Art. 2.
Il personale che, per effetto della prima attuazione della presente legge, consegue un trattamento economico lordo per stipendio o paga o retribuzione inferiore a quello goduto allo stesso titolo, alla data di attuazione medesima, conserva la differenza a titolo di assegno ad personam non utile ai fini della pensione e riassorbibile coi successivi aumenti dello stipendio o paga o retribuzione.
Il personale che, per effetto della prima attuazione della presente legge, consegue un trattamento economico lordo per stipendio o paga o retribuzione inferiore a quello goduto allo stesso titolo, alla data di attuazione medesima, conserva la differenza a titolo di assegno ad personam non utile ai fini della pensione e riassorbibile coi successivi aumenti dello stipendio o paga o retribuzione.