetto a quella prevista dalla legge. Sul punto, parte attrice ha eccepito l'incompetenza del Tribunale, ritenendo tale questione rientrante nella competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 7 c.p.c.. L'eccezione è fondata. Giova richiamare i principi espressi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui rientrano nella competenza del giudice di pace le controversie in cui si chiede la recisione delle piante del vicino poste a distanza inferiore a quella prevista dalla legge, a ridosso del muro di confine per la parte che superi “in verticale” l'altezza del muro, trattandosi di domanda rientrante nella previsione dell'art. 892, ultimo comma c.c., diversamente dalla domanda volta ad ottenere la recisione dei rami protesi in orizzontale, che invadono l'altrui
6 proprietà, che rientra invece nella competenza del giudice unico di tribunale (C. Civ. n. 20051/2018). Nel caso di specie, la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto è volta alla completa rimozione dell'albero piantato dall'attore a distanza dal confine inferiore rispetto a quella prevista dalla legge, in relazione all'altezza della pianta, che, per quanto prospettato e allegato dal convenuto, risulta di metri 3,10. Trattasi pertanto di questione rientrante nella competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 7 co. 3 n. 1, in conformità alla richiamata giurisprudenza;
per l'effetto, deve essere dichiarata l'incompetenza per materia del Tribunale, essendo competente il giudice di pace di Saluzzo.
4.1. La seconda domanda riconvenzionale formulata dall'attore concerne la realizzazione, da parte dell'attore, di un prolungamento del basculante della porta del garage di sua proprietà, tale da occupare stabilmente e abusivamente l'area comune destinata alla manovra dei veicoli. Trattasi, per come descritto dalla perizia redatta da tecnico incaricato dal convenuto e allegata in atti, di “…una sporgenza della basculante che occupa il passaggio/area di manovra comune … [di] dimensioni di 0,10m di sporgenza, 2,00m di larghezza per 0,60m di altezza…”; parte convenuta assume pertanto la violazione del regolamento condominiale, in particolare gli artt. 3 e 5 del Capo Primo e artt. 3 e 6 del Capo Terzo. Anche relativamente a tale domanda, l'attore ha eccepito l'incompetenza del Tribunale, trattandosi di materia afferente le modalità d'uso dei servizi di condominio e come tale rientrante nella competenza del giudice di pace ex art. 7 co. 3 c.p.c.. Parte convenuta, a sua volta, ha replicato invocando la connessione ex art. 40 c.p.c., parimenti contestata da parte attrice.
4.2. L'eccezione, in questo caso, è infondata. L'art. 7 co. 3 c.p.c. stabilisce che il giudice di pace è competente, qualunque ne sia il valore, per le cause “relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case”; tra queste, vi rientrano senz'altro quelle relative alle riduzioni o limitazioni quantitative del diritto dei singoli condomini e che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “…hanno ad oggetto quei provvedimenti degli organi condominiali che, esulando dalla disciplina delle modalità qualitative di uso del bene comune, incidono sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini;
appartengono alle seconde, quelle che concernono i limiti quantitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, ossia quelle relative al modo più conveniente ed opportuno con cui tali facoltà debbono esercitarsi, nel rispetto delle facoltà di godimento riservate agli altri condomini, in proporzione delle rispettive quote, secondo quanto stabilito dalla legge o dalla volontà della maggioranza oppure da eventuali disposizioni del regolamento condominiale (Cass. n. 36967/2021; Cass. n. 23297/2014). Da queste cause, ora attribuite entrambe alla competenza del Giudice di Pace a norma dell'art. 7 c.p.c., come sostituito dall'art. 17 della L. 21.11.1991, n. 374, vanno tenute distinte, però, le controversie che vedono messo in discussione il diritto stesso del ad un determinato uso CP_2 della cosa comune e che, quindi, rimangono soggette agli ordinari criteri della competenza per valore” (C. Civ. n. 8420/2024).
4.3. In altri termini, rientrano nella competenza del giudice di pace quelle cause concernenti i limiti quantitativi di esercizio della facoltà comprese nel diritto di comunione, ovvero quelle relative al modo più conveniente ed opportuno con cui tali facoltà devono esercitarsi, nel rispetto delle facoltà di godimento degli altri condomini e in proporzione alle rispettive quote, secondo quanto stabilito dalla legge, o dalla volontà della maggioranza oppure da eventuali disposizioni del regolamento condominiale (C. Civ. n. 11861/2005; C. Civ. n. 17660/2004) e
7 restando escluse da entrambe le fattispecie quelle cause in cui si controverta circa l'inesistenza stessa del diritto del condomino a fruire della cosa o del servizio comune. Rientrano pertanto nella competenza del giudice di pace tutte le controversie in cui si discuta dei limiti quantitativi e qualitativi all'esercizio delle facoltà spettanti ai condomini, con esclusione di quelle nelle quali sia contestato, in tutto o in parte, il diritto di comproprietà di uno dei condomini oppure sia radicalmente negato un diritto vantato sulla cosa comune (c. Civ. n. 11861/2005).
4.4. Difatti, qualora sia in discussione il diritto stesso del condomino ad un determinato uso delle cose comuni – nel cui ambito si inquadra peraltro la domanda attorea – non essendo controversa soltanto la regolamentazione della misura e modalità d'uso dei suddetti servizi bensì la titolarità stessa del diritto, la competenza a decidere siffatta questione esula da quelle del giudice di pace ex art. 7 c.p.c., restando assoggettata agli ordinari criteri di competenza per valore, in quanto la controversia attiene non ai limiti quantitativi o qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, relativi al modo più conveniente ed opportuno con cui detta facoltà debba esercitarsi, venendo piuttosto in gioco un vero e proprio conflitto tra proprietà individuale e proprietà condominiale (C. Civ. n. 36967/2021).
4.5. Ciò posto, nel caso di specie, la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto concerne la rimozione del prolungamento installato sulla porta basculante del garage di proprietà dell'attore, in quanto destinata ad incidere sul diritto di proprietà comune, sostanzialmente restringendo lo spazio destinato alla manovra dei veicoli. Trattasi pertanto di controversia a tutela dell'essenza del diritto all'uso di una cosa comune, posto che, come già rilevato, la doglianza concerne la collocazione abusiva del manufatto e la permanente compressione del diritto sulla proprietà comune, come tale non annoverabile tra le questioni che attengono alla misura e modalità d'uso dei servizi di condomini, rientranti nella competenza del Giudice di pace.
4.6. Nondimeno, la domanda non può essere accolta e tanto in ragione della assoluta genericità della contestazione. Parte convenuta, difatti, lamenta la modifica del basculante del garage di proprietà attorea, mediante l'apposizione di una sporgenza, in violazione del regolamento condominiale che, all'art. 5 vieta l'occupazione, anche temporanea, di rampe e corsie, nonché le vie di accesso, di proprietà e di uso comune, tra cui rientrano le “strade” indicate come parti comuni al precedente art. 3, mentre l'art. 6 del Capo Terzo prevede il divieto di occupare, anche temporaneamente le rampe, le corsie e le vie di accesso di proprietà e di uso comune, tra cui rientrano, ai sensi del precedente art. 3 del medesimo capo, la corsia di manovra delle autorimesse. Non si può trascurare tuttavia che la contestazione riposa unicamente sulle scarne risultanze della perizia redatta dal consulente di parte convenuta, ove si legge che
“…durante il sopralluogo in loco si è potuto inoltre notare che al piano interrato, in corrispondenza del sub.11, nonché l'autorimessa di proprietà del sig. è stato modificato il portone di accesso creando una Parte_1 sporgenza della basculante che occupa il passaggio/area di manovra comune. Tale manufatto ha dimensioni di 0,10m di sporgenza, 2,00m di larghezza per 0,60m di altezza”.
4.7. In disparte le ridottissime dimensioni della sporgenza, si deve osservare che la perizia di parte, come noto, rappresenta una mera allegazione difensiva che, in mancanza di specifici ulteriori riscontri, non è idonea a costituire elemento probatorio a sostegno della prospettazione della parte. Per l'effetto, si deve ritenere che la violazione del regolamento condominiale
8 contestata dal convenuto sia rimasta confinata allo stadio di mera prospettazione, priva di valido supporto probatorio, posto che, peraltro, non parte convenuta non allega nemmeno il preteso pregiudizio che la sporgenza sarebbe idonea a determinare in termini di compressione dell'uso comune della cosa. Tanto è sufficiente per indurre al rigetto della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta. In conclusione, la domanda attorea deve essere rigettata;
quanto alle domande riconvenzionali svolte dal convenuto, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale in ordine alla domanda di rimozione dell'albero presente nel giardino di proprietà dell'attore; la domanda riconvenzionale di rimozione della sporgenza del basculante deve invece essere rigettata. L'esito della controversia nei termini appena descritti induce pertanto alla integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta la domanda dell'attore Parte_1 dichiara l'incompetenza del Tribunale di Cuneo in ordine alla domanda riconvenzionale formulata dal convenuto e volta alla rimozione dell'albero piantato dall'attore a CP_1 distanza inferiore dal confine, essendo competente il Giudice di Pace di Saluzzo;
assegna alle parti il termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio, relativamente a tale domanda, dinanzi al Giudice di pace individuato come competente;
rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto volta alla eliminazione della sporgenza sul basculante dell'autorimessa di proprietà dell'attore, compensa integralmente le spese di lite. Cuneo, 27 marzo 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 1338/2023 avente ad oggetto comproprietà cortile promosso DA
( ), con il patrocinio dell'Avv. Alessandra Piano e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Luca Dutto, come da procura in atti ATTORE CONTRO
), con il patrocinio dell'Avv. Andrea Farina, come CP_1 C.F._2 da procura in atti CONVENUTO CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettersi interrogatorio formale e prova per testi sui capitoli di prova indicati nella memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c., preceduti dalla locuzione “Vero che”;
- nella denegata ipotesi di ammissione dei capi di prova avversari, ammettersi prova contraria con i testi indicati nella memoria ex art. 171ter n.
2. c.p.c.; IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare la propria incompetenza funzionale ex art. 38 c.p.c. in merito alle sole domande riconvenzionali proposte dal convenuto, con separazione delle cause e fissazione di un termine per la riassunzione del giudizio relativamente alle sole domande riconvenzionali proposte dal convenuto innanzi al Giudice di Pace di Saluzzo;
NEL MERITO
- dichiarare abusiva e lesiva del diritto di comproprietà dell'attore, la sosta delle autovetture nell'area comune antistante la propria villetta sita in Verzuolo, Via alle Cascine 51 e, conseguentemente, inibire al convenuto il parcheggio di autovetture proprie, dei propri famigliari e/o ospiti, nella suddetta area. NEL MERITO SULLE DOMANDE RICONVENZIONALI
- Rigettare le domande di parte convenuta in quanto infondate ed illegittime per i motivi di
1 diritto e di fatto esposti.
- Conseguentemente condannare l'odierno convenuto alla rifusione delle spese sostenute per la mediazione riferita alle domande riconvenzionali pari ad Euro 892,64. IN OGNI CASO
- Condannare il convenuto alle spese, diritti ed onorari di giudizio ivi comprese le spese sostenute in mediazione, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Contrariis reiectis, Dichiarando di non accettare il contraddittorio su nuove formulande domande e/o eccezioni;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettersi le prove per interrogatorio formale e testi sui capi dal convenuto formulati nella II° memoria ex art. 171 ter c.p.c., da intendersi preceduti dall'inciso “vero che” con tutti i testi indicati negli atti;
- disporre CTU volta ad accertare l'esistenza, le dimensioni e la posizione della sporgenza presente nel basculante del garage del convenuto, nonché ad accertare che la medesima occupi l'area di passaggio condominiale adibita a passaggio e manovra comune;
- Nella denegata ipotesi di accoglimento dei capi di prova avversari, si domanda l'ammissione a prova contraria con tutti i testi indicati negli atti. IN VIA PRELIMINARE:
- respingere, per pacifica e non contestata tra le parti cessazione della materia del contendere, l'eccezione preliminare formulata dall'attore volta a veder dichiarata l'incompetenza della domanda riconvenzionale afferente all'antecedente presenza di pianta, tipo palma, violante la normativa sui confini a danno del convenuto;
- respingere, in quanto infondata in fatto e in diritto, l'eccezione preliminare formulata dall'attore volta a veder dichiarata l'incompetenza della domanda riconvenzionale volta a veder accertato e dichiarato che l'attore Sig. Pt_1
in violazione del Regolamento “Residenza Le Cascine”, abbia leso il
[...] diritto di comproprietà del convenuto modificando il basculante della propria autorimessa, allungandolo verso la parte comune condominiale adibita a uso manovra e così illegittimamente occupando la predetta, con conseguente condanna dell'attore a eliminare la predetta protuberanza;
- In via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere accoglibile l'eccezione proposta dall'attore con riguardo a tale ultima domanda riconvenzionale, rilevato che le stesse conclusioni formulate nel merito dall'attore si fondino su un'asserita violazione del regolamento condominiale ad opera del convenuto, dichiarare la propria incompetenza funzionale con riguardo sia alla domanda principale sia a quella
2 riconvenzionale, conseguentemente rimettendo tutti gli atti di causa e di pari fissare un termine per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice di Pace territorialmente competente, nella specie quello di Saluzzo. IN VIA PRINCIPALE:
- respingere, in quanto infondata in fatto e in diritto, ogni domanda attorea formulata, mandando assolto il convenuto da ogni pretesa avversaria;
IN VIA RICONVENZIONALE:
- accertare e dichiarare che l'attore Sig. in violazione del Parte_1
Regolamento “Residenza Le Cascine”, abbia leso il diritto di comproprietà del convenuto modificando il basculante della propria autorimessa, allungandolo verso la parte comune condominiale adibita a uso manovra e così illegittimamente occupando la predetta e, conseguentemente, condannare l'attore Sig. a eliminare la sopraddetta protuberanza. Parte_1
IN OGNI CASO:
- con il favore delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Con ogni riserva di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attore proprietario di una villetta a schiera sita nel comune di Parte_1
Verzuolo, via Alle Cascine 51, ha introdotto il presente giudizio nei confronti del convenuto proprietario della villetta adiacente, lamentando l'illegittimo utilizzo di spazi CP_1 comuni condominiali da parte del medesimo e di suoi familiari o ospiti, impiegati per il parcheggio di propri autoveicoli, invocando sul punto la violazione del regolamento condominiale e dell'art. 1102 c.c., in ordine all'utilizzo degli spazi comuni e al divieto di parcheggio se non per brevi periodi e al fine di consentire il carico e lo scarico, chiedendo che al convenuto fosse inibito il parcheggio in tale area. 2. Il convenuto si è costituito contestato la prospettazione attorea, respingendo gli addebiti mossi dall'attore e deducendo l'utilizzo solo saltuario e limitato dell'area, ritenendo insussistente alcuna violazione del regolamento condominiale, non essendo il parcheggio di propri veicoli nell'area ridetta di limitazione degli altrui diritti di comproprietà. Al contempo, il convenuto ha contestato all'attore la presenza di alberi, nel proprio giardino, piantati a distanza dal confine inferiore a quella prevista dalla legge, contestando altresì la modifica, da parte dell'attore, del basculante della propria autorimessa, allungandolo verso la parte comune condominiale adibita a uso manovra, con conseguente violazione del regolamento condominiale, concludendo per il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, chiedendo la condanna dell'attore, all'abbattimento della palma piantata a distanza inferiore rispetto a quanto previsto dall'art. 892 c.c. dal confine di proprietà e alla modifica della porta basculante dell'autorimessa, realizzata in violazione del regolamento condominiale. Fissata udienza per la trattazione e assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c. all'udienza, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, le parti
3 hanno insistito nelle rispettive deduzioni e contestazioni. La causa è stata rinviata per discussione con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. 3. La domanda attorea è volta a far cessare e inibire al convenuto l'utilizzo di uno spazio comune, in particolare quello antistante la propria villetta a schiera, sita nel
[...] in Verzuolo, Fraz. Villanuovetta e che il convenuto utilizza per il Controparte_2 parcheggio di veicoli propri, di propri familiari o di terzi suoi ospiti. Correlativamente, nel contestare la fondatezza della domanda attorea, il convenuto ha a sua volta contestato all'attore sia la violazione delle distanze ex art. 892 c.c., avendo piantato un albero a distanza dal confine inferiore a quella prevista dalla legge, e la violazione del regolamento condominiale, per aver modificato la porta basculante del proprio garage, apponendovi una sporgenza tale da determinare un'abusiva occupazione dello spazio condominiale destinato alla manovra dei veicoli, chiedendo l'abbattimento della pianta e l'eliminazione delle modifiche al basculante. Giova rilevare altresì che le domande riconvenzionali sono state oggetto di ferma contestazione da parte dell'attore, che ha in primo luogo eccepito l'incompetenza per materia del Tribunale, trattandosi di questioni rientranti nella competenza del giudice di pace.
3.1. Quanto alla domanda attorea, il invoca la violazione del regolamento Pt_1 condominiale, in particolare premettendo che l'art. 3 del Capo Primo del regolamento di condominio individua, quali parti comuni, indivisibili e separatamente inalienabili, da parte dei singoli proprietari, “…le strade, le infrastrutture sotterranee ed in superficie … meglio individuate in planimetria con il numero 1 (colorazione gialla) …”; l'attore invoca quindi la violazione del successivo art. 5, che vieta espressamente l'occupazione, anche temporanea, delle rampe, delle corsie, dei parcheggi, delle vie d'accesso, degli anditi e in generale degli spazi di proprietà e di uso comune, ovvero di “destinare ad uso parcheggio le varie zone di viabilità interna al complesso … se non per il tempo finalizzato al carico e scarico degli autoveicoli”. Secondo la prospettazione attorea, in base al regolamento condominiale deve pertanto desumersi la natura di area comune dell'area antistante le villette, con conseguente divieto di occupazione di detta area, se non per necessità di carattere transitorio.
3.2. Lo stato dei luoghi è rappresentato dalla documentazione depositata in atti da parte attrice, ritraente il veicolo di proprietà del convenuto, marca EE EN (doc. 10 fascicolo parte convenuta) e quello di proprietà della moglie, , una IA SA (doc. 13 Persona_1 fascicolo parte convenuta), in diversi momenti della giornata (doc. 5 fascicolo parte attrice). Lo spazio di cui trattasi è rilevabile dalla planimetria, prodotta in atti dal convenuto (doc. 19 fascicolo parte convenuta), ove ai numeri 6 e 7 sono individuate rispettivamente l'abitazione del convenuto e quella dell'attore, dinanzi alla quale vengono parcheggiati i veicoli. Del resto, parte convenuta non ha in parte qua contestato la circostanza del parcheggio dei veicoli nell'area predetta, allegandone tuttavia la saltuarietà, anche in ragione delle esigenze lavorative proprie (docc. 11 e 12 fascicolo parte convenuta) e del proprio coniuge (doc. 15 fascicolo parte convenuta), specificamente documentate, oltre che familiari, in ragione delle quali la sosta dei veicoli è tutt'altro che assidua, esclusiva e permanente.
3.3. Ritiene il Tribunale che la domanda attorea non sia fondata, per diversi ordini di ragioni. Occorre muovere dalla considerazione che il parcheggio nelle aree comuni del condominio non è espressamente disciplinato dal regolamento di condominio;
né la questione è stata oggetto di
4 apposita delibera condominiale, per quanto sia stata portata all'attenzione del condominio proprio da parte del convenuto (docc. 31 e 32 fascicolo parte convenuta). Ciò posto, come innanzi rilevato, parte attrice invoca in primo luogo la violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 5 del regolamento quanto alla occupazione delle aree comuni da parte del CP_3 convenuto. Si deve tuttavia osservare, in primo luogo, che il divieto di sosta dei veicoli non può rientrare nella ipotesi contemplata dal punto 2) dell'art. 5, posto che la norma prevede il divieto di occupare “anche temporaneamente con costruzioni provvisorie o con oggetti mobili di qualsiasi specie le rampe e le corsie, i parcheggi, le vie di accesso, gli anditi e in genere i locali e gli spazi di proprietà e di uso comune”. 3.4. È di tutta evidenza che tale divieto non può riguardare i veicoli, che non possono essere qualificati né come “costruzioni provvisorie” né come “oggetti mobili di qualsiasi specie”, posto che, peraltro, il divieto concerne anche l'occupazione dei “parcheggi”. La stessa previsione del divieto, di occupare con tali “cose” anche i parcheggi, esclude in radice che il divieto sia riferibile agli autoveicoli. In secondo luogo, il punto 3 prevede il divieto di “destinare ad uso parcheggio le varie zone di viabilità interna al complesso (come rampe, aree e corsie di manovra), se non per il tempo finalizzato al carico e scarico degli autoveicoli”. È di tutta evidenza che, per quanto specificato dalla stessa previsione, il divieto attiene a quelle aree che sono destinate alla manovra di veicoli – come appunto le rampe e le “corsie di manovra” – di modo che la presenza di veicoli in sosta non sia di ostacolo alle manovre dei veicoli in entrata e in uscita dal complesso condominiale o dai garage. E per quanto si evince dall'esame della documentazione fotografica in atti è di tutta evidenza che l'area antistante le villette, oggetto di causa, per estensione e conformazione, non può ritenersi né una rampa, né un'area specificamente destinata alla manovra dei veicoli, atteso che, per quanto si evince dalla ridetta documentazione, non è nemmeno escluso il transito dei veicoli.
3.5. E nemmeno viene in evidenza una compressione del diritto degli altri comproprietari, ai sensi dell'art. 1102 c.c.. Sotto tale profilo, giova rilevare che la norma stabilisce, in via generale, che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Tali limitazioni vanno riguardate in concreto, con riferimento alla effettiva utilizzazione che il condomino intende farne, e alle modalità di tale utilizzazione, essendo in ogni caso vietato, al singolo condomino, di attrarre la cosa comune o una parte di essa nell'orbita della propria disponibilità esclusiva e di sottrarla in tal modo al godimento degli altri condomini (C. Civ. n. 4372/2015). Nel dettaglio, quanto alla questione relativa alla occupazione di spazi comuni secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla giurisprudenza di legittimità. “…la condotta del
consistente nella stabile occupazione – mediante il parcheggio per lunghi periodi di tempo della CP_2 propria autovettura – di una porzione di cortile comune, configuri un abuso, poiché impedisce agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti e analoghe facoltà” (C. Civ. n. 3640/2004). La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che anche il carattere saltuario e temporaneo del parcheggio costituisca violazione di tale divieto, come peraltro affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “in tema di condominio di edifici, l'art. 1102 c.c. sull'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante non pone alcun limite minimo di tempo e di spazio per l'operatività delle limitazioni del predetto uso, pertanto può costituire
5 abuso anche l'occupazione per pochi minuti del cortile comune che impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva vietato il parcheggio di motoveicoli nello spazio del cortile prospiciente l'immobile di proprietà CP_3 di uno dei condomini, senza dare rilievo alla sporadicità o saltuarietà delle soste)” (C. Civ. n. 7618/2019).
3.6. Nel caso di specie, parte convenuta ha contestato il carattere di assiduità e stabilità del parcheggio di propri veicoli, allegando motivi di lavoro e familiari che inducono i coniugi ad assentarsi da casa quasi tutti i giorni, ammettendo tuttavia tale contegno e affermando che le visite da parte degli ospiti sono “saltuarie e per lassi temporali risibili”. Non si può tuttavia trascurare che, fermo restando quanto innanzi si è rilevato in ordine alle prescrizioni del regolamento di condominio, il contegno tenuto dal convenuto non può ritenersi tale da escludere gli altri condomini dall'utilizzo e dal godimento della cosa comune: sotto tale profilo, parte convenuta ha prodotto documentazione fotografica attestante la sosta di svariati autoveicoli in tutta l'area di cui trattasi (docc.
6-9 fascicolo parte convenuta), compresi i veicoli di proprietà dell'attore. La circostanza, così come la documentazione appena richiamata, non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'attore.
3.7. Del resto, si deve osservare come la doglianza di parte attrice concerna “l'illegittimità del parcheggio sull'area comune”, con la conseguenza che la invocata illegittimità non può poi essere circoscritta al solo spazio antistante la propria villetta, posto che, come innanzi si è rilevato, ai sensi dell'art. 1102 c.c., la sosta dei veicoli da parte del convenuto non esclude gli altri condomini dal godimento dell'area comune, per quanto risulta dalla documentazione in atti, sicchè l'attore non può invocare la illegittimità della sosta nell'area comune, intendendosi per tale tutta l'area antistante le villette, per poi invocare il divieto di parcheggiare dinanzi alla propria abitazione, non essendo tale spazio di proprietà esclusiva e non risultando alcuna compressione del diritto di utilizzo della cosa comune, per quanto innanzi si è rilevato, posto che il parcheggio dei veicoli nello spazio antistante non comprime, in concreto, l'utilizzo generalizzato dell'area o la compressione dello stesso diritto da parte degli altri condomini. E ciò a meno che non si addivenga – questione estranea al presente giudizio – ad una regolamentazione dello spazio destinato alla sosta dei veicoli da parte dell'assemblea condominiale. Fino a quel momento, non può ritenersi che la sosta del veicolo, prolungata o meno, costituisca una compressione o una limitazione abusiva del diritto degli altri condomini. Per l'effetto, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
4. Il convenuto ha formulato due domande riconvenzionali, invocando in primo luogo la violazione dell'art. 892 c.c. in tema di distanze dal confine, lamentando il piantamento, da parte dell'attore, nel proprio giardino, di un albero di alto fusto a distanza inferiore rispetto a quella prevista dalla legge. Sul punto, parte attrice ha eccepito l'incompetenza del Tribunale, ritenendo tale questione rientrante nella competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 7 c.p.c.. L'eccezione è fondata. Giova richiamare i principi espressi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui rientrano nella competenza del giudice di pace le controversie in cui si chiede la recisione delle piante del vicino poste a distanza inferiore a quella prevista dalla legge, a ridosso del muro di confine per la parte che superi “in verticale” l'altezza del muro, trattandosi di domanda rientrante nella previsione dell'art. 892, ultimo comma c.c., diversamente dalla domanda volta ad ottenere la recisione dei rami protesi in orizzontale, che invadono l'altrui
6 proprietà, che rientra invece nella competenza del giudice unico di tribunale (C. Civ. n. 20051/2018). Nel caso di specie, la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto è volta alla completa rimozione dell'albero piantato dall'attore a distanza dal confine inferiore rispetto a quella prevista dalla legge, in relazione all'altezza della pianta, che, per quanto prospettato e allegato dal convenuto, risulta di metri 3,10. Trattasi pertanto di questione rientrante nella competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 7 co. 3 n. 1, in conformità alla richiamata giurisprudenza;
per l'effetto, deve essere dichiarata l'incompetenza per materia del Tribunale, essendo competente il giudice di pace di Saluzzo.
4.1. La seconda domanda riconvenzionale formulata dall'attore concerne la realizzazione, da parte dell'attore, di un prolungamento del basculante della porta del garage di sua proprietà, tale da occupare stabilmente e abusivamente l'area comune destinata alla manovra dei veicoli. Trattasi, per come descritto dalla perizia redatta da tecnico incaricato dal convenuto e allegata in atti, di “…una sporgenza della basculante che occupa il passaggio/area di manovra comune … [di] dimensioni di 0,10m di sporgenza, 2,00m di larghezza per 0,60m di altezza…”; parte convenuta assume pertanto la violazione del regolamento condominiale, in particolare gli artt. 3 e 5 del Capo Primo e artt. 3 e 6 del Capo Terzo. Anche relativamente a tale domanda, l'attore ha eccepito l'incompetenza del Tribunale, trattandosi di materia afferente le modalità d'uso dei servizi di condominio e come tale rientrante nella competenza del giudice di pace ex art. 7 co. 3 c.p.c.. Parte convenuta, a sua volta, ha replicato invocando la connessione ex art. 40 c.p.c., parimenti contestata da parte attrice.
4.2. L'eccezione, in questo caso, è infondata. L'art. 7 co. 3 c.p.c. stabilisce che il giudice di pace è competente, qualunque ne sia il valore, per le cause “relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case”; tra queste, vi rientrano senz'altro quelle relative alle riduzioni o limitazioni quantitative del diritto dei singoli condomini e che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “…hanno ad oggetto quei provvedimenti degli organi condominiali che, esulando dalla disciplina delle modalità qualitative di uso del bene comune, incidono sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini;
appartengono alle seconde, quelle che concernono i limiti quantitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, ossia quelle relative al modo più conveniente ed opportuno con cui tali facoltà debbono esercitarsi, nel rispetto delle facoltà di godimento riservate agli altri condomini, in proporzione delle rispettive quote, secondo quanto stabilito dalla legge o dalla volontà della maggioranza oppure da eventuali disposizioni del regolamento condominiale (Cass. n. 36967/2021; Cass. n. 23297/2014). Da queste cause, ora attribuite entrambe alla competenza del Giudice di Pace a norma dell'art. 7 c.p.c., come sostituito dall'art. 17 della L. 21.11.1991, n. 374, vanno tenute distinte, però, le controversie che vedono messo in discussione il diritto stesso del ad un determinato uso CP_2 della cosa comune e che, quindi, rimangono soggette agli ordinari criteri della competenza per valore” (C. Civ. n. 8420/2024).
4.3. In altri termini, rientrano nella competenza del giudice di pace quelle cause concernenti i limiti quantitativi di esercizio della facoltà comprese nel diritto di comunione, ovvero quelle relative al modo più conveniente ed opportuno con cui tali facoltà devono esercitarsi, nel rispetto delle facoltà di godimento degli altri condomini e in proporzione alle rispettive quote, secondo quanto stabilito dalla legge, o dalla volontà della maggioranza oppure da eventuali disposizioni del regolamento condominiale (C. Civ. n. 11861/2005; C. Civ. n. 17660/2004) e
7 restando escluse da entrambe le fattispecie quelle cause in cui si controverta circa l'inesistenza stessa del diritto del condomino a fruire della cosa o del servizio comune. Rientrano pertanto nella competenza del giudice di pace tutte le controversie in cui si discuta dei limiti quantitativi e qualitativi all'esercizio delle facoltà spettanti ai condomini, con esclusione di quelle nelle quali sia contestato, in tutto o in parte, il diritto di comproprietà di uno dei condomini oppure sia radicalmente negato un diritto vantato sulla cosa comune (c. Civ. n. 11861/2005).
4.4. Difatti, qualora sia in discussione il diritto stesso del condomino ad un determinato uso delle cose comuni – nel cui ambito si inquadra peraltro la domanda attorea – non essendo controversa soltanto la regolamentazione della misura e modalità d'uso dei suddetti servizi bensì la titolarità stessa del diritto, la competenza a decidere siffatta questione esula da quelle del giudice di pace ex art. 7 c.p.c., restando assoggettata agli ordinari criteri di competenza per valore, in quanto la controversia attiene non ai limiti quantitativi o qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, relativi al modo più conveniente ed opportuno con cui detta facoltà debba esercitarsi, venendo piuttosto in gioco un vero e proprio conflitto tra proprietà individuale e proprietà condominiale (C. Civ. n. 36967/2021).
4.5. Ciò posto, nel caso di specie, la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto concerne la rimozione del prolungamento installato sulla porta basculante del garage di proprietà dell'attore, in quanto destinata ad incidere sul diritto di proprietà comune, sostanzialmente restringendo lo spazio destinato alla manovra dei veicoli. Trattasi pertanto di controversia a tutela dell'essenza del diritto all'uso di una cosa comune, posto che, come già rilevato, la doglianza concerne la collocazione abusiva del manufatto e la permanente compressione del diritto sulla proprietà comune, come tale non annoverabile tra le questioni che attengono alla misura e modalità d'uso dei servizi di condomini, rientranti nella competenza del Giudice di pace.
4.6. Nondimeno, la domanda non può essere accolta e tanto in ragione della assoluta genericità della contestazione. Parte convenuta, difatti, lamenta la modifica del basculante del garage di proprietà attorea, mediante l'apposizione di una sporgenza, in violazione del regolamento condominiale che, all'art. 5 vieta l'occupazione, anche temporanea, di rampe e corsie, nonché le vie di accesso, di proprietà e di uso comune, tra cui rientrano le “strade” indicate come parti comuni al precedente art. 3, mentre l'art. 6 del Capo Terzo prevede il divieto di occupare, anche temporaneamente le rampe, le corsie e le vie di accesso di proprietà e di uso comune, tra cui rientrano, ai sensi del precedente art. 3 del medesimo capo, la corsia di manovra delle autorimesse. Non si può trascurare tuttavia che la contestazione riposa unicamente sulle scarne risultanze della perizia redatta dal consulente di parte convenuta, ove si legge che
“…durante il sopralluogo in loco si è potuto inoltre notare che al piano interrato, in corrispondenza del sub.11, nonché l'autorimessa di proprietà del sig. è stato modificato il portone di accesso creando una Parte_1 sporgenza della basculante che occupa il passaggio/area di manovra comune. Tale manufatto ha dimensioni di 0,10m di sporgenza, 2,00m di larghezza per 0,60m di altezza”.
4.7. In disparte le ridottissime dimensioni della sporgenza, si deve osservare che la perizia di parte, come noto, rappresenta una mera allegazione difensiva che, in mancanza di specifici ulteriori riscontri, non è idonea a costituire elemento probatorio a sostegno della prospettazione della parte. Per l'effetto, si deve ritenere che la violazione del regolamento condominiale
8 contestata dal convenuto sia rimasta confinata allo stadio di mera prospettazione, priva di valido supporto probatorio, posto che, peraltro, non parte convenuta non allega nemmeno il preteso pregiudizio che la sporgenza sarebbe idonea a determinare in termini di compressione dell'uso comune della cosa. Tanto è sufficiente per indurre al rigetto della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta. In conclusione, la domanda attorea deve essere rigettata;
quanto alle domande riconvenzionali svolte dal convenuto, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale in ordine alla domanda di rimozione dell'albero presente nel giardino di proprietà dell'attore; la domanda riconvenzionale di rimozione della sporgenza del basculante deve invece essere rigettata. L'esito della controversia nei termini appena descritti induce pertanto alla integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta la domanda dell'attore Parte_1 dichiara l'incompetenza del Tribunale di Cuneo in ordine alla domanda riconvenzionale formulata dal convenuto e volta alla rimozione dell'albero piantato dall'attore a CP_1 distanza inferiore dal confine, essendo competente il Giudice di Pace di Saluzzo;
assegna alle parti il termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio, relativamente a tale domanda, dinanzi al Giudice di pace individuato come competente;
rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto volta alla eliminazione della sporgenza sul basculante dell'autorimessa di proprietà dell'attore, compensa integralmente le spese di lite. Cuneo, 27 marzo 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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