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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12080 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, – Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa NN AR DI, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al numero 20240/2023 RG, avente ad oggetto: impugnazione sentenza numero 11786/2023 pronunciata dal
Giudice di Pace di Napoli, IV Sez. civile, Dott.ssa Campese, emessa in data 06.03.2023
e depositata in pari data, vertente tra
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappr.to e difeso, giusta procura, dall'Avv. Pietro Tammaro (C.F.
), ed elett.te dom.to presso il suo studio sito in Pozzuoli (NA) C.F._2 alla Via San Gennaro Agnano, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_1
Appellante
e
(C.F. E PI. ), quale Impresa Designata per Controparte_1 P.IVA_1 la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, con sede legale in Mogliano Veneto via Marocchesa n. 14, in p.l.r.p.t., dott. Controparte_2
e dott. , rispettivamente, il primo Amministratore Delegato e
[...] Controparte_3
Direttore Generale ed il secondo Dirigente della società, eletti.te dom.ta in Giugliano
(Na) alla Via Mattia Coppola, 4 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Taglialatela (C.F.
che la rappr.ta e difende, giusta procura, con domicilio digitale C.F._3 per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
1 Email_2
Appellata
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
a) Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, la compagnia assicurativa Controparte_1 quale Impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento di tutte le lesioni patite dallo stesso a seguito del sinistro avvenuto in data 09.01.24, verso le ore 08:30 circa, in Napoli, all'incrocio tra Via Giotto, quantificate in € 4.682,80.
b) Assumeva l'attore, odierno appellante che, in data 09.01.2014, verso le ore 08:30 circa, in Napoli, all'incrocio tra Via Giotto, mentre si accingeva a salire in macchina, sopraggiungeva da tergo ad elevata velocità un motociclo di grossa cilindrata, il cui conducente finiva per urtarlo al braccio sinistro;
che, a seguito dell'urto, il conducente del motociclo si dileguava senza prestare i dovuti soccorsi, mentre l'istante, a causa del persistente dolore alla mano sinistra, si recava all'ospedale Cardarelli di Napoli il giorno
10.01.2014, dove i sanitari di turno gli diagnosticavano “frattura chiusa dello scafoide”.
c) Radicata la lite dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, Dott.ssa Campese, della IV sezione civile, recante R.G. n. 14469/2017, si costituiva l'odierna appellata
[...]
n.q. di F.G.V.S, a mezzo dell'Avv. Giuseppe Taglialatela, che chiedeva CP_1 dichiararsi inammissibile ed improcedibile la domanda attorea e, nel merito, dichiararsi infondata la domanda attorea, concludendo per il rigetto, con condanna alle spese di giudizio.
Incardinata la lite, ammessa ed espletata la prova testimoniale con il teste indotto dall'attore, ,, la causa veniva introitata a sentenza. Testimone_1
d) Con sentenza n. 11786/2023 il Giudice di Pace di Napoli, Dott.ssa Campese, rigettava la domanda, così statuendo: “La dinamica del sinistro non è rimasta provata dalla dichiarazione del testimone escusso, il quale ha riferito che i data 9/01/2014, Testimone_1 verso le ore 8-8,10, in Via Giotto, Vomero, mentre transitava sul marciapiede, il stava Pt_1 buttando la spazzatura nelle apposite campane, e sopraggiungeva, improvvisamente, una moto, di grossa cilindrata, il cui conducente lo investiva. Il testimone non ricorda con quale parte del motociclo
2 urtava il pedone. Il a seguito dell'investimento, lamentava dolori al braccio sinistro. Per quanto Pt_1 attiene alla dichiarazione resa dal testimone escusso, questo giudicante rileva che la deposizione resa dallo stesso è permeata da genericità, lacunosità, che fanno ritenere lo stesso teste inattendibile: riferisce che l'attore stava buttando la spazzatura, allorquando nel libello introduttivo è specificato “mentre si accingeva a salire in auto”. Nulla riferisce sulla presunta moto investitrice e nulla aggiunge su che fine abbia fatto la stessa. Infatti, seppur affermato di ver assistito ad un incidente, non è in grado di riferire circostanze precise, univoche e coerenti tali da consentire una ricostruzione certa e puntuale del presunto del presunto sinistro, ponendo dubbi sul fatto storico”.
e) La sentenza del Giudice di Pace di Napoli è stata impugnata da con Parte_1 atto di appello, con il quale è stata chiesta la riforma della medesima sentenza e per l'effetto, previo accertamento della esclusiva responsabilità del veicolo non identificato nella produzione dell'evento dannoso e, conseguentemente, l'obbligo del FGVS ex lege di risarcire i danni, con condanna di – quale impresa designata Controparte_1
FGVS Regione Campania –al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in occasione dell'investimento, quantificati in € 5.000,00, o nella diversa misura da quantificarsi in seguito a CTU medica, di cui è stata chiesta l'ammissione.
f) A sostegno del proposto appello, ha dedotto che la sentenza di primo Parte_1 grado sarebbe stata affetta da errores in iudicando ed, in particolare, da un'erronea interpretazione dei fatti e delle prove, con particolare riferimento alla deposizione testimoniale, in quanto il giudice di prime cure ha ritenuto non provati i fatti costitutivi posti a fondamento del diritto preteso, nonché, lamenta l'omessa valutazione dei documenti depositati regolarmente in atti.
g) L'appellata quale Impresa designata per la Regione Campania Controparte_1 alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., si è costituita a mezzo comparsa di costituzione e difesa depositata telematicamente in data 29.02.2024, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda, e, nel merito, ha chiesto di rigettare l'appello proposto, in quanto la domanda attorea risulta palesemente destituita di fondamento logico e giuridico, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.
h) All'udienza del 19.12.2025, i procuratori delle parti in causa si riportavano ai propri
3 scritti difensivi ed il Giudice riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
i) In primo luogo, occorre vagliare l'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità della domanda sollevata da quale Impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada.
L'eccezione va disattesa.
Invero, nella produzione di primo grado dell'attore, odierno appellante, sono contenute le lettere di costituzione in mora inviate a mezzo raccomandata, sia alle Controparte_1 quale impresa designata ex. art. 283 e ss del D. Lgs 209/2005 per la liquidazione
[...] dei sinistri a carico del F.G.V.S. sia alla F.G.V.S. Concessionaria Servizi CP_4
Assicurativi Pubblici S.p.A., lettere di costituzione in mora redatte in modo analitico e preciso, con l'indicazione di tutti gli elementi, requisiti di forma e contenuto previsti dal
D. Lgs 209/2005.
j) Occorre, dunque, analizzare i motivi di doglianza lamentati da parte appellante.
In primo luogo, secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza sarebbe da riformare, in quanto il Giudice di Pace non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze dell'espletata prova testimoniale e avrebbe, conseguentemente, errato nel non ritenere adeguatamente provata la domanda risarcitoria dell'istante.
Il giudice di prime cure ha statuito che parte attrice, odierno appellante, non ha assolto l'onere ex art. 2967 c.c., di dimostrare i fatti storici posti a fondamento della pretesa di cui all'atto introduttivo, ritenendo inattendibile il teste escusso e non provato tutto l'impianto assertivo posto dall'attrice a fondamento della sua domanda.
Nel caso di specie, anche il Tribunale, così come il giudice di prime cure, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c., ritiene che sussistano dubbi in merito alla ricostruzione della dinamica del sinistro resa dall'unico teste, in quanto incongruente rispetto a quella dedotta all'atto introduttivo del giudizio.
Nello specifico, il teste escusso innanzi al Giudice di prime cure, , Testimone_1 escusso all'udienza del 24.02.2021, ha dichiarato di aver assistito all'incidente occorso in data 09.01.2014 alle ore 8-8:10, in Via Giotto al Vomero;
che, mentre transitava la
4 Via Giotto, sul marciapiedi al lato opposto, vedeva il buttare la spazzatura nelle Pt_1 apposite campane, allorquando vedeva sopraggiungere una moto, il cui conducente lo investiva;
di ricordare che la moto era di grossa cilindrata ma non individuava il modello;
di ricordare che il veniva urtato sul lato sinistro del corpo, senza Pt_1 ricordare, tuttavia, con quali parti il motociclo urtava il pedone.
Dalla deposizione testimoniale dell'unico teste escusso in primo grado emergono alcune criticità:
-in primo luogo, il teste riferisce espressamente che: “mentre transitava la Via Giotto sul marciapiedi al lato opposto, vedeva il buttare la spazzatura nelle apposite Pt_1 campane, allorquando vedeva sopraggiungere una moto, il cui conducente lo investiva”.
La dichiarazione in esame risulta incongruente rispetto alle deduzioni poste dall'odierno appellante a fondamento della domanda, il quale ha dedotto, nell'atto di citazione, che l'investimento sarebbe avvenuto allorquando il si accingeva a salire in auto. Pt_1
-In secondo luogo, appare generica la descrizione della dinamica resa dal teste nonché
l'individuazione del punto in cui il si trovava al momento dell'investimento. Pt_1
Il teste ha, infatti, dichiarato che, mentre transitava la Via Giotto sul marciapiedi al lato opposto, vedeva il buttare la spazzatura nelle apposite campane, senza, tuttavia, Pt_1 chiarire se il , a sua volta, fosse intento a buttare la spazzatura dal marciapiede o Pt_1 mentre si trovava sulla carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli, per cui, anche ove fosse ritenuta attendibile la dinamica dei fatti riferita dal teste, non è da escludere un concorso colposo del fatto del danneggiato ai sensi dell'art 1227 co 2 c.c. tale da escludere completamente la responsabilità dei veicolo che transitava, per non aver posto in essere alcuna cautela per evitare l'urto (né la parte ha allegato o provato né
l'unico testo ha riferito circostanze tali da escludere qualsivoglia concorso colposo dell'attore).
-In terzo luogo, il teste non ha indicato a quale velocità procedeva il presunto motociclo pirata, circostanza da cui è possibile desumere la difficoltà o meno di identificare, nelle circostanze del caso concreto, il veicolo pirata, in quanto, stando alle dichiarazioni rese dal teste, l'investimento de quo sarebbe avvenuto in pieno giorno, ore 8-8:10 circa.
Il teste, infatti, si limitava a indicare la sola cilindrata, senza null'altro specificare in
5 merito al colore o al modello del motociclo pirata.
-Appare, altresì, anomalo che parte attrice, odierna appellante, non abbia indicato subito già, dalla lettera di costituzione in mora, il nominativo del teste Tes_1
.
[...]
-Appare, altresì, incerta e generica la dinamica dei fatti descritta dal teste Tes_1
, in quanto non descrive il punto in cui in cui il ha impattato con il
[...] Pt_1 presunto motociclo pirata, le circostanze di luogo in cui si sarebbe verificato il fatto de quo, nonché la direzione da cui proveniva il motociclo.
Per di più, parte attrice provvedeva a sporgere denuncia-querela contro ignoti, il 3 aprile
2014, ovvero circa dopo quasi 3 mesi dalle presunte lesioni, rendendo di fatto oltremodo difficoltosa se non impossibile qualsivoglia individuazione della moto.
Nel caso di specie, stante l'inattendibilità del narrato del testimone escusso in primo grado, non può dirsi provata la dinamica dei fatti come descritti dall'attore, né che le lesioni riportate dall'istante odierno appellante, siano causalmente ricollegabili alla condotta del conducente del veicolo investitore rimasto sconosciuto.
Debbono, quindi, condividersi i dubbi evidenziati dal primo giudice in ordine alla veridicità della dinamica del sinistro, stante la ricostruzione del tutto implausibile della dinamica dell'incidente riferita.
Giova ricordare che il danneggiato che promuova azione di risarcimento dei danni nei confronti del sul presupposto che il Parte_2 sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere sia di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo sia rimasto sconosciuto senza sua colpa (cfr. Cass. civ., sent.
n. 15367 del 13.07.2011).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole. L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in
6 relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del codice civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Orbene, nel caso in esame, la presenza del teste escusso in primo grado sul luogo del sinistro non ha ricevuto riscontri oggettivi considerato che: - non risultano prodotte agli atti di causa fotografie ritraenti il luogo dell'infortunio nell'immediatezza del suo accadimento;
nessuno dei presenti, né il teste escusso in primo grado, si è preoccupato di chiamare le Autorità di polizia, né l'autoambulanza, nonostante le lesioni riportate da , il quale si è recato solamente il giorno successivo presso l'ospedale Parte_1
Cardarelli, come da referto n. 2627/2014 depositato in atti.
Nel caso di specie, il Tribunale, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 cod. proc. civ, ritiene che sussistano dubbi sull'attendibilità dei testi indotti dagli attori, i quali non hanno superato il rigoroso vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese innanzi al Giudice di Pace.
Infatti, condividendo la tesi esposta dalla difesa dell'appellata, si rileva che la descrizione dei fatti da parte del teste escusso nel giudizio di primo grado, è generica, imprecisa e pedissequa delle asserzioni attoree, quindi, tale da non provare le modalità del sinistro verificatosi il giorno 09.01.2014.
Dalle risultanze dell'istruttoria risulta non adeguatamente dimostrata la ricostruzione attorea, per i motivi sopra esposti, e pertanto, emergono punti di incoerenza rispetto alle modalità dell'accadimento.
k)Quanto, invece, alla mancata nomina di CTU medico-legale da parte del Giudice di prime cure, richiesta dall'odierno appellante nel giudizio de quo, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 191 c.p.c., la consulenza tecnica è un mezzo ausiliario di integrazione delle conoscenze del giudice, la cui finalità è quella di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di conoscenze
7 specialistiche, non potendo comunque essere utilizzata per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto dedotto.
L'ammissione della consulenza tecnica come mezzo istruttorio è rimessa all'apprezzamento officioso del giudice di merito e costituisce esercizio di una facoltà discrezionale. Sotto il profilo dei limiti che incontra la consulenza tecnica, va detto intanto che il suo esperimento è condizionato all'onere di allegazione dei fatti principali gravante sulle parti ed essa non può essere disposta al fine di esonerare la parte (su cui incombe ex. art. 2697 c.c. il relativo onere) dal fornire la prova delle circostanze di fatto allegate a fondamento della domanda o eccezione proposta o di colmare le lacune delle istanze istruttorie formulate dalle parti.
La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass. Civ. n. 326/2020).
Tanto premesso, nel caso di specie, in presenza di un quadro probatorio così claudicante, la valutazione circa la disposizione di una consulenza tecnica non risulta supportata dall'adempimento dell'onere probatorio posto in capo al ai Parte_1 sensi dell'articolo 2967 c.c.
Orbene, la domanda non può essere accolta in quanto essa non risulta corredata da un quadro probatorio idoneo a ritenere pienamente soddisfatto l'onere probatorio previsto dall'art. 2697 c.c.
l) Pertanto, la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 11786/2023 pronunciata dalla
Dott.ssa Campese, in data 06/03/2023 e depositata in pari data, deve essere integralmente confermata e l'appello de quo rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M.
147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento, ed applicato il valore minimo
8 dei parametri per causa ricompresa nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, applicando i parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, per la non particolare complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella causa d'appello tra , nei confronti della , n.q. di Parte_1 Controparte_5
FGVS, così dispone:
II. rigetta l'appello proposto da e conferma integralmente la sentenza Parte_1 impugnata;
III. condanna l'appellante, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 852,00 oltre rimborso generale, IVA e CPA se per legge dovuti, a favore della n.q. di FGVS;
Controparte_5
IV. dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Napoli, così deciso il 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa NN AR DI
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, – Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa NN AR DI, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al numero 20240/2023 RG, avente ad oggetto: impugnazione sentenza numero 11786/2023 pronunciata dal
Giudice di Pace di Napoli, IV Sez. civile, Dott.ssa Campese, emessa in data 06.03.2023
e depositata in pari data, vertente tra
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappr.to e difeso, giusta procura, dall'Avv. Pietro Tammaro (C.F.
), ed elett.te dom.to presso il suo studio sito in Pozzuoli (NA) C.F._2 alla Via San Gennaro Agnano, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_1
Appellante
e
(C.F. E PI. ), quale Impresa Designata per Controparte_1 P.IVA_1 la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, con sede legale in Mogliano Veneto via Marocchesa n. 14, in p.l.r.p.t., dott. Controparte_2
e dott. , rispettivamente, il primo Amministratore Delegato e
[...] Controparte_3
Direttore Generale ed il secondo Dirigente della società, eletti.te dom.ta in Giugliano
(Na) alla Via Mattia Coppola, 4 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Taglialatela (C.F.
che la rappr.ta e difende, giusta procura, con domicilio digitale C.F._3 per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
1 Email_2
Appellata
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
a) Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, la compagnia assicurativa Controparte_1 quale Impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento di tutte le lesioni patite dallo stesso a seguito del sinistro avvenuto in data 09.01.24, verso le ore 08:30 circa, in Napoli, all'incrocio tra Via Giotto, quantificate in € 4.682,80.
b) Assumeva l'attore, odierno appellante che, in data 09.01.2014, verso le ore 08:30 circa, in Napoli, all'incrocio tra Via Giotto, mentre si accingeva a salire in macchina, sopraggiungeva da tergo ad elevata velocità un motociclo di grossa cilindrata, il cui conducente finiva per urtarlo al braccio sinistro;
che, a seguito dell'urto, il conducente del motociclo si dileguava senza prestare i dovuti soccorsi, mentre l'istante, a causa del persistente dolore alla mano sinistra, si recava all'ospedale Cardarelli di Napoli il giorno
10.01.2014, dove i sanitari di turno gli diagnosticavano “frattura chiusa dello scafoide”.
c) Radicata la lite dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, Dott.ssa Campese, della IV sezione civile, recante R.G. n. 14469/2017, si costituiva l'odierna appellata
[...]
n.q. di F.G.V.S, a mezzo dell'Avv. Giuseppe Taglialatela, che chiedeva CP_1 dichiararsi inammissibile ed improcedibile la domanda attorea e, nel merito, dichiararsi infondata la domanda attorea, concludendo per il rigetto, con condanna alle spese di giudizio.
Incardinata la lite, ammessa ed espletata la prova testimoniale con il teste indotto dall'attore, ,, la causa veniva introitata a sentenza. Testimone_1
d) Con sentenza n. 11786/2023 il Giudice di Pace di Napoli, Dott.ssa Campese, rigettava la domanda, così statuendo: “La dinamica del sinistro non è rimasta provata dalla dichiarazione del testimone escusso, il quale ha riferito che i data 9/01/2014, Testimone_1 verso le ore 8-8,10, in Via Giotto, Vomero, mentre transitava sul marciapiede, il stava Pt_1 buttando la spazzatura nelle apposite campane, e sopraggiungeva, improvvisamente, una moto, di grossa cilindrata, il cui conducente lo investiva. Il testimone non ricorda con quale parte del motociclo
2 urtava il pedone. Il a seguito dell'investimento, lamentava dolori al braccio sinistro. Per quanto Pt_1 attiene alla dichiarazione resa dal testimone escusso, questo giudicante rileva che la deposizione resa dallo stesso è permeata da genericità, lacunosità, che fanno ritenere lo stesso teste inattendibile: riferisce che l'attore stava buttando la spazzatura, allorquando nel libello introduttivo è specificato “mentre si accingeva a salire in auto”. Nulla riferisce sulla presunta moto investitrice e nulla aggiunge su che fine abbia fatto la stessa. Infatti, seppur affermato di ver assistito ad un incidente, non è in grado di riferire circostanze precise, univoche e coerenti tali da consentire una ricostruzione certa e puntuale del presunto del presunto sinistro, ponendo dubbi sul fatto storico”.
e) La sentenza del Giudice di Pace di Napoli è stata impugnata da con Parte_1 atto di appello, con il quale è stata chiesta la riforma della medesima sentenza e per l'effetto, previo accertamento della esclusiva responsabilità del veicolo non identificato nella produzione dell'evento dannoso e, conseguentemente, l'obbligo del FGVS ex lege di risarcire i danni, con condanna di – quale impresa designata Controparte_1
FGVS Regione Campania –al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in occasione dell'investimento, quantificati in € 5.000,00, o nella diversa misura da quantificarsi in seguito a CTU medica, di cui è stata chiesta l'ammissione.
f) A sostegno del proposto appello, ha dedotto che la sentenza di primo Parte_1 grado sarebbe stata affetta da errores in iudicando ed, in particolare, da un'erronea interpretazione dei fatti e delle prove, con particolare riferimento alla deposizione testimoniale, in quanto il giudice di prime cure ha ritenuto non provati i fatti costitutivi posti a fondamento del diritto preteso, nonché, lamenta l'omessa valutazione dei documenti depositati regolarmente in atti.
g) L'appellata quale Impresa designata per la Regione Campania Controparte_1 alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., si è costituita a mezzo comparsa di costituzione e difesa depositata telematicamente in data 29.02.2024, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda, e, nel merito, ha chiesto di rigettare l'appello proposto, in quanto la domanda attorea risulta palesemente destituita di fondamento logico e giuridico, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.
h) All'udienza del 19.12.2025, i procuratori delle parti in causa si riportavano ai propri
3 scritti difensivi ed il Giudice riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
i) In primo luogo, occorre vagliare l'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità della domanda sollevata da quale Impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada.
L'eccezione va disattesa.
Invero, nella produzione di primo grado dell'attore, odierno appellante, sono contenute le lettere di costituzione in mora inviate a mezzo raccomandata, sia alle Controparte_1 quale impresa designata ex. art. 283 e ss del D. Lgs 209/2005 per la liquidazione
[...] dei sinistri a carico del F.G.V.S. sia alla F.G.V.S. Concessionaria Servizi CP_4
Assicurativi Pubblici S.p.A., lettere di costituzione in mora redatte in modo analitico e preciso, con l'indicazione di tutti gli elementi, requisiti di forma e contenuto previsti dal
D. Lgs 209/2005.
j) Occorre, dunque, analizzare i motivi di doglianza lamentati da parte appellante.
In primo luogo, secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza sarebbe da riformare, in quanto il Giudice di Pace non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze dell'espletata prova testimoniale e avrebbe, conseguentemente, errato nel non ritenere adeguatamente provata la domanda risarcitoria dell'istante.
Il giudice di prime cure ha statuito che parte attrice, odierno appellante, non ha assolto l'onere ex art. 2967 c.c., di dimostrare i fatti storici posti a fondamento della pretesa di cui all'atto introduttivo, ritenendo inattendibile il teste escusso e non provato tutto l'impianto assertivo posto dall'attrice a fondamento della sua domanda.
Nel caso di specie, anche il Tribunale, così come il giudice di prime cure, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c., ritiene che sussistano dubbi in merito alla ricostruzione della dinamica del sinistro resa dall'unico teste, in quanto incongruente rispetto a quella dedotta all'atto introduttivo del giudizio.
Nello specifico, il teste escusso innanzi al Giudice di prime cure, , Testimone_1 escusso all'udienza del 24.02.2021, ha dichiarato di aver assistito all'incidente occorso in data 09.01.2014 alle ore 8-8:10, in Via Giotto al Vomero;
che, mentre transitava la
4 Via Giotto, sul marciapiedi al lato opposto, vedeva il buttare la spazzatura nelle Pt_1 apposite campane, allorquando vedeva sopraggiungere una moto, il cui conducente lo investiva;
di ricordare che la moto era di grossa cilindrata ma non individuava il modello;
di ricordare che il veniva urtato sul lato sinistro del corpo, senza Pt_1 ricordare, tuttavia, con quali parti il motociclo urtava il pedone.
Dalla deposizione testimoniale dell'unico teste escusso in primo grado emergono alcune criticità:
-in primo luogo, il teste riferisce espressamente che: “mentre transitava la Via Giotto sul marciapiedi al lato opposto, vedeva il buttare la spazzatura nelle apposite Pt_1 campane, allorquando vedeva sopraggiungere una moto, il cui conducente lo investiva”.
La dichiarazione in esame risulta incongruente rispetto alle deduzioni poste dall'odierno appellante a fondamento della domanda, il quale ha dedotto, nell'atto di citazione, che l'investimento sarebbe avvenuto allorquando il si accingeva a salire in auto. Pt_1
-In secondo luogo, appare generica la descrizione della dinamica resa dal teste nonché
l'individuazione del punto in cui il si trovava al momento dell'investimento. Pt_1
Il teste ha, infatti, dichiarato che, mentre transitava la Via Giotto sul marciapiedi al lato opposto, vedeva il buttare la spazzatura nelle apposite campane, senza, tuttavia, Pt_1 chiarire se il , a sua volta, fosse intento a buttare la spazzatura dal marciapiede o Pt_1 mentre si trovava sulla carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli, per cui, anche ove fosse ritenuta attendibile la dinamica dei fatti riferita dal teste, non è da escludere un concorso colposo del fatto del danneggiato ai sensi dell'art 1227 co 2 c.c. tale da escludere completamente la responsabilità dei veicolo che transitava, per non aver posto in essere alcuna cautela per evitare l'urto (né la parte ha allegato o provato né
l'unico testo ha riferito circostanze tali da escludere qualsivoglia concorso colposo dell'attore).
-In terzo luogo, il teste non ha indicato a quale velocità procedeva il presunto motociclo pirata, circostanza da cui è possibile desumere la difficoltà o meno di identificare, nelle circostanze del caso concreto, il veicolo pirata, in quanto, stando alle dichiarazioni rese dal teste, l'investimento de quo sarebbe avvenuto in pieno giorno, ore 8-8:10 circa.
Il teste, infatti, si limitava a indicare la sola cilindrata, senza null'altro specificare in
5 merito al colore o al modello del motociclo pirata.
-Appare, altresì, anomalo che parte attrice, odierna appellante, non abbia indicato subito già, dalla lettera di costituzione in mora, il nominativo del teste Tes_1
.
[...]
-Appare, altresì, incerta e generica la dinamica dei fatti descritta dal teste Tes_1
, in quanto non descrive il punto in cui in cui il ha impattato con il
[...] Pt_1 presunto motociclo pirata, le circostanze di luogo in cui si sarebbe verificato il fatto de quo, nonché la direzione da cui proveniva il motociclo.
Per di più, parte attrice provvedeva a sporgere denuncia-querela contro ignoti, il 3 aprile
2014, ovvero circa dopo quasi 3 mesi dalle presunte lesioni, rendendo di fatto oltremodo difficoltosa se non impossibile qualsivoglia individuazione della moto.
Nel caso di specie, stante l'inattendibilità del narrato del testimone escusso in primo grado, non può dirsi provata la dinamica dei fatti come descritti dall'attore, né che le lesioni riportate dall'istante odierno appellante, siano causalmente ricollegabili alla condotta del conducente del veicolo investitore rimasto sconosciuto.
Debbono, quindi, condividersi i dubbi evidenziati dal primo giudice in ordine alla veridicità della dinamica del sinistro, stante la ricostruzione del tutto implausibile della dinamica dell'incidente riferita.
Giova ricordare che il danneggiato che promuova azione di risarcimento dei danni nei confronti del sul presupposto che il Parte_2 sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere sia di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo sia rimasto sconosciuto senza sua colpa (cfr. Cass. civ., sent.
n. 15367 del 13.07.2011).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole. L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in
6 relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del codice civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Orbene, nel caso in esame, la presenza del teste escusso in primo grado sul luogo del sinistro non ha ricevuto riscontri oggettivi considerato che: - non risultano prodotte agli atti di causa fotografie ritraenti il luogo dell'infortunio nell'immediatezza del suo accadimento;
nessuno dei presenti, né il teste escusso in primo grado, si è preoccupato di chiamare le Autorità di polizia, né l'autoambulanza, nonostante le lesioni riportate da , il quale si è recato solamente il giorno successivo presso l'ospedale Parte_1
Cardarelli, come da referto n. 2627/2014 depositato in atti.
Nel caso di specie, il Tribunale, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 cod. proc. civ, ritiene che sussistano dubbi sull'attendibilità dei testi indotti dagli attori, i quali non hanno superato il rigoroso vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese innanzi al Giudice di Pace.
Infatti, condividendo la tesi esposta dalla difesa dell'appellata, si rileva che la descrizione dei fatti da parte del teste escusso nel giudizio di primo grado, è generica, imprecisa e pedissequa delle asserzioni attoree, quindi, tale da non provare le modalità del sinistro verificatosi il giorno 09.01.2014.
Dalle risultanze dell'istruttoria risulta non adeguatamente dimostrata la ricostruzione attorea, per i motivi sopra esposti, e pertanto, emergono punti di incoerenza rispetto alle modalità dell'accadimento.
k)Quanto, invece, alla mancata nomina di CTU medico-legale da parte del Giudice di prime cure, richiesta dall'odierno appellante nel giudizio de quo, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 191 c.p.c., la consulenza tecnica è un mezzo ausiliario di integrazione delle conoscenze del giudice, la cui finalità è quella di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di conoscenze
7 specialistiche, non potendo comunque essere utilizzata per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto dedotto.
L'ammissione della consulenza tecnica come mezzo istruttorio è rimessa all'apprezzamento officioso del giudice di merito e costituisce esercizio di una facoltà discrezionale. Sotto il profilo dei limiti che incontra la consulenza tecnica, va detto intanto che il suo esperimento è condizionato all'onere di allegazione dei fatti principali gravante sulle parti ed essa non può essere disposta al fine di esonerare la parte (su cui incombe ex. art. 2697 c.c. il relativo onere) dal fornire la prova delle circostanze di fatto allegate a fondamento della domanda o eccezione proposta o di colmare le lacune delle istanze istruttorie formulate dalle parti.
La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass. Civ. n. 326/2020).
Tanto premesso, nel caso di specie, in presenza di un quadro probatorio così claudicante, la valutazione circa la disposizione di una consulenza tecnica non risulta supportata dall'adempimento dell'onere probatorio posto in capo al ai Parte_1 sensi dell'articolo 2967 c.c.
Orbene, la domanda non può essere accolta in quanto essa non risulta corredata da un quadro probatorio idoneo a ritenere pienamente soddisfatto l'onere probatorio previsto dall'art. 2697 c.c.
l) Pertanto, la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 11786/2023 pronunciata dalla
Dott.ssa Campese, in data 06/03/2023 e depositata in pari data, deve essere integralmente confermata e l'appello de quo rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M.
147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento, ed applicato il valore minimo
8 dei parametri per causa ricompresa nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, applicando i parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, per la non particolare complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella causa d'appello tra , nei confronti della , n.q. di Parte_1 Controparte_5
FGVS, così dispone:
II. rigetta l'appello proposto da e conferma integralmente la sentenza Parte_1 impugnata;
III. condanna l'appellante, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 852,00 oltre rimborso generale, IVA e CPA se per legge dovuti, a favore della n.q. di FGVS;
Controparte_5
IV. dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Napoli, così deciso il 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa NN AR DI
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