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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/09/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4614 del Ruolo gen. Affari lavoro dell'anno 2020 TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Rampino ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio sito in Trepuzzi, alla via Brunetti 57; (RICORRENTE) E
, in persona del p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli – proc. Stefano de Rosa, e con essa elettivamente domiciliata alla via Diaz, 11 (RESISTENTE) Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 8.8.2020, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere stato detenuto presso la Casa Circondariale di Carinola dall'1.6.2008 al 30.6.2013 ove aveva prestato anche l'attività lavorativa di “muratore qualificato”, riconducibile al livello 2 del CCNL edilizia industria, lamentava di non aver percepito quanto di sua spettanza alla stregua delle previsioni della contrattazione collettiva richiamata. Adiva, pertanto, questo giudice al fine di accertare il proprio diritto alle relative differenze retributive e, per l'effetto, condannare parte resistente “a corrispondere la somma della differenza tra i 2/3 di quella prevista dal CCNL invocato e quella corrisposta, a titolo di differenze retributive, come conteggi depositati unitamente al ricorso per un totale pari ad € 79566,68 pari ad € 53.044,45. - condannare parti Convenute al risarcimento del danno derivante dalla mancata regolarizzare della posizione previdenziale e assistenziale del ricorrente ai sensi dell'art. 2116 c.c. che si quantifica prudenzialmente nella misura del 40% delle differenze retributive scaturite o da quantificarsi in via equitativa” con vittoria di spese (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). A seguito di rinotifica si costituiva il , in persona del p.t., che Controparte_1 CP_2 preliminarmente eccepiva l'incompetenza territoriale e la prescrizione delle spettanze e, nel merito chiedeva il rigetto del ricorso. Acquisita la documentazione prodotta, disposta la rinotifica del ricorso, rilevata la natura documentale della controversia, rinviata la causa nel periodo di assenza della sottoscritta per congedo per maternità nonché per carico di ruolo e per il raggiungimento degli obiettivi del
1 PNRR, depositate le note conclusionali, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il Tribunale osserva. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla resistente Avvocatura dello Stato. Invero, sul punto, con orientamento ormai consolidato, la Corte di cassazione ha affermato che
“Nelle controversie relative al rapporto di lavoro delle persone detenute all'interno degli istituti penitenziari, non è applicabile il criterio di competenza territoriale di cui all'art. 413, quinto comma, cod. proc. civ., da intendersi specificamente riferito ai rapporti di lavoro pubblico, mentre sono applicabili i criteri previsti dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., svolgendosi tali prestazioni di lavoro – sia pure per il perseguimento dell'obbiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro – nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche ed anche private, il cui carattere limitato non ne impedisce l'utilizzazione come criterio per radicare la competenza territoriale. Ne consegue che, intercorrendo il rapporto di lavoro con il , il quale, per il tramite del Dipartimento Controparte_1 dell'Amministrazione penitenziaria, esercita un ruolo fondamentale su rilevanti aspetti organizzativi dell'attività produttiva realizzata nei singoli istituti, e, quindi, va considerato quale centro di direzione e coordinamento delle strutture aziendali che fanno capo ai singoli istituti, in applicazione del criterio di collegamento stabilito dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ. costituito dalla sede dell'azienda (ossia del luogo in cui l'azienda viene gestita), sussiste la competenza del Tribunale di Roma, ferma restando l'operatività degli altri due fori alternativi, ivi enunciati, a scelta della parte attrice” (cfr. Cass. 18309/2009; tale principio è richiamato anche dalla più recente Cass. civ., 8 maggio 2019, n. 12205): pertanto, nel caso di specie, la parte ricorrente ha ritenuto di radicare la competenza in base al criterio alternativo del luogo presso il quale “egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto” ex art. 413 c.p.c. e, cioè, la casa Circondariale di Carinola, ove è stato detenuto nel periodo giugno 2008-giugno 2013 oggetto del ricorso, come documentalmente attestato (cfr.doc. in prod. di entrambe le parti), rientrante della circoscrizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Tanto premesso, venendo al merito, oggetto del presente giudizio è la quantificazione della c.d. “mercede” dovuta per lo svolgimento delle mansioni svolte durante il periodo di detenzione, asseritamente inferiore a quella dovuta. Va, dunque innanzitutto individuata la natura di emolumento al fine di esaminare l'eccezione di prescrizione ex art 2948 c.c. tempestivamente sollevata da parte resistente nella memoria di costituzione. Nel caso di specie, si tratta di attività lavorativa ai sensi dell'art. 15 della l. 354/1975, Ordinamento penitenziario, la quale individua il lavoro come uno degli elementi del trattamento rieducativo stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurata un'occupazione lavorativa. Le caratteristiche e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa delle persone in stato di detenzione sono definite dall'art. 20 come riformato dai decreti lgs. nn. 123 e 124/2018.
2 Nel nuovo quadro normativo, il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi ma risulta caratterizzato da una funzione risocializzante coerente con i dettami della Costituzione. Infatti, in tale ottica, i detenuti che lavorano sono remunerati e hanno diritto a ferie, ad assenze per malattia retribuite, a contributi assistenziali e pensionistici. Sul punto, con orientamento ormai consolidato, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “il lavoro prestato dai detenuti, sia in favore dell'amministrazione penitenziaria all'interno o all'esterno dello stabilimento presso il quale si applica la pena restrittiva della libertà personale, sia all'esterno ed alle dipendenze di altri datori di lavoro, pur non essendo regolato da norme identiche a quelle concernenti l'ordinario rapporto di lavoro, deve, tuttavia, ritenersi a questo assimilabile” (Cass., sez. lav., 7 giugno 1999, n. 5605). Ne consegue la pacifica natura retributiva degli emolumenti percepiti con applicazione dell'ordinario termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., che non decorre in corso di rapporto di lavoro tra il detenuto e l'amministrazione carceraria bensì al termine del rapporto come evidenziato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2696/2015 secondo cui “...in tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di "metus", che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria.” (in termini analoghi, Cass.21573/2007). Ebbene, nel caso di specie pacifica la cessazione del rapporto in data 30.6.2013 presso la c.c. di Carinola, parte ricorrente ha dedotto di aver inoltrato al convenuto in data 12.5.2018 CP_1 racc. a/r contenente la richiesta di pagamento di differenze retributive derivanti dall'applicazione della retribuzione prevista per i lavoratori della stessa categoria e ha, all'uopo, allegato lettera di messa in mora datata 24.4.2018 inviata con racc. n. 15339441431-8 del 12.5.2018 pervenuta al presso la c.c. di Carinola in data 17.5.2018 (cfr. doc. 1 e 3, prod. CP_1 ricorrente). Tale atto risulta idoneo a interrompere tempestivamente il decorso della prescrizione del preteso credito poiché pervenuto entro il termine quinquennale e reca «l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato» (cfr. Cassazione civile sez. VI, 04/07/2017, n.16465) in quanto con la stessa il ricorrente chiedeva “OGGETTO: Lettera di messa in mora richieste retributive e contributive – Retribuzioni, ferire, festività soppresse, straordinario – differenze retributive, TFR – interruzione prescrizione” (cfr. doc. 1 prod. ricorrente). Invero, evidentemente la missiva pervenuta con racc. n. 15339441431-8 del 12.5.2018, prodotta dal ricorrente (cfr. doc. 3 prod. ricorrente), conteneva la messa in mora datata 24.4.2018 in atti (cfr. doc. 1 prod. ricorrente) ma era priva del prospetto analitico ivi indicato come allegato, contenente la mera quantificazione delle spettanze, come chiaramente emerge dalla risposta del Ministero prot. 13846/2018 datata 30.5.2018, riportante il n. di racc. sopra indicato, che nell'oggetto
3 riporta “OGGETTO: Lettera di messa in mora richieste retributive e contributive – Retribuzioni, ferire, festività soppresse, straordinario – differenze retributive, TFR – interruzione prescrizione” e nel testo “In riferimento alla lettera raccomandata citata, relativa a quanto in oggetto, si rappresenta che non risulta pervenuto l'allegato parte integrante della lettera raccomandata”: appare evidente l'idoneità degli atti a costituire in mora il tempestivamente. CP_1
Nel successivo termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal maggio 2018, la parte ricorrente ha poi nuovamente interrotto il termine di prescrizione con la prima, sebbene tardiva, notifica del ricorso del novembre 2021 e poi del 2022 (cfr. notifica in fasc. informatico). Venendo alla questione oggetto della presente controversia, giova innanzitutto premettere che non sono in discussione la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato dal ricorrente alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, come pure i periodi lavorativi e le mansioni disimpegnate, dati fattuali tutti risultanti dalla documentazione versata in atti da entrambe le parti e in particolare emergenti dalle buste paga (cfr. prod. in atti). La questione controversa attiene, di contro, all'ammontare della c.d. “mercede” dovuta per lo svolgimento delle mansioni svolte dall'odierno istante, il quale lamenta di avere ricevuto la retribuzione ordinaria in misura inferiore a quella dovuta ai sensi dell'artt. 36 Cost e 22 della Legge n. 354/75 in quanto al di sotto di due terzi del trattamento economico previsto dal Ccnl di settore. Appare pertanto opportuno ripercorrere brevemente la normativa di riferimento che disciplina il lavoro penitenziario, con particolare riferimento alle modalità di remunerazione dello stesso, anche alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e costituzionale. Il lavoro penitenziario è remunerato (art. 20 Legge n. 354/75) e, ai sensi dell'art. 22 Legge n. 354/75 (come modificata dall'art. 7 Legge n. 663/86), “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del
[...]
e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative Controparte_3 sul piano nazionale”. Tale previsione, sospettata di illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 36 Cost., ha superato il vaglio della Corte Costituzionale che, con sentenza n. n. 1087 del 1988, ha dichiarato infondata la questione di illegittimità costituzionale in quanto la disparità di trattamento fra lavoratori detenuti, che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, e lavoratori liberi sarebbe giustificata dalla peculiare finalità del lavoro penitenziario. Tuttavia, la stessa pronuncia ammette l'operatività dei criteri di proporzionalità e sufficienza di cui all'art. 36 Cost. per il lavoro carcerario, in quanto la remunerazione per essere legittima deve risultare conforme a tali principi;
in particolare, la Corte sostiene che tenendo presente la finalità rieducativa del lavoro penitenziario, non si può fissare una remunerazione “di gran lunga inferiore alla normale
4 retribuzione, in quanto sarebbe certamente diseducativa e controproducente;
il detenuto non troverebbe alcun incentivo a lavorare e, se lavorasse ugualmente, non avrebbe alcun interesse ad una migliore qualificazione professionale”. Nel caso contrario, ovvero nell'ipotesi di previsione di un trattamento eccessivamente inferiore rispetto a quello riservato al prestatore di lavoro libero in punto di retribuzione, “non può del tutto escludersi che, trattandosi di un diritto soggettivo, il lavoratore possa adire, come nella specie, il giudice del lavoro il quale può disapplicare l'atto determinativo della mercede se importi violazione dei su richiamati precetti costituzionali”. Il parametro normativo di riferimento per la valutazione della retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'art. 36 Costituzione, è stato normativamente recepito dalle modifiche apportate dall'articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 124/2018, l'articolo 22 della legge n. 354/1975, il quale stabilisce ora che “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”. Il legislatore del 2018 ha, dunque, sostituito l'obsoleto termine “mercedi” con il termine
“remunerazione”, ha soppresso l'apposita Commissione che, secondo la previgente normativa, aveva il compito di stabilire i compensi, ha rinviato direttamente agli importi salariali della contrattazione collettiva e ha previsto che la decurtazione della remunerazione rispetto al lavoro libero valga solo per il lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, recependo per tale ultimo aspetto l'approdo al quale era giunta in via interpretativa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 1087/1988. Prima di tale intervento normativo, la Commissione istituita in forza della previgente formulazione dell'articolo 22 cit. aveva determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dall'1/4/1976, prevedendo, peraltro, che la mercede fosse costituita da paga base, indennità di contingenza, ratei di tredicesima mensilità – non anche della quattordicesima – e ratei di indennità di anzianità; che la durata ordinaria del lavoro fosse fissata in 40 ore settimanali;
che nelle giornate festive venisse corrisposta una doppia mercede;
che il lavoro straordinario venisse remunerato con una maggiorazione oraria del 25% . Tuttavia, in mancanza di prova del successivo adeguamento della mercede da parte della competente Commissione, il parametro normativo di riferimento per la valutazione della retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'art. 36 Costituzione, è da individuare nella misura posta sin dall'inizio dal predetto articolo 22, vale a dire una remunerazione “non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro”, in origine indicata quale mero limite minimo inderogabile e, successivamente, dopo l'intervento normativo introdotto dal D.Lgs. 124/2018, quale parametro normativo di riferimento. Invero, l'articolo 22, nella sua attuale versione, individua direttamente quale parametro di riferimento per la determinazione delle remunerazioni dei lavoratori detenuti quello dei “due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”, attraverso un rinvio da intendersi come un rinvio dinamico ai contratti collettivi di lavoro ratione temporis applicabili (in tal senso, sentenza Tribunale di Roma n. 8483 del 9/12/2020).
5 Ne consegue che è certamente sindacabile da parte del giudice l'eventuale violazione del precetto costituzionale di una remunerazione equa, nonché del precetto legislativo che fissa la proporzione tra la remunerazione del lavoro libero e quella del lavoro carcerario. Come condivisibilmente sostenuto dalla Suprema Corte “In tema di determinazione della mercede corrisposta alle varie categorie dei lavoratori-detenuti per l'attività lavorativa inframuraria svolta (art. 22 legge 26.7.1975 n. 354), in mancanza di un aggiornamento delle tabelle ad opera dell'apposita commissione ministeriale prevista dalla citata disposizione, la percentuale precedentemente fissata dalla commissione deve essere calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto. (Vedi Corte Costituzionale, sentenza n. 1087 del 1988)” (cfr. Cass, Sez. 1 Penale, 36250/2004). Ora, è dato pacifico che a partire dall'anno 1993 (ultima volta in cui la commissione prevista dall'art. 22 L. 354/1975 si è riunita), le somme riconosciute ai detenuti sono rimaste parametrati ai minimi retributivi previsti nel 1993, senza tenere in alcuna considerazione i successivi aumenti retributivi: appare, dunque, evidente la violazione sia dell'art. 36 Cost. sia della stessa L. 354/1975. D'altra parte, il convenuto, sul punto, non ha avanzato alcuna efficace difesa, CP_1 limitandosi a porre a sostegno della legittimità del proprio comportamento il rinvio all'art. 22 della legge sull'Ordinamento Penitenziario;
né tantomeno si è premurato di prendere specifica posizione sia sulle circostanze di fatto allegate dal ricorrente a sostegno della propria pretesa (mansioni svolte, CCNL applicato in via parametrica) sia sulla correttezza dei conteggi formulati. Pertanto, alla luce dell'art. 36 Cost. nonché della equiparazione alle tariffe della contrattazione collettiva (salva la decurtazione di un terzo) prevista dalle richiamate norme dell'Ordinamento Penitenziario, deve ritenersi che i detenuti che abbiano prestato attività lavorativa interna abbiano diritto ad una mercede non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai CCNL dei singoli settori cui sono riconducibili le mansioni di volta in volta espletate e dai corrispondenti adeguamenti. Ebbene, valutando la documentazione prodotta da ricorrente e, in particolare, confrontando i cedolini paga prodotti da entrambe le parti con le tabelle retributive del CCNL di settore allegate dal ricorrente ove sono riportati gli aumenti periodici a partire dall'1.4.2010 (poiché sono allegati i parametri retributivi vigenti solo a partire da tale data, mentre mancano le tabelle retributive antecedenti), emerge che la remunerazione corrisposta al ricorrente per le ore di lavoro svolte in relazione appunto al periodo dall'1.4.2010 al 30.6.2013, emergenti dai cedolini paga è stata certamente inferiore ai due terzi come previsto. Per il periodo precedente e, cioè dall'1.6.2008 al 31.3.2010, in mancanza di deduzioni e allegazioni e dunque di prova del trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di settore, non essendo state depositate le tabelle retributive all'epoca vigenti, non è possibile procedere ad alcuna comparazione. Con riguardo alle differenze invocate a titolo di 13^ mensilità, tale voce retributiva deve ritenersi inglobata nella paga base in linea con quanto previsto nella circolare ministeriale n
6 2294/4748 del 9/3/1976 e nelle tabelle delle retribuzioni in vigore che includevano nella paga della giornata lavorativa il rateo della 13 in base alle disposizioni della commissione istituita ai sensi della L. 35471975, art. 22. Ed infatti la mercede stabilita nelle tabelle per giornata lavorativa era costituita da rateo di paga base, ratei indennità di contingenza, della 13 mensilità e dell'indennità di anzianità. Spetteranno altresì le somme dovute a titolo di TFR in quanto sul punto la parte ricorrente ha dedotto di non averlo mai percepito, come emerge altresì dai conteggi, e il , cui CP_1 spettava l'onere di provare la corresponsione, si è limitato genericamente ad affermare di aver corrisposto tutte le spettanze dovute senza nulla documentare all'uopo e pertanto, va condannato alla corresponsione di tali emolumenti (cfr. ex ceteris Cass 3373/2010). Sul punto occorre fare alcune precisazioni. Innanzitutto, infondata è la – unica, in merito - contestazione del secondo cui i CP_1 conteggi avrebbero ad oggetto un periodo più ampio risalente all'1.8.2000 in quanto tale data, riportata nella relazione contabile allegata al ricorso, non incide sullo sviluppo dei conteggi che riportano esattamente il periodo indicato in ricorso e, cioè dall'1.6.2008 al 30.6.2008 in cui il ricorrente è stato recluso presso la c.c. di Carinola come emerge dall'elenco dei movimenti relativo al ricorrente di cui all'all. 16 del (cfr. fasc. ). CP_1 CP_1
Non può invece essere accolta la domanda del ricorrente relativa al pagamento di differenze retributive in relazione allo svolgimento di un orario di straordinario e di ferie non godute ulteriori rispetto a quanto emergente dai cedolini paga stante, sul punto la mancata prova da parte del ricorrente, su cui incombeva il relativo onere probatorio, che non ha nemmeno chiesto di provare per testi tali circostanze. Il ricorrente, così come per lo straordinario, è onerato dalla prova del numero di giorni di ferie maturate e non godute/non pagate (quale fatto costitutivo per l'erogazione della relativa indennità) e che, come ritenuto dalla Suprema Corte nella sentenza, “tale prova non può essere fornita con il semplice richiamo alla documentazione che si assume depositata o a confuse e parziali ricostruzioni dell'attività lavorativa ….dovendo essere invece fornite precise indicazioni del periodo di attività, del numero delle ore lavorate giornaliere, settimanali o mensili. I fatti su cui il ricorrente fonda le sue pretese dovevano essere specificamente indicati fin dal primo grado non potendo a tale obbligo supplire una produzione documentale che presuppone invece la preventiva estrinsecazione del fatto, così che ove non vi sia stata tempestiva allegazione del fatto, attività riservata alla parte, il giudice non può rilevarlo d'ufficio”. Nella specie l'insufficiente allegazione in fatto si accompagna alla carenza di prova (cfr. Cass. 3925/2015). Le risultanze cui fare riferimento sono pertanto solo quelle documentali di cui si è dato atto. Di conseguenza, la domanda del ricorrente è fondata nei limiti anzidetti e l'Amministrazione deve essere condannata a corrispondergli, a titolo di maggiore retribuzione ordinaria, per il solo periodo dall'1.4.2010, l'importo di € 19.894, 99 di cui 16.126, 6 a titolo di differenze retributive a partire dall'1.4.2010 per come sopra meglio precisato e 3.768, 38 a titolo di TFR oltre interessi come per legge, importo ri-calcolato d'ufficio, anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c. appunto, nei limiti della differenza fra il trattamento effettivamente praticato, quale risultante dai cedolini paga, e i due terzi della retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro succedutesi nel
7 tempo, di cui alle tabelle depositate in atti, ivi incluso il TFR ed escluse le somme non dovute perché non provate a titolo di straordinario e ferie e permessi non goduti. Non compete a norma dell'art 22 comma 36 legge 724/1994 (la cui legittimità costituzionale è stata vagliata dalla corte con sentenza n 82/2003) il cumulo fra interessi e rivalutazione sulle somme così riconosciute. Quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. contenuta solo nelle conclusioni del ricorso va detto che, per come ivi formulata (cfr. conclusioni del ricorso), trattandosi di domanda specifica non può in ogni caso essere accolta in quanto parte ricorrente non ha provato i relativi presupposti (l'avvenuto raggiungimento dell'anzianità pensionabile, prima di tale momento il lavoratore potendo chiedere la condanna generica al risarcimento ex art. 2126 c.c.) come peraltro enucleati dalla Corte di cassazione con sent. n. 18661/2020.
Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso le spese di lite sono compensate per metà e per la restante parte seguono la soccombenza a carico del soccombente e si CP_1 liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 19.894, 99 per i titoli meglio indicati in parte motiva, oltre interessi legali come per legge.
2) previa compensazione per metà delle spese di lite, condanna il Controparte_1 resistente al pagamento della restante parte, che si liquida in complessivi € 1.400,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza Santa Maria Capua Vetere, data di deposito
Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Rampino ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio sito in Trepuzzi, alla via Brunetti 57; (RICORRENTE) E
, in persona del p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli – proc. Stefano de Rosa, e con essa elettivamente domiciliata alla via Diaz, 11 (RESISTENTE) Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 8.8.2020, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere stato detenuto presso la Casa Circondariale di Carinola dall'1.6.2008 al 30.6.2013 ove aveva prestato anche l'attività lavorativa di “muratore qualificato”, riconducibile al livello 2 del CCNL edilizia industria, lamentava di non aver percepito quanto di sua spettanza alla stregua delle previsioni della contrattazione collettiva richiamata. Adiva, pertanto, questo giudice al fine di accertare il proprio diritto alle relative differenze retributive e, per l'effetto, condannare parte resistente “a corrispondere la somma della differenza tra i 2/3 di quella prevista dal CCNL invocato e quella corrisposta, a titolo di differenze retributive, come conteggi depositati unitamente al ricorso per un totale pari ad € 79566,68 pari ad € 53.044,45. - condannare parti Convenute al risarcimento del danno derivante dalla mancata regolarizzare della posizione previdenziale e assistenziale del ricorrente ai sensi dell'art. 2116 c.c. che si quantifica prudenzialmente nella misura del 40% delle differenze retributive scaturite o da quantificarsi in via equitativa” con vittoria di spese (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). A seguito di rinotifica si costituiva il , in persona del p.t., che Controparte_1 CP_2 preliminarmente eccepiva l'incompetenza territoriale e la prescrizione delle spettanze e, nel merito chiedeva il rigetto del ricorso. Acquisita la documentazione prodotta, disposta la rinotifica del ricorso, rilevata la natura documentale della controversia, rinviata la causa nel periodo di assenza della sottoscritta per congedo per maternità nonché per carico di ruolo e per il raggiungimento degli obiettivi del
1 PNRR, depositate le note conclusionali, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il Tribunale osserva. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla resistente Avvocatura dello Stato. Invero, sul punto, con orientamento ormai consolidato, la Corte di cassazione ha affermato che
“Nelle controversie relative al rapporto di lavoro delle persone detenute all'interno degli istituti penitenziari, non è applicabile il criterio di competenza territoriale di cui all'art. 413, quinto comma, cod. proc. civ., da intendersi specificamente riferito ai rapporti di lavoro pubblico, mentre sono applicabili i criteri previsti dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., svolgendosi tali prestazioni di lavoro – sia pure per il perseguimento dell'obbiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro – nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche ed anche private, il cui carattere limitato non ne impedisce l'utilizzazione come criterio per radicare la competenza territoriale. Ne consegue che, intercorrendo il rapporto di lavoro con il , il quale, per il tramite del Dipartimento Controparte_1 dell'Amministrazione penitenziaria, esercita un ruolo fondamentale su rilevanti aspetti organizzativi dell'attività produttiva realizzata nei singoli istituti, e, quindi, va considerato quale centro di direzione e coordinamento delle strutture aziendali che fanno capo ai singoli istituti, in applicazione del criterio di collegamento stabilito dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ. costituito dalla sede dell'azienda (ossia del luogo in cui l'azienda viene gestita), sussiste la competenza del Tribunale di Roma, ferma restando l'operatività degli altri due fori alternativi, ivi enunciati, a scelta della parte attrice” (cfr. Cass. 18309/2009; tale principio è richiamato anche dalla più recente Cass. civ., 8 maggio 2019, n. 12205): pertanto, nel caso di specie, la parte ricorrente ha ritenuto di radicare la competenza in base al criterio alternativo del luogo presso il quale “egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto” ex art. 413 c.p.c. e, cioè, la casa Circondariale di Carinola, ove è stato detenuto nel periodo giugno 2008-giugno 2013 oggetto del ricorso, come documentalmente attestato (cfr.doc. in prod. di entrambe le parti), rientrante della circoscrizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Tanto premesso, venendo al merito, oggetto del presente giudizio è la quantificazione della c.d. “mercede” dovuta per lo svolgimento delle mansioni svolte durante il periodo di detenzione, asseritamente inferiore a quella dovuta. Va, dunque innanzitutto individuata la natura di emolumento al fine di esaminare l'eccezione di prescrizione ex art 2948 c.c. tempestivamente sollevata da parte resistente nella memoria di costituzione. Nel caso di specie, si tratta di attività lavorativa ai sensi dell'art. 15 della l. 354/1975, Ordinamento penitenziario, la quale individua il lavoro come uno degli elementi del trattamento rieducativo stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurata un'occupazione lavorativa. Le caratteristiche e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa delle persone in stato di detenzione sono definite dall'art. 20 come riformato dai decreti lgs. nn. 123 e 124/2018.
2 Nel nuovo quadro normativo, il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi ma risulta caratterizzato da una funzione risocializzante coerente con i dettami della Costituzione. Infatti, in tale ottica, i detenuti che lavorano sono remunerati e hanno diritto a ferie, ad assenze per malattia retribuite, a contributi assistenziali e pensionistici. Sul punto, con orientamento ormai consolidato, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “il lavoro prestato dai detenuti, sia in favore dell'amministrazione penitenziaria all'interno o all'esterno dello stabilimento presso il quale si applica la pena restrittiva della libertà personale, sia all'esterno ed alle dipendenze di altri datori di lavoro, pur non essendo regolato da norme identiche a quelle concernenti l'ordinario rapporto di lavoro, deve, tuttavia, ritenersi a questo assimilabile” (Cass., sez. lav., 7 giugno 1999, n. 5605). Ne consegue la pacifica natura retributiva degli emolumenti percepiti con applicazione dell'ordinario termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., che non decorre in corso di rapporto di lavoro tra il detenuto e l'amministrazione carceraria bensì al termine del rapporto come evidenziato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2696/2015 secondo cui “...in tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di "metus", che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria.” (in termini analoghi, Cass.21573/2007). Ebbene, nel caso di specie pacifica la cessazione del rapporto in data 30.6.2013 presso la c.c. di Carinola, parte ricorrente ha dedotto di aver inoltrato al convenuto in data 12.5.2018 CP_1 racc. a/r contenente la richiesta di pagamento di differenze retributive derivanti dall'applicazione della retribuzione prevista per i lavoratori della stessa categoria e ha, all'uopo, allegato lettera di messa in mora datata 24.4.2018 inviata con racc. n. 15339441431-8 del 12.5.2018 pervenuta al presso la c.c. di Carinola in data 17.5.2018 (cfr. doc. 1 e 3, prod. CP_1 ricorrente). Tale atto risulta idoneo a interrompere tempestivamente il decorso della prescrizione del preteso credito poiché pervenuto entro il termine quinquennale e reca «l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato» (cfr. Cassazione civile sez. VI, 04/07/2017, n.16465) in quanto con la stessa il ricorrente chiedeva “OGGETTO: Lettera di messa in mora richieste retributive e contributive – Retribuzioni, ferire, festività soppresse, straordinario – differenze retributive, TFR – interruzione prescrizione” (cfr. doc. 1 prod. ricorrente). Invero, evidentemente la missiva pervenuta con racc. n. 15339441431-8 del 12.5.2018, prodotta dal ricorrente (cfr. doc. 3 prod. ricorrente), conteneva la messa in mora datata 24.4.2018 in atti (cfr. doc. 1 prod. ricorrente) ma era priva del prospetto analitico ivi indicato come allegato, contenente la mera quantificazione delle spettanze, come chiaramente emerge dalla risposta del Ministero prot. 13846/2018 datata 30.5.2018, riportante il n. di racc. sopra indicato, che nell'oggetto
3 riporta “OGGETTO: Lettera di messa in mora richieste retributive e contributive – Retribuzioni, ferire, festività soppresse, straordinario – differenze retributive, TFR – interruzione prescrizione” e nel testo “In riferimento alla lettera raccomandata citata, relativa a quanto in oggetto, si rappresenta che non risulta pervenuto l'allegato parte integrante della lettera raccomandata”: appare evidente l'idoneità degli atti a costituire in mora il tempestivamente. CP_1
Nel successivo termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal maggio 2018, la parte ricorrente ha poi nuovamente interrotto il termine di prescrizione con la prima, sebbene tardiva, notifica del ricorso del novembre 2021 e poi del 2022 (cfr. notifica in fasc. informatico). Venendo alla questione oggetto della presente controversia, giova innanzitutto premettere che non sono in discussione la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato dal ricorrente alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, come pure i periodi lavorativi e le mansioni disimpegnate, dati fattuali tutti risultanti dalla documentazione versata in atti da entrambe le parti e in particolare emergenti dalle buste paga (cfr. prod. in atti). La questione controversa attiene, di contro, all'ammontare della c.d. “mercede” dovuta per lo svolgimento delle mansioni svolte dall'odierno istante, il quale lamenta di avere ricevuto la retribuzione ordinaria in misura inferiore a quella dovuta ai sensi dell'artt. 36 Cost e 22 della Legge n. 354/75 in quanto al di sotto di due terzi del trattamento economico previsto dal Ccnl di settore. Appare pertanto opportuno ripercorrere brevemente la normativa di riferimento che disciplina il lavoro penitenziario, con particolare riferimento alle modalità di remunerazione dello stesso, anche alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e costituzionale. Il lavoro penitenziario è remunerato (art. 20 Legge n. 354/75) e, ai sensi dell'art. 22 Legge n. 354/75 (come modificata dall'art. 7 Legge n. 663/86), “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del
[...]
e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative Controparte_3 sul piano nazionale”. Tale previsione, sospettata di illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 36 Cost., ha superato il vaglio della Corte Costituzionale che, con sentenza n. n. 1087 del 1988, ha dichiarato infondata la questione di illegittimità costituzionale in quanto la disparità di trattamento fra lavoratori detenuti, che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, e lavoratori liberi sarebbe giustificata dalla peculiare finalità del lavoro penitenziario. Tuttavia, la stessa pronuncia ammette l'operatività dei criteri di proporzionalità e sufficienza di cui all'art. 36 Cost. per il lavoro carcerario, in quanto la remunerazione per essere legittima deve risultare conforme a tali principi;
in particolare, la Corte sostiene che tenendo presente la finalità rieducativa del lavoro penitenziario, non si può fissare una remunerazione “di gran lunga inferiore alla normale
4 retribuzione, in quanto sarebbe certamente diseducativa e controproducente;
il detenuto non troverebbe alcun incentivo a lavorare e, se lavorasse ugualmente, non avrebbe alcun interesse ad una migliore qualificazione professionale”. Nel caso contrario, ovvero nell'ipotesi di previsione di un trattamento eccessivamente inferiore rispetto a quello riservato al prestatore di lavoro libero in punto di retribuzione, “non può del tutto escludersi che, trattandosi di un diritto soggettivo, il lavoratore possa adire, come nella specie, il giudice del lavoro il quale può disapplicare l'atto determinativo della mercede se importi violazione dei su richiamati precetti costituzionali”. Il parametro normativo di riferimento per la valutazione della retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'art. 36 Costituzione, è stato normativamente recepito dalle modifiche apportate dall'articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 124/2018, l'articolo 22 della legge n. 354/1975, il quale stabilisce ora che “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”. Il legislatore del 2018 ha, dunque, sostituito l'obsoleto termine “mercedi” con il termine
“remunerazione”, ha soppresso l'apposita Commissione che, secondo la previgente normativa, aveva il compito di stabilire i compensi, ha rinviato direttamente agli importi salariali della contrattazione collettiva e ha previsto che la decurtazione della remunerazione rispetto al lavoro libero valga solo per il lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, recependo per tale ultimo aspetto l'approdo al quale era giunta in via interpretativa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 1087/1988. Prima di tale intervento normativo, la Commissione istituita in forza della previgente formulazione dell'articolo 22 cit. aveva determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dall'1/4/1976, prevedendo, peraltro, che la mercede fosse costituita da paga base, indennità di contingenza, ratei di tredicesima mensilità – non anche della quattordicesima – e ratei di indennità di anzianità; che la durata ordinaria del lavoro fosse fissata in 40 ore settimanali;
che nelle giornate festive venisse corrisposta una doppia mercede;
che il lavoro straordinario venisse remunerato con una maggiorazione oraria del 25% . Tuttavia, in mancanza di prova del successivo adeguamento della mercede da parte della competente Commissione, il parametro normativo di riferimento per la valutazione della retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'art. 36 Costituzione, è da individuare nella misura posta sin dall'inizio dal predetto articolo 22, vale a dire una remunerazione “non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro”, in origine indicata quale mero limite minimo inderogabile e, successivamente, dopo l'intervento normativo introdotto dal D.Lgs. 124/2018, quale parametro normativo di riferimento. Invero, l'articolo 22, nella sua attuale versione, individua direttamente quale parametro di riferimento per la determinazione delle remunerazioni dei lavoratori detenuti quello dei “due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”, attraverso un rinvio da intendersi come un rinvio dinamico ai contratti collettivi di lavoro ratione temporis applicabili (in tal senso, sentenza Tribunale di Roma n. 8483 del 9/12/2020).
5 Ne consegue che è certamente sindacabile da parte del giudice l'eventuale violazione del precetto costituzionale di una remunerazione equa, nonché del precetto legislativo che fissa la proporzione tra la remunerazione del lavoro libero e quella del lavoro carcerario. Come condivisibilmente sostenuto dalla Suprema Corte “In tema di determinazione della mercede corrisposta alle varie categorie dei lavoratori-detenuti per l'attività lavorativa inframuraria svolta (art. 22 legge 26.7.1975 n. 354), in mancanza di un aggiornamento delle tabelle ad opera dell'apposita commissione ministeriale prevista dalla citata disposizione, la percentuale precedentemente fissata dalla commissione deve essere calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto. (Vedi Corte Costituzionale, sentenza n. 1087 del 1988)” (cfr. Cass, Sez. 1 Penale, 36250/2004). Ora, è dato pacifico che a partire dall'anno 1993 (ultima volta in cui la commissione prevista dall'art. 22 L. 354/1975 si è riunita), le somme riconosciute ai detenuti sono rimaste parametrati ai minimi retributivi previsti nel 1993, senza tenere in alcuna considerazione i successivi aumenti retributivi: appare, dunque, evidente la violazione sia dell'art. 36 Cost. sia della stessa L. 354/1975. D'altra parte, il convenuto, sul punto, non ha avanzato alcuna efficace difesa, CP_1 limitandosi a porre a sostegno della legittimità del proprio comportamento il rinvio all'art. 22 della legge sull'Ordinamento Penitenziario;
né tantomeno si è premurato di prendere specifica posizione sia sulle circostanze di fatto allegate dal ricorrente a sostegno della propria pretesa (mansioni svolte, CCNL applicato in via parametrica) sia sulla correttezza dei conteggi formulati. Pertanto, alla luce dell'art. 36 Cost. nonché della equiparazione alle tariffe della contrattazione collettiva (salva la decurtazione di un terzo) prevista dalle richiamate norme dell'Ordinamento Penitenziario, deve ritenersi che i detenuti che abbiano prestato attività lavorativa interna abbiano diritto ad una mercede non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai CCNL dei singoli settori cui sono riconducibili le mansioni di volta in volta espletate e dai corrispondenti adeguamenti. Ebbene, valutando la documentazione prodotta da ricorrente e, in particolare, confrontando i cedolini paga prodotti da entrambe le parti con le tabelle retributive del CCNL di settore allegate dal ricorrente ove sono riportati gli aumenti periodici a partire dall'1.4.2010 (poiché sono allegati i parametri retributivi vigenti solo a partire da tale data, mentre mancano le tabelle retributive antecedenti), emerge che la remunerazione corrisposta al ricorrente per le ore di lavoro svolte in relazione appunto al periodo dall'1.4.2010 al 30.6.2013, emergenti dai cedolini paga è stata certamente inferiore ai due terzi come previsto. Per il periodo precedente e, cioè dall'1.6.2008 al 31.3.2010, in mancanza di deduzioni e allegazioni e dunque di prova del trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di settore, non essendo state depositate le tabelle retributive all'epoca vigenti, non è possibile procedere ad alcuna comparazione. Con riguardo alle differenze invocate a titolo di 13^ mensilità, tale voce retributiva deve ritenersi inglobata nella paga base in linea con quanto previsto nella circolare ministeriale n
6 2294/4748 del 9/3/1976 e nelle tabelle delle retribuzioni in vigore che includevano nella paga della giornata lavorativa il rateo della 13 in base alle disposizioni della commissione istituita ai sensi della L. 35471975, art. 22. Ed infatti la mercede stabilita nelle tabelle per giornata lavorativa era costituita da rateo di paga base, ratei indennità di contingenza, della 13 mensilità e dell'indennità di anzianità. Spetteranno altresì le somme dovute a titolo di TFR in quanto sul punto la parte ricorrente ha dedotto di non averlo mai percepito, come emerge altresì dai conteggi, e il , cui CP_1 spettava l'onere di provare la corresponsione, si è limitato genericamente ad affermare di aver corrisposto tutte le spettanze dovute senza nulla documentare all'uopo e pertanto, va condannato alla corresponsione di tali emolumenti (cfr. ex ceteris Cass 3373/2010). Sul punto occorre fare alcune precisazioni. Innanzitutto, infondata è la – unica, in merito - contestazione del secondo cui i CP_1 conteggi avrebbero ad oggetto un periodo più ampio risalente all'1.8.2000 in quanto tale data, riportata nella relazione contabile allegata al ricorso, non incide sullo sviluppo dei conteggi che riportano esattamente il periodo indicato in ricorso e, cioè dall'1.6.2008 al 30.6.2008 in cui il ricorrente è stato recluso presso la c.c. di Carinola come emerge dall'elenco dei movimenti relativo al ricorrente di cui all'all. 16 del (cfr. fasc. ). CP_1 CP_1
Non può invece essere accolta la domanda del ricorrente relativa al pagamento di differenze retributive in relazione allo svolgimento di un orario di straordinario e di ferie non godute ulteriori rispetto a quanto emergente dai cedolini paga stante, sul punto la mancata prova da parte del ricorrente, su cui incombeva il relativo onere probatorio, che non ha nemmeno chiesto di provare per testi tali circostanze. Il ricorrente, così come per lo straordinario, è onerato dalla prova del numero di giorni di ferie maturate e non godute/non pagate (quale fatto costitutivo per l'erogazione della relativa indennità) e che, come ritenuto dalla Suprema Corte nella sentenza, “tale prova non può essere fornita con il semplice richiamo alla documentazione che si assume depositata o a confuse e parziali ricostruzioni dell'attività lavorativa ….dovendo essere invece fornite precise indicazioni del periodo di attività, del numero delle ore lavorate giornaliere, settimanali o mensili. I fatti su cui il ricorrente fonda le sue pretese dovevano essere specificamente indicati fin dal primo grado non potendo a tale obbligo supplire una produzione documentale che presuppone invece la preventiva estrinsecazione del fatto, così che ove non vi sia stata tempestiva allegazione del fatto, attività riservata alla parte, il giudice non può rilevarlo d'ufficio”. Nella specie l'insufficiente allegazione in fatto si accompagna alla carenza di prova (cfr. Cass. 3925/2015). Le risultanze cui fare riferimento sono pertanto solo quelle documentali di cui si è dato atto. Di conseguenza, la domanda del ricorrente è fondata nei limiti anzidetti e l'Amministrazione deve essere condannata a corrispondergli, a titolo di maggiore retribuzione ordinaria, per il solo periodo dall'1.4.2010, l'importo di € 19.894, 99 di cui 16.126, 6 a titolo di differenze retributive a partire dall'1.4.2010 per come sopra meglio precisato e 3.768, 38 a titolo di TFR oltre interessi come per legge, importo ri-calcolato d'ufficio, anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c. appunto, nei limiti della differenza fra il trattamento effettivamente praticato, quale risultante dai cedolini paga, e i due terzi della retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro succedutesi nel
7 tempo, di cui alle tabelle depositate in atti, ivi incluso il TFR ed escluse le somme non dovute perché non provate a titolo di straordinario e ferie e permessi non goduti. Non compete a norma dell'art 22 comma 36 legge 724/1994 (la cui legittimità costituzionale è stata vagliata dalla corte con sentenza n 82/2003) il cumulo fra interessi e rivalutazione sulle somme così riconosciute. Quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. contenuta solo nelle conclusioni del ricorso va detto che, per come ivi formulata (cfr. conclusioni del ricorso), trattandosi di domanda specifica non può in ogni caso essere accolta in quanto parte ricorrente non ha provato i relativi presupposti (l'avvenuto raggiungimento dell'anzianità pensionabile, prima di tale momento il lavoratore potendo chiedere la condanna generica al risarcimento ex art. 2126 c.c.) come peraltro enucleati dalla Corte di cassazione con sent. n. 18661/2020.
Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso le spese di lite sono compensate per metà e per la restante parte seguono la soccombenza a carico del soccombente e si CP_1 liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 19.894, 99 per i titoli meglio indicati in parte motiva, oltre interessi legali come per legge.
2) previa compensazione per metà delle spese di lite, condanna il Controparte_1 resistente al pagamento della restante parte, che si liquida in complessivi € 1.400,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza Santa Maria Capua Vetere, data di deposito
Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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