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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/12/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. MA Farina Giudice
dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g.. 8042/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PR UE
e
IO SA (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GARAU IO C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 6 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti nella quale hanno esposto:
“ -I ricorrenti hanno convissuto more uxorio tra il 2009 ed il 2012 e dalla predetta unione in data
Per_ 13.02.2012 nasceva, ad oggi di anni 13; Per_1
-Nel tempo il rapporto tra i due genitori si è incrinato così che la convivenza è divenuta intollerabile e dopo vari tentativi di mantenere l'unione familiare nel principale interesse della figlia, i ricorrenti hanno interrotto la convivenza.
-Con ricorso ritualmente notificato la signora AL IA conveniva in giudizio il sig. Parte_1
, chiedendo al Tribunale intestato di - disporre l'affidamento esclusivo di
[...] Persona_3
alla madre AL IA;
- disporre a favore di AL IA ed a carico del sig. Parte_1
Per_
l'obbligo di corresponsione di un assegno mensile di mantenimento per la piccola
[...]
di euro 500/00 più l'importo degli assegni familiari, e l'obbligo di partecipare al 50 % delle spese mediche e di tutte le altre spese straordinarie;
- stabilire una disciplina del diritto di visita per la quale il padre potrà vedere la figlia, previi accordi e preavviso scritto in formato cartaceo od elettronico, ogni volta che lo vorrà presso il luogo di residenza della madre (ovviamente ad esclusione di particolari esigenze da motivarsi da parte di quest'ultima) e/o anche presso il domicilio paterno, sempre, stante la tenera età della minore, in presenza della madre;
ciò ovviamente, salve giustificate esigenze di lavoro, salute, economiche od altre particolarmente rilevanti;
-con vittoria di spese, diritti ed onorari.
-Veniva incardinato il procedimento avente n. 1426/2013 RGAC presso il Tribunale intestato, per il quale si costituiva in giudizio il sig. , che chiedeva : 1) rigettare ogni contraria Parte_1
istanza;2) stabilire un assegno di mantenimento di euro 200/00 mensili, oltre l'aumento ISTAT e il
Pag. 2 a 6 minore con domiciliazione presso la madre, e stabilire il diritto di visita con cadenza quindicinale o mensile, presso il domicilio della madre e/o del padre, senza condizioni di sorta.4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
- In data 29.04.2013, le parti raggiungevano un accordo, con affidamento condiviso e domiciliazione e residenza della minore presso la madre e diritto di visita per il padre, onerato del pagamento dell'assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili, come da verbale del 29.04.2013 e relativo
Decreto del Tribunale intestato (doc.1A e 1B).
-Nel corso degli ultimi anni però, vi è stata una modifica delle condizioni delle parti coinvolte, in quanto il signor ha formato una nuova famiglia, unione da cui è nata la piccola Parte_1
in data 19.06.2020, e il FR MA, in data 14.04.2024 (doc.2). Per_4
Mentre, la signora AL ha avuto altre due figlie ossia , nata in data [...], e Per_5
, nata il [...] (doc. 3). Persona_6
Per_
-La minore , da circa un anno, ha voluto trasferirsi presso il padre a La Maddalena con il nuovo
Per_ nucleo familiare, dove ha trovato un nuovo e sano equilibrio, nutrendo un profondo affetto verso la NA e il FR MA. Per_4
-Per tale motivo a settembre 2024, previo rilascio del nullaosta da parte della scuola di Sant'Antioco,
nonchè consenso della madre AL IA, la minore ha frequentato regolarmente l'Istituto
Comprensivo Statale Emanuela Loi, dove ha frequentato e concluso positivamente la classe Seconda
a La Maddalena (doc.4), dove si è inserita instaurando anche nuove amicizie, ed esprimendo il desiderio di trasferirsi definitivamente presso il padre.
-Poichè, nella scelta del genitore collocatario, occorre sempre tenere in considerazione l'interesse preminente del minore, con particolare riguardo alle consuetudini di vita già acquisite dal medesimo,
e poiché la figlia minore si è ormai ambientata armoniosamente a La Maddalena con il padre, i signori e AL concordano sulla necessità di non sradicare la minore dal domicilio Parte_1
Pag. 3 a 6 Per_ paterno poiché ciò pregiudicherebbe gravemente , costringendola ad abbandonare le consuetudini di vita pregresse e il contesto emotivo e ambientale che le è ormai familiare;
-Il sig. attualmente svolge attività lavorativa di vigilante presso l'Istituto di Parte_1
Vigilanza Vigilpol soc.coop.a r.l. e per il 2024 ha percepito un reddito annuo di euro 18.211/97
(doc.5), mentre la sig.ra AL IA è attualmente disoccupata ed in cerca di occupazione non dispone di alcun reddito da lavoro dipendente.
Tutto quanto sopra esposto, i ricorrenti sono arrivati alla concorde determinazione di definire ogni rapporto inerente la figlia minore alle seguenti CONDIZIONI
Per_ 1) La minore , a modifica del precedente regime, viene affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, con domiciliazione e residenza privilegiata presso il padre a La Maddalena;
la madre avrà
diritto di vedere la figlia e tenerla con sè almeno tre volte l'anno per dieci giorni consecutivi, salvo diversi accordi tra le parti e la volontà della minore e tenendo conto delle esigenze lavorative dei genitori. Inoltre, previo preavviso di almeno due ore, la madre avrà diritto di vedere la figlia- almeno per due ore- ogni volta che si recherà alla Maddalena, tenendo conto degli impegni della minore e delle esigenze lavorative dei genitori. Infine, durante le vacanze estive, la madre avrà diritto di vedere la figlia e tenerla con sé per 20/30 giorni consecutivi, tenendo conto della volontà della minore. In
ogni caso, Le spese di viaggio in tal caso saranno da suddividersi al 50% tra i genitori ovvero un genitore si occuperà di portare la minore e l'altro di riportarla a La Maddalena.
2) Durante le festività principali (Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.) i periodi di permanenza della minore, rispettivamente presso ciascuno dei genitori, verrà di volta in volta concordato tra gli stessi nel rispetto del principio dell'alternanza (es. Natale con la madre, Capodanno con il padre;
Pasqua
con la madre;
QU con il padre, ecc.), conciliandoli con le esigenze lavorative dei genitori e le volontà della predetta figlia.
3) In ogni ipotesi, nell'intento di favorire i rapporti interpersonali tra genitori e figlia, ognuno dei due genitori nei periodi in cui il minore si trova con l'altro genitore, potrà vederlo quando vuole,
Pag. 4 a 6 compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche, con gli impegni precedentemente assunti e con il consenso dell'altro genitore.
4) Inoltre, per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori potrà esercitare la potestà separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso i genitori, le decisioni di maggiore importanza verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori, che devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia.
5) Il padre provvederà al sostentamento della minore figlia e percepirà in via esclusiva l'Assegno
unico per la minore figlia al 100 %.
6) Le parti danno atto di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione.
7) Saranno suddivise tra i genitori nel 50%, previo accordo tra di essi circa l'an ed il quantum delle stesse, tutte le spese straordinarie;
in particolare le spese mediche e farmaceutiche, e quelle relative all'istruzione della figlia e le attività ad essi complementari, nonché le attività sportive che la stessa svolgerà.
Tutto ciò premesso e ritenuto, i ricorrenti ut sopra rapp.ti e difesi, CHIEDONO che la S.V. Ill.ma
Voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e, trasmessi gli atti al
Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti CONCLUSIONI Alla S.V. Ill.ma che Voglia modificare e disciplinare l'affidamento della figlia minore e le modalità dei rapporti con ciascun genitore con i correlati diritti di mantenimento e visita sulla base degli accordi sopra riportati.”
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo e la causa è stata rimessa in decisione.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e della figlia.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
Pag. 5 a 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone a modifica di quanto disposto con decreto del Tribunale di Cagliari dell'11/02/2014 nel procedimento
RG n. 1426/2013,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Cagliari, 16/12/2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 6 a 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
50 % delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente.3) affidare in forma condivisa la