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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15261 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Nr 20845/2023 R.G.A.C. Sentenza nr.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
In composizione monocratica
Sezione XIII Civile in persona del giudice monocratico, dott.ssa Ornella Baiocco, ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c., riservandosi il deposito della sentenza nei 30 giorni, la seguente
SENTENZA nella causa civile, di secondo grado, iscritta al nr. 30845/2023 del ruolo generale affari contenziosi promossa da
(già Parte_1 Parte_2
, partita IVA del Gruppo IVA n.
[...] Controparte_1
, codice fiscale con sede a Verona Lungadige Cangrande P.IVA_1 P.IVA_2
n.16, in persona della sua procuratrice dott.ssa delegata alla Controparte_2
rappresentanza e firma sociale in virtù dei poteri a lei conferiti con atto del notaio in data 9.4.2019, rep. n. 15593, racc. n. 8798 (doc. n. 1), Persona_1
elettivamente domiciliata a Roma in Via Oslavia n. 7 presso lo studio dell'avv. Paolo
Fermanelli (codice fiscale ) il quale la rappresenta e difende in C.F._1
forza di procura posta in calce al presente atto e chiede che le comunicazioni e le notifiche vengano inviate all'indirizzo PEC Email_1
oppure al fax 0637517528
-Appellante-
CONTRO
e Controparte_3 Controparte_4 APPELLATI CONTUMACI
Controparte_5
[...]
APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 24159/2022 del Giudice di Pace di Roma, pubblicata il 19.12.2022.
Conclusioni appellante:
Piaccia al Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, dichiarare la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Roma, sesta sezione civile, giudice avv. Mario Baccio, distinta con il numero 24159/2022, pubblicata il 19 dicembre 2022, per totale difetto di motivazione in ordine alla quantificazione dei danni. Nel merito, voglia il Tribunale dichiarare che il danno auto subito da è stato integralmente risarcito dalla Controparte_3 [...]
prima dell'introduzione del giudizio con il pagamento della Parte_1
somma di €. 4.200,00 e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta dalla medesima
con la sua condanna a restituire alla la CP_3 Parte_1
somma di €. 11.694,76 (di cui €. 10.926,16 pagate dalla società appellante per il danno materiale riportato dalla vettura Porsche ed €. 768,60 pagate dalla medesima società appellante per rimborso delle spese di CTU tecnica), oppure quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia. Voglia inoltre il Tribunale, determinare il danno da lesioni personali subito da in €. Controparte_4
1.792,24 e, considerato l'importo di €. 1.320,00 pagato dalla Parte_1
allo stesso prima dell'introduzione del
[...] Controparte_4
giudizio, nonché l'ulteriore importo di €. 6.276,78 pagato sempre al dalla CP_4
dopo la pubblicazione dell'impugnata sentenza, Parte_1
condannare l'appellato a restituire alla Controparte_4 Parte_1
la somma di €. 5.804,54 (oppure quell'altra somma maggiore o minore
[...] che sarà ritenuta equa e di giustizia) pari alla differenza tra quanto complessivamente pagato dalla società appellante (€. 7.596,78) e la somma di €. 1.792,24 corrispondente al danno da lesioni personali effettivamente subito da controparte.
Voglia, infine il Tribunale condannare a sig.ra alla rifusione Controparte_3
delle spese del giudizio di primo grado e disporre la compensazione delle medesime spese del giudizio di primo grado tra la e il sig. Parte_1
, con la condanna dei sig.ri e Controparte_4 Controparte_3
in solido tra loro a restituire alla società appellante il Controparte_4
complessivo importo di €. 1.938,40 pagato dalla a Parte_1
saldo delle spese liquidate con la sentenza gravata. Con vittoria di spese, anche generali, e compensi professionali oltre IVA e CPA del processo di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13 febbraio 2019, i sig.ri e Controparte_3
, hanno convenuto in giudizio la Controparte_4 Parte_1
la
[...] Controparte_6
dinanzi al Giudice di Pace di Roma, per ottenere il risarcimento dei danni
[...]
subiti a seguito di un sinistro stradale avvenuto il 9 ottobre 2017 in Roma, che vedeva coinvolti tre veicoli, la Porsche Cayenne targata SV56WOW, di proprietà della sig.ra e condotta dal , che aveva subito lesioni personali, il CP_3 CP_4
motociclo Suzuki Burgman targato CW77909 di proprietà di , Controparte_7
condotto da e la Fiat Punto targata EA987HD, di proprietà della Persona_2 [...]
e condotta da veicolo Controparte_5 Controparte_5
assicurato con la . Parte_1
La si è costituita contestando la domanda. Parte_1
Sono state espletate prove orali sulla dinamica del sinistro e due consulenze tecniche: una per i danni materiali alla Porsche, l'altra per le lesioni personali subite dal . CP_4
All'udienza del 5 maggio 2022, la compagnia assicuratrice ha rinunciato a contestare la responsabilità del sinistro, riconoscendo la colpa esclusiva della sig.ra CP_5
conducente della Fiat Punto.
Il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la domanda e condannato le parti convenute al pagamento di € 10.926,16 per danni materiali ed €
6.276,78 per danni fisici, oltre alle spese per CTU tecnica e medica, nonché al pagamento in solido delle spese legali sostenute dagli attori, liquidate in € 1.400,00 per compenso avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali.
La società ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, Parte_1
lamentando:
1) la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione;
2) l'erroneità della quantificazione dei danni materiali e fisici.
Quanto alla nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione sulla quantificazione dei danni, lamenta che la sentenza impugnata non ha esposto alcuna motivazione, neppure sintetica, che giustificasse le somme liquidate per danni materiali
(€ 10.926,16) e fisici (€ 6.276,78), rendendo impossibile il controllo logico-giuridico della decisione.
Quanto all' erronea liquidazione del danno materiale subito dall'autovettura Porsche, rilevava che il CTU aveva stimato il danno in € 3.699,86 (IVA esclusa) e che l'appellante aveva già risarcito l'attrice integralmente, versandole la somma di €
4.200,00 prima dell'instaurazione del giudizio, trattenuta in acconto del maggior avere, somma pacificamente riconosciuta dall'attrice.
Pertanto, la domanda attorea era infondata e la liquidazione ulteriore ingiustificata.
In via subordinata, sottolineava che anche considerando l'IVA, il residuo dovuto sarebbe stato solo di € 313,82. Precisava tuttavia che secondo l'orientamento della
Corte di legittimità, l'IVA non era dovuta se il danneggiato non aveva provato di aver sostenuto il costo della riparazione, come nel caso di specie.
Quanto all'erronea liquidazione del danno da lesioni personali riconosciuto ad
, rilevava che il CTU aveva riconosciuto 5 giorni di inabilità Controparte_4
temporanea totale;
15 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e l'1,5% di invalidità permanente, che applicando i parametri di cui all'art.139 C.d.A., avrebbe comportato una liquidazione totale pari ad euro 1.729,24. Peraltro, evidenziava che la aveva già versato al € 1.320,00 prima del giudizio. Parte_1 CP_4
Censurava quindi la sentenza impugnata, in quanto il giudice di prime cure, senza tener conto della somma già versata dalla prima del giudizio e pacificamente Parte_1
riconosciuta dall'attore, aveva liquidato in favore del la somma di € 6.276,78, CP_4
somma sproporzionata rispetto ai danni accertati, senza nemmeno precisare in base a quale tabella o criteri avesse liquidato tale importo.
Deduceva inoltre, che dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, la
[...]
aveva pagato alle controparti la complessiva somma di €. Parte_1
20.411,94 (come da mail del 09.01.2023 di cui al doc. n. 5); che il predetto importo era stato corrisposto a mezzo bonifico bancario distinto con il codice 1101230130090174 eseguito in data 10.01.2023 (doc. n. 6) sul conto corrente intestato all'avv. Potito
Flagella, munito di procura a riscuotere somme (doc. n. 5).
Pertanto, chiedeva che gli appellati ed Controparte_3 Controparte_4
venissero condannati a rimborsare alla tutti
[...] Parte_1
gli importi corrisposti in misura superiore a quanto effettivamente dovuto.
Nello specifico, chiedeva che la sig.ra (la quale era stata Controparte_3
integralmente risarcita dalla società appellante prima dell'introduzione del giudizio con il pagamento della somma di €. 4.200,00) venisse condannata a restituire alla
[...]
la somma di €. 11.694,76 (di cui €. 10.926,16 pagate dalla Parte_1
società appellante per il danno materiale riportato dalla vettura Porsche ed €. 768,60 pagate dalla medesima società appellante per rimborso delle spese di CTU tecnica) e che il sig. venisse condannato a restituire alla Controparte_8 Parte_1
la somma di €. 5.804,54 pari alla differenza tra quanto
[...]
complessivamente pagato dalla società appellante (€ 7.576,98) e la somma di €.
1.792,24 corrispondente al danno da lesioni personali effettivamente subito da controparte. In punto spese di lite, deduceva che una volta riformata nel merito la sentenza di primo grado, la decisione del Giudice di Pace doveva essere riformata anche nella parte relativa alle spese di lite, che erano state ingiustamente poste a carico della
[...]
. Parte_1
Infatti, osservava, che avuto riguardo alla domanda proposta da Controparte_3
per il danno riportato dalla vettura Porsche, doveva applicarsi l'art. 91 c.p.c.,
[...]
risultando la stessa totalmente soccombente, posto che il danno all'auto era stato integralmente risarcito prima dell'introduzione del giudizio, in misura addirittura superiore a quanto stabilito dal CTU.
Quanto invece alla domanda proposta da per le lesioni Controparte_4
personali, riteneva che si potesse applicare l'art. 92 c.p.c., ovvero la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, stante l'esiguità dell'importo ancora dovuto all'attore e la spropositata quantificazione della domanda che aveva impedito la composizione stragiudiziale della vertenza (euro 6.276,28).
Chiedeva infine che i sig.ri e in Controparte_3 Controparte_4
solido tra loro, venissero condannati a restituire alla Parte_1
la somma di €. 1.938,40 pagata dalla società appellante a titolo di spese del giudizio di primo grado (come da mail del 09.01.2023 doc. n. 5), dovendosi ritenere infondata la domanda proposta dalla e da accogliere solo parzialmente la domanda CP_3
proposta dal Cretu.
Gli appellati sono rimasti contumaci.
L'appellante concludeva come in epigrafe.
Il Giudice rinviava per la decisione ex art.281 sexies all'udienza del 25.9.2025, riservando il deposito della sentenza entro 30 giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ebbene, l'appello è fondato e merita accoglimento.
In ordine al primo motivo di appello, si rileva che effettivamente dalla lettura della motivazione della sentenza di primo grado, oltremodo sintetica, non è possibile ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, quanto meno nella quantificazione dei danni.
Invero, trattasi di vizio di motivazione, in quanto carente o apparente, che tuttavia non integra gli estremi della nullità ex art.354 c.p.c.
Il motivo è comunque fondato, non avendo il giudice minimamente riportato né l'esito delle CTU, né spiegato le ragioni per le quali si discostava dagli esiti delle relazioni tecniche, né i criteri o le tabelle utilizzate per liquidare il danno biologico.
Quanto alla quantificazione dei danni, anche il secondo motivo di appello è fondato.
Innanzitutto, sia il danno materiale subito dal veicolo dell'attrice, sia il danno biologico subito dal , è stato liquidato in misura eccedente rispetto alla quantificazione CP_4
tecnica, senza che il giudice abbia fornito adeguata motivazione sul punto.
Invero, il giudice può discostarsi dalla CTU, solo con motivazione tecnica fondata su dati alternativi (Cass. civ. n. 28043/2021). In ogni caso, la decisione del giudice che si discosta dalla CTU, è censurabile se priva di motivazione (Cass. civ. n. 24630/2015).
Il giudice, infatti, deve indicare gli elementi probatori e valutativi che giustificano il dissenso (Cass. civ. ord. n. 20/2021).
Nel caso di specie, invece, non è stata fornita spiegazione alcuna.
Dalla CTU svolta in primo grado, emerge che per il danno al veicolo della , è CP_3
stata riconosciuta la somma di euro 3.699,86 IVA esclusa ed un danno da fermo tecnico di giorni cinque. Tuttavia, lo stesso CTU ha dichiarato di aver dovuto quantificare il costo dei danni, sulla base della sola relazione di servizio, in quanto non vi erano foto in atti, l'auto era stata già venduta ed era stato messo a sua disposizione solo un preventivo e non anche la fattura relativa al pagamento delle riparazioni effettuate.
Ne consegue, che come correttamente sostenuto dall'appellante, non dovevano essere conteggiati né l'IVA, né il fermo tecnico, non essendo stata fornita dall'attrice la prova, che le riparazioni fossero state eseguite e pagate.
A seguito della sentenza impugnata, è documentalmente provato e comunque non contestato (art.115 c.p.c.) che la abbia versato agli attori € 20.411,94 e Parte_1 precisamente € 11.694,76 alla per il danno materiale ed il costo della CTU CP_3
tecnica, nonché € 7.576,98 al Cretu, per le lesioni subite.
Quanto a queste ultime, il CTU ha accertato che l'attore, a seguito del sinistro, ha subito
“contusione con abrasione superficiale della regione frontale sx, cervicalgia post traumatica, trauma contusivo del gomito sinistro” da cui sono derivati postumi di contusione alla spalla sx ed alla caviglia sx, quantificando tale danno in termini di invalidità permanente nella misura dell'1,5%. Ha poi quantificato una ITT di 5 giorni ed una ITP al 50% di giorni 15. Il CTU non quantificava spese mediche, in quanto non documentate.
Pertanto, applicando le tabelle per le micropermanenti, come da Decreto del Ministero cui fa rinvio l'art.139 DLvo 209/05, tenuto conto dell'età di anni 26 del al CP_4
momento del sinistro, la somma da liquidare era pari ad euro 1.792,24 come da calcolo dell'appellante, cui si fa rinvio.
Ne consegue, che gli attori hanno ricevuto somme in eccesso, non dovute.
Pertanto, la domanda dell'appellante di restituzione delle somme versate e non dovute, va accolta, in applicazione dell'art. 2033 c.c. che disciplina la ripetizione dell'indebito.
D'altra parte. la ripetizione dell'indebito è ammessa anche dopo il pagamento in esecuzione di sentenza non definitiva (Cass. civ. n. 21340/2025).
Pertanto, la è tenuta alla restituzione della somma di euro € 11.694,76 (pari ad CP_3
€. 10.926,16 pagate dalla società appellante per il danno alla vettura ed €. 768,60 per le spese di CTU), mentre il è tenuto alla restituzione della somma di euro €. CP_4
5.804,54 (pari alla differenza tra quanto complessivamente pagato dalla società appellante ovvero €. 7.596,78 e la somma di €. 1.792,24 corrispondente al danno da lesioni personali effettivamente subito).
La sentenza va dunque riformata nel merito, nel senso del rigetto della domanda proposta dalla (di euro 10.926,16) e nell'accoglimento parziale della domanda CP_3
proposta dal (peraltro nella sola misura di euro 472,24 a fronte di una richiesta CP_4
di euro 6.276,78). Sicchè, la , in applicazione dell'art.91 c.p.c., va condannata alla refusione delle CP_3
spese di lite sostenute dalla convenuta società in primo grado, Parte_1
mentre con riferimento alla domanda proposta dal , possono compensarsi le spese CP_4
di lite ex art.92 c.p.c. tra la e l'attore, considerata la parziale reciproca Parte_1
soccombenza, tenuto conto di quanto già ricevuto dall'attore prima del giudizio, a fronte della somma esorbitante richiesta nell'atto di citazione rispetto al dovuto.
Ne consegue, che la sentenza va riformata anche in punto spese.
Gli attori, quindi, sono tenuti in solido a restituire la somma ricevuta dall'appellante di
€ 1.938,40 per spese di lite del primo grado di giudizio.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e pertanto sono a carico degli appellati e , in solido tra loro, le spese di lite sostenute CP_3 CP_4
dall'appellante, liquidate secondo i parametri di cui al DM 147/22, scaglione 5.200,00-
26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 24159/2022 del Parte_1
Giudice di Pace di Roma, così provvede:
1) Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta ed accoglie parzialmente la Parte_3
domanda proposta da nella misura di euro 472,24 e per Controparte_4
l'effetto, condanna ed , alla Controparte_3 Controparte_4
restituzione all'appellante, la prima della somma di € 11.694,76 ed il secondo della somma di € 5.804,54 nonché condanna entrambi in solido, alla restituzione all'appellante della somma di € 1.938,40 versate a titolo di spese di lite di primo grado;
compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio tra la ed mentre Parte_1 Controparte_4
condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute Controparte_3
dall'appellante nel primo grado di giudizio, che si liquidano in € 2.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
2) Condanna altresì gli appellati in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante nel presente grado di giudizio, che si liquidano in € 6.000,00 per compenso ed euro 355,59 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali.
Roma 1.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
In composizione monocratica
Sezione XIII Civile in persona del giudice monocratico, dott.ssa Ornella Baiocco, ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c., riservandosi il deposito della sentenza nei 30 giorni, la seguente
SENTENZA nella causa civile, di secondo grado, iscritta al nr. 30845/2023 del ruolo generale affari contenziosi promossa da
(già Parte_1 Parte_2
, partita IVA del Gruppo IVA n.
[...] Controparte_1
, codice fiscale con sede a Verona Lungadige Cangrande P.IVA_1 P.IVA_2
n.16, in persona della sua procuratrice dott.ssa delegata alla Controparte_2
rappresentanza e firma sociale in virtù dei poteri a lei conferiti con atto del notaio in data 9.4.2019, rep. n. 15593, racc. n. 8798 (doc. n. 1), Persona_1
elettivamente domiciliata a Roma in Via Oslavia n. 7 presso lo studio dell'avv. Paolo
Fermanelli (codice fiscale ) il quale la rappresenta e difende in C.F._1
forza di procura posta in calce al presente atto e chiede che le comunicazioni e le notifiche vengano inviate all'indirizzo PEC Email_1
oppure al fax 0637517528
-Appellante-
CONTRO
e Controparte_3 Controparte_4 APPELLATI CONTUMACI
Controparte_5
[...]
APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 24159/2022 del Giudice di Pace di Roma, pubblicata il 19.12.2022.
Conclusioni appellante:
Piaccia al Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, dichiarare la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Roma, sesta sezione civile, giudice avv. Mario Baccio, distinta con il numero 24159/2022, pubblicata il 19 dicembre 2022, per totale difetto di motivazione in ordine alla quantificazione dei danni. Nel merito, voglia il Tribunale dichiarare che il danno auto subito da è stato integralmente risarcito dalla Controparte_3 [...]
prima dell'introduzione del giudizio con il pagamento della Parte_1
somma di €. 4.200,00 e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta dalla medesima
con la sua condanna a restituire alla la CP_3 Parte_1
somma di €. 11.694,76 (di cui €. 10.926,16 pagate dalla società appellante per il danno materiale riportato dalla vettura Porsche ed €. 768,60 pagate dalla medesima società appellante per rimborso delle spese di CTU tecnica), oppure quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia. Voglia inoltre il Tribunale, determinare il danno da lesioni personali subito da in €. Controparte_4
1.792,24 e, considerato l'importo di €. 1.320,00 pagato dalla Parte_1
allo stesso prima dell'introduzione del
[...] Controparte_4
giudizio, nonché l'ulteriore importo di €. 6.276,78 pagato sempre al dalla CP_4
dopo la pubblicazione dell'impugnata sentenza, Parte_1
condannare l'appellato a restituire alla Controparte_4 Parte_1
la somma di €. 5.804,54 (oppure quell'altra somma maggiore o minore
[...] che sarà ritenuta equa e di giustizia) pari alla differenza tra quanto complessivamente pagato dalla società appellante (€. 7.596,78) e la somma di €. 1.792,24 corrispondente al danno da lesioni personali effettivamente subito da controparte.
Voglia, infine il Tribunale condannare a sig.ra alla rifusione Controparte_3
delle spese del giudizio di primo grado e disporre la compensazione delle medesime spese del giudizio di primo grado tra la e il sig. Parte_1
, con la condanna dei sig.ri e Controparte_4 Controparte_3
in solido tra loro a restituire alla società appellante il Controparte_4
complessivo importo di €. 1.938,40 pagato dalla a Parte_1
saldo delle spese liquidate con la sentenza gravata. Con vittoria di spese, anche generali, e compensi professionali oltre IVA e CPA del processo di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13 febbraio 2019, i sig.ri e Controparte_3
, hanno convenuto in giudizio la Controparte_4 Parte_1
la
[...] Controparte_6
dinanzi al Giudice di Pace di Roma, per ottenere il risarcimento dei danni
[...]
subiti a seguito di un sinistro stradale avvenuto il 9 ottobre 2017 in Roma, che vedeva coinvolti tre veicoli, la Porsche Cayenne targata SV56WOW, di proprietà della sig.ra e condotta dal , che aveva subito lesioni personali, il CP_3 CP_4
motociclo Suzuki Burgman targato CW77909 di proprietà di , Controparte_7
condotto da e la Fiat Punto targata EA987HD, di proprietà della Persona_2 [...]
e condotta da veicolo Controparte_5 Controparte_5
assicurato con la . Parte_1
La si è costituita contestando la domanda. Parte_1
Sono state espletate prove orali sulla dinamica del sinistro e due consulenze tecniche: una per i danni materiali alla Porsche, l'altra per le lesioni personali subite dal . CP_4
All'udienza del 5 maggio 2022, la compagnia assicuratrice ha rinunciato a contestare la responsabilità del sinistro, riconoscendo la colpa esclusiva della sig.ra CP_5
conducente della Fiat Punto.
Il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la domanda e condannato le parti convenute al pagamento di € 10.926,16 per danni materiali ed €
6.276,78 per danni fisici, oltre alle spese per CTU tecnica e medica, nonché al pagamento in solido delle spese legali sostenute dagli attori, liquidate in € 1.400,00 per compenso avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali.
La società ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, Parte_1
lamentando:
1) la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione;
2) l'erroneità della quantificazione dei danni materiali e fisici.
Quanto alla nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione sulla quantificazione dei danni, lamenta che la sentenza impugnata non ha esposto alcuna motivazione, neppure sintetica, che giustificasse le somme liquidate per danni materiali
(€ 10.926,16) e fisici (€ 6.276,78), rendendo impossibile il controllo logico-giuridico della decisione.
Quanto all' erronea liquidazione del danno materiale subito dall'autovettura Porsche, rilevava che il CTU aveva stimato il danno in € 3.699,86 (IVA esclusa) e che l'appellante aveva già risarcito l'attrice integralmente, versandole la somma di €
4.200,00 prima dell'instaurazione del giudizio, trattenuta in acconto del maggior avere, somma pacificamente riconosciuta dall'attrice.
Pertanto, la domanda attorea era infondata e la liquidazione ulteriore ingiustificata.
In via subordinata, sottolineava che anche considerando l'IVA, il residuo dovuto sarebbe stato solo di € 313,82. Precisava tuttavia che secondo l'orientamento della
Corte di legittimità, l'IVA non era dovuta se il danneggiato non aveva provato di aver sostenuto il costo della riparazione, come nel caso di specie.
Quanto all'erronea liquidazione del danno da lesioni personali riconosciuto ad
, rilevava che il CTU aveva riconosciuto 5 giorni di inabilità Controparte_4
temporanea totale;
15 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e l'1,5% di invalidità permanente, che applicando i parametri di cui all'art.139 C.d.A., avrebbe comportato una liquidazione totale pari ad euro 1.729,24. Peraltro, evidenziava che la aveva già versato al € 1.320,00 prima del giudizio. Parte_1 CP_4
Censurava quindi la sentenza impugnata, in quanto il giudice di prime cure, senza tener conto della somma già versata dalla prima del giudizio e pacificamente Parte_1
riconosciuta dall'attore, aveva liquidato in favore del la somma di € 6.276,78, CP_4
somma sproporzionata rispetto ai danni accertati, senza nemmeno precisare in base a quale tabella o criteri avesse liquidato tale importo.
Deduceva inoltre, che dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, la
[...]
aveva pagato alle controparti la complessiva somma di €. Parte_1
20.411,94 (come da mail del 09.01.2023 di cui al doc. n. 5); che il predetto importo era stato corrisposto a mezzo bonifico bancario distinto con il codice 1101230130090174 eseguito in data 10.01.2023 (doc. n. 6) sul conto corrente intestato all'avv. Potito
Flagella, munito di procura a riscuotere somme (doc. n. 5).
Pertanto, chiedeva che gli appellati ed Controparte_3 Controparte_4
venissero condannati a rimborsare alla tutti
[...] Parte_1
gli importi corrisposti in misura superiore a quanto effettivamente dovuto.
Nello specifico, chiedeva che la sig.ra (la quale era stata Controparte_3
integralmente risarcita dalla società appellante prima dell'introduzione del giudizio con il pagamento della somma di €. 4.200,00) venisse condannata a restituire alla
[...]
la somma di €. 11.694,76 (di cui €. 10.926,16 pagate dalla Parte_1
società appellante per il danno materiale riportato dalla vettura Porsche ed €. 768,60 pagate dalla medesima società appellante per rimborso delle spese di CTU tecnica) e che il sig. venisse condannato a restituire alla Controparte_8 Parte_1
la somma di €. 5.804,54 pari alla differenza tra quanto
[...]
complessivamente pagato dalla società appellante (€ 7.576,98) e la somma di €.
1.792,24 corrispondente al danno da lesioni personali effettivamente subito da controparte. In punto spese di lite, deduceva che una volta riformata nel merito la sentenza di primo grado, la decisione del Giudice di Pace doveva essere riformata anche nella parte relativa alle spese di lite, che erano state ingiustamente poste a carico della
[...]
. Parte_1
Infatti, osservava, che avuto riguardo alla domanda proposta da Controparte_3
per il danno riportato dalla vettura Porsche, doveva applicarsi l'art. 91 c.p.c.,
[...]
risultando la stessa totalmente soccombente, posto che il danno all'auto era stato integralmente risarcito prima dell'introduzione del giudizio, in misura addirittura superiore a quanto stabilito dal CTU.
Quanto invece alla domanda proposta da per le lesioni Controparte_4
personali, riteneva che si potesse applicare l'art. 92 c.p.c., ovvero la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, stante l'esiguità dell'importo ancora dovuto all'attore e la spropositata quantificazione della domanda che aveva impedito la composizione stragiudiziale della vertenza (euro 6.276,28).
Chiedeva infine che i sig.ri e in Controparte_3 Controparte_4
solido tra loro, venissero condannati a restituire alla Parte_1
la somma di €. 1.938,40 pagata dalla società appellante a titolo di spese del giudizio di primo grado (come da mail del 09.01.2023 doc. n. 5), dovendosi ritenere infondata la domanda proposta dalla e da accogliere solo parzialmente la domanda CP_3
proposta dal Cretu.
Gli appellati sono rimasti contumaci.
L'appellante concludeva come in epigrafe.
Il Giudice rinviava per la decisione ex art.281 sexies all'udienza del 25.9.2025, riservando il deposito della sentenza entro 30 giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ebbene, l'appello è fondato e merita accoglimento.
In ordine al primo motivo di appello, si rileva che effettivamente dalla lettura della motivazione della sentenza di primo grado, oltremodo sintetica, non è possibile ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, quanto meno nella quantificazione dei danni.
Invero, trattasi di vizio di motivazione, in quanto carente o apparente, che tuttavia non integra gli estremi della nullità ex art.354 c.p.c.
Il motivo è comunque fondato, non avendo il giudice minimamente riportato né l'esito delle CTU, né spiegato le ragioni per le quali si discostava dagli esiti delle relazioni tecniche, né i criteri o le tabelle utilizzate per liquidare il danno biologico.
Quanto alla quantificazione dei danni, anche il secondo motivo di appello è fondato.
Innanzitutto, sia il danno materiale subito dal veicolo dell'attrice, sia il danno biologico subito dal , è stato liquidato in misura eccedente rispetto alla quantificazione CP_4
tecnica, senza che il giudice abbia fornito adeguata motivazione sul punto.
Invero, il giudice può discostarsi dalla CTU, solo con motivazione tecnica fondata su dati alternativi (Cass. civ. n. 28043/2021). In ogni caso, la decisione del giudice che si discosta dalla CTU, è censurabile se priva di motivazione (Cass. civ. n. 24630/2015).
Il giudice, infatti, deve indicare gli elementi probatori e valutativi che giustificano il dissenso (Cass. civ. ord. n. 20/2021).
Nel caso di specie, invece, non è stata fornita spiegazione alcuna.
Dalla CTU svolta in primo grado, emerge che per il danno al veicolo della , è CP_3
stata riconosciuta la somma di euro 3.699,86 IVA esclusa ed un danno da fermo tecnico di giorni cinque. Tuttavia, lo stesso CTU ha dichiarato di aver dovuto quantificare il costo dei danni, sulla base della sola relazione di servizio, in quanto non vi erano foto in atti, l'auto era stata già venduta ed era stato messo a sua disposizione solo un preventivo e non anche la fattura relativa al pagamento delle riparazioni effettuate.
Ne consegue, che come correttamente sostenuto dall'appellante, non dovevano essere conteggiati né l'IVA, né il fermo tecnico, non essendo stata fornita dall'attrice la prova, che le riparazioni fossero state eseguite e pagate.
A seguito della sentenza impugnata, è documentalmente provato e comunque non contestato (art.115 c.p.c.) che la abbia versato agli attori € 20.411,94 e Parte_1 precisamente € 11.694,76 alla per il danno materiale ed il costo della CTU CP_3
tecnica, nonché € 7.576,98 al Cretu, per le lesioni subite.
Quanto a queste ultime, il CTU ha accertato che l'attore, a seguito del sinistro, ha subito
“contusione con abrasione superficiale della regione frontale sx, cervicalgia post traumatica, trauma contusivo del gomito sinistro” da cui sono derivati postumi di contusione alla spalla sx ed alla caviglia sx, quantificando tale danno in termini di invalidità permanente nella misura dell'1,5%. Ha poi quantificato una ITT di 5 giorni ed una ITP al 50% di giorni 15. Il CTU non quantificava spese mediche, in quanto non documentate.
Pertanto, applicando le tabelle per le micropermanenti, come da Decreto del Ministero cui fa rinvio l'art.139 DLvo 209/05, tenuto conto dell'età di anni 26 del al CP_4
momento del sinistro, la somma da liquidare era pari ad euro 1.792,24 come da calcolo dell'appellante, cui si fa rinvio.
Ne consegue, che gli attori hanno ricevuto somme in eccesso, non dovute.
Pertanto, la domanda dell'appellante di restituzione delle somme versate e non dovute, va accolta, in applicazione dell'art. 2033 c.c. che disciplina la ripetizione dell'indebito.
D'altra parte. la ripetizione dell'indebito è ammessa anche dopo il pagamento in esecuzione di sentenza non definitiva (Cass. civ. n. 21340/2025).
Pertanto, la è tenuta alla restituzione della somma di euro € 11.694,76 (pari ad CP_3
€. 10.926,16 pagate dalla società appellante per il danno alla vettura ed €. 768,60 per le spese di CTU), mentre il è tenuto alla restituzione della somma di euro €. CP_4
5.804,54 (pari alla differenza tra quanto complessivamente pagato dalla società appellante ovvero €. 7.596,78 e la somma di €. 1.792,24 corrispondente al danno da lesioni personali effettivamente subito).
La sentenza va dunque riformata nel merito, nel senso del rigetto della domanda proposta dalla (di euro 10.926,16) e nell'accoglimento parziale della domanda CP_3
proposta dal (peraltro nella sola misura di euro 472,24 a fronte di una richiesta CP_4
di euro 6.276,78). Sicchè, la , in applicazione dell'art.91 c.p.c., va condannata alla refusione delle CP_3
spese di lite sostenute dalla convenuta società in primo grado, Parte_1
mentre con riferimento alla domanda proposta dal , possono compensarsi le spese CP_4
di lite ex art.92 c.p.c. tra la e l'attore, considerata la parziale reciproca Parte_1
soccombenza, tenuto conto di quanto già ricevuto dall'attore prima del giudizio, a fronte della somma esorbitante richiesta nell'atto di citazione rispetto al dovuto.
Ne consegue, che la sentenza va riformata anche in punto spese.
Gli attori, quindi, sono tenuti in solido a restituire la somma ricevuta dall'appellante di
€ 1.938,40 per spese di lite del primo grado di giudizio.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e pertanto sono a carico degli appellati e , in solido tra loro, le spese di lite sostenute CP_3 CP_4
dall'appellante, liquidate secondo i parametri di cui al DM 147/22, scaglione 5.200,00-
26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 24159/2022 del Parte_1
Giudice di Pace di Roma, così provvede:
1) Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta ed accoglie parzialmente la Parte_3
domanda proposta da nella misura di euro 472,24 e per Controparte_4
l'effetto, condanna ed , alla Controparte_3 Controparte_4
restituzione all'appellante, la prima della somma di € 11.694,76 ed il secondo della somma di € 5.804,54 nonché condanna entrambi in solido, alla restituzione all'appellante della somma di € 1.938,40 versate a titolo di spese di lite di primo grado;
compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio tra la ed mentre Parte_1 Controparte_4
condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute Controparte_3
dall'appellante nel primo grado di giudizio, che si liquidano in € 2.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
2) Condanna altresì gli appellati in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante nel presente grado di giudizio, che si liquidano in € 6.000,00 per compenso ed euro 355,59 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali.
Roma 1.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco