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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1603/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Vigorelli Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere rel. est. dott.ssa Francesca Mammone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1603/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNI LUCA MURRU (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliato in Milano, Piazza Castello n. 1, presso il predetto difensore APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MASSIMILIANO COSTANTIN (C.F. ), C.F._3 elettivamente domiciliato in Meda, Largo Europa n. 7, presso il predetto difensore APPELLATA
oggetto: Appalto altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex art. 1669 cc) pagina 1 di 13 Conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per tutti i motivi esposti in narrativa o anche per uno solo degli stessi, in riforma integrale della Sentenza n. 4244/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano Sez. VII in persona del Giudice Dr.ssa Novelli, e disattesa ogni diversa e/o contraria istanza, così giudicare: in via preliminare:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto per violazione degli artt. 633, 634, 638 e 640 c.p.c. e omessa applicazione degli obblighi di controllo statuiti in materia di emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del consumatore dalla Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 9479/2023, previa in quanto occorra la rimessine in termini dell'opponente;
- per tutti i fatti e le ragioni esposte in narrativa qualificare, in ogni caso, l'opposizione come tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e quindi ammissibile;
- accertare e dichiarare la nullità e/o irregolarità della notifica del titolo esecutivo;
- accertare che il pagamento delle fatture di n. 8 del 16/3/22 di € 6.100, n. 33 del 10/6/21 di € 2750, n. 46 del 7/7/21 di € 3.850, n. 57 del 26/9/21 di € 5.500, n. 64 del 17/10/21 di € 5.500, n. 23 del 19/5/21 di € 2.750 e così in totale per complessivi € 24.650 è avvenuto;
nel merito, in via principale:
- Per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa accertare e dichiarare la carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito per carenza e/o insussistenza della “prova scritta” di cui all'art. 634 c.p.c. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
- Accertare congrue le somme pagate dal dott. e per l'effetto, dichiarare che, in ogni Parte_1 caso, nulla è più dovuto a in conformità di quanto previsto dal Controparte_1 contratto di appalto alla luce dello stato dei lavori eseguiti in ottemperanza del principio inadempienti non est adimplendum ai sensi dell'art.1460 c.c. in via subordinata, nel merito: accertare il legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e, per l'effetto, l'infondatezza totale e/o parziale della pretesa creditoria in punto an debeatur e quantum debeatur;
in via riconvenzionale:
- accertare i vizi e difetti oggettivi nell'opera di ristrutturazione dell'appartamento di Corso di Porta Ticinese n. 80 in Milano di proprietà dell'attore e, conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali patiti e patiendi, così come documentati e/o risultanti dall'istruttoria con conseguente ripetizione a favore dell'attore dell'indebito già pagato
pagina 2 di 13 nella misura che risulterà dall'istruttoria in corso di causa o, in ogni caso, nella misura di ritenuta di giustizia;
- In ogni caso condannare l'odierno attore alla minor o maggior somma ritenuta di giustizia. In tutti i suddetti casi, con vittoria di spese di lite di entrambi gradi di giudizio, oltre accessori di legge In via istruttoria Si producono i documenti allegati all'atto di opposizione e alle memorie ex art. 171 ter n. 1 e 2, c.p.c. depositate. Si chiede disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio sulle opere di ristrutturazione degli impianti e degli arredi dell'appartamento di Corso Porta Ticinese n. 80, Milano finalizzata ad accertare le modalità di progettazione ed esecuzione dei lavori;
Si chiede, inoltre, ammettersi prova testimoniale sui capitoli di prova e i testi articolati di cui al paragrafo sub VII dell'atto di opposizione qui da intendersi integralmente ritrascritto e sui capitoli già articolati nell'atto di opposizione e nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., da intendersi tutti preceduti dalla locuzione “vero che”:
1) “in occasione del sopralluogo da parte di un tecnico specializzato per la ricerca di perdite sono state aperte le valvole dell'impianto e si è allagato tutto il vespaio del piano terra e la taverna sottostante”;
2) “nel corso dei lavori c'è stata una perdita in sala causata dall'operazione eseguita dalla società, oggi convenuta, che ha provocato una perdita costante che ha rovinato muri, intonaci e tinteggiature degli ambienti sottostanti.
3) “al secondo piano non arriva acqua sanitaria;
4) “la cucina non può ancora essere installata”;
5) “È stato bucato il tubo del gas nel pavimento, mentre era in corso un intervento per posizionare un altro tubo. Fatto che ha comportato la necessità di intervenire immediatamente e rompere tutto il pavimento attiguo per realizzare 2 giunture sulle pareti verticali (a destra e a sinistra della rottura), con ingenti costi di muratori e estetica dei muri compro-messa)”.
6) “l'installazione dell'impianto di aria condizionata è avvenuta in modo irregolare poiché le 2 macchine, con 4 split ciascuna, non erogano né aria fredda né calda”.
7) “La caldaia non funziona o funziona male, si accende e raggiunge temperature molto elevate senza motivi in quanto priva di acqua sanitaria”.
8) “L'impianto di termoidraulica è stato allestito in modo negligente con cavi e tubi tra loro invertiti”
9) “L'impianto termoidraulico è privo di schede di gestione, valvole, collettori, tubi, attacchi che, anche dove presenti, sono stati installati in modo negligente e compromettono l'utilizzo dell'intero sistema per tutta la casa, così come meglio descritto nella relazione della
”. Parte_2
pagina 3 di 13 Si indicano i seguenti testimoni su tutti i capitoli: c/o con Testimone_1 CP_2 sede in via Luigi Galvani, 23 – 39100 Bolzano;
c/o con Testimone_2 CP_2 sede in via Luigi Galvani, 23 - 39100 Bolzano;
c/o Night & Day Testimone_3
Service Srl, Via Meraviglia 31 Barbaiana di Lainate (MI); titolare CP_3 dell'omonima ditta individuale con sede in San Giuliano Milanese, via Turati n. 9, Pt_2 in qualità di omonimo titolare della con sede
[...] Parte_2 in Bollate, via Legnano n. 16; residente in [...], Appia Antica n. 20; CP_4
residente a [...]in Corso Genova. CP_5
I suddetti testimoni si indicano anche a prova contraria alla quale si chiede di essere ammessi. Si chiede disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio sulle opere di ristrutturazione degli impianti e degli arredi nell'appartamento di Corso Porta Ticinese n. 80, Milano finalizzata ad accertare le modalità di progettazione ed esecuzione dei lavori”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni eccezione e istanza avversaria, così provvedere: Nel merito, rigettare l'impugnazione proposta dal dott. avverso la sentenza n. Parte_1
4244/2024 del Tribunale di Milano e tutte le domande formulate nell'atto di appello, con integrale conferma del provvedimento di primo grado. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite, oltre oneri e accessori di legge. In via istruttoria: se del caso, ammettere le istanze formulate nella seconda memoria del giudizio di primo grado, da intendersi qui di seguito integralmente richiamate e trascritte”
All'esito dell'udienza fissata a norma dell'art. 350 bis c.p.c. e della odierna camera di consiglio del 29.01.2025 espone le seguenti
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il giudizio di primo grado
propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 10362/2023 del Parte_1
12/06/2023 emesso dal Tribunale di Milano nei suoi confronti per l'importo di
€ 10.505,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, su ricorso di
[...]
(di seguito ). La creditrice opposta aveva agito in Controparte_1 via monitoria per il pagamento del saldo del corrispettivo dovutole per l'esecuzione di alcune opere di ristrutturazione dell'immobile, sito in Milano a Corso di Porta Ticinese n. 80, appartenente a . Parte_1
Il debitore, con l'atto di citazione in opposizione, eccepì: a) l'inadempimento, ex art. 1460 c.c., dell'appaltatrice, stante la sussistenza di vizi e difetti;
b) che le pagina 4 di 13 variazioni eseguite dall'appaltatrice non erano state richieste dal committente ed erano state eseguite per rimediare alla negligenza nell'esecuzione dei lavori;
c) l'illegittima emissione del decreto ingiuntivo per la carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
d) la carenza di prova del credito per mancata produzione dell'estratto autentico notarile;
c) la presenza di vizi e difetti che gli avevano cagionato danni patrimoniali. Si costituì in giudizio deducendo a sua volta: a) l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta dopo i termini di legge, allorquando il decreto ingiuntivo era già stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c.; b) l'omessa allegazione e prova dell'impossibilità, a norma dell'art. 650 c.p.c., di avere avuto conoscenza della notificazione del decreto ingiuntivo per irregolarità o per caso fortuito o forza maggiore;
c) l'infondatezza dell'opposizione nel merito. Con memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c. parte opponente dedusse la tempestività della notifica dell'opposizione al decreto ingiuntivo e, comunque, qualificò l'opposizione spiegata come tardiva, a norma dell'art. 650 c.p.c., invocando la nullità ovvero l'irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, sul presupposto che la residenza di Milano, Corso di Porta Ticinese n. 80, non fosse abitabile perché soggetta a ristrutturazione integrale e, quindi, luogo non idoneo al perfezionamento della notificazione. Ultimata la fase istruttoria, il primo giudice invitò le parti a precisare le conclusioni e, all'esito della discussione della causa, emise la sentenza n. 4244/2024, pubblicata il 18/04/2024, con cui dichiarò l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore domanda, e la definitiva esecutività del decreto opposto ex art. 653 c.p.c., condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite a favore del creditore opposto, liquidate in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre a spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge. Motivò la propria decisione rilevando che:
- l'opposizione era stata proposta dopo il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art. 641, co. 1 c.p.c., dalla notificazione del decreto ingiuntivo, posto che tale notifica si era perfezionata, a norma dell'art. 140 c.p.c., in data 3.07.2023 (in quanto l'1.07.2023 cadeva di sabato), mentre l'opposizione era stata notificata in data 25.09.2023, ovvero oltre il termine dei 40 giorni che, tenendo conto del periodo di sospensione feriale, scadeva in data 12.09.2023;
- non sussistevano i presupposti per la proposizione di una opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. poiché era pacifico e incontroverso che il decreto ingiuntivo era entrato nella sfera di conoscenza dell'opponente, essendo stato depositato presso la residenza dell'attore emergente dai certificati di residenza pagina 5 di 13 prodotti in giudizio, e non era stato ritirato dopo l'avviso di deposito. Inoltre, la piena conoscenza del decreto ingiuntivo risultava dalla stessa opposizione proposta dal ai sensi dell'art. 645 c.p.c., nella quale non era stata eccepita Pt_1 né la nullità della notificazione, né la mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo notificato. Infine, l'opponente non aveva nemmeno allegato e provato, entro il termine delle preclusioni assertive e istruttorie, che proprio a causa di detta irregolarità non aveva avuto tempestiva conoscenza del decreto e non era stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Sul punto si era limitato a dedurre che a causa dei lavori di ristrutturazione aveva cambiato momentaneamente residenza e aveva prodotto a riprova di tale assunto fotografie del luogo di residenza e bollette di somministrazione di energia elettrica relativa ad un altro immobile, ovvero documenti inidonei a dimostrare che non aveva potuto proporre una tempestiva opposizione per motivi non imputabili a sè stesso.
Il giudizio di secondo grado Avverso la predetta sentenza ha proposto appello chiedendone la Parte_1 riforma previa sospensione ai sensi dell'artt. 283 e 351 c.p.c. Si è costituita deducendo, in via preliminare, l'insussistenza dei presupposti per la sospensione della sentenza impugnata, nonché, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., e, nel merito, l'infondatezza del gravame in fatto e in diritto. All'esito dell'udienza del 3 ottobre 2024 fissata per la discussione dell'istanza ex art. 283 c.p.c. il Collegio, con ordinanza in pari data, ha respinto l'istanza di sospensiva e ha fissato l'udienza del 24 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza le parti hanno precisato le conclusioni e il Consigliere Istruttore ha rinviato la causa al 23 gennaio 2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., assegnando il termine per il deposito di succinte memorie conclusionali. All'udienza del 23 gennaio 2025 le parti hanno discusso la causa che è stata trattenuta in decisione.
*** L'impugnazione è articolata in quattro motivi di seguito sintetizzati: A. Con il primo motivo l'appellante deduce la violazione degli artt. 633, 634, 638 e 640 c.p.c., nonché, l'omessa applicazione, da parte del giudice del monitorio, degli obblighi di controllo sanciti dalla Corte di Cassazione a S.U.
pagina 6 di 13 nella sentenza n. 9479/2023 in relazione ai diritti dei consumatori, con conseguente ammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.. Sostiene al riguardo che il contratto sottostante al credito azionato da sarebbe soggetto alla disciplina del Codice del Consumo (Dlgs n. 206/2005) e che il giudice del monitorio avrebbe omesso di svolgere d'ufficio il controllo sul carattere abusivo delle clausole contrattuali e di segnalarne l'esistenza nel decreto ingiuntivo. Il che legittimerebbe l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. come stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 9479/2023. Quanto alle clausole contrattuali in contrasto con la disciplina del DLgs 206/2005 l'appellante sostiene che l'esistenza di clausole vessatorie si evincerebbe dalla condotta di che, ad esempio, avrebbe deciso unilateralmente i lavori da eseguire e il corrispettivo e che tali condotte rientrerebbero nell'ambito delle clausole abusive di cui all'art. 33, lett. l), n) e o), e all'art. 36, lett. c), del Codice del Consumo. B. Con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione degli artt. 115 e 138 c.p.c., nonché degli artt. 3 e 4 della L. n. 53/1994, nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della opposizione in quanto proposta dopo il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo previsto dall'art. 641, co. 1, c.p.c.. In proposito l'appellante deduce di non aver avuto conoscenza del decreto monitorio, poiché, la relativa notificazione è stata effettuata presso il luogo di residenza anagrafica sito in Milano, Corso di Porta Ticinese n. 80, dove, tuttavia non risiedeva in quanto presso l'immobile ivi ubicato erano in corso lavori di ristrutturazione, come non contestato dall'opposta. Pertanto, la notifica del decreto ingiuntivo sarebbe nulla in quanto eseguita presso la residenza anagrafica e non già presso l'abitazione effettiva. C. Con il terzo motivo si censura la sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. nella parte in cui il primo giudice ha escluso la sussistenza dei presupposti dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. A detta dell'appellante tutte le circostanze in base alle quali il giudice di prime cure ha escluso di poter qualificare l'opposizione come tardiva ex art. 650 c.p.c. (i.e. proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo senza eccepire la nullità della notificazione e mancata prova della non tempestiva conoscenza del medesimo decreto) sarebbero superate dal fatto che parte opposta non avrebbe contestato la circostanza, allegata nella prima memoria di cui all'art. 171-ter, che l'immobile di Corso di Porta Ticinese n. 80 fosse inagibile e non abitato da alcuno al tempo della notifica.
pagina 7 di 13 Pertanto, l'opposizione tardiva dovrebbe considerarsi validamente proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. poiché la mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo non sarebbe imputabile all'appellante. D. con il quarto motivo si censura la sentenza, per omessa pronuncia, nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato l'impossibilità di esaminare il merito della causa e le domande riconvenzionali in quanto assorbite dall'eccezione preliminare di rito sulla tardività della opposizione. L'appellante ha, quindi, riproposto le eccezioni e la domanda riconvenzionale (avente ad oggetto l'esistenza di vizi e difformità, ex art. 1667 c.c., delle opere eseguite da e il conseguente risarcimento del danno) proposte nel giudizio di primo grado e ne ha chiesto l'accoglimento a prescindere dalla riforma in rito della sentenza impugnata.
L'opinione della Corte
1. Deve rilevarsi preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Sul punto si evidenzia che con l'atto introduttivo del giudizio parte appellante ha consentito di individuare i capi della sentenza che ha inteso impugnare, articolando l'impugnazione in termini aderenti al vaglio imposto dalla norma, ovvero in modo tale da consentire di individuare i punti controversi di cui si sollecita una diversa ricostruzione, con conseguente piena estrinsecazione del principio devolutivo.
2. Tanto premesso, l'appello è infondato. 2.1 Quanto al primo motivo si osserva che non avendo l'appellante dimostrato l'esistenza di clausole vessatorie nel contratto di appalto stipulato oralmente con per l'esecuzione di alcuni lavori presso l'immobile di sua proprietà, non sussistono i presupposti per poter applicare la disciplina delle nullità di protezione previste dagli artt. 33 e seguenti del c.d. Codice del Consumo, di cui al Dlgs 205/2006, Tanto discende de plano dalla circostanza che l'esistenza di clausole vessatorie è ricollegata, in via del tutto generica e apodittica, alla “condotta di ”, che CP_6 avrebbe “deciso unilateralmente i lavori da eseguire e il corrispettivo” (cfr. atto di appello pag. 5, terzo cpv) senza, tuttavia, cha sia stata fornita alcuna prova al riguardo. Peraltro, tale doglianza non è stata sollevata nel giudizio di primo grado dove l'opponente si è limitato a eccepire l'esistenza di vizi e difetti nelle opere eseguite dall'appaltatore e a chiedere la riduzione del prezzo oltre al risarcimento dei danni. Il che conferma l'insussistenza di clausole vessatorie nel contratto stipulato tra le parti.
pagina 8 di 13 Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello, non potendosi applicare al caso di specie i principi sanciti dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 9479/2023 in merito alla legittimità della opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., in presenza di clausole nulle ai sensi del Codice del Consumo non rilevate e segnalate dal giudice del monitorio. 2.2 Non meritano miglior sorte il secondo e terzo motivo di appello, qui trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi poiché vertenti sulla declaratoria di inammissibilità della opposizione al decreto ingiuntivo. A tale riguardo si osserva che la notifica del decreto ingiuntivo è stata effettuata dal legale di ai sensi dell'art. 3 della L. 53/1994, ovvero in proprio a mezzo del servizio postale. L'art. 3, co. 1, lett. b), della L. 53/1994 prevede che la notifica debba essere effettuata presso la residenza, o la dimora o il domicilio del destinatario, mentre il successivo co. 3 stabilisce che “per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articolo 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890”, ossia le norme concernenti la notifica a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. Per quanto qui rileva, tale disciplina stabilisce:
- all'art. 7 che il piego contenente l'atto da notificare deve essere consegnato dall'operatore postale “nelle mani proprie del destinatario” o alle altre persone ivi indicate (i.e. persone di famiglia conviventi stabilmente, addetto al servizio del destinatario e portiere dello stabile);
- all'art.
8.1 che, se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, “ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato presso il punto di deposito più vicino al destinatario”.
- all'art.
8.4 che del tentativo di notifica dell'atto e del suo deposito deve essere data notizia al destinatario “mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda”; avviso che deve contenere, tra l'altro, l'indicazione del punto di deposito dell'atto “nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente”;
- all'art.
8.5 che: “La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4”; pagina 9 di 13 - all'art. 9 che devono essere restituiti al mittente, con indicazione del motivo del mancato recapito, gli invii che non sono stati consegnati per i seguenti motivi: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente. Quindi, se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo e in caso di “temporanea assenza del destinatario” dal luogo in cui viene eseguita la notifica - che postula la verifica circa la residenza, il domicilio o la dimora in loco del destinatario - l'operatore postale è tenuto a comunicare al notificando, a mezzo avviso con lettera raccomandata A/R affisso alla porta d'ingresso o immesso nella cassetta della corrispondenza, l'ufficio postale presso cui è stato depositato l'atto. In tal caso la notifica si perfeziona per il destinatario con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso o alla data di ritiro del piego, se anteriore ai dieci giorni dall'inoltro della raccomandata. Nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo posta presso la residenza del (i.e. Corso di Porta Ticinese n. 80) risultante dal certificato Pt_1 rilasciato dal Comune di Milano (docc. 8 e 9 ITS). Inoltre, dal decreto ingiuntivo notificato, prodotto in giudizio da (doc. 6
, risulta che: tale atto non è stato notificato “per temporanea assenza del destinatario”; in data 21/06/2023 è stata spedita al destinatario la comunicazione di avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale (c.d. CAD); tale comunicazione è stata “immessa nella cassetta postale del destinatario” e l'atto non è stato ritirato nei dieci giorni dall'inoltro della , sicché la notifica si è perfezionata per il destinatario alla data del 3 luglio 2023 per compiuta giacenza. La mancata notifica “per temporanea assenza” sta ad indicare che l'operatore postale ha verificato che l'appellante era effettivamente residente in Corso di Porta Ticinese n. 80, tanto vero che la è stata inserita nella cassetta postale ivi presente e intestata all'appellante, ma che era momentaneamente assente. Va da sé che le censure proposte con il secondo e terzo motivo di appello sono infondate poiché, come rilevato dal primo giudice, l'appellante non ha dimostrato di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto monitorio per cause a sé non imputabili. Dimostrazione che era indispensabile per poter qualificare l'opposizione come tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. poiché, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, con la memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. ha ampiamente CP_6 dimostrato l'inconsistenza della tesi, propugnata dall'opponente quanto al trasferimento provvisorio del proprio domicilio in Via Molino delle Armi n. 15 a causa dei lavori in corso presso l'abitazione di residenza, evidenziando che: pagina 10 di 13 i) la notifica del decreto monitorio era stata eseguita correttamente presso la residenza del sig. e si era perfezionata per compita giacenza atteso che Pt_1
“l'Agente notificante, dato atto dell'assenza del destinatario, ha immesso l'avviso nella cassetta postale (doc. 6), depositando poi il plico presso l'Ufficio Postale senza rilevare problemi di sorta, né in relazione al fabbricato, né con riferimento all'individuazione del destinatario presso l'indirizzo indicato dal mittente. Inoltre, l'Agente notificante ha provveduto ad informare dell'avvenuto deposito il destinatario, con apposita raccomandata (doc. 6), tant'è che quest'ultimo curava il ritiro del plico raccomandata (solo) il 06.09.2023 (doc. 13)”; ii) quanto sopra risultava confermato dalla circostanza che in sede di opposizione al decreto ingiuntivo il non aveva negato l'avvenuta notifica Pt_1 ma si era limitato ad affermare che la notifica aveva avuto luogo in data 6 settembre 2023 (ovvero alla data di ritiro del plico dall'ufficio postale); iii) il cambiamento temporaneo di dimora non risultava documentato visto che l'opponente aveva omesso di richiedere al Comune di Milano la propria iscrizione nei registri dell'anagrafe della popolazione temporanea, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 223/1989; iv) le bollette dei consumi di energia elettrica, intestati all'opponente e recanti quale indirizzo di fornitura Via Molino delle Armi n. 15 (doc. 4 ), erano Pt_1 irrilevanti sia perché relativi a un periodo antecedente alla formazione del titolo esecutivo, sia perché non nella disponibilità del creditore. Inoltre, con la memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c. ha contestato puntualmente anche le ulteriori produzioni documentali del sig. rilevando Pt_1 che: i) le ulteriori bollette elettriche prodotte dall'opponente con la memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. (docc. 1 e 2 ), emesse da A2A per la fornitura di energia Pt_1 elettrica sempre presso Via Molino delle Armi n. 15 per i mesi di agosto- settembre 2023 e ottobre-novembre 2023, recavano come destinatario Pt_1
presso la residenza di Corso di Porta Ticinese n. 80. Il che smentiva
[...] platealmente la tesi avversaria dato che le bollette erano state recapitate da A2A nel luogo in cui era stato notificato il decreto ingiuntivo, fermo restando che la somministrazione di energia elettrica presso un altro immobile non attestava la residenza del debitore in luogo diverso da quello risultante dai registri dell'Anagrafe del Comune di Milano;
ii) del tutto irrilevanti erano le fotografie prodotte dall'opponente sub docc. 3 e 4, volte a dimostrare l'assenza di portineria e l'assenza del nome dell'opponente sul citofono dello stabile di Corso di Porta Ticinese n. 80, in quanto prive di attestazione temporale e, quindi, inidonee a smentire quanto attestato dall'Agente notificante. pagina 11 di 13 Ciò detto, va poi sottolineato che nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo il sig. ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale patito Pt_1 per non aver potuto usufruire dell'abitazione milanese nei tempi concordati a causa dei vizi e difetti dei lavori eseguiti da dichiarando che il danno derivava, tra l'altro, dai “notevoli costi ed esborsi legati alla necessità di soggiornare per lunghi periodi di tempo in albergo”. Il che si pone in palese contraddizione con la tesi del trasferimento momentaneo del domicilio in Via Molino delle Armi n. 15. A ciò si deve aggiungere il fatto che tutte le fatture emesse da all'opponente a partire dal 2021 sono intestate a presso l'indirizzo di residenza, Parte_1
Corso di Porta Ticinese n. 80, e l'appellante non ha mai contestato la correttezza di tale dato. Inoltre, la stessa appellante ha depositato nel giudizio di primo grado l'atto di precetto (doc. 1 ) che le aveva notificato a mezzo posta Pt_1 nell'ottobre del 2023, sempre presso la residenza risultante all'Anagrafe di Milano, dal quale risulta che la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza in data 07/11/2023 e che l'atto era stato ritirato dall'ufficio postale in data 09/11/2023. Il ritiro del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto dall'ufficio postale di deposito, da un lato, attesta inequivocabilmente il collegamento funzionale esistente tra l'appellante e il luogo di residenza dichiarato all'anagrafe e, dall'altro, conferma l'inconsistenza della tesi sulla nullità della notifica del decreto ingiuntivo eseguita presso il luogo di residenza e sulla non imputabilità all'opponente della conoscenza tardiva del medesimo decreto. Non è, pertanto, censurabile la sentenza gravata nella parte in cui il giudice di prime cure ha accertato che la notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata nei confronti del destinatario alla data del 3 luglio 2023 e ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione notificata dall'appellante in data 25/09/2023, in quanto proposta ben oltre il termine di quaranta giorni stabilito dall'art. 641 c.p.c., non sussistendo i presupposti per la qualificazione dell'opposizione come tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.. 2.3 La conferma della sentenza del Tribunale di Milano sulla inammissibilità della opposizione al decreto ingiuntivo spiegata da determina Parte_1
l'impossibilità per il giudice di entrare nel merito della vicenda in contestazione e, conseguentemente, l'assorbimento del quarto motivo di appello con cui sono state riproposte le eccezioni e la domanda riconvenzionale formulate nel giudizio di primo grado.
* Per tutte le suesposte ragioni l'impugnazione deve essere respinta. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle pagina 12 di 13 spese del presente giudizio che si liquidano, come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto della non espletata fase istruttoria e/o di trattazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da contro avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 4244/202, pubblicata il 18/04/2024, così dispone:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 4244/202, pubblicata il 18/04/2024;
2. condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese de grado liquidate in complessivi €3.966,00 per compensi professionali oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%);
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228. Così deciso in Milano il 29 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Teresa Brena Alberto Vigorelli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Vigorelli Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere rel. est. dott.ssa Francesca Mammone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1603/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNI LUCA MURRU (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliato in Milano, Piazza Castello n. 1, presso il predetto difensore APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MASSIMILIANO COSTANTIN (C.F. ), C.F._3 elettivamente domiciliato in Meda, Largo Europa n. 7, presso il predetto difensore APPELLATA
oggetto: Appalto altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex art. 1669 cc) pagina 1 di 13 Conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per tutti i motivi esposti in narrativa o anche per uno solo degli stessi, in riforma integrale della Sentenza n. 4244/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano Sez. VII in persona del Giudice Dr.ssa Novelli, e disattesa ogni diversa e/o contraria istanza, così giudicare: in via preliminare:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto per violazione degli artt. 633, 634, 638 e 640 c.p.c. e omessa applicazione degli obblighi di controllo statuiti in materia di emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del consumatore dalla Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 9479/2023, previa in quanto occorra la rimessine in termini dell'opponente;
- per tutti i fatti e le ragioni esposte in narrativa qualificare, in ogni caso, l'opposizione come tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e quindi ammissibile;
- accertare e dichiarare la nullità e/o irregolarità della notifica del titolo esecutivo;
- accertare che il pagamento delle fatture di n. 8 del 16/3/22 di € 6.100, n. 33 del 10/6/21 di € 2750, n. 46 del 7/7/21 di € 3.850, n. 57 del 26/9/21 di € 5.500, n. 64 del 17/10/21 di € 5.500, n. 23 del 19/5/21 di € 2.750 e così in totale per complessivi € 24.650 è avvenuto;
nel merito, in via principale:
- Per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa accertare e dichiarare la carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito per carenza e/o insussistenza della “prova scritta” di cui all'art. 634 c.p.c. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
- Accertare congrue le somme pagate dal dott. e per l'effetto, dichiarare che, in ogni Parte_1 caso, nulla è più dovuto a in conformità di quanto previsto dal Controparte_1 contratto di appalto alla luce dello stato dei lavori eseguiti in ottemperanza del principio inadempienti non est adimplendum ai sensi dell'art.1460 c.c. in via subordinata, nel merito: accertare il legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e, per l'effetto, l'infondatezza totale e/o parziale della pretesa creditoria in punto an debeatur e quantum debeatur;
in via riconvenzionale:
- accertare i vizi e difetti oggettivi nell'opera di ristrutturazione dell'appartamento di Corso di Porta Ticinese n. 80 in Milano di proprietà dell'attore e, conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali patiti e patiendi, così come documentati e/o risultanti dall'istruttoria con conseguente ripetizione a favore dell'attore dell'indebito già pagato
pagina 2 di 13 nella misura che risulterà dall'istruttoria in corso di causa o, in ogni caso, nella misura di ritenuta di giustizia;
- In ogni caso condannare l'odierno attore alla minor o maggior somma ritenuta di giustizia. In tutti i suddetti casi, con vittoria di spese di lite di entrambi gradi di giudizio, oltre accessori di legge In via istruttoria Si producono i documenti allegati all'atto di opposizione e alle memorie ex art. 171 ter n. 1 e 2, c.p.c. depositate. Si chiede disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio sulle opere di ristrutturazione degli impianti e degli arredi dell'appartamento di Corso Porta Ticinese n. 80, Milano finalizzata ad accertare le modalità di progettazione ed esecuzione dei lavori;
Si chiede, inoltre, ammettersi prova testimoniale sui capitoli di prova e i testi articolati di cui al paragrafo sub VII dell'atto di opposizione qui da intendersi integralmente ritrascritto e sui capitoli già articolati nell'atto di opposizione e nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., da intendersi tutti preceduti dalla locuzione “vero che”:
1) “in occasione del sopralluogo da parte di un tecnico specializzato per la ricerca di perdite sono state aperte le valvole dell'impianto e si è allagato tutto il vespaio del piano terra e la taverna sottostante”;
2) “nel corso dei lavori c'è stata una perdita in sala causata dall'operazione eseguita dalla società, oggi convenuta, che ha provocato una perdita costante che ha rovinato muri, intonaci e tinteggiature degli ambienti sottostanti.
3) “al secondo piano non arriva acqua sanitaria;
4) “la cucina non può ancora essere installata”;
5) “È stato bucato il tubo del gas nel pavimento, mentre era in corso un intervento per posizionare un altro tubo. Fatto che ha comportato la necessità di intervenire immediatamente e rompere tutto il pavimento attiguo per realizzare 2 giunture sulle pareti verticali (a destra e a sinistra della rottura), con ingenti costi di muratori e estetica dei muri compro-messa)”.
6) “l'installazione dell'impianto di aria condizionata è avvenuta in modo irregolare poiché le 2 macchine, con 4 split ciascuna, non erogano né aria fredda né calda”.
7) “La caldaia non funziona o funziona male, si accende e raggiunge temperature molto elevate senza motivi in quanto priva di acqua sanitaria”.
8) “L'impianto di termoidraulica è stato allestito in modo negligente con cavi e tubi tra loro invertiti”
9) “L'impianto termoidraulico è privo di schede di gestione, valvole, collettori, tubi, attacchi che, anche dove presenti, sono stati installati in modo negligente e compromettono l'utilizzo dell'intero sistema per tutta la casa, così come meglio descritto nella relazione della
”. Parte_2
pagina 3 di 13 Si indicano i seguenti testimoni su tutti i capitoli: c/o con Testimone_1 CP_2 sede in via Luigi Galvani, 23 – 39100 Bolzano;
c/o con Testimone_2 CP_2 sede in via Luigi Galvani, 23 - 39100 Bolzano;
c/o Night & Day Testimone_3
Service Srl, Via Meraviglia 31 Barbaiana di Lainate (MI); titolare CP_3 dell'omonima ditta individuale con sede in San Giuliano Milanese, via Turati n. 9, Pt_2 in qualità di omonimo titolare della con sede
[...] Parte_2 in Bollate, via Legnano n. 16; residente in [...], Appia Antica n. 20; CP_4
residente a [...]in Corso Genova. CP_5
I suddetti testimoni si indicano anche a prova contraria alla quale si chiede di essere ammessi. Si chiede disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio sulle opere di ristrutturazione degli impianti e degli arredi nell'appartamento di Corso Porta Ticinese n. 80, Milano finalizzata ad accertare le modalità di progettazione ed esecuzione dei lavori”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni eccezione e istanza avversaria, così provvedere: Nel merito, rigettare l'impugnazione proposta dal dott. avverso la sentenza n. Parte_1
4244/2024 del Tribunale di Milano e tutte le domande formulate nell'atto di appello, con integrale conferma del provvedimento di primo grado. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite, oltre oneri e accessori di legge. In via istruttoria: se del caso, ammettere le istanze formulate nella seconda memoria del giudizio di primo grado, da intendersi qui di seguito integralmente richiamate e trascritte”
All'esito dell'udienza fissata a norma dell'art. 350 bis c.p.c. e della odierna camera di consiglio del 29.01.2025 espone le seguenti
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il giudizio di primo grado
propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 10362/2023 del Parte_1
12/06/2023 emesso dal Tribunale di Milano nei suoi confronti per l'importo di
€ 10.505,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, su ricorso di
[...]
(di seguito ). La creditrice opposta aveva agito in Controparte_1 via monitoria per il pagamento del saldo del corrispettivo dovutole per l'esecuzione di alcune opere di ristrutturazione dell'immobile, sito in Milano a Corso di Porta Ticinese n. 80, appartenente a . Parte_1
Il debitore, con l'atto di citazione in opposizione, eccepì: a) l'inadempimento, ex art. 1460 c.c., dell'appaltatrice, stante la sussistenza di vizi e difetti;
b) che le pagina 4 di 13 variazioni eseguite dall'appaltatrice non erano state richieste dal committente ed erano state eseguite per rimediare alla negligenza nell'esecuzione dei lavori;
c) l'illegittima emissione del decreto ingiuntivo per la carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
d) la carenza di prova del credito per mancata produzione dell'estratto autentico notarile;
c) la presenza di vizi e difetti che gli avevano cagionato danni patrimoniali. Si costituì in giudizio deducendo a sua volta: a) l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta dopo i termini di legge, allorquando il decreto ingiuntivo era già stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c.; b) l'omessa allegazione e prova dell'impossibilità, a norma dell'art. 650 c.p.c., di avere avuto conoscenza della notificazione del decreto ingiuntivo per irregolarità o per caso fortuito o forza maggiore;
c) l'infondatezza dell'opposizione nel merito. Con memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c. parte opponente dedusse la tempestività della notifica dell'opposizione al decreto ingiuntivo e, comunque, qualificò l'opposizione spiegata come tardiva, a norma dell'art. 650 c.p.c., invocando la nullità ovvero l'irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, sul presupposto che la residenza di Milano, Corso di Porta Ticinese n. 80, non fosse abitabile perché soggetta a ristrutturazione integrale e, quindi, luogo non idoneo al perfezionamento della notificazione. Ultimata la fase istruttoria, il primo giudice invitò le parti a precisare le conclusioni e, all'esito della discussione della causa, emise la sentenza n. 4244/2024, pubblicata il 18/04/2024, con cui dichiarò l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore domanda, e la definitiva esecutività del decreto opposto ex art. 653 c.p.c., condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite a favore del creditore opposto, liquidate in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre a spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge. Motivò la propria decisione rilevando che:
- l'opposizione era stata proposta dopo il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art. 641, co. 1 c.p.c., dalla notificazione del decreto ingiuntivo, posto che tale notifica si era perfezionata, a norma dell'art. 140 c.p.c., in data 3.07.2023 (in quanto l'1.07.2023 cadeva di sabato), mentre l'opposizione era stata notificata in data 25.09.2023, ovvero oltre il termine dei 40 giorni che, tenendo conto del periodo di sospensione feriale, scadeva in data 12.09.2023;
- non sussistevano i presupposti per la proposizione di una opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. poiché era pacifico e incontroverso che il decreto ingiuntivo era entrato nella sfera di conoscenza dell'opponente, essendo stato depositato presso la residenza dell'attore emergente dai certificati di residenza pagina 5 di 13 prodotti in giudizio, e non era stato ritirato dopo l'avviso di deposito. Inoltre, la piena conoscenza del decreto ingiuntivo risultava dalla stessa opposizione proposta dal ai sensi dell'art. 645 c.p.c., nella quale non era stata eccepita Pt_1 né la nullità della notificazione, né la mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo notificato. Infine, l'opponente non aveva nemmeno allegato e provato, entro il termine delle preclusioni assertive e istruttorie, che proprio a causa di detta irregolarità non aveva avuto tempestiva conoscenza del decreto e non era stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Sul punto si era limitato a dedurre che a causa dei lavori di ristrutturazione aveva cambiato momentaneamente residenza e aveva prodotto a riprova di tale assunto fotografie del luogo di residenza e bollette di somministrazione di energia elettrica relativa ad un altro immobile, ovvero documenti inidonei a dimostrare che non aveva potuto proporre una tempestiva opposizione per motivi non imputabili a sè stesso.
Il giudizio di secondo grado Avverso la predetta sentenza ha proposto appello chiedendone la Parte_1 riforma previa sospensione ai sensi dell'artt. 283 e 351 c.p.c. Si è costituita deducendo, in via preliminare, l'insussistenza dei presupposti per la sospensione della sentenza impugnata, nonché, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., e, nel merito, l'infondatezza del gravame in fatto e in diritto. All'esito dell'udienza del 3 ottobre 2024 fissata per la discussione dell'istanza ex art. 283 c.p.c. il Collegio, con ordinanza in pari data, ha respinto l'istanza di sospensiva e ha fissato l'udienza del 24 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza le parti hanno precisato le conclusioni e il Consigliere Istruttore ha rinviato la causa al 23 gennaio 2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., assegnando il termine per il deposito di succinte memorie conclusionali. All'udienza del 23 gennaio 2025 le parti hanno discusso la causa che è stata trattenuta in decisione.
*** L'impugnazione è articolata in quattro motivi di seguito sintetizzati: A. Con il primo motivo l'appellante deduce la violazione degli artt. 633, 634, 638 e 640 c.p.c., nonché, l'omessa applicazione, da parte del giudice del monitorio, degli obblighi di controllo sanciti dalla Corte di Cassazione a S.U.
pagina 6 di 13 nella sentenza n. 9479/2023 in relazione ai diritti dei consumatori, con conseguente ammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.. Sostiene al riguardo che il contratto sottostante al credito azionato da sarebbe soggetto alla disciplina del Codice del Consumo (Dlgs n. 206/2005) e che il giudice del monitorio avrebbe omesso di svolgere d'ufficio il controllo sul carattere abusivo delle clausole contrattuali e di segnalarne l'esistenza nel decreto ingiuntivo. Il che legittimerebbe l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. come stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 9479/2023. Quanto alle clausole contrattuali in contrasto con la disciplina del DLgs 206/2005 l'appellante sostiene che l'esistenza di clausole vessatorie si evincerebbe dalla condotta di che, ad esempio, avrebbe deciso unilateralmente i lavori da eseguire e il corrispettivo e che tali condotte rientrerebbero nell'ambito delle clausole abusive di cui all'art. 33, lett. l), n) e o), e all'art. 36, lett. c), del Codice del Consumo. B. Con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione degli artt. 115 e 138 c.p.c., nonché degli artt. 3 e 4 della L. n. 53/1994, nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della opposizione in quanto proposta dopo il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo previsto dall'art. 641, co. 1, c.p.c.. In proposito l'appellante deduce di non aver avuto conoscenza del decreto monitorio, poiché, la relativa notificazione è stata effettuata presso il luogo di residenza anagrafica sito in Milano, Corso di Porta Ticinese n. 80, dove, tuttavia non risiedeva in quanto presso l'immobile ivi ubicato erano in corso lavori di ristrutturazione, come non contestato dall'opposta. Pertanto, la notifica del decreto ingiuntivo sarebbe nulla in quanto eseguita presso la residenza anagrafica e non già presso l'abitazione effettiva. C. Con il terzo motivo si censura la sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. nella parte in cui il primo giudice ha escluso la sussistenza dei presupposti dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. A detta dell'appellante tutte le circostanze in base alle quali il giudice di prime cure ha escluso di poter qualificare l'opposizione come tardiva ex art. 650 c.p.c. (i.e. proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo senza eccepire la nullità della notificazione e mancata prova della non tempestiva conoscenza del medesimo decreto) sarebbero superate dal fatto che parte opposta non avrebbe contestato la circostanza, allegata nella prima memoria di cui all'art. 171-ter, che l'immobile di Corso di Porta Ticinese n. 80 fosse inagibile e non abitato da alcuno al tempo della notifica.
pagina 7 di 13 Pertanto, l'opposizione tardiva dovrebbe considerarsi validamente proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. poiché la mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo non sarebbe imputabile all'appellante. D. con il quarto motivo si censura la sentenza, per omessa pronuncia, nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato l'impossibilità di esaminare il merito della causa e le domande riconvenzionali in quanto assorbite dall'eccezione preliminare di rito sulla tardività della opposizione. L'appellante ha, quindi, riproposto le eccezioni e la domanda riconvenzionale (avente ad oggetto l'esistenza di vizi e difformità, ex art. 1667 c.c., delle opere eseguite da e il conseguente risarcimento del danno) proposte nel giudizio di primo grado e ne ha chiesto l'accoglimento a prescindere dalla riforma in rito della sentenza impugnata.
L'opinione della Corte
1. Deve rilevarsi preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Sul punto si evidenzia che con l'atto introduttivo del giudizio parte appellante ha consentito di individuare i capi della sentenza che ha inteso impugnare, articolando l'impugnazione in termini aderenti al vaglio imposto dalla norma, ovvero in modo tale da consentire di individuare i punti controversi di cui si sollecita una diversa ricostruzione, con conseguente piena estrinsecazione del principio devolutivo.
2. Tanto premesso, l'appello è infondato. 2.1 Quanto al primo motivo si osserva che non avendo l'appellante dimostrato l'esistenza di clausole vessatorie nel contratto di appalto stipulato oralmente con per l'esecuzione di alcuni lavori presso l'immobile di sua proprietà, non sussistono i presupposti per poter applicare la disciplina delle nullità di protezione previste dagli artt. 33 e seguenti del c.d. Codice del Consumo, di cui al Dlgs 205/2006, Tanto discende de plano dalla circostanza che l'esistenza di clausole vessatorie è ricollegata, in via del tutto generica e apodittica, alla “condotta di ”, che CP_6 avrebbe “deciso unilateralmente i lavori da eseguire e il corrispettivo” (cfr. atto di appello pag. 5, terzo cpv) senza, tuttavia, cha sia stata fornita alcuna prova al riguardo. Peraltro, tale doglianza non è stata sollevata nel giudizio di primo grado dove l'opponente si è limitato a eccepire l'esistenza di vizi e difetti nelle opere eseguite dall'appaltatore e a chiedere la riduzione del prezzo oltre al risarcimento dei danni. Il che conferma l'insussistenza di clausole vessatorie nel contratto stipulato tra le parti.
pagina 8 di 13 Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello, non potendosi applicare al caso di specie i principi sanciti dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 9479/2023 in merito alla legittimità della opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., in presenza di clausole nulle ai sensi del Codice del Consumo non rilevate e segnalate dal giudice del monitorio. 2.2 Non meritano miglior sorte il secondo e terzo motivo di appello, qui trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi poiché vertenti sulla declaratoria di inammissibilità della opposizione al decreto ingiuntivo. A tale riguardo si osserva che la notifica del decreto ingiuntivo è stata effettuata dal legale di ai sensi dell'art. 3 della L. 53/1994, ovvero in proprio a mezzo del servizio postale. L'art. 3, co. 1, lett. b), della L. 53/1994 prevede che la notifica debba essere effettuata presso la residenza, o la dimora o il domicilio del destinatario, mentre il successivo co. 3 stabilisce che “per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articolo 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890”, ossia le norme concernenti la notifica a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. Per quanto qui rileva, tale disciplina stabilisce:
- all'art. 7 che il piego contenente l'atto da notificare deve essere consegnato dall'operatore postale “nelle mani proprie del destinatario” o alle altre persone ivi indicate (i.e. persone di famiglia conviventi stabilmente, addetto al servizio del destinatario e portiere dello stabile);
- all'art.
8.1 che, se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, “ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato presso il punto di deposito più vicino al destinatario”.
- all'art.
8.4 che del tentativo di notifica dell'atto e del suo deposito deve essere data notizia al destinatario “mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda”; avviso che deve contenere, tra l'altro, l'indicazione del punto di deposito dell'atto “nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente”;
- all'art.
8.5 che: “La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4”; pagina 9 di 13 - all'art. 9 che devono essere restituiti al mittente, con indicazione del motivo del mancato recapito, gli invii che non sono stati consegnati per i seguenti motivi: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente. Quindi, se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo e in caso di “temporanea assenza del destinatario” dal luogo in cui viene eseguita la notifica - che postula la verifica circa la residenza, il domicilio o la dimora in loco del destinatario - l'operatore postale è tenuto a comunicare al notificando, a mezzo avviso con lettera raccomandata A/R affisso alla porta d'ingresso o immesso nella cassetta della corrispondenza, l'ufficio postale presso cui è stato depositato l'atto. In tal caso la notifica si perfeziona per il destinatario con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso o alla data di ritiro del piego, se anteriore ai dieci giorni dall'inoltro della raccomandata. Nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo posta presso la residenza del (i.e. Corso di Porta Ticinese n. 80) risultante dal certificato Pt_1 rilasciato dal Comune di Milano (docc. 8 e 9 ITS). Inoltre, dal decreto ingiuntivo notificato, prodotto in giudizio da (doc. 6
, risulta che: tale atto non è stato notificato “per temporanea assenza del destinatario”; in data 21/06/2023 è stata spedita al destinatario la comunicazione di avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale (c.d. CAD); tale comunicazione è stata “immessa nella cassetta postale del destinatario” e l'atto non è stato ritirato nei dieci giorni dall'inoltro della , sicché la notifica si è perfezionata per il destinatario alla data del 3 luglio 2023 per compiuta giacenza. La mancata notifica “per temporanea assenza” sta ad indicare che l'operatore postale ha verificato che l'appellante era effettivamente residente in Corso di Porta Ticinese n. 80, tanto vero che la è stata inserita nella cassetta postale ivi presente e intestata all'appellante, ma che era momentaneamente assente. Va da sé che le censure proposte con il secondo e terzo motivo di appello sono infondate poiché, come rilevato dal primo giudice, l'appellante non ha dimostrato di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto monitorio per cause a sé non imputabili. Dimostrazione che era indispensabile per poter qualificare l'opposizione come tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. poiché, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, con la memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. ha ampiamente CP_6 dimostrato l'inconsistenza della tesi, propugnata dall'opponente quanto al trasferimento provvisorio del proprio domicilio in Via Molino delle Armi n. 15 a causa dei lavori in corso presso l'abitazione di residenza, evidenziando che: pagina 10 di 13 i) la notifica del decreto monitorio era stata eseguita correttamente presso la residenza del sig. e si era perfezionata per compita giacenza atteso che Pt_1
“l'Agente notificante, dato atto dell'assenza del destinatario, ha immesso l'avviso nella cassetta postale (doc. 6), depositando poi il plico presso l'Ufficio Postale senza rilevare problemi di sorta, né in relazione al fabbricato, né con riferimento all'individuazione del destinatario presso l'indirizzo indicato dal mittente. Inoltre, l'Agente notificante ha provveduto ad informare dell'avvenuto deposito il destinatario, con apposita raccomandata (doc. 6), tant'è che quest'ultimo curava il ritiro del plico raccomandata (solo) il 06.09.2023 (doc. 13)”; ii) quanto sopra risultava confermato dalla circostanza che in sede di opposizione al decreto ingiuntivo il non aveva negato l'avvenuta notifica Pt_1 ma si era limitato ad affermare che la notifica aveva avuto luogo in data 6 settembre 2023 (ovvero alla data di ritiro del plico dall'ufficio postale); iii) il cambiamento temporaneo di dimora non risultava documentato visto che l'opponente aveva omesso di richiedere al Comune di Milano la propria iscrizione nei registri dell'anagrafe della popolazione temporanea, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 223/1989; iv) le bollette dei consumi di energia elettrica, intestati all'opponente e recanti quale indirizzo di fornitura Via Molino delle Armi n. 15 (doc. 4 ), erano Pt_1 irrilevanti sia perché relativi a un periodo antecedente alla formazione del titolo esecutivo, sia perché non nella disponibilità del creditore. Inoltre, con la memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c. ha contestato puntualmente anche le ulteriori produzioni documentali del sig. rilevando Pt_1 che: i) le ulteriori bollette elettriche prodotte dall'opponente con la memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. (docc. 1 e 2 ), emesse da A2A per la fornitura di energia Pt_1 elettrica sempre presso Via Molino delle Armi n. 15 per i mesi di agosto- settembre 2023 e ottobre-novembre 2023, recavano come destinatario Pt_1
presso la residenza di Corso di Porta Ticinese n. 80. Il che smentiva
[...] platealmente la tesi avversaria dato che le bollette erano state recapitate da A2A nel luogo in cui era stato notificato il decreto ingiuntivo, fermo restando che la somministrazione di energia elettrica presso un altro immobile non attestava la residenza del debitore in luogo diverso da quello risultante dai registri dell'Anagrafe del Comune di Milano;
ii) del tutto irrilevanti erano le fotografie prodotte dall'opponente sub docc. 3 e 4, volte a dimostrare l'assenza di portineria e l'assenza del nome dell'opponente sul citofono dello stabile di Corso di Porta Ticinese n. 80, in quanto prive di attestazione temporale e, quindi, inidonee a smentire quanto attestato dall'Agente notificante. pagina 11 di 13 Ciò detto, va poi sottolineato che nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo il sig. ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale patito Pt_1 per non aver potuto usufruire dell'abitazione milanese nei tempi concordati a causa dei vizi e difetti dei lavori eseguiti da dichiarando che il danno derivava, tra l'altro, dai “notevoli costi ed esborsi legati alla necessità di soggiornare per lunghi periodi di tempo in albergo”. Il che si pone in palese contraddizione con la tesi del trasferimento momentaneo del domicilio in Via Molino delle Armi n. 15. A ciò si deve aggiungere il fatto che tutte le fatture emesse da all'opponente a partire dal 2021 sono intestate a presso l'indirizzo di residenza, Parte_1
Corso di Porta Ticinese n. 80, e l'appellante non ha mai contestato la correttezza di tale dato. Inoltre, la stessa appellante ha depositato nel giudizio di primo grado l'atto di precetto (doc. 1 ) che le aveva notificato a mezzo posta Pt_1 nell'ottobre del 2023, sempre presso la residenza risultante all'Anagrafe di Milano, dal quale risulta che la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza in data 07/11/2023 e che l'atto era stato ritirato dall'ufficio postale in data 09/11/2023. Il ritiro del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto dall'ufficio postale di deposito, da un lato, attesta inequivocabilmente il collegamento funzionale esistente tra l'appellante e il luogo di residenza dichiarato all'anagrafe e, dall'altro, conferma l'inconsistenza della tesi sulla nullità della notifica del decreto ingiuntivo eseguita presso il luogo di residenza e sulla non imputabilità all'opponente della conoscenza tardiva del medesimo decreto. Non è, pertanto, censurabile la sentenza gravata nella parte in cui il giudice di prime cure ha accertato che la notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata nei confronti del destinatario alla data del 3 luglio 2023 e ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione notificata dall'appellante in data 25/09/2023, in quanto proposta ben oltre il termine di quaranta giorni stabilito dall'art. 641 c.p.c., non sussistendo i presupposti per la qualificazione dell'opposizione come tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.. 2.3 La conferma della sentenza del Tribunale di Milano sulla inammissibilità della opposizione al decreto ingiuntivo spiegata da determina Parte_1
l'impossibilità per il giudice di entrare nel merito della vicenda in contestazione e, conseguentemente, l'assorbimento del quarto motivo di appello con cui sono state riproposte le eccezioni e la domanda riconvenzionale formulate nel giudizio di primo grado.
* Per tutte le suesposte ragioni l'impugnazione deve essere respinta. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle pagina 12 di 13 spese del presente giudizio che si liquidano, come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto della non espletata fase istruttoria e/o di trattazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da contro avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 4244/202, pubblicata il 18/04/2024, così dispone:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 4244/202, pubblicata il 18/04/2024;
2. condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese de grado liquidate in complessivi €3.966,00 per compensi professionali oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%);
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228. Così deciso in Milano il 29 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Teresa Brena Alberto Vigorelli
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