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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 22/09/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL LAVORO
______________
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, composta dai signori:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Marco Sabella Consigliere relatore
Dott. Giovanni Battiato Ausiliario della Corte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 41/2025 R.G. avente per oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Enna, promossa
DA nato a [...] l'[...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso l'indirizzo digitale dell'Avv. Ivano Costa, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
Appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in Caltanissetta via Val d'Aosta 14/d, presso l'ufficio legale dell'ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Stefano Dolce e Carmelo Russo per procura generale alle liti in atti
Appellato
Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.11.2022, Parte_1 chiedeva di ritenere e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di cancellazione da parte dell' delle giornate di lavoro svolte in CP_1
1 agricoltura per gli anni 2018, 2019 e 2020 e ritenere illegittimi i conseguenti provvedimenti di rigetto dell'indennità di disoccupazione agricola e prestazioni accessorie e, comunque, ritenere e dichiarare che il ricorrente ha svolto attività di bracciante agricolo a tempo determinato per i predetti anni alle dipendenze della ditta e, per l'effetto, dichiarare Controparte_2 il diritto dello stesso a percepire le somme per i predetti anni o - se già percepite - a mantenerle a titolo di indennità di disoccupazione agricola e di eventuali diritti di maternità e/o malattia e assegno per il nucleo familiare, condannando l' al CP_1 pagamento in suo favore – o a non riscuotere qualora già percepiti
- delle predette indennità, nonché, qualora sia stato cancellato, riscriverlo negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Si costituiva l' chiedendo, nel merito, di ritenere e dichiarare CP_1 che parte ricorrente non aveva diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni oggetto di giudizio nonché alle prestazioni previdenziali derivanti da tale iscrizione e, per l'effetto, confermare gli indebiti notificati dall'ente e mandare assolto l' dalle domande tutte proposte nei suoi confronti, CP_3 richiamando gli accertamenti all'uopo eseguiti dai sui funzionari sulla presunta parte datoriale.
Con sentenza n. 401/2024, pubblicata in data 22.08.2024, l'adito
Tribunale di Enna in funzione di giudice del lavoro, ritenute fondate le difese di merito opposte dall' , rigettava il ricorso, condannando CP_1 parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Argomentava, in buona sostanza, il primo giudice, che, da un lato, non avesse l'appellante in alcun modo provato, come suo specifico onere, articolando una prova per testi inammissibile per genericità e producendo documentazione priva di rilievo dimostrativo, il fondamento delle domande di cui al ricorso introduttivo di causa – ossia l'espletamento delle denunciate lavorative presso l'azienda
, quale lavoratore subordinato a tempo determinato Controparte_2 in agricoltura per gli anni dedotti – e, dall'altro lato, che fosse stata, per converso, pienamente dimostrata la fittizietà di tali rapporti alla luce degli accertamenti condotti in sede ispettiva.
Avverso detta sentenza propone appello l'originaria parte ricorrente, per i motivi che saranno appresso esaminati, chiedendone la riforma,
2 con integrale accoglimento delle domande avanzate con il ricorso introduttivo di causa.
L , costituitosi, resiste al gravame, chiedendone il rigetto. CP_1
************************************
Con il primo motivo, l'appellante, richiamando anche una decisione assunta da questa Corte in un caso analogo, denuncia che il tribunale avrebbe dato “peso probatorio importante” al verbale ispettivo sulla cui esclusiva base ha poi fondato la statuizione CP_1 di rigetto del ricorso, senza avvedersi che gli Ispettori non avevano riscontrato la totale fittizietà dell'azienda datrice di lavoro ma soltanto una sovrabbondanza di manodopera rispetto al reale fabbisogno aziendale, disconoscendo solo alcuni rapporti di lavoro, tra i quali quello del senza tuttavia individuare ragionevoli criteri Parte_1 al fine di selezionare i rapporti di lavoro reali e di espungerli dal complesso di quelli ritenuti, invece, fittizi, pur essendosi essi tutti sostanziati, presunti veri e presunti falsi, nella raccolta di fichidindia e di albicocche sui terreni condotti dalla in San Cono e CP_2
Mazzarino.
Inoltre, al pari di tutti gli altri dipendenti riconosciuti, a ulteriore dimostrazione della realtà dei rapporti di lavoro denunciati,
l'appellante era stato retribuito anche con versamenti in c/c, come risulta dall'estratto conto prodotto nel primo grado del giudizio, del tutto obliato dal primo decidente.
L'arbitrarietà dell'esclusione dell'originario ricorrente dal novero dei veri braccianti agricoli assunti nel corso degli anni dalla CP_2 emergerebbe poi anche dal contenuto della richiesta di archiviazione e del conforme decreto di archiviazione nei confronti del titolare della stessa azienda, con i quali la A.G. di Caltagirone ha archiviato il procedimento ritenendo che non fossero emersi indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla penale responsabilità dell'indagato, non risultando la prova: “né della radicale inidoneità morfologica dei terreni nella disponibilità dell'indagato o del loro stato di abbandono né dell'inesistenza della sede legale e/o delle attrezzature aziendali
e/o di documentazione in grado di dare contezza dell'operatività dell'azienda né la prova della sproporzione tra il numero di lavoratori
e l'estensione in ettari dei terreni disponibili, né della sproporzione tra il numero di giornate lavorative e l'effettiva necessità colturale dei
3 terreni né di fatture se del caso anche risalenti nel tempo non attinenti all'oggetto sociale: piuttosto, dagli atti risulta l'esercizio di un'attività imprenditoriale e commerciale in agricoltura seppure con metodi illegittimi sul piano del diritto del lavoro e/o del diritto tributario (ma con tutti i connessi fattori imprevedibili quali l'impegno personale, la capacità organizzativa, le avverse condizioni atmosferiche) a prescindere da ogni considerazione circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, dall'indagato e dagli altri lavoratori in assenza delle garanzie di cui agli artt.64 e 65 c.p.p.”.
Erronee sarebbero dunque le statuizioni concernenti l'asserita insufficienza di prova della sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato in agricoltura in discorso, stigmatizzando l'appellante, da un lato, che il Tribunale non avrebbe in alcun modo tenuto conto delle prove documentali dalla stessa offerte, tutte comprovanti l'effettiva esistenza del rapporto dedotto in giudizio, valorizzando per converso le risultanze del detto verbale ispettivo, nonostante i ben noti limiti al suo contenuto fidefacente, rigettando poi la chiesta di prova testimoniale articolata dal lavoratore, riproposta in sede di gravame, ritenendola erroneamente generica - ciò a fronte di capitoli del tutto specifici che avrebbero consentito di chiarie la effettiva natura del lavoro svolto dal ricorrente a favore della parte datoriale e le concrete modalità del suo svolgimento - salvo poi concludere, altrettanto erroneamente e contraddittoriamente, che la parte aveva mancato la prova a suo carico.
L'appellante impugna poi la decisione di primo grado nella parte relativa alle statuizioni sulle spese di lite, avendolo il tribunale erroneamente condannato, nonostante lo stesso avesse, con la propria autodichiarazione ex art. 152 disp. Att. cpc resa in seno al ricorso, dichiarato il non superamento dei limiti di reddito stabiliti per legge ai fini del pagamento del contributo unificato e di un eventuale condanna alle spese.
L'appello non può trovare accoglimento se non limitatamente all'ultimo dei motivi proposti, concernente la violazione della disciplina di cui 152 disp. Att. cpc.
Va al riguardo innanzitutto rilevato che impropriamente l'appellante ha fatto richiamo all'arresto giurisprudenziale di questa Corte nel procedimento n. 21/2024 R.G. tra e Parte_2 CP_1
4 concernente sempre la questione del disconoscimento da parte dell'Istituto di rapporti a termine in agricoltura ai fini della corresponsione delle previdenze connesse, trattandosi di procedimento, concernente peraltro altra parte datoriale, non sovrapponibile a quello oggetto dell'odierna trattazione, se non per il profilo del contenuto degli accertamenti ispettivi posti a base della decisione - che non avevano escluso la reale operatività dell'azienda datrice di lavoro ma solo accertato la sovrabbondanza della manodopera dichiarata – con tratti differenziali per il resto assai significativi, quali quelli concernenti l'indicazione dei criteri selettivi dei rapporti di lavoro ritenuti fittizi e il valore da riconoscere alle dichiarazioni rese in quel procedimento dai testi all'uopo sentiti, ritenuti da questa Corte non solo attendibili soggettivamente ma anche portatori di conoscenze dirette idonee a fare ritenere sussistenti nella specie ivi esaminata i caratteri distintivi tipici del rapporto di lavoro subordinato, quali, soprattutto, la eterodeterminazione del prestatore e la sua sottoposizione al potere gerarchico, disciplinare e di direttiva della parte datoriale.
Nel caso in disamina, invece, gli ispettori dell' hanno, CP_1 innanzitutto, dato ampiamente conto dei criteri utilizzati al fine di selezionare, nel complesso di quelli analizzati, i rapporti ritenuti effettivamente non esistenti.
In particolare, gli ispettori - dopo avere evidenziato, sulla base della stessa documentazione fornita dalla la comunicazione CP_2 da parte della stessa alle competenti pubbliche amministrazioni, tra le quali l' dell'impiego di volumi di personale dipendente di gran CP_1 lunga superiori al fabbisogno di manodopera stimato dalla medesima società per gli anni 2018-2020 (900 giornate di lavoro annuo per i primi due anni e 11.000 per l'anno 2020, contro le oltre 18.000 ore denunciate nel 2018 e 2019 e le oltre 23.000 denunciate nel 2020) e l'ingiustificabile disavanzo economico, desumibile dalle denunce IVA della stessa società all'amministrazione finanziaria, interamente imputabile ai costi per la manodopera dichiarata, con un deficit nei tre anni pari a 1.163.507,52 euro - hanno ritenuto di individuare, sulla base delle dichiarazioni acquisite nel corso della verifica, i lavoratori formalmente assunti dalla residenti ad CP_2
Adrano, Biancavilla, Paternò, e quali dipendenti Per_1 Per_2
5 di altri esercenti autonome attività di impresa, qualificati come
“capisquadra”, a loro volta pure formalmente assunti come braccianti presso la che avevano di fatto preso in appaltato le CP_2 relative attività di raccolta e lavorazione dei frutti da commercializzare, realizzando un utile di impresa, coincidente con il corrispettivo dei servizi di raccolta ceduti, il cui pagamento da parte della committente era stato dissimulato da erogazioni a titolo retributivo in favore dei membri delle squadre di lavoro, tanto che, come desumibile dalla disamina dei conti correnti bancari della società committente, la " aveva erogato a tali Controparte_4 soggetti retribuzioni del tutto scisse dal quantum del lavoro prestato e mai corrispondenti a quelle loro spettanti sulla scorta del Libro
Unico del Lavoro.
Si tratta, osserva la Corte, di elementi di fatto accertati dagli ispettori dell' su base in larga parte documentale, mai contraddetti CP_1 dall'originario ricorrente, che non ne fatto neanche oggetto di gravame, potendosi dunque essi ritenersi alla stregua di fatti pacifici tra le parti.
Gli ispettori hanno poi accertato, sempre con verifiche documentali non contraddette dall'appellante, che i suddetti operai “appaltati” dai vari “capisquadra” hanno lavorato per un numero di giornate superiore rispetto a quello dichiarato all' dalla " CP_1 Parte_3
.", circostanza che, in uno alla quantità di prodotto acquistato
[...] alla pianta dalla società, desumibile da fatture e documenti di trasporto, e alla capacità di raccolta di ciascun operaio, porta alla dimostrazione che il fabbisogno di manodopera riconducibile alla
" " per gli anni oggetto di verifica fosse stato Controparte_2 interamente soddisfatto dalle imprese appaltatrici e che, correlativamente, fossero da considerarsi non sussistenti tutti gli altri rapporti di lavoro bracciantile denunciati all' solo cartolarmente, CP_1 intercorsi tra l'azienda e gli operai, indicati nella "Tabella A" del verbale ispettivo, tra i quali l'odierno appellante, addetti alle lavorazioni sui fondi rustici, il pagamento delle cui retribuzioni, ove effettivo ma in realtà non provato, avrebbe comportato, come detto, inverosimilmente, un deficit economico tra entrate e uscite pari a oltre un milione di euro, negli appena tre anni di attività dell'impresa.
6 Ciò posto, bene ha innanzitutto fatto il primo giudice a non ammettere la prova per testi indicata in ricorso, e ciò non tanto per la ritenuta genericità dei relativi capitoli di prova ma per la scarsa attendibilità soggettiva che può riconoscersi a soggetti indirettamente interessati al buon esito del procedimento, per il lavoratore ricorrente, in quanto anche essi appartenenti al novero dei braccianti agricoli denunciati dalla il cui rapporto di lavoro è stato CP_2 disconosciuto dall'ente previdenziale.
E, invero, i testi indicati dall'originario ricorrente - tutti coinvolti quali ricorrenti oggi appellanti in procedimenti avviati nei confronti dell' per il riconoscimento delle previdenze legate alla loro CP_1 iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli in dipendenza delle loro presunte assunzioni a termine presso la – a prescindere CP_2 dalla loro astratta capacità a deporre, sono da ritenere soggettivamente non attendibili, non solo per l'evidente comunanza di interessi che essi hanno con l'appellante (facendosi, in buona sostanza, i detti, presunti, braccianti agricoli da testimoni gli uni degli altri nei vari procedimenti all'uopo incoati innanzi alla A.G.), ma soprattutto per l'evidente e insanabile contrasto che i capitoli sui quali essi avrebbero dovuto riferire con le risultanze ispettive di cui si è detto, sulle quali, come appena rilevato, lo stesso appellante non ha inteso assumere alcuna specifica posizione contraria, né nel giudizio di primo grado, né in quello di gravame.
E, nel caso del analogamente ad altri soggetti che hanno Parte_1 coevamente pendente identico giudizio di appello nei confronti dell' , il carico di inattendibilità deve ritenersi addirittura CP_3 accentuato su base documentale, in relazione agli estratti conto che lo riguardano e che, lungi dal dimostrare, secondo le intenzioni della difesa, l'esistenza e onerosità del rapporto lavorativo dedotto in giudizio, costituiscono al contrario, secondo la Corte, la migliore riprova del contrario.
Analizzando, infatti, attentamente i detti estratti, non può sfuggire, oltre al fatto che essi riguardano pochissime mensilità (luglio e agosto del 2018 e luglio 2020), la circostanza, assai sospetta, per cui, nei giorni immediatamente successivo all'accredito delle somme da parte della si registrano prelievi per importi pressoché CP_2 corrispondenti (v. accredito del 17.11.2020 per euro 1.476,83, subito
7 seguito dal prelievo in data 19.09.2020 di euro 1.550,00), fatto che per altri appellanti/testimoni degli altri coevi procedimenti pendenti assume addirittura il carattere della reiterazione costante, facendo seriamente dubitare che si tratti di accrediti effettivi.
Parte appellante tralascia anche si considerare che, come affermato da costante giurisprudenza di legittimità: “la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass. 20865/19; Cass.
21239/19; 7623/16).
E nella specie, oltre a evidenziarsi la non credibilità soggettiva dei testi proposti, proprio in relazione all'evidente interesse dei dichiaranti ad un determinato esito della lite - essendo innegabile l'identità di posizione sostanziale che li accomuna all'odierno appellante che ha determinato, appunto, la situazione paradossale per la quale i lavoratori presunti occupati fondano le loro pretese, nonostante ogni obiettiva evidenza in senso contrario, sulle sole rispettive e reciproche dichiarazioni, fungendo ora da ricorrenti e ora da testimoni - si rileva anche la totale, prevedibile, inattendibilità estrinseca delle circostanze sulle quali l'esame testimoniale avrebbe dovuto vertere, per contrasto assoluto con le risultanze obiettive appena menzionate, non sembrando avere senso alcuno ammettere le dette testimonianze per poi dichiarale non attendibili all'esito dell'istruttoria.
Quanto alla documentazione prodotta, l'appellante impugna la statuizione della sentenza gravata con la quale è stata ritenuta la sostanziale irrilevanza probatoria della stessa (modelli di comunicazione di manodopera, denunce contributive, buste paga) sia in quanto di provenienza unilaterale della stessa parte datoriale, sia,
8 ancora una volta, per la sua scarsa attendibilità contenutistica in quanto contrastante con le non contestate risultanze ispettive.
Osserva in senso contrario l'appellante che le valutazioni di non rilevanza della documentazione prodotta operate dal decidente di primo grado sarebbero tuttavia erronee proprio in considerazione degli esiti dei verbali ispettivi prodotti dall' , dai quali si rileva, CP_1 tutt'al più, come detto, la parziale inesistenza dei rapporti di lavoro in agricoltura denunciati dalla che è per il resto CP_2 un'azienda pienamente operativa, con conseguente impossibilità di escludere che tra i dipendenti “effettivi” vi fosse anche l'odierno appellante.
Anche i superiori rilievi appaiono insuscettibili di accoglimento.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e anche da quella di questa Corte in cause del tutto analoghe alla presente, le buste paga, così come i CUD e le dichiarazioni di manodopera agricola non possono avere di per sè rilevanza probatoria sufficiente del rapporto di lavoro in agricoltura presupposto della domanda avente ad oggetto le discendenti previdenze e della propedeutica iscrizione del richiedente negli appositi elenchi, a fronte della contestazione dell'ente di previdenza di cui ai verbali ispettivi in atti, trattandosi, peraltro, di documenti provenienti dal presunto datore di lavoro, che è un soggetto terzo al processo e in posizione non conflittuale con l'appellante stesso.
In altri termini, a fronte del disconoscimento del rapporto, che presuppone una valutazione di non rispondenza al vero dei documenti creati al fine di giustificare quel rapporto lavorativo, quest'ultimo non può essere provato esclusivamente proprio a mezzo di quei documenti.
Appare dunque del tutto condivisibile l'affermazione del primo giudice tesa a negare ogni credibilità ai documenti in discorso, soprattutto in relazione ai convergenti elementi obiettivi di segno contrario di cui si
è prima parlato.
Quanto al secondo argomento, che prende le mosse dalla difficile individuazione dei braccianti non realmente assunti dalla ditta CP_2
- oltre al fatto che gli ispettori li hanno identificati
[...] compiutamente alla stregua del criterio obiettivo sopra richiamato negli operai non appaltati dai vari capisquadra, anche essi identificati
9 - dimentica nuovamente l'appellante che, sulla base delle regole che presiedono al riparto dell'onere della prova della materia de qua, è il lavoratore a dovere dimostrare il fondamento del suo diritto (nel caso de qua la sua appartenenza al novero dei lavoratori assunti, almeno parzialmente, sul serio) prova nella specie del tutto mancata sia a livello documentale che testimoniale, e non, al contrario, l'ente di previdenza a dovere provare la non appartenenza.
Fondato appare invece l'ultimo motivo di gravame proposto, concernente la condanna del ricorrente soccombente alle spese, nonostante la dichiarazione ex art. 152 Disp. Att. C.p.c. dallo stesso ritualmente fatta in seno all'atto introduttivo di causa, non potendo condividersi l'assunto del primo decidente secondo cui l'istituto in questione opererebbe solo in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento, come nella specie, in cui la ricorrente mirava anche a ottenere la condanna dell' alla Controparte_5 reiscrizione della parte negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni oggetto di causa.
Deve infatti farsi applicazione alla specie del principio di diritto più volte affermato dalla Suprema Corte e pienamente condiviso anche da questo collegio secondo cui il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione (cfr., tra le ultime, Corte di
Cassazione, Sent. 28 dicembre 2022, n. 37973), sul presupposto che la domanda di disoccupazione non è dissociabile da quella, costituente il suo necessario presupposto, diretta al riconoscimento del diritto del presunto bracciante all'iscrizione negli appositi elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato.
La sentenza appellata deve essere dunque riformata limitatamente alla parte relativa alla statuizione di condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, che andavano invece dichiarate
10 irripetibili ex art. 152 disp. Att. Cpc., al pari di quelle relative al presente grado.
Attesa la parziale fondatezza del gravame, non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n.
228/2012
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa: in parziale riforma della sentenza n. 401/2024, pubblicata in data
22.08.2024, del Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro
- dichiara irripetibili le spese del primo grado del giudizio;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- dichiara irripetibili le spese del presente grado del giudizio;
Caltanissetta, 10.09.2025
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL LAVORO
______________
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, composta dai signori:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Marco Sabella Consigliere relatore
Dott. Giovanni Battiato Ausiliario della Corte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 41/2025 R.G. avente per oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Enna, promossa
DA nato a [...] l'[...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso l'indirizzo digitale dell'Avv. Ivano Costa, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
Appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in Caltanissetta via Val d'Aosta 14/d, presso l'ufficio legale dell'ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Stefano Dolce e Carmelo Russo per procura generale alle liti in atti
Appellato
Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.11.2022, Parte_1 chiedeva di ritenere e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di cancellazione da parte dell' delle giornate di lavoro svolte in CP_1
1 agricoltura per gli anni 2018, 2019 e 2020 e ritenere illegittimi i conseguenti provvedimenti di rigetto dell'indennità di disoccupazione agricola e prestazioni accessorie e, comunque, ritenere e dichiarare che il ricorrente ha svolto attività di bracciante agricolo a tempo determinato per i predetti anni alle dipendenze della ditta e, per l'effetto, dichiarare Controparte_2 il diritto dello stesso a percepire le somme per i predetti anni o - se già percepite - a mantenerle a titolo di indennità di disoccupazione agricola e di eventuali diritti di maternità e/o malattia e assegno per il nucleo familiare, condannando l' al CP_1 pagamento in suo favore – o a non riscuotere qualora già percepiti
- delle predette indennità, nonché, qualora sia stato cancellato, riscriverlo negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Si costituiva l' chiedendo, nel merito, di ritenere e dichiarare CP_1 che parte ricorrente non aveva diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni oggetto di giudizio nonché alle prestazioni previdenziali derivanti da tale iscrizione e, per l'effetto, confermare gli indebiti notificati dall'ente e mandare assolto l' dalle domande tutte proposte nei suoi confronti, CP_3 richiamando gli accertamenti all'uopo eseguiti dai sui funzionari sulla presunta parte datoriale.
Con sentenza n. 401/2024, pubblicata in data 22.08.2024, l'adito
Tribunale di Enna in funzione di giudice del lavoro, ritenute fondate le difese di merito opposte dall' , rigettava il ricorso, condannando CP_1 parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Argomentava, in buona sostanza, il primo giudice, che, da un lato, non avesse l'appellante in alcun modo provato, come suo specifico onere, articolando una prova per testi inammissibile per genericità e producendo documentazione priva di rilievo dimostrativo, il fondamento delle domande di cui al ricorso introduttivo di causa – ossia l'espletamento delle denunciate lavorative presso l'azienda
, quale lavoratore subordinato a tempo determinato Controparte_2 in agricoltura per gli anni dedotti – e, dall'altro lato, che fosse stata, per converso, pienamente dimostrata la fittizietà di tali rapporti alla luce degli accertamenti condotti in sede ispettiva.
Avverso detta sentenza propone appello l'originaria parte ricorrente, per i motivi che saranno appresso esaminati, chiedendone la riforma,
2 con integrale accoglimento delle domande avanzate con il ricorso introduttivo di causa.
L , costituitosi, resiste al gravame, chiedendone il rigetto. CP_1
************************************
Con il primo motivo, l'appellante, richiamando anche una decisione assunta da questa Corte in un caso analogo, denuncia che il tribunale avrebbe dato “peso probatorio importante” al verbale ispettivo sulla cui esclusiva base ha poi fondato la statuizione CP_1 di rigetto del ricorso, senza avvedersi che gli Ispettori non avevano riscontrato la totale fittizietà dell'azienda datrice di lavoro ma soltanto una sovrabbondanza di manodopera rispetto al reale fabbisogno aziendale, disconoscendo solo alcuni rapporti di lavoro, tra i quali quello del senza tuttavia individuare ragionevoli criteri Parte_1 al fine di selezionare i rapporti di lavoro reali e di espungerli dal complesso di quelli ritenuti, invece, fittizi, pur essendosi essi tutti sostanziati, presunti veri e presunti falsi, nella raccolta di fichidindia e di albicocche sui terreni condotti dalla in San Cono e CP_2
Mazzarino.
Inoltre, al pari di tutti gli altri dipendenti riconosciuti, a ulteriore dimostrazione della realtà dei rapporti di lavoro denunciati,
l'appellante era stato retribuito anche con versamenti in c/c, come risulta dall'estratto conto prodotto nel primo grado del giudizio, del tutto obliato dal primo decidente.
L'arbitrarietà dell'esclusione dell'originario ricorrente dal novero dei veri braccianti agricoli assunti nel corso degli anni dalla CP_2 emergerebbe poi anche dal contenuto della richiesta di archiviazione e del conforme decreto di archiviazione nei confronti del titolare della stessa azienda, con i quali la A.G. di Caltagirone ha archiviato il procedimento ritenendo che non fossero emersi indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla penale responsabilità dell'indagato, non risultando la prova: “né della radicale inidoneità morfologica dei terreni nella disponibilità dell'indagato o del loro stato di abbandono né dell'inesistenza della sede legale e/o delle attrezzature aziendali
e/o di documentazione in grado di dare contezza dell'operatività dell'azienda né la prova della sproporzione tra il numero di lavoratori
e l'estensione in ettari dei terreni disponibili, né della sproporzione tra il numero di giornate lavorative e l'effettiva necessità colturale dei
3 terreni né di fatture se del caso anche risalenti nel tempo non attinenti all'oggetto sociale: piuttosto, dagli atti risulta l'esercizio di un'attività imprenditoriale e commerciale in agricoltura seppure con metodi illegittimi sul piano del diritto del lavoro e/o del diritto tributario (ma con tutti i connessi fattori imprevedibili quali l'impegno personale, la capacità organizzativa, le avverse condizioni atmosferiche) a prescindere da ogni considerazione circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, dall'indagato e dagli altri lavoratori in assenza delle garanzie di cui agli artt.64 e 65 c.p.p.”.
Erronee sarebbero dunque le statuizioni concernenti l'asserita insufficienza di prova della sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato in agricoltura in discorso, stigmatizzando l'appellante, da un lato, che il Tribunale non avrebbe in alcun modo tenuto conto delle prove documentali dalla stessa offerte, tutte comprovanti l'effettiva esistenza del rapporto dedotto in giudizio, valorizzando per converso le risultanze del detto verbale ispettivo, nonostante i ben noti limiti al suo contenuto fidefacente, rigettando poi la chiesta di prova testimoniale articolata dal lavoratore, riproposta in sede di gravame, ritenendola erroneamente generica - ciò a fronte di capitoli del tutto specifici che avrebbero consentito di chiarie la effettiva natura del lavoro svolto dal ricorrente a favore della parte datoriale e le concrete modalità del suo svolgimento - salvo poi concludere, altrettanto erroneamente e contraddittoriamente, che la parte aveva mancato la prova a suo carico.
L'appellante impugna poi la decisione di primo grado nella parte relativa alle statuizioni sulle spese di lite, avendolo il tribunale erroneamente condannato, nonostante lo stesso avesse, con la propria autodichiarazione ex art. 152 disp. Att. cpc resa in seno al ricorso, dichiarato il non superamento dei limiti di reddito stabiliti per legge ai fini del pagamento del contributo unificato e di un eventuale condanna alle spese.
L'appello non può trovare accoglimento se non limitatamente all'ultimo dei motivi proposti, concernente la violazione della disciplina di cui 152 disp. Att. cpc.
Va al riguardo innanzitutto rilevato che impropriamente l'appellante ha fatto richiamo all'arresto giurisprudenziale di questa Corte nel procedimento n. 21/2024 R.G. tra e Parte_2 CP_1
4 concernente sempre la questione del disconoscimento da parte dell'Istituto di rapporti a termine in agricoltura ai fini della corresponsione delle previdenze connesse, trattandosi di procedimento, concernente peraltro altra parte datoriale, non sovrapponibile a quello oggetto dell'odierna trattazione, se non per il profilo del contenuto degli accertamenti ispettivi posti a base della decisione - che non avevano escluso la reale operatività dell'azienda datrice di lavoro ma solo accertato la sovrabbondanza della manodopera dichiarata – con tratti differenziali per il resto assai significativi, quali quelli concernenti l'indicazione dei criteri selettivi dei rapporti di lavoro ritenuti fittizi e il valore da riconoscere alle dichiarazioni rese in quel procedimento dai testi all'uopo sentiti, ritenuti da questa Corte non solo attendibili soggettivamente ma anche portatori di conoscenze dirette idonee a fare ritenere sussistenti nella specie ivi esaminata i caratteri distintivi tipici del rapporto di lavoro subordinato, quali, soprattutto, la eterodeterminazione del prestatore e la sua sottoposizione al potere gerarchico, disciplinare e di direttiva della parte datoriale.
Nel caso in disamina, invece, gli ispettori dell' hanno, CP_1 innanzitutto, dato ampiamente conto dei criteri utilizzati al fine di selezionare, nel complesso di quelli analizzati, i rapporti ritenuti effettivamente non esistenti.
In particolare, gli ispettori - dopo avere evidenziato, sulla base della stessa documentazione fornita dalla la comunicazione CP_2 da parte della stessa alle competenti pubbliche amministrazioni, tra le quali l' dell'impiego di volumi di personale dipendente di gran CP_1 lunga superiori al fabbisogno di manodopera stimato dalla medesima società per gli anni 2018-2020 (900 giornate di lavoro annuo per i primi due anni e 11.000 per l'anno 2020, contro le oltre 18.000 ore denunciate nel 2018 e 2019 e le oltre 23.000 denunciate nel 2020) e l'ingiustificabile disavanzo economico, desumibile dalle denunce IVA della stessa società all'amministrazione finanziaria, interamente imputabile ai costi per la manodopera dichiarata, con un deficit nei tre anni pari a 1.163.507,52 euro - hanno ritenuto di individuare, sulla base delle dichiarazioni acquisite nel corso della verifica, i lavoratori formalmente assunti dalla residenti ad CP_2
Adrano, Biancavilla, Paternò, e quali dipendenti Per_1 Per_2
5 di altri esercenti autonome attività di impresa, qualificati come
“capisquadra”, a loro volta pure formalmente assunti come braccianti presso la che avevano di fatto preso in appaltato le CP_2 relative attività di raccolta e lavorazione dei frutti da commercializzare, realizzando un utile di impresa, coincidente con il corrispettivo dei servizi di raccolta ceduti, il cui pagamento da parte della committente era stato dissimulato da erogazioni a titolo retributivo in favore dei membri delle squadre di lavoro, tanto che, come desumibile dalla disamina dei conti correnti bancari della società committente, la " aveva erogato a tali Controparte_4 soggetti retribuzioni del tutto scisse dal quantum del lavoro prestato e mai corrispondenti a quelle loro spettanti sulla scorta del Libro
Unico del Lavoro.
Si tratta, osserva la Corte, di elementi di fatto accertati dagli ispettori dell' su base in larga parte documentale, mai contraddetti CP_1 dall'originario ricorrente, che non ne fatto neanche oggetto di gravame, potendosi dunque essi ritenersi alla stregua di fatti pacifici tra le parti.
Gli ispettori hanno poi accertato, sempre con verifiche documentali non contraddette dall'appellante, che i suddetti operai “appaltati” dai vari “capisquadra” hanno lavorato per un numero di giornate superiore rispetto a quello dichiarato all' dalla " CP_1 Parte_3
.", circostanza che, in uno alla quantità di prodotto acquistato
[...] alla pianta dalla società, desumibile da fatture e documenti di trasporto, e alla capacità di raccolta di ciascun operaio, porta alla dimostrazione che il fabbisogno di manodopera riconducibile alla
" " per gli anni oggetto di verifica fosse stato Controparte_2 interamente soddisfatto dalle imprese appaltatrici e che, correlativamente, fossero da considerarsi non sussistenti tutti gli altri rapporti di lavoro bracciantile denunciati all' solo cartolarmente, CP_1 intercorsi tra l'azienda e gli operai, indicati nella "Tabella A" del verbale ispettivo, tra i quali l'odierno appellante, addetti alle lavorazioni sui fondi rustici, il pagamento delle cui retribuzioni, ove effettivo ma in realtà non provato, avrebbe comportato, come detto, inverosimilmente, un deficit economico tra entrate e uscite pari a oltre un milione di euro, negli appena tre anni di attività dell'impresa.
6 Ciò posto, bene ha innanzitutto fatto il primo giudice a non ammettere la prova per testi indicata in ricorso, e ciò non tanto per la ritenuta genericità dei relativi capitoli di prova ma per la scarsa attendibilità soggettiva che può riconoscersi a soggetti indirettamente interessati al buon esito del procedimento, per il lavoratore ricorrente, in quanto anche essi appartenenti al novero dei braccianti agricoli denunciati dalla il cui rapporto di lavoro è stato CP_2 disconosciuto dall'ente previdenziale.
E, invero, i testi indicati dall'originario ricorrente - tutti coinvolti quali ricorrenti oggi appellanti in procedimenti avviati nei confronti dell' per il riconoscimento delle previdenze legate alla loro CP_1 iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli in dipendenza delle loro presunte assunzioni a termine presso la – a prescindere CP_2 dalla loro astratta capacità a deporre, sono da ritenere soggettivamente non attendibili, non solo per l'evidente comunanza di interessi che essi hanno con l'appellante (facendosi, in buona sostanza, i detti, presunti, braccianti agricoli da testimoni gli uni degli altri nei vari procedimenti all'uopo incoati innanzi alla A.G.), ma soprattutto per l'evidente e insanabile contrasto che i capitoli sui quali essi avrebbero dovuto riferire con le risultanze ispettive di cui si è detto, sulle quali, come appena rilevato, lo stesso appellante non ha inteso assumere alcuna specifica posizione contraria, né nel giudizio di primo grado, né in quello di gravame.
E, nel caso del analogamente ad altri soggetti che hanno Parte_1 coevamente pendente identico giudizio di appello nei confronti dell' , il carico di inattendibilità deve ritenersi addirittura CP_3 accentuato su base documentale, in relazione agli estratti conto che lo riguardano e che, lungi dal dimostrare, secondo le intenzioni della difesa, l'esistenza e onerosità del rapporto lavorativo dedotto in giudizio, costituiscono al contrario, secondo la Corte, la migliore riprova del contrario.
Analizzando, infatti, attentamente i detti estratti, non può sfuggire, oltre al fatto che essi riguardano pochissime mensilità (luglio e agosto del 2018 e luglio 2020), la circostanza, assai sospetta, per cui, nei giorni immediatamente successivo all'accredito delle somme da parte della si registrano prelievi per importi pressoché CP_2 corrispondenti (v. accredito del 17.11.2020 per euro 1.476,83, subito
7 seguito dal prelievo in data 19.09.2020 di euro 1.550,00), fatto che per altri appellanti/testimoni degli altri coevi procedimenti pendenti assume addirittura il carattere della reiterazione costante, facendo seriamente dubitare che si tratti di accrediti effettivi.
Parte appellante tralascia anche si considerare che, come affermato da costante giurisprudenza di legittimità: “la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass. 20865/19; Cass.
21239/19; 7623/16).
E nella specie, oltre a evidenziarsi la non credibilità soggettiva dei testi proposti, proprio in relazione all'evidente interesse dei dichiaranti ad un determinato esito della lite - essendo innegabile l'identità di posizione sostanziale che li accomuna all'odierno appellante che ha determinato, appunto, la situazione paradossale per la quale i lavoratori presunti occupati fondano le loro pretese, nonostante ogni obiettiva evidenza in senso contrario, sulle sole rispettive e reciproche dichiarazioni, fungendo ora da ricorrenti e ora da testimoni - si rileva anche la totale, prevedibile, inattendibilità estrinseca delle circostanze sulle quali l'esame testimoniale avrebbe dovuto vertere, per contrasto assoluto con le risultanze obiettive appena menzionate, non sembrando avere senso alcuno ammettere le dette testimonianze per poi dichiarale non attendibili all'esito dell'istruttoria.
Quanto alla documentazione prodotta, l'appellante impugna la statuizione della sentenza gravata con la quale è stata ritenuta la sostanziale irrilevanza probatoria della stessa (modelli di comunicazione di manodopera, denunce contributive, buste paga) sia in quanto di provenienza unilaterale della stessa parte datoriale, sia,
8 ancora una volta, per la sua scarsa attendibilità contenutistica in quanto contrastante con le non contestate risultanze ispettive.
Osserva in senso contrario l'appellante che le valutazioni di non rilevanza della documentazione prodotta operate dal decidente di primo grado sarebbero tuttavia erronee proprio in considerazione degli esiti dei verbali ispettivi prodotti dall' , dai quali si rileva, CP_1 tutt'al più, come detto, la parziale inesistenza dei rapporti di lavoro in agricoltura denunciati dalla che è per il resto CP_2 un'azienda pienamente operativa, con conseguente impossibilità di escludere che tra i dipendenti “effettivi” vi fosse anche l'odierno appellante.
Anche i superiori rilievi appaiono insuscettibili di accoglimento.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e anche da quella di questa Corte in cause del tutto analoghe alla presente, le buste paga, così come i CUD e le dichiarazioni di manodopera agricola non possono avere di per sè rilevanza probatoria sufficiente del rapporto di lavoro in agricoltura presupposto della domanda avente ad oggetto le discendenti previdenze e della propedeutica iscrizione del richiedente negli appositi elenchi, a fronte della contestazione dell'ente di previdenza di cui ai verbali ispettivi in atti, trattandosi, peraltro, di documenti provenienti dal presunto datore di lavoro, che è un soggetto terzo al processo e in posizione non conflittuale con l'appellante stesso.
In altri termini, a fronte del disconoscimento del rapporto, che presuppone una valutazione di non rispondenza al vero dei documenti creati al fine di giustificare quel rapporto lavorativo, quest'ultimo non può essere provato esclusivamente proprio a mezzo di quei documenti.
Appare dunque del tutto condivisibile l'affermazione del primo giudice tesa a negare ogni credibilità ai documenti in discorso, soprattutto in relazione ai convergenti elementi obiettivi di segno contrario di cui si
è prima parlato.
Quanto al secondo argomento, che prende le mosse dalla difficile individuazione dei braccianti non realmente assunti dalla ditta CP_2
- oltre al fatto che gli ispettori li hanno identificati
[...] compiutamente alla stregua del criterio obiettivo sopra richiamato negli operai non appaltati dai vari capisquadra, anche essi identificati
9 - dimentica nuovamente l'appellante che, sulla base delle regole che presiedono al riparto dell'onere della prova della materia de qua, è il lavoratore a dovere dimostrare il fondamento del suo diritto (nel caso de qua la sua appartenenza al novero dei lavoratori assunti, almeno parzialmente, sul serio) prova nella specie del tutto mancata sia a livello documentale che testimoniale, e non, al contrario, l'ente di previdenza a dovere provare la non appartenenza.
Fondato appare invece l'ultimo motivo di gravame proposto, concernente la condanna del ricorrente soccombente alle spese, nonostante la dichiarazione ex art. 152 Disp. Att. C.p.c. dallo stesso ritualmente fatta in seno all'atto introduttivo di causa, non potendo condividersi l'assunto del primo decidente secondo cui l'istituto in questione opererebbe solo in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento, come nella specie, in cui la ricorrente mirava anche a ottenere la condanna dell' alla Controparte_5 reiscrizione della parte negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni oggetto di causa.
Deve infatti farsi applicazione alla specie del principio di diritto più volte affermato dalla Suprema Corte e pienamente condiviso anche da questo collegio secondo cui il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione (cfr., tra le ultime, Corte di
Cassazione, Sent. 28 dicembre 2022, n. 37973), sul presupposto che la domanda di disoccupazione non è dissociabile da quella, costituente il suo necessario presupposto, diretta al riconoscimento del diritto del presunto bracciante all'iscrizione negli appositi elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato.
La sentenza appellata deve essere dunque riformata limitatamente alla parte relativa alla statuizione di condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, che andavano invece dichiarate
10 irripetibili ex art. 152 disp. Att. Cpc., al pari di quelle relative al presente grado.
Attesa la parziale fondatezza del gravame, non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n.
228/2012
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa: in parziale riforma della sentenza n. 401/2024, pubblicata in data
22.08.2024, del Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro
- dichiara irripetibili le spese del primo grado del giudizio;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- dichiara irripetibili le spese del presente grado del giudizio;
Caltanissetta, 10.09.2025
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
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