Ordinanza cautelare 21 marzo 2024
Sentenza breve 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 18/02/2026, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00815/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00365/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 365 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da IN ON De IS, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Papi Rossi, Nicola Ferrante e Maria Gabriella Marrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
nei confronti
NA VA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Delibera di Giunta Regionale n. XII/1509 del 13 dicembre 2023, pubblicata in data 20 dicembre 2023 sul B.U.R.L. ed avente ad oggetto “Determinazioni conseguenti alle DD.G.R. n. XII/281 del 15.05.2023 e n. XII/642 del 17.07.2023 relative alla formazione di un elenco di soggetti idonei alla nomina di componente di Comitato Etico di Regione Lombardia” nella parte in cui non ha ammesso il ricorrente alla selezione per la formazione dell''elenco degli “esperti in materia giuridica”, adottato ed allegato alla predetta Delibera, ivi compreso, in parte qua, il predetto elenco e i verbali della Commissione esaminatrice n. 1 del 2 ottobre 2023, n. 2 del 27 ottobre 2023, n. 3 del 17 novembre 2023 nonché di ogni altro atto presupposto e connesso, ivi compresa, ove occorrer possa e in parte qua, la Delibera di Giunta Regionale n. XII/281 del 15 maggio 2023 recante l''approvazione dell''avviso pubblico “per la selezione dei nominativi dei componenti dei 6 CET Lombardi di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2023 “definizione dei criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici territoriali" - nomina componenti fase transitoria”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ON De IS IN il 23/2/2024:
- della Delibera di Giunta Regionale n. XII/1873 del 12 febbraio 2024 pubblicata sul B.U.R.L. del 15 febbraio 2024, avente ad oggetto “Determinazioni concernenti la nomina dei componenti dei comitati etici di Regione Lombardia ex D.M. Salute 30 gennaio 2023” nonché il suo Verbale, allegato 1 alla delibera e gli elenchi, nella parte in cui non ha incluso il ricorrente avvocato ON nei predetti elenchi e ha rigettato l''istanza di autotutela presentata dell''Avv. ON in data 17 gennaio 2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa EN Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso introduttivo notificato il 12 febbraio 2024, il ricorrente impugnava la Delibera di Giunta Regionale n. XII/1509 del 13 dicembre 2023, pubblicata in data 20 dicembre 2023 sul B.U.R.L., nella parte in cui non aveva ammesso lo stesso ricorrente alla selezione per la formazione dell'elenco degli " esperti in materia giuridica ", adottato ed allegato alla predetta Delibera, al fine di formare un elenco di soggetti idonei alla nomina di componente del Comitato Etico di Regione Lombardia, nonché la Delibera di Giunta Regionale n, XII/281 del 15 maggio 2023 recante l'approvazione dell'avviso pubblico "per la selezione dei nominativi dei componenti dei 6 CET Lombardi di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2023 "definizione dei criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici territoriali" - nomina componenti fase transitoria";
- con ricorso per motivi aggiunti presentati il 23 febbraio 2024, il ricorrente impugnava la Delibera di Giunta Regionale n. XII/1873 del 12 febbraio 2024 pubblicata sul B.U.R.L. del 15 febbraio 2024, avente ad oggetto le determinazioni concernenti la nomina dei componenti di comitati etici di Regione Lombardia nonché il suo verbale, nella parte in cui non aveva incluso il ricorrente nei predetti elenchi e ne aveva rigettato l'istanza di autotutela;
- con ordinanza n. 276 del 21 marzo 2024, questo T.A.R. respingeva l'istanza di misure cautelari ritenendo sussistente una plausibile ragione di incompatibilità tra la carica ricoperta dal ricorrente presso il Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali e l’essere membro del Comitato etico territoriale della Regione Lombardia;
Rilevato che in prossimità dell’udienza pubblica, con memoria depositata il 9 gennaio 2026, il ricorrente ha manifestato il venir meno dell’interesse alla decisione in quanto - considerata la durata triennale del mandato dei membri dei sei Comitati etici territoriali della Regione Lombardia, in larga parte trascorsa – la decisione non consentirebbe un utile inserimento del ricorrente nell'elenco degli idonei, anche in caso di accoglimento del ricorso;
Va pertanto dichiarata, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a., l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LB Di MA, Presidente FF
EN Di LO, Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN Di LO | LB Di MA |
IL SEGRETARIO