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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 24/05/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 566/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi ex articolo 473 bis
51 c.p.c. da Parte_1 Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario a Cartoceto il
08/12/1990, optando per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Dalla loro unione quattro figli: nato il [...], maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente, nato il [...], maggiorenne ed Per_2
economicamente indipendente, nato il [...] maggiorenne ma ancora Per_3
economicamente non autosufficiente, nato il [...]. Per_4
Le parti, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle stesse, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate. Le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con termine per il deposito delle stesse fino alla data dell'udienza; con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso e ritenuto che le clausole relative al figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente e al figlio minore Per_3
non siano in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i Per_4
presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto del figlio minore, ormai prossimo alla maggiore età, deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Ai sensi dell'art. 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione dei beni a far tempo dal 06/05/2025 ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5
c.p.c., termine di scadenza del termine concesso alle parti per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi:
ato il 22/03/1969 a FANO (PU) Parte_1
E
ata il 19/05/1967 a BALINGEN - GERMANIA Parte_2
Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo, come confermate con note di trattazione scritta.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238,
ORDINA
che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale dei beni.
Spese compensate.
Deciso in data 24/05/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi ex articolo 473 bis
51 c.p.c. da Parte_1 Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario a Cartoceto il
08/12/1990, optando per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Dalla loro unione quattro figli: nato il [...], maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente, nato il [...], maggiorenne ed Per_2
economicamente indipendente, nato il [...] maggiorenne ma ancora Per_3
economicamente non autosufficiente, nato il [...]. Per_4
Le parti, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle stesse, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate. Le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con termine per il deposito delle stesse fino alla data dell'udienza; con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso e ritenuto che le clausole relative al figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente e al figlio minore Per_3
non siano in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i Per_4
presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto del figlio minore, ormai prossimo alla maggiore età, deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Ai sensi dell'art. 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione dei beni a far tempo dal 06/05/2025 ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5
c.p.c., termine di scadenza del termine concesso alle parti per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi:
ato il 22/03/1969 a FANO (PU) Parte_1
E
ata il 19/05/1967 a BALINGEN - GERMANIA Parte_2
Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo, come confermate con note di trattazione scritta.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238,
ORDINA
che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale dei beni.
Spese compensate.
Deciso in data 24/05/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni