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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3342 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 81777/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Collegio così composto: dott. Luigi Argan Giudice dott. Alfredo Matteo Sacco Giudice dott. Renato Castaldo Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 81777/2017 e vertente tra:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. e dell'avv. TIRONE MASSIMO ) VIA C.F._2
GIUSEPPE FERRARI, 11 00195 ROMA;
Parte_2
( ) VIA G. FERRARI 11 00195 ROMA quale madre esercente C.F._3
la potestà sulla minore;
Persona_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._4
TIRONE MASSIMO e dell'avv. ( ) Via Parte_2 C.F._3
Giuseppe Ferrari n. 11 00195 Roma;
, elettivamente domiciliato in VIA G. FERRARI
11 00195 ROMA presso il difensore avv. TIRONE MASSIMO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TIRONE MASSIMO e Persona_1
dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE FERRARI, 11 00195 ROMA presso il difensore avv. TIRONE MASSIMO;
ATTORI
E
1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._5
CARDILLI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA DEMOCRITO 39 00129
ROMA presso il difensore avv. CARDILLI GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._6
CARDILLI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA DEMOCRITO 39 00129
ROMA presso il difensore avv. CARDILLI GIOVANNI;
CONVENUTI
OGGETTO: azione di riduzione
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
25/9/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le attrici e , la seconda in qualità di madre Parte_3 Parte_1
esercente la potestà sulla minore , hanno premesso che Persona_1 Parte_3
e sono le uniche figlie di , deceduto in data
[...] Persona_1 Persona_2
30/12/07 nate la prima dal matrimonio con e la seconda Persona_3
dal matrimonio con . Parte_1
Hanno esposto che il nonno , padre di e Persona_4 Persona_2 CP_1
e marito di con testamento pubblico aveva nominato quali
[...] Controparte_2
eredi universali la moglie e il figlio , pretermettendo . CP_1 Persona_2
Hanno esposto che il testamento del nonno era stato pubblicato in data 28/11/16.
Hanno sostenuto che il testamento ledeva la quota di riserva spettante al padre ed hanno convenuto in giudizio e e concluso chiedendo: Controparte_2 CP_1
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) accertare e dichiarare che il sig. , deceduto il 22/10/2016, ha Persona_4
lasciato, per testamento, tutti i propri beni ai convenuti e CP_1 CP_2
pretermettendo l'altro figlio deceduto in data 30/12/2007;
[...] Persona_2
2 b) accertare e dichiarare che gli attori, unici figli del pretermesso defunto _2
, sono legittimari pretermessi aventi diritto, ai sensi degli artt. 536 e 542 c.c.,
[...]
alla complessiva quota di ¼ del patrimonio relitto dal defunto , e Persona_4
quindi pari ad 1/8 ciascuno;
c) Accertare, in via alternativa e gradata, la diversa quota di pertinenza delle attrici;
d) Operare la riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima sino a determinazione, in concreto, della quota di legittima spettante agli attori, disponendo quindi la reintegrazione della quota legittima con condanna dei convenuti alla corresponsione, in favore delle attrici, di quanto ricevuto in eccedenza rispetto alla disponibile.
Si sono costituiti e che hanno eccepito il difetto di Controparte_2 CP_1
legittimazione attiva delle attrici che agiscono in rappresentazione del padre, il quale però con testamento olografo in data 28 aprile 1993, pubblicato con atto Notaio dell'11 marzo 2015, Rep. n. 92.609, aveva devoluto l'intera sua Persona_5
eredità al fratello, nulla lasciando al coniuge (poi divorziato) CP_1 [...]
, né alle figlie. Persona_3
In secondo luogo, hanno dedotto che, al più. quali legittimarie del padre per la metà del patrimonio di questi avrebbero diritto ad una quota pari ad 1/8 e non a ¼.
Hanno concluso chiedendo: in via pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione delle attrici e, per l'effetto, rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione notificato in data 14/12/2017; disporre preventivamente la sospensione del presente giudizio, ex art. 295 c.p.c., al fine di acquisire il verbale dell'inventario, come richiesto da parti attrici;
in via subordinata, nel caso di riconoscimento di eventuali diritti delle due attrici alla successione del fu , per rappresentazione del defunto genitore dello Persona_4
stesso, , determinare nella inferiore misura di 1/8 complessivo (1/16 Persona_2
per ciascuna) la quota legittima dell'eredità spettante, con ogni conseguenziale pronunzia di legge, previa ricostruzione dell'asse ereditario e l'eventuale riduzione
3 delle donazioni effettuate in vita in favore del genitore delle attrici;
rigettare ogni altra domanda di cui alla citazione introduttiva, quale infondata in fatto ed in diritto.
Nella memoria ex art. 183 n. 1 gli attori hanno dedotto che il nonno aveva venduto un appartamento per 750mila euro, che i soldi erano finiti su un conto corrente intestato al de cuius e alla moglie e gestito di fatto anche dal figlio e i conti sarebbero stati svuotati in questo modo: con bonifici in favore della moglie, con prelievi della moglie nel suo interesse, o bonifici in favore del figlio, spese nell'interesse di questi.
Hanno sostenuto che le somme suindicate erano state, pertanto, sottratte da CP_2
e da
[...] CP_1
Hanno concluso chiedendo:
1) accertare e dichiarare che deceduto il 22/10/2016, ha lasciato, per Persona_4
testamento, tutti i propri beni ai convenuti e CP_1 Controparte_2
pretermettendo l'altro figlio deceduto in data 29/12/2007, e le figlie Persona_2
di questi e Parte_3 Persona_1
2) accertare e dichiarare che le attrici e uniche figlie Parte_3 Persona_1
del pretermesso defunto sono legittimarie pretermesse aventi diritto, Persona_2
ai sensi degli artt. 536 e 542 c.c., alla complessiva quota di riserva di 1/4 del patrimonio relitto dal defunto e quindi alla quota di 1/8 per ciascuna;
Persona_4
3) accertare, in via gradata, la diversa quota di riserva di pertinenza delle attrici;
4) disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie di di cui al Persona_4
testamento pubblico 23/5/2007 per Notar di Roma, Repertorio Persona_6
degli Atti di ultima volontà n. 98, passato al repertorio degli atti tra vivi con verbale
28/11/2016 per Notar di Roma, Rep. 93857, per la reintegrazione Persona_6
della quota di legittima spettante a e a Parte_3 Persona_1
5) dichiarare e accertare che il patrimonio ereditario relitto da è Persona_4
costituito dai seguenti beni e diritti:
a) appartamento a Roma a Via Antonio Bertoloni n. 37, piano T int. 5, distinto in
N.C.E.U. al foglio 547, part. 14 sub 522;
4 b) autorimessa a Roma a Via Giuseppe Mercalli n. 44, piano S1 int. 5, distinta in
N.C.E.U. al foglio 547, part. 14 sub 54;
c) quota indivisa pari a 99/100 (novantanove centesimi) dell'intero degli immobili siti a S. CE EO (LT) a Via delle Batterie n. 32, distinti in N.C.E.U. al foglio 35, part. 44, sub 1, sub 2 e sub 3;
d) la quota di partecipazione di nominali € 5.460,00, pari al 35% del capitale sociale della con sede a Roma;
Controparte_3
e) la quota di partecipazione di nominali € 500,00, pari al 5% del capitale sociale della Dak S.r.l., con sede a Roma;
f) i mobili esistenti nei suindicati appartamenti di Via Bertoloni n. 37 in Roma e di
Via delle Batterie n. 32 in S. CE EO;
g) il credito di € 750.000,00 nei confronti di istituti bancari e di Controparte_4
ovvero nei confronti di e di Controparte_2 CP_1
6) accertare la quota di comproprietà che spetta sui beni relitti da alle Persona_4
legittimarie e tenendo conto che il diritto di Parte_3 Persona_1
abitazione attribuito ex lege a sull'appartamento sito a Roma a Via Controparte_2
Bertoloni n. 37 int. 5 ha un valore pari al 25% del valore della piena proprietà dell'immobile e grava sulla disponibile;
7) ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza al Conservatore del Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Roma 1 e al Conservatore del Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Latina;
Nel corso del procedimento si è costituita in proprio avendo raggiunto Persona_1
la maggiore età.
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti di seguito precisati.
Legittimazione ad agire e lesione della quota.
In punto di eccepito difetto di legittimazione ad agire per la mancanza della qualità di erede delle attrici si osserva che la successione per rappresentazione spetta ai figli del chiamato premorto e non ai soli eredi, ragione per la quale la questione del contenuto
5 del testamento del padre delle attrici è irrilevante. Il rappresentante infatti subentra iure proprio e non iure hereditatis.
Nel merito è pacifico che nel testamento del nonno delle attrici il padre sia stato pretermesso con conseguente lesione della sua quota di riserva. Il soggetto pretermesso, quale figlio in concorso con la madre e il fratello, avrebbe avuto diritto ad ¼ del patrimonio del genitore (Art. 542 c.c.) e in tale percentuale subentrano le figli (quindi 1/8 per ciascuna).
Il relictum
Il positivo esperimento della azione di riduzione rende i legittimari lesi comproprietari nella misura di legge dei beni relitti.
Con riferimento alla consistenza del relictum si osserva che appartengono sicuramente al de cuius i beni immobili e le quote societarie descritte e stimate nella ctu.
I beni immobili
I beni immobili relitti dal de cuius sono i seguenti:
a) appartamento a Roma a Via Antonio Bertoloni n. 37, piano T int. 5, distinto in
N.C.E.U. al foglio 547, part. 14 sub 522;
b) autorimessa a Roma a Via Giuseppe Mercalli n. 44, piano S1 int. 5, distinta in
N.C.E.U. al foglio 547, part. 14 sub 54;
c) autorimessa a Roma a Via Giuseppe Mercalli n. 44 piano S1 int. 6, per la quale è stata presentata denuncia all'U.T.E. il 24/2/1970 al n. 22839, come da scheda n.
1100552 della Serie O;
d) vano ad uso ripostiglio n. 5, posto al piano sottostante l'androne del fabbricato di
Via Bertoloni n. 37, per il quale è stata presentata denuncia all'U.T.E. il 24/2/1970 al n.22840, come da scheda n. 1100555 della Serie O;
e) vano ad uso ripostiglio n. 6, posto al piano sottostante l'androne di Via Bertoloni n.
37, per il quale è stata presentata denuncia all'U.T.E. il 24/2/1970 al n. 22838, come da scheda 11005553 della Serie O.
6 f) 99/100 (novantanove centesimi) dell'intero degli immobili siti a Via delle Batterie
n. 32, distinti in N.C.E.U. al foglio 35, part. 44, sub 1, sub 2 e sub 3 in San CE
EO
I beni mobili.
Quanto ai beni mobili si osserva che la individuazione degli stessi e la prova dell'appartenenza al de cuius gravava sugli attori e tale onere non è stato assolto.
D'altro canto, già nell'atto di citazione la parte attrice aveva indicato unicamente beni immobili come facenti parte dell'asse; nella memoria ex art. 183 n. 1 ha solo fatto riferimento generico alla presenza di beni mobili in un appartamento e il mero inventario dei beni effettuato dal cancelliere non dice nulla sulla titolarità di quanto rinvenuto. Infatti, l'inventario è stato effettuato nell'immobile di S CE al EO che risulta ceduto in comodato al convenuto dal 2015, circostanza CP_1
questa che concorre a rendere impossibile distinguere i beni del de cuius da quelli del comodatario.
Le donazioni
Quanto alle eccezioni sollevate dalla parte convenuta in relazione all'esistenza di donazioni ricevute in vita dal dante causa delle attrici si rileva che la deduzione è evidentemente generica e non può essere presa in esame. Nessun dato specifico risulta allegato in ordine a tempi modalità e importo delle presunte liberalità.
Non può, poi, entrare a far parte del relictum la somma di €. 750.00,00 provento di una compravendita effettuata in vita dal de cuius e che secondo gli attori sarebbe confluita in un conto corrente successivamente svuotato nell'interesse proprio dalla moglie e dal figlio convenuto.
Tale domanda, infatti, formulata solo nella memoria ex art. 183 n. 1 cpc deve essere considerata domanda nuova e inammissibile, integrando una fattispecie di un'azione recuperatoria volta a rivendicare beni asseritamente sottratti al de cuius. L'azione di riduzione, invece, ha causa petendi e petitum diversi trovando il proprio presupposto nella dichiarazione testamentaria ed essendo volta ad una declaratoria dell'inefficacia della stessa.
7 In ragione di quanto premesso in accoglimento dell'azione di riduzione le parti attrici devono essere dichiarate comproprietarie complessivamente di ¼, e ciascuna di 1/8 dei beni relitti.
Sull'appartamento di via Bertoloni insiste il diritto di abitazione della madre che grava, come espressamente previsto dall'art. 540 cc, sulla quota disponibile nel senso che si aggiunge alla quota di riserva già spettante al coniuge (Cassazione civile sez.
II, 05/02/2018, n.2754) ed è un diritto che ovviamente incide sul godimento del bene.
La disposizione di cui all'art. 540, comma 2, c.c. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti di abitazione si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà.
I diritti contemplati dall'art. 540, comma 2, c.c., configurati quali legati ex lege, si costituiscono automaticamente in capo al coniuge e gravano invariabilmente sulla quota di tutti i coeredi, anche se legittimari, alla quale viene sottratta una frazione corrispondente di godimento della casa.
In relazione all'appartamento di via Bertoloni, pertanto, gli attori potranno essere dichiarati contitolari solo della nuda proprietà.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo lo scaglione medio per le causa di valore indeterminato e di media complessità, e quelle di ctu, liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie l'azione di riduzione avanzata da parte attrice e per l'effetto riduce le disposizioni testamentarie contenute nel testamento pubblico di Per_4
del 23/5/2007 e dichiara le attrici e
[...] Parte_3 Persona_1
comproprietarie ciascuna per 1/8 dei seguenti beni:
a) 1/8 nuda proprietà appartamento a Roma a Via Antonio Bertoloni n. 37, piano T int. 5, distinto in N.C.E.U. al foglio 547, part. 14 sub 522 sulla quale grava il diritto di abitazione della parte convenuta;
Controparte_2
8 b) 1/8 piena proprietà autorimessa a Roma a Via Giuseppe Mercalli n. 44, piano S1 int. 5, distinta in N.C.E.U. al foglio 547, part. 14 sub 54;
c) 1/8 piena proprietà autorimessa a Roma a Via Giuseppe Mercalli n. 44 piano
S1 int. 6 per la quale è stata presentata denuncia all'U.T.E. il 24/2/1970 al n.
22839, come da scheda n. 1100552 della Serie O;
d) 1/8 piena proprietà ad uso ripostiglio n. 5, posto al piano sottostante l'androne del fabbricato di Via Bertoloni n. 37 per il quale è stata presentata denuncia all'U.T.E. il 24/2/1970 al n. 22840, come da scheda n. 1100555 della
Serie O;
e) 1/8 piena proprietà vano ad uso ripostiglio n. 6, posto al piano sottostante l'androne di Via Bertoloni n. 37 per il quale è stata presentata denuncia all'U.T.E. il 24/2/1970 al n. 22838, come da scheda 11005553 della Serie O,
f) 1/8 di 99/100 (novantanove centesimi) dell'intero degli immobili siti a Via delle Batterie n. 32, distinti in N.C.E.U. al foglio 35, part. 44, sub 1, sub 2 e sub 3 in San CE EO
g) 1/8 della quota di partecipazione di nominali € 500,00 al capitale sociale della Dak S.r.l. intestata al de cuius;
h) 1/8 della quota di partecipazione di nominali € 5.460,00 al capitale sociale della intestata al de cuius Controparte_3
2) Respinge nel resto la domanda di parte attrice;
3) Condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite che liquida in €. 13.032,00 per compensi €. 800,00 per spese oltre
Iva e Cpa e rimborso spese generali;
4) Pone le spese di ctu a carico di parte convenuta
5) ordina la trascrizione della sentenza al Conservatore del Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Roma 1 e al Conservatore del Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Latina, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
9 Roma 14/2/25
Il Giudice rel Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott. Luigi Argan
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Collegio così composto: dott. Luigi Argan Giudice dott. Alfredo Matteo Sacco Giudice dott. Renato Castaldo Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 81777/2017 e vertente tra:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. e dell'avv. TIRONE MASSIMO ) VIA C.F._2
GIUSEPPE FERRARI, 11 00195 ROMA;
Parte_2
( ) VIA G. FERRARI 11 00195 ROMA quale madre esercente C.F._3
la potestà sulla minore;
Persona_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._4
TIRONE MASSIMO e dell'avv. ( ) Via Parte_2 C.F._3
Giuseppe Ferrari n. 11 00195 Roma;
, elettivamente domiciliato in VIA G. FERRARI
11 00195 ROMA presso il difensore avv. TIRONE MASSIMO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TIRONE MASSIMO e Persona_1
dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE FERRARI, 11 00195 ROMA presso il difensore avv. TIRONE MASSIMO;
ATTORI
E
1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._5
CARDILLI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA DEMOCRITO 39 00129
ROMA presso il difensore avv. CARDILLI GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._6
CARDILLI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA DEMOCRITO 39 00129
ROMA presso il difensore avv. CARDILLI GIOVANNI;
CONVENUTI
OGGETTO: azione di riduzione
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
25/9/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le attrici e , la seconda in qualità di madre Parte_3 Parte_1
esercente la potestà sulla minore , hanno premesso che Persona_1 Parte_3
e sono le uniche figlie di , deceduto in data
[...] Persona_1 Persona_2
30/12/07 nate la prima dal matrimonio con e la seconda Persona_3
dal matrimonio con . Parte_1
Hanno esposto che il nonno , padre di e Persona_4 Persona_2 CP_1
e marito di con testamento pubblico aveva nominato quali
[...] Controparte_2
eredi universali la moglie e il figlio , pretermettendo . CP_1 Persona_2
Hanno esposto che il testamento del nonno era stato pubblicato in data 28/11/16.
Hanno sostenuto che il testamento ledeva la quota di riserva spettante al padre ed hanno convenuto in giudizio e e concluso chiedendo: Controparte_2 CP_1
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) accertare e dichiarare che il sig. , deceduto il 22/10/2016, ha Persona_4
lasciato, per testamento, tutti i propri beni ai convenuti e CP_1 CP_2
pretermettendo l'altro figlio deceduto in data 30/12/2007;
[...] Persona_2
2 b) accertare e dichiarare che gli attori, unici figli del pretermesso defunto _2
, sono legittimari pretermessi aventi diritto, ai sensi degli artt. 536 e 542 c.c.,
[...]
alla complessiva quota di ¼ del patrimonio relitto dal defunto , e Persona_4
quindi pari ad 1/8 ciascuno;
c) Accertare, in via alternativa e gradata, la diversa quota di pertinenza delle attrici;
d) Operare la riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima sino a determinazione, in concreto, della quota di legittima spettante agli attori, disponendo quindi la reintegrazione della quota legittima con condanna dei convenuti alla corresponsione, in favore delle attrici, di quanto ricevuto in eccedenza rispetto alla disponibile.
Si sono costituiti e che hanno eccepito il difetto di Controparte_2 CP_1
legittimazione attiva delle attrici che agiscono in rappresentazione del padre, il quale però con testamento olografo in data 28 aprile 1993, pubblicato con atto Notaio dell'11 marzo 2015, Rep. n. 92.609, aveva devoluto l'intera sua Persona_5
eredità al fratello, nulla lasciando al coniuge (poi divorziato) CP_1 [...]
, né alle figlie. Persona_3
In secondo luogo, hanno dedotto che, al più. quali legittimarie del padre per la metà del patrimonio di questi avrebbero diritto ad una quota pari ad 1/8 e non a ¼.
Hanno concluso chiedendo: in via pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione delle attrici e, per l'effetto, rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione notificato in data 14/12/2017; disporre preventivamente la sospensione del presente giudizio, ex art. 295 c.p.c., al fine di acquisire il verbale dell'inventario, come richiesto da parti attrici;
in via subordinata, nel caso di riconoscimento di eventuali diritti delle due attrici alla successione del fu , per rappresentazione del defunto genitore dello Persona_4
stesso, , determinare nella inferiore misura di 1/8 complessivo (1/16 Persona_2
per ciascuna) la quota legittima dell'eredità spettante, con ogni conseguenziale pronunzia di legge, previa ricostruzione dell'asse ereditario e l'eventuale riduzione
3 delle donazioni effettuate in vita in favore del genitore delle attrici;
rigettare ogni altra domanda di cui alla citazione introduttiva, quale infondata in fatto ed in diritto.
Nella memoria ex art. 183 n. 1 gli attori hanno dedotto che il nonno aveva venduto un appartamento per 750mila euro, che i soldi erano finiti su un conto corrente intestato al de cuius e alla moglie e gestito di fatto anche dal figlio e i conti sarebbero stati svuotati in questo modo: con bonifici in favore della moglie, con prelievi della moglie nel suo interesse, o bonifici in favore del figlio, spese nell'interesse di questi.
Hanno sostenuto che le somme suindicate erano state, pertanto, sottratte da CP_2
e da
[...] CP_1
Hanno concluso chiedendo:
1) accertare e dichiarare che deceduto il 22/10/2016, ha lasciato, per Persona_4
testamento, tutti i propri beni ai convenuti e CP_1 Controparte_2
pretermettendo l'altro figlio deceduto in data 29/12/2007, e le figlie Persona_2
di questi e Parte_3 Persona_1
2) accertare e dichiarare che le attrici e uniche figlie Parte_3 Persona_1
del pretermesso defunto sono legittimarie pretermesse aventi diritto, Persona_2
ai sensi degli artt. 536 e 542 c.c., alla complessiva quota di riserva di 1/4 del patrimonio relitto dal defunto e quindi alla quota di 1/8 per ciascuna;
Persona_4
3) accertare, in via gradata, la diversa quota di riserva di pertinenza delle attrici;
4) disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie di di cui al Persona_4
testamento pubblico 23/5/2007 per Notar di Roma, Repertorio Persona_6
degli Atti di ultima volontà n. 98, passato al repertorio degli atti tra vivi con verbale
28/11/2016 per Notar di Roma, Rep. 93857, per la reintegrazione Persona_6
della quota di legittima spettante a e a Parte_3 Persona_1
5) dichiarare e accertare che il patrimonio ereditario relitto da è Persona_4
costituito dai seguenti beni e diritti:
a) appartamento a Roma a Via Antonio Bertoloni n. 37, piano T int. 5, distinto in
N.C.E.U. al foglio 547, part. 14 sub 522;
4 b) autorimessa a Roma a Via Giuseppe Mercalli n. 44, piano S1 int. 5, distinta in
N.C.E.U. al foglio 547, part. 14 sub 54;
c) quota indivisa pari a 99/100 (novantanove centesimi) dell'intero degli immobili siti a S. CE EO (LT) a Via delle Batterie n. 32, distinti in N.C.E.U. al foglio 35, part. 44, sub 1, sub 2 e sub 3;
d) la quota di partecipazione di nominali € 5.460,00, pari al 35% del capitale sociale della con sede a Roma;
Controparte_3
e) la quota di partecipazione di nominali € 500,00, pari al 5% del capitale sociale della Dak S.r.l., con sede a Roma;
f) i mobili esistenti nei suindicati appartamenti di Via Bertoloni n. 37 in Roma e di
Via delle Batterie n. 32 in S. CE EO;
g) il credito di € 750.000,00 nei confronti di istituti bancari e di Controparte_4
ovvero nei confronti di e di Controparte_2 CP_1
6) accertare la quota di comproprietà che spetta sui beni relitti da alle Persona_4
legittimarie e tenendo conto che il diritto di Parte_3 Persona_1
abitazione attribuito ex lege a sull'appartamento sito a Roma a Via Controparte_2
Bertoloni n. 37 int. 5 ha un valore pari al 25% del valore della piena proprietà dell'immobile e grava sulla disponibile;
7) ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza al Conservatore del Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Roma 1 e al Conservatore del Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Latina;
Nel corso del procedimento si è costituita in proprio avendo raggiunto Persona_1
la maggiore età.
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti di seguito precisati.
Legittimazione ad agire e lesione della quota.
In punto di eccepito difetto di legittimazione ad agire per la mancanza della qualità di erede delle attrici si osserva che la successione per rappresentazione spetta ai figli del chiamato premorto e non ai soli eredi, ragione per la quale la questione del contenuto
5 del testamento del padre delle attrici è irrilevante. Il rappresentante infatti subentra iure proprio e non iure hereditatis.
Nel merito è pacifico che nel testamento del nonno delle attrici il padre sia stato pretermesso con conseguente lesione della sua quota di riserva. Il soggetto pretermesso, quale figlio in concorso con la madre e il fratello, avrebbe avuto diritto ad ¼ del patrimonio del genitore (Art. 542 c.c.) e in tale percentuale subentrano le figli (quindi 1/8 per ciascuna).
Il relictum
Il positivo esperimento della azione di riduzione rende i legittimari lesi comproprietari nella misura di legge dei beni relitti.
Con riferimento alla consistenza del relictum si osserva che appartengono sicuramente al de cuius i beni immobili e le quote societarie descritte e stimate nella ctu.
I beni immobili
I beni immobili relitti dal de cuius sono i seguenti:
a) appartamento a Roma a Via Antonio Bertoloni n. 37, piano T int. 5, distinto in
N.C.E.U. al foglio 547, part. 14 sub 522;
b) autorimessa a Roma a Via Giuseppe Mercalli n. 44, piano S1 int. 5, distinta in
N.C.E.U. al foglio 547, part. 14 sub 54;
c) autorimessa a Roma a Via Giuseppe Mercalli n. 44 piano S1 int. 6, per la quale è stata presentata denuncia all'U.T.E. il 24/2/1970 al n. 22839, come da scheda n.
1100552 della Serie O;
d) vano ad uso ripostiglio n. 5, posto al piano sottostante l'androne del fabbricato di
Via Bertoloni n. 37, per il quale è stata presentata denuncia all'U.T.E. il 24/2/1970 al n.22840, come da scheda n. 1100555 della Serie O;
e) vano ad uso ripostiglio n. 6, posto al piano sottostante l'androne di Via Bertoloni n.
37, per il quale è stata presentata denuncia all'U.T.E. il 24/2/1970 al n. 22838, come da scheda 11005553 della Serie O.
6 f) 99/100 (novantanove centesimi) dell'intero degli immobili siti a Via delle Batterie
n. 32, distinti in N.C.E.U. al foglio 35, part. 44, sub 1, sub 2 e sub 3 in San CE
EO
I beni mobili.
Quanto ai beni mobili si osserva che la individuazione degli stessi e la prova dell'appartenenza al de cuius gravava sugli attori e tale onere non è stato assolto.
D'altro canto, già nell'atto di citazione la parte attrice aveva indicato unicamente beni immobili come facenti parte dell'asse; nella memoria ex art. 183 n. 1 ha solo fatto riferimento generico alla presenza di beni mobili in un appartamento e il mero inventario dei beni effettuato dal cancelliere non dice nulla sulla titolarità di quanto rinvenuto. Infatti, l'inventario è stato effettuato nell'immobile di S CE al EO che risulta ceduto in comodato al convenuto dal 2015, circostanza CP_1
questa che concorre a rendere impossibile distinguere i beni del de cuius da quelli del comodatario.
Le donazioni
Quanto alle eccezioni sollevate dalla parte convenuta in relazione all'esistenza di donazioni ricevute in vita dal dante causa delle attrici si rileva che la deduzione è evidentemente generica e non può essere presa in esame. Nessun dato specifico risulta allegato in ordine a tempi modalità e importo delle presunte liberalità.
Non può, poi, entrare a far parte del relictum la somma di €. 750.00,00 provento di una compravendita effettuata in vita dal de cuius e che secondo gli attori sarebbe confluita in un conto corrente successivamente svuotato nell'interesse proprio dalla moglie e dal figlio convenuto.
Tale domanda, infatti, formulata solo nella memoria ex art. 183 n. 1 cpc deve essere considerata domanda nuova e inammissibile, integrando una fattispecie di un'azione recuperatoria volta a rivendicare beni asseritamente sottratti al de cuius. L'azione di riduzione, invece, ha causa petendi e petitum diversi trovando il proprio presupposto nella dichiarazione testamentaria ed essendo volta ad una declaratoria dell'inefficacia della stessa.
7 In ragione di quanto premesso in accoglimento dell'azione di riduzione le parti attrici devono essere dichiarate comproprietarie complessivamente di ¼, e ciascuna di 1/8 dei beni relitti.
Sull'appartamento di via Bertoloni insiste il diritto di abitazione della madre che grava, come espressamente previsto dall'art. 540 cc, sulla quota disponibile nel senso che si aggiunge alla quota di riserva già spettante al coniuge (Cassazione civile sez.
II, 05/02/2018, n.2754) ed è un diritto che ovviamente incide sul godimento del bene.
La disposizione di cui all'art. 540, comma 2, c.c. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti di abitazione si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà.
I diritti contemplati dall'art. 540, comma 2, c.c., configurati quali legati ex lege, si costituiscono automaticamente in capo al coniuge e gravano invariabilmente sulla quota di tutti i coeredi, anche se legittimari, alla quale viene sottratta una frazione corrispondente di godimento della casa.
In relazione all'appartamento di via Bertoloni, pertanto, gli attori potranno essere dichiarati contitolari solo della nuda proprietà.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo lo scaglione medio per le causa di valore indeterminato e di media complessità, e quelle di ctu, liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie l'azione di riduzione avanzata da parte attrice e per l'effetto riduce le disposizioni testamentarie contenute nel testamento pubblico di Per_4
del 23/5/2007 e dichiara le attrici e
[...] Parte_3 Persona_1
comproprietarie ciascuna per 1/8 dei seguenti beni:
a) 1/8 nuda proprietà appartamento a Roma a Via Antonio Bertoloni n. 37, piano T int. 5, distinto in N.C.E.U. al foglio 547, part. 14 sub 522 sulla quale grava il diritto di abitazione della parte convenuta;
Controparte_2
8 b) 1/8 piena proprietà autorimessa a Roma a Via Giuseppe Mercalli n. 44, piano S1 int. 5, distinta in N.C.E.U. al foglio 547, part. 14 sub 54;
c) 1/8 piena proprietà autorimessa a Roma a Via Giuseppe Mercalli n. 44 piano
S1 int. 6 per la quale è stata presentata denuncia all'U.T.E. il 24/2/1970 al n.
22839, come da scheda n. 1100552 della Serie O;
d) 1/8 piena proprietà ad uso ripostiglio n. 5, posto al piano sottostante l'androne del fabbricato di Via Bertoloni n. 37 per il quale è stata presentata denuncia all'U.T.E. il 24/2/1970 al n. 22840, come da scheda n. 1100555 della
Serie O;
e) 1/8 piena proprietà vano ad uso ripostiglio n. 6, posto al piano sottostante l'androne di Via Bertoloni n. 37 per il quale è stata presentata denuncia all'U.T.E. il 24/2/1970 al n. 22838, come da scheda 11005553 della Serie O,
f) 1/8 di 99/100 (novantanove centesimi) dell'intero degli immobili siti a Via delle Batterie n. 32, distinti in N.C.E.U. al foglio 35, part. 44, sub 1, sub 2 e sub 3 in San CE EO
g) 1/8 della quota di partecipazione di nominali € 500,00 al capitale sociale della Dak S.r.l. intestata al de cuius;
h) 1/8 della quota di partecipazione di nominali € 5.460,00 al capitale sociale della intestata al de cuius Controparte_3
2) Respinge nel resto la domanda di parte attrice;
3) Condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite che liquida in €. 13.032,00 per compensi €. 800,00 per spese oltre
Iva e Cpa e rimborso spese generali;
4) Pone le spese di ctu a carico di parte convenuta
5) ordina la trascrizione della sentenza al Conservatore del Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Roma 1 e al Conservatore del Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Latina, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
9 Roma 14/2/25
Il Giudice rel Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott. Luigi Argan
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