Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
rappresentato e difeso dagli avvocati Ivano Leccisi e Giovanni Parte_1
Putignano, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Giuseppe Basile e Salvatore Graziuso;
oggetto: ripetizione di indebito Fatto e diritto Con atto depositato in data 6.2.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha domandato al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 2.603.37 (corrisposta sulla pensione cat. INVCIV n. 07667268 in relazione al periodo settembre 2021-aprile 2022) chiesta in ripetizione dall' con comunicazione di riliquidazione del 15.3.2022 CP_1
e la condanna dello stesso istituto previdenziale alla restituzione delle somme eventualmente a tale titolo medio tempore trattenute, deducendo l'irripetibilità dei pagamenti assertivamente ricevuti in maniera indebita. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie CP_1
(rilevando, tra l'altro, che: “…Considerato che il sig. è titolare anche di Assegno Pt_1 ordinario di invalidità con decorrenza 02/2014, prestazione incompatibile con la pensione di invalidità civile parziale, l'Istituto ha in ogni caso provveduto alla sua ricostituzione in data 15/03/2022”) e ha concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Non risultando contestata la ricostruzione delle vicende amministrative sottese alla formazione dell'indebito operata dall' occorre fare riferimento (quanto alla CP_1 irripetibilità dei pagamenti ricevuti propugnata dalla parte ricorrente) al condivisibile orientamento espresso da Cassazione civile sez. lav., n. 15759/2019, che, dopo aver puntualmente rilevato, nell'ambito di fattispecie speculare a quella in esame in cui
“l' ha richiesto la restituzione delle somme corrisposte indebitamente in quanto, in CP_1 base alla L. n. 54 del 1982, art. 9, l'assegno mensile di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13 è incompatibile con la pensione diretta di invalidità”, che:
“… non si tratta di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a pensione. A riguardo va richiamato quanto affermato da questa Corte (cfr, da ultimo ord. n 15304/2016)secondo cui le situazioni di
1
3-ter, convertito in L. 29 del 1977, 850/1976, e D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988”. Risultando nel caso di specie che l' ha richiesto la restituzione delle somme CP_1 corrisposte a titolo di assegno mensile ex art. 13, L.n. 118/71 (prestazione, come detto, incompatibile con l'assegno ordinario di invalidità), con conseguente operatività della disciplina di cui all'art. 2033 c.c., la domanda attorea non può, per quanto suesposto, che essere disattesa. Le spese sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, sul ricorso proposto con atto depositato in data 6.2.2023 da Parte_1
2 nei confronti dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
dichiara le spese CP_1 irripetibili. Lecce, 8 gennaio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
3