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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/01/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6153/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6153/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in via Luigi Cibrario n. 28, Torino presso lo studio dell'avv.
BONIFACI MARIA CRISTINA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in TORINO il 29/04/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 162 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nate le figlie il 05.03.2008 e l'11.04.2010. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 22.11.2022.
Con ricorso depositato il 05/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che le figlie e sono affidate in modo condiviso a entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
DISPONE che, fatto salvo diverso accordo tra le parti, a. Le figlie staranno presso il padre a settimane alterne il fine settimana (dal venerdì al lunedì mattina) e un giorno infrasettimanale con pernottamento (il martedì della settimana in cui saranno con il padre nel fine settimana, il giovedì nelle altre settimane). b. Ad anni alternati, per le vacanze natalizie, le figlie trascorreranno la Vigilia e dal 31.12 all'1.01 con un genitore e dal 25 al 26 dicembre con l'altro, mentre per gli altri giorni salvo diverso accordo tra le parti, si applica quanto sub a); c. Per le vacanze estive, i genitori si comunicheranno reciprocamente entro il 31 maggio i rispettivi programmi ferie e ciascuno di loro trascorrerà con le figlie 15 giorni, anche non consecutivi, in località da comunicare all'altro genitore. I genitori acconsentono a che le figlie trascorrano con i nonni materni presso l'abitazione in Benigno Canavese un periodo da concordare durante le vacanze estive;
d. Per le vacanze pasquali, ad anni alterni le figlie staranno con uno dei genitori dal giovedì a Lunedì di Pasqua;
Nei periodi sub b), c), d) il calendario sub a) si sospende.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie con il versamento alla madre di euro 350,00 (euro 175,00 per ciascuna ragazza) entro il giorno 5 del mese, dal rivalutarsi annualmente, oltre quanto previsto dal vigente Protocollo per le spese, con la sola seguente eccezione a) i genitori convengono in euro 1400,00 (euro 700,00 per ciascuna figlia) la spesa annuale per il vestiario da porre al 50% a carico di entrambi, previo accordo sugli acquisiti e che sono da porre al 50% a carico di entrambi previo accordo, le seguenti spese: trattamenti estetici e paghetta;
in caso di disaccordo su una o tutte le voci sub), per tale/i voce/i si applicherà il vigente Protocollo.
PRENDE ATTO che i genitori si rilasciano reciproco consenso al rilascio dei documenti delle figlie validi per l'espatrio.
PRENDE ATTO che il signor e la signora sono economicamente Pt_1 Parte_2 autosufficienti e nulla hanno a che pretendere reciprocamente a titolo di contributo economico.
PRENDE ATTO che, quanto all'immobile in comunione a Pietra Ligure (SV), Viale della Repubblica n. 90, le spese ordinarie, le utenze, gli oneri fiscali saranno a carico di entrambi nella misura del 50%, mentre le spese straordinarie saranno a carico del signor nella misura dell'80% e della Pt_1 signora al 20% (secondo le rispettive quote di proprietà). Previa comunicazione all'altro Parte_2 coniuge, ognuno potrà recarsi nell'immobile quando è con una o entrambe le figlie. Il signor , Pt_1 anche quando non è con le figlie, se queste non sono a Pietra Ligure con la madre, potrà recarsi nell'abitazione.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6153/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in via Luigi Cibrario n. 28, Torino presso lo studio dell'avv.
BONIFACI MARIA CRISTINA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in TORINO il 29/04/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 162 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nate le figlie il 05.03.2008 e l'11.04.2010. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 22.11.2022.
Con ricorso depositato il 05/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che le figlie e sono affidate in modo condiviso a entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
DISPONE che, fatto salvo diverso accordo tra le parti, a. Le figlie staranno presso il padre a settimane alterne il fine settimana (dal venerdì al lunedì mattina) e un giorno infrasettimanale con pernottamento (il martedì della settimana in cui saranno con il padre nel fine settimana, il giovedì nelle altre settimane). b. Ad anni alternati, per le vacanze natalizie, le figlie trascorreranno la Vigilia e dal 31.12 all'1.01 con un genitore e dal 25 al 26 dicembre con l'altro, mentre per gli altri giorni salvo diverso accordo tra le parti, si applica quanto sub a); c. Per le vacanze estive, i genitori si comunicheranno reciprocamente entro il 31 maggio i rispettivi programmi ferie e ciascuno di loro trascorrerà con le figlie 15 giorni, anche non consecutivi, in località da comunicare all'altro genitore. I genitori acconsentono a che le figlie trascorrano con i nonni materni presso l'abitazione in Benigno Canavese un periodo da concordare durante le vacanze estive;
d. Per le vacanze pasquali, ad anni alterni le figlie staranno con uno dei genitori dal giovedì a Lunedì di Pasqua;
Nei periodi sub b), c), d) il calendario sub a) si sospende.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie con il versamento alla madre di euro 350,00 (euro 175,00 per ciascuna ragazza) entro il giorno 5 del mese, dal rivalutarsi annualmente, oltre quanto previsto dal vigente Protocollo per le spese, con la sola seguente eccezione a) i genitori convengono in euro 1400,00 (euro 700,00 per ciascuna figlia) la spesa annuale per il vestiario da porre al 50% a carico di entrambi, previo accordo sugli acquisiti e che sono da porre al 50% a carico di entrambi previo accordo, le seguenti spese: trattamenti estetici e paghetta;
in caso di disaccordo su una o tutte le voci sub), per tale/i voce/i si applicherà il vigente Protocollo.
PRENDE ATTO che i genitori si rilasciano reciproco consenso al rilascio dei documenti delle figlie validi per l'espatrio.
PRENDE ATTO che il signor e la signora sono economicamente Pt_1 Parte_2 autosufficienti e nulla hanno a che pretendere reciprocamente a titolo di contributo economico.
PRENDE ATTO che, quanto all'immobile in comunione a Pietra Ligure (SV), Viale della Repubblica n. 90, le spese ordinarie, le utenze, gli oneri fiscali saranno a carico di entrambi nella misura del 50%, mentre le spese straordinarie saranno a carico del signor nella misura dell'80% e della Pt_1 signora al 20% (secondo le rispettive quote di proprietà). Previa comunicazione all'altro Parte_2 coniuge, ognuno potrà recarsi nell'immobile quando è con una o entrambe le figlie. Il signor , Pt_1 anche quando non è con le figlie, se queste non sono a Pietra Ligure con la madre, potrà recarsi nell'abitazione.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.