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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/05/2025, n. 2459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2459 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2699/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 2699/2021 promosso da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. SAVERIO Parte_1 C.F._1
CARMELO SPINA (C.F. ), domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica C.F._2
Email_1
opponente contro già , C.F. , in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. CRISTIANO CRIPPA (C.F.
), dall'AVV. ADAMO BIOLO (C.F. ) e dall'AVV. C.F._3 C.F._4
RENATA CASTELLAN (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._5 dell'avv. Giuseppe Longo in via Santa Lucia n. 55, Mascalucia (CT);
opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento – disconoscimento di sottoscrizione.
All'odierna udienza del 07.05.2025 parte opposta, unica comparsa, discute la causa e precisa le conclusioni come da verbale in atti, ed il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la presente sentenza, pubblicata mediante lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da nei confronti del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 24/2021, emesso dal Tribunale di Catania su istanza di con il quale il Controparte_2
medesimo è stato condannato al pagamento di euro 8.429,54, oltre interessi e spese.
1. Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il titolo posto alla base dell'ingiunzione è il contratto di finanziamento n. 2373196, concluso in data 13.1.2017 tra e Mercedes-Benz Financial Services, avente ad oggetto il finanziamento Parte_1 di euro 12.325,42 per l'acquisto di un'autovettura, da restituire mediante versamento di n. 48 rate mensili dell'importo di euro 288,90 ciascuna.
L'opponente ha disconosciuto le firme apposta al contratto di finanziamento depositato dalla società opposta in fase monitoria;
ha poi eccepito, in ogni caso, l'omessa notifica della cessione del credito da
Mercedes-Benz Financial Services a società che ha cambiato denominazione in Controparte_3
circostanza cui conseguirebbe il difetto di legittimazione attiva di quest'ultima; ha Controparte_2 altresì eccepito che l'offerta transattiva formulata, cui la parte odierna opposta ha fatto riferimento nel ricorso per ingiunzione, si riferiva ad un contratto diverso da quello su cui è fondato il ricorso;
ha, dunque, concluso chiedendo l'annullamento o revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito quale successore di a seguito della Controparte_1 Controparte_2
fusione per incorporazione del 04.10.2021. La società opposta ha, quindi, lamentato il carattere generico dell'opposizione e il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle eccezioni relative al contratto (in quanto mera cessionaria del credito), ha contestato l'eccezione di omessa notifica della cessione del credito perché smentita dalla produzione della fase monitoria – dalla quale, peraltro, si evincerebbe che la proposta transattiva contestata dall'opponente riguardava il contratto dedotto in giudizio – e ha così concluso:
“In via preliminare: concedere, con ordinanza non impugnabile, la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 24/2021 (R.G. n. 11485/2020), in quanto l'opposizione proposta da Parte_1
non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione
[...]
Nel merito: respingere le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto siccome sfornite di prova e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo di pagamento opposto;
con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A. e
C.P.A.-
In via subordinata di merito: nella non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo di pagamento opposto, accertare che (già è creditrice verso Controparte_1 Controparte_2
per euro 8.429,54, determinato da mancato pagamento di contratto di Parte_1 finanziamento stipulato da quest'ultimo con Mercedes-Benz Financial Services Italia s.p.a, e per l'effetto condannare lo stesso al pagamento in favore di (già Controparte_1 Controparte_2
della somma indicata, oltre interessi sino al saldo.
Sempre con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A. e
C.P.A.
In via subordinata di merito ulteriore: in caso di non creduta ipotesi di accoglimento delle doglianze di controparte che dovessero ridurre il quantum ingiunto e/o comunque richiesto, condannare Parte_1
a corrispondere a (già l'importo a saldo che
[...] Controparte_1 CP_2 CP_2
risulterà in corso di causa e che verrà precisato con le conclusioni definitive, alla luce anche dell'eventuale attività istruttoria che verrà espletata.
Il tutto con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A.,
C.P.A.-
In via istruttoria: in caso di riconosciuto valido disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento, si chiede la verificazione della scrittura disconosciuta”.
Con ordinanza del 10.07.2022 – “ritenuto che, nel caso di specie, non può predicarsi ex ante la pronta spedizione del procedimento e l'opposizione, tenuto conto del disconoscimento della sottoscrizione operato dall'opponente (eccezione opponibile a subentrata nella Controparte_2 medesima posizione giuridica della cedente) deve ritenersi allo stato fondata su prova scritta” – è stata rigettata l'istanza della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato assegnato termine per avviare il procedimento di mediazione.
Esperito il suddetto procedimento con esito negativo per l'omessa partecipazione di parte opponente
(come da verbale depositato da parte opposta in data 03.08.2022), con ordinanza emessa in data
11.03.2024 è stato nominato c.t.u. grafologo, con conferimento del seguente mandato: “Dica il c.t.u. se le sottoscrizioni apposte al contratto allegato n. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo siano riconducibili ad;
chiarisca se il documento abbia subito alterazioni o interpolazioni;
utilizzi come Parte_1 scritture di comparazione la procura alle liti ed acquisisca, ove ritenuto necessario, saggio grafico”.
2. Sulla legittimazione attiva di Controparte_1
Tanto premesso, l'opposizione – rispetto alla quale è legittimata passiva la società cessionaria del credito azionato, in quanto subentrata nella posizione della cedente – non merita accoglimento, per i seguenti motivi.
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta rispetto al credito vantato quale formulata dall'opponente, in quanto risulta provata la titolarità del credito in capo a
[...]
Infatti, quest'ultima è subentrata in tutti i rapporti facenti capo a Controparte_1 CP_2
a seguito della fusione per incorporazione documentata in atti (come da visura camerale doc. 1
[...]
allegato alla comparsa di costituzione). A sua volta, era divenuta titolare del credito Controparte_2 oggetto della controversia all'esito di una cessione di crediti conclusa in data 25.10.2019 (doc. 4 fascicolo monitorio) dal cedente Mercedes-Benz Financial Services Italia s.p.a. a favore di
[...]
(precedente denominazione di . CP_3 Controparte_2
Tale cessione è stata regolarmente notificata al debitore ceduto ai sensi dell'art. Parte_1
1246 c.c. con raccomandata a/r ricevuta in data 20.01.2020 (doc. 5 fascicolo monitorio), contrariamente a quanto eccepito dall'opponente; di conseguenza, l'eccezione deve essere rigettata.
3. Sull'onere probatorio relativo al credito e sulla verificazione delle sottoscrizioni
Sul punto, va premesso che con la proposizione dell'opposizione si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e cioè i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c., quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001, secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
A seguito dell'opposizione, infatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere, altresì, all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato nelle forme della tutela monitoria. Dall'altra parte, invece, il debitore assume la veste di attore in senso formale, ma resta convenuto sostanziale, con la conseguenza che lo stesso deve provare i fatti estintivi o impeditivi della domanda.
Ciò premesso, nel caso di specie il creditore opposto sin dalla fase monitoria ha prodotto il contratto sul quale si fonda il credito ed ha allegato l'inadempimento del debitore;
quest'ultimo, invece, non ha fornito prova del difetto di legittimazione, nei termini suddetti, né del disconoscimento, unico fatto sostanziale impeditivo posto alla base dell'opposizione.
Si rileva, inoltre, che l'opponente, malgrado le regolari convocazioni del consulente, non ha preso parte alle operazioni peritali per rilasciare il saggio grafico richiesto per eseguire le necessarie comparazioni in sede di consulenza. Al riguardo si rileva che tale condotta omissiva, non giustificata da un legittimo impedimento della parte – che, peraltro, non si è comparsa mediante il difensore né all'udienza del 16.10.2024, successiva al deposito dell'elaborato peritale, né all'odierna udienza – può costituire implicito riconoscimento delle sottoscrizioni disconosciute ai sensi dell'art. 219 co. II c.p.c.
A prescindere da tale rilievo, già di per sé sufficiente a ritenere riconosciute le firme contestate, anche il consulente nominato ha concluso ritenendo autografe le sottoscrizioni oggetto di esame.
Il c.t.u., in assenza del saggio grafico, ha proceduto utilizzando come unico materiale comparativo la procura alle liti presente in atti in copia cartacea acquisita mediante scansione e – all'esito di una relazione che risulta condotta con chiara enunciazione dell'iter logico seguito e dei principi della disciplina di riferimento applicati (metodo analitico-comparativo su base grafologica, integrato con il metodo grafonomico) – ha concluso nel senso dell'autografia delle sottoscrizioni oggetto di verifica. Si osserva, preliminarmente, che il metodo utilizzato non si limita all'indagine esclusivamente esteriore delle forme letterali, ma procede attraverso una valutazione oggettiva e metodica degli aspetti dinamici e strutturali inconsci della scrittura, onde identificare la c.d. personalità grafica.
In particolare, il c.t.u. ha sottoposto ad indagini tecnico-strumentali forensi le sette firme – delle quali solo l'ultima prodotta in copia fotostatica – apposte sull'originale del contratto prodotto dalla società opposta, per verificare, innanzitutto, l'integrale omogeneità delle sottostanti fibre cartacee e delle inchiostrazioni. Per procedere a questo esame, ha utilizzato la lampada con emissione di luce ultravioletta e un apposito microscopio multispettrale digitale e ha concluso affermando di non aver riscontrato alcuna alterazione chimico-fisica-meccanica o raschiamento meccanico dei campi grafici esaminati. La successiva indagine, effettuata con la luce residuale infrarossa, ha consentito al consulente di accertare che le sei firme in originale erano state apposte con la medesima penna a sfera, potendosi escludere qualsiasi aggiunta o ritocco proveniente da altra penna, e l'assenza di qualsivoglia solco cieco o tracciato apposto in precedenza a matita.
Procedendo, successivamente, allo studio della spontaneità grafomotoria delle firme, il consulente – accertati l'assenza di anomalie grafico-ritmiche, la logicità e piena naturalezza delle spinte espansive automatizzate secondo la natura dello scrivente, la presenza di tracciati pressori differenziati di impossibile automatizzazione forzata e la presenza di costanti dinamografiche inconsce automatizzate – ha affermato l'assenza di natura artificiosa delle firme e ha rilevato una certa spontaneità grafica nel tracciato delle sette firme, tutte riconducibili al medesimo soggetto scrivente.
Appurata la omogenea spontaneità grafica delle firme in verifica, il c.t.u. ha comparato le stesse con l'unica firma a disposizione, cioè quella apposta alla procura alle liti, nella quale ha rinvenuto tutti i vari elementi automatizzati inconsci già precedentemente rilevati nelle firme in verifica – tra i quali l'automatizzata differenziazione pressoria dei tracciati in fase di collegamento interletterale e in finale di parola, la medesima tendenza all'apposizione di uncini iniziali, l'identica gestione spaziale delle masse grafiche – tutti elementi strutturali individualizzanti perfettamente corrispondenti tra le firme da verificare e quella comparativa. Tali convergenti elementi conducono a ritenere che si tratti di firme certamente autografe di . Parte_1
Si osserva che, con riferimento alla sottoscrizione presente in atti in copia fotostatica (una sulle sette in verifica), va ritenuto condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è legittima, in ogni caso, l'esecuzione dell'indagine grafologia su una fotocopia del documento sospettato di falsità; in questo senso, ex multis, Cass. civ., n. 12978/20, che richiama consolidati precedenti giurisprudenziali di legittimità – Cass. civ., nn. 42938/2011, 7175 /1979, 3154/1975 – nonché, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Perugia, n. 2313/2016, pronunce secondo cui “nessuna norme impone che la perizia grafologica su di un documento sospettato di falsità debba necessariamente svolgersi sull'originale e non su una copia fotostatica” e “nei casi in cui il CTU ritenga che la copia in esame costituisca un documento idoneo a formare oggetto di valutazione grafologica, il giudizio espresso a seguito dell'esame grafico della copia fotostatica, se congruamente motivato, deve considerarsi attendibile”.
Condividendosi le conclusioni rassegnate dal c.t.u. – risultato di un'analisi condotta conformemente ai principi della disciplina grafologica ed esposta in un elaborato chiaro e preciso nella indicazione del materiale utilizzato, delle tecniche di analisi adottate e dell'iter logico che ha condotto a tali conclusioni, esente da vizi di ordine logico e metodologico – si ritengono tutte le firme apposte al contratto di finanziamento oggetto di giudizio riconducibili all'opponente ; pertanto, l'eccezione di Parte_1 disconoscimento va rigettata.
A sostegno di tale conclusione, milita anche la proposta conciliativa in atti (all. 8 al ricorso monitorio), che appare riconducibile (stante l'importo del credito cui si fa riferimento e il numero indicato nella corrispondenza con la società) al contratto odierno, senza che abbia Parte_1 provato l'affermata riconducibilità ad altro rapporto contrattuale.
3. Statuizioni finali
La società opposta, dunque, ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente, secondo i principi di cui sopra, fornendo prova del contratto di finanziamento posto alla base del credito azionato in sede monitoria e allegando l'inadempimento dell'opponente, il quale, invece, dal canto suo, non ha fornito prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione.
Al riguardo si precisa che non conduce ad una diversa conclusione il riferimento all'accordo transattivo intercorso tra opponente e creditrice – che, secondo quanto dalla documentazione prodotta in sede monitoria, ha avuto ad oggetto il contratto di finanziamento in esame– posto che, in assenza di prova del pagamento degli importi concordati, lo stesso, in ogni caso, è da ritenersi risolto, né ne è stata dedotta e provata la natura eventualmente novativa.
L'opposizione, dunque, deve essere rigettata, con declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
4. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte opponente.
La liquidazione viene operata nel dispositivo con applicazione dei parametri medi ai sensi del D.M.
55/2014 per le prime tre fasi e minimi per la fase decisionale, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività processuale svolta, delle questioni giuridiche esaminate, dell'istruttoria svolta, della modalità di assunzione della decisione e dell'inerzia di parte opponente nell'ultima fase del giudizio. Si procede altresì ad aumento ai sensi dell'art. 4 co. VII e VIII del suddetto D.M., tenuto conto del carattere manifestamente infondato dell'opposizione (avendo l'opponente disconosciuto di aver sottoscritto un contratto risultato quale effettivamente sottoscritto e rispetto al quale aveva anche formulato proposta conciliativa) e dell'adozione da parte dell'opponente medesimo di condotte tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli (quali la mancata partecipazione al procedimento di mediazione e alle operazioni peritali al fine del rilascio di saggio grafico).
Anche le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 10.09.2024, vengono poste definitivamente a carico di parte opponente.
Sussistono, infine, i presupposti per la condanna di al versamento all'entrata del Parte_1
bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12bis d. lgs. 28/2010, quale introdotto dal d. lgs. 149/2022 (già art. 8 co.
4bis del decreto), ratione temporis applicabile, non essendo comparso dinanzi al mediatore in due diversi incontri, malgrado regolare convocazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 2699/2021, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del decreto ingiuntivo n. Parte_1
24/2021 emesso dal Tribunale di Catania;
- dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 24/2021 emesso dal
Tribunale di Catania;
- condanna a corrispondere a euro Parte_1 Controparte_1
5.621,91 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u., liquidate con decreto Parte_1
del 10.09.2024;
- condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una Parte_1
somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12bis d. lgs. 28/2010, quale introdotto dal d. lgs. 149/2022.
Catania, 07.05.2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 2699/2021 promosso da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. SAVERIO Parte_1 C.F._1
CARMELO SPINA (C.F. ), domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica C.F._2
Email_1
opponente contro già , C.F. , in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. CRISTIANO CRIPPA (C.F.
), dall'AVV. ADAMO BIOLO (C.F. ) e dall'AVV. C.F._3 C.F._4
RENATA CASTELLAN (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._5 dell'avv. Giuseppe Longo in via Santa Lucia n. 55, Mascalucia (CT);
opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento – disconoscimento di sottoscrizione.
All'odierna udienza del 07.05.2025 parte opposta, unica comparsa, discute la causa e precisa le conclusioni come da verbale in atti, ed il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la presente sentenza, pubblicata mediante lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da nei confronti del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 24/2021, emesso dal Tribunale di Catania su istanza di con il quale il Controparte_2
medesimo è stato condannato al pagamento di euro 8.429,54, oltre interessi e spese.
1. Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il titolo posto alla base dell'ingiunzione è il contratto di finanziamento n. 2373196, concluso in data 13.1.2017 tra e Mercedes-Benz Financial Services, avente ad oggetto il finanziamento Parte_1 di euro 12.325,42 per l'acquisto di un'autovettura, da restituire mediante versamento di n. 48 rate mensili dell'importo di euro 288,90 ciascuna.
L'opponente ha disconosciuto le firme apposta al contratto di finanziamento depositato dalla società opposta in fase monitoria;
ha poi eccepito, in ogni caso, l'omessa notifica della cessione del credito da
Mercedes-Benz Financial Services a società che ha cambiato denominazione in Controparte_3
circostanza cui conseguirebbe il difetto di legittimazione attiva di quest'ultima; ha Controparte_2 altresì eccepito che l'offerta transattiva formulata, cui la parte odierna opposta ha fatto riferimento nel ricorso per ingiunzione, si riferiva ad un contratto diverso da quello su cui è fondato il ricorso;
ha, dunque, concluso chiedendo l'annullamento o revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito quale successore di a seguito della Controparte_1 Controparte_2
fusione per incorporazione del 04.10.2021. La società opposta ha, quindi, lamentato il carattere generico dell'opposizione e il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle eccezioni relative al contratto (in quanto mera cessionaria del credito), ha contestato l'eccezione di omessa notifica della cessione del credito perché smentita dalla produzione della fase monitoria – dalla quale, peraltro, si evincerebbe che la proposta transattiva contestata dall'opponente riguardava il contratto dedotto in giudizio – e ha così concluso:
“In via preliminare: concedere, con ordinanza non impugnabile, la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 24/2021 (R.G. n. 11485/2020), in quanto l'opposizione proposta da Parte_1
non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione
[...]
Nel merito: respingere le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto siccome sfornite di prova e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo di pagamento opposto;
con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A. e
C.P.A.-
In via subordinata di merito: nella non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo di pagamento opposto, accertare che (già è creditrice verso Controparte_1 Controparte_2
per euro 8.429,54, determinato da mancato pagamento di contratto di Parte_1 finanziamento stipulato da quest'ultimo con Mercedes-Benz Financial Services Italia s.p.a, e per l'effetto condannare lo stesso al pagamento in favore di (già Controparte_1 Controparte_2
della somma indicata, oltre interessi sino al saldo.
Sempre con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A. e
C.P.A.
In via subordinata di merito ulteriore: in caso di non creduta ipotesi di accoglimento delle doglianze di controparte che dovessero ridurre il quantum ingiunto e/o comunque richiesto, condannare Parte_1
a corrispondere a (già l'importo a saldo che
[...] Controparte_1 CP_2 CP_2
risulterà in corso di causa e che verrà precisato con le conclusioni definitive, alla luce anche dell'eventuale attività istruttoria che verrà espletata.
Il tutto con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A.,
C.P.A.-
In via istruttoria: in caso di riconosciuto valido disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento, si chiede la verificazione della scrittura disconosciuta”.
Con ordinanza del 10.07.2022 – “ritenuto che, nel caso di specie, non può predicarsi ex ante la pronta spedizione del procedimento e l'opposizione, tenuto conto del disconoscimento della sottoscrizione operato dall'opponente (eccezione opponibile a subentrata nella Controparte_2 medesima posizione giuridica della cedente) deve ritenersi allo stato fondata su prova scritta” – è stata rigettata l'istanza della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato assegnato termine per avviare il procedimento di mediazione.
Esperito il suddetto procedimento con esito negativo per l'omessa partecipazione di parte opponente
(come da verbale depositato da parte opposta in data 03.08.2022), con ordinanza emessa in data
11.03.2024 è stato nominato c.t.u. grafologo, con conferimento del seguente mandato: “Dica il c.t.u. se le sottoscrizioni apposte al contratto allegato n. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo siano riconducibili ad;
chiarisca se il documento abbia subito alterazioni o interpolazioni;
utilizzi come Parte_1 scritture di comparazione la procura alle liti ed acquisisca, ove ritenuto necessario, saggio grafico”.
2. Sulla legittimazione attiva di Controparte_1
Tanto premesso, l'opposizione – rispetto alla quale è legittimata passiva la società cessionaria del credito azionato, in quanto subentrata nella posizione della cedente – non merita accoglimento, per i seguenti motivi.
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta rispetto al credito vantato quale formulata dall'opponente, in quanto risulta provata la titolarità del credito in capo a
[...]
Infatti, quest'ultima è subentrata in tutti i rapporti facenti capo a Controparte_1 CP_2
a seguito della fusione per incorporazione documentata in atti (come da visura camerale doc. 1
[...]
allegato alla comparsa di costituzione). A sua volta, era divenuta titolare del credito Controparte_2 oggetto della controversia all'esito di una cessione di crediti conclusa in data 25.10.2019 (doc. 4 fascicolo monitorio) dal cedente Mercedes-Benz Financial Services Italia s.p.a. a favore di
[...]
(precedente denominazione di . CP_3 Controparte_2
Tale cessione è stata regolarmente notificata al debitore ceduto ai sensi dell'art. Parte_1
1246 c.c. con raccomandata a/r ricevuta in data 20.01.2020 (doc. 5 fascicolo monitorio), contrariamente a quanto eccepito dall'opponente; di conseguenza, l'eccezione deve essere rigettata.
3. Sull'onere probatorio relativo al credito e sulla verificazione delle sottoscrizioni
Sul punto, va premesso che con la proposizione dell'opposizione si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e cioè i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c., quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001, secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
A seguito dell'opposizione, infatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere, altresì, all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato nelle forme della tutela monitoria. Dall'altra parte, invece, il debitore assume la veste di attore in senso formale, ma resta convenuto sostanziale, con la conseguenza che lo stesso deve provare i fatti estintivi o impeditivi della domanda.
Ciò premesso, nel caso di specie il creditore opposto sin dalla fase monitoria ha prodotto il contratto sul quale si fonda il credito ed ha allegato l'inadempimento del debitore;
quest'ultimo, invece, non ha fornito prova del difetto di legittimazione, nei termini suddetti, né del disconoscimento, unico fatto sostanziale impeditivo posto alla base dell'opposizione.
Si rileva, inoltre, che l'opponente, malgrado le regolari convocazioni del consulente, non ha preso parte alle operazioni peritali per rilasciare il saggio grafico richiesto per eseguire le necessarie comparazioni in sede di consulenza. Al riguardo si rileva che tale condotta omissiva, non giustificata da un legittimo impedimento della parte – che, peraltro, non si è comparsa mediante il difensore né all'udienza del 16.10.2024, successiva al deposito dell'elaborato peritale, né all'odierna udienza – può costituire implicito riconoscimento delle sottoscrizioni disconosciute ai sensi dell'art. 219 co. II c.p.c.
A prescindere da tale rilievo, già di per sé sufficiente a ritenere riconosciute le firme contestate, anche il consulente nominato ha concluso ritenendo autografe le sottoscrizioni oggetto di esame.
Il c.t.u., in assenza del saggio grafico, ha proceduto utilizzando come unico materiale comparativo la procura alle liti presente in atti in copia cartacea acquisita mediante scansione e – all'esito di una relazione che risulta condotta con chiara enunciazione dell'iter logico seguito e dei principi della disciplina di riferimento applicati (metodo analitico-comparativo su base grafologica, integrato con il metodo grafonomico) – ha concluso nel senso dell'autografia delle sottoscrizioni oggetto di verifica. Si osserva, preliminarmente, che il metodo utilizzato non si limita all'indagine esclusivamente esteriore delle forme letterali, ma procede attraverso una valutazione oggettiva e metodica degli aspetti dinamici e strutturali inconsci della scrittura, onde identificare la c.d. personalità grafica.
In particolare, il c.t.u. ha sottoposto ad indagini tecnico-strumentali forensi le sette firme – delle quali solo l'ultima prodotta in copia fotostatica – apposte sull'originale del contratto prodotto dalla società opposta, per verificare, innanzitutto, l'integrale omogeneità delle sottostanti fibre cartacee e delle inchiostrazioni. Per procedere a questo esame, ha utilizzato la lampada con emissione di luce ultravioletta e un apposito microscopio multispettrale digitale e ha concluso affermando di non aver riscontrato alcuna alterazione chimico-fisica-meccanica o raschiamento meccanico dei campi grafici esaminati. La successiva indagine, effettuata con la luce residuale infrarossa, ha consentito al consulente di accertare che le sei firme in originale erano state apposte con la medesima penna a sfera, potendosi escludere qualsiasi aggiunta o ritocco proveniente da altra penna, e l'assenza di qualsivoglia solco cieco o tracciato apposto in precedenza a matita.
Procedendo, successivamente, allo studio della spontaneità grafomotoria delle firme, il consulente – accertati l'assenza di anomalie grafico-ritmiche, la logicità e piena naturalezza delle spinte espansive automatizzate secondo la natura dello scrivente, la presenza di tracciati pressori differenziati di impossibile automatizzazione forzata e la presenza di costanti dinamografiche inconsce automatizzate – ha affermato l'assenza di natura artificiosa delle firme e ha rilevato una certa spontaneità grafica nel tracciato delle sette firme, tutte riconducibili al medesimo soggetto scrivente.
Appurata la omogenea spontaneità grafica delle firme in verifica, il c.t.u. ha comparato le stesse con l'unica firma a disposizione, cioè quella apposta alla procura alle liti, nella quale ha rinvenuto tutti i vari elementi automatizzati inconsci già precedentemente rilevati nelle firme in verifica – tra i quali l'automatizzata differenziazione pressoria dei tracciati in fase di collegamento interletterale e in finale di parola, la medesima tendenza all'apposizione di uncini iniziali, l'identica gestione spaziale delle masse grafiche – tutti elementi strutturali individualizzanti perfettamente corrispondenti tra le firme da verificare e quella comparativa. Tali convergenti elementi conducono a ritenere che si tratti di firme certamente autografe di . Parte_1
Si osserva che, con riferimento alla sottoscrizione presente in atti in copia fotostatica (una sulle sette in verifica), va ritenuto condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è legittima, in ogni caso, l'esecuzione dell'indagine grafologia su una fotocopia del documento sospettato di falsità; in questo senso, ex multis, Cass. civ., n. 12978/20, che richiama consolidati precedenti giurisprudenziali di legittimità – Cass. civ., nn. 42938/2011, 7175 /1979, 3154/1975 – nonché, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Perugia, n. 2313/2016, pronunce secondo cui “nessuna norme impone che la perizia grafologica su di un documento sospettato di falsità debba necessariamente svolgersi sull'originale e non su una copia fotostatica” e “nei casi in cui il CTU ritenga che la copia in esame costituisca un documento idoneo a formare oggetto di valutazione grafologica, il giudizio espresso a seguito dell'esame grafico della copia fotostatica, se congruamente motivato, deve considerarsi attendibile”.
Condividendosi le conclusioni rassegnate dal c.t.u. – risultato di un'analisi condotta conformemente ai principi della disciplina grafologica ed esposta in un elaborato chiaro e preciso nella indicazione del materiale utilizzato, delle tecniche di analisi adottate e dell'iter logico che ha condotto a tali conclusioni, esente da vizi di ordine logico e metodologico – si ritengono tutte le firme apposte al contratto di finanziamento oggetto di giudizio riconducibili all'opponente ; pertanto, l'eccezione di Parte_1 disconoscimento va rigettata.
A sostegno di tale conclusione, milita anche la proposta conciliativa in atti (all. 8 al ricorso monitorio), che appare riconducibile (stante l'importo del credito cui si fa riferimento e il numero indicato nella corrispondenza con la società) al contratto odierno, senza che abbia Parte_1 provato l'affermata riconducibilità ad altro rapporto contrattuale.
3. Statuizioni finali
La società opposta, dunque, ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente, secondo i principi di cui sopra, fornendo prova del contratto di finanziamento posto alla base del credito azionato in sede monitoria e allegando l'inadempimento dell'opponente, il quale, invece, dal canto suo, non ha fornito prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione.
Al riguardo si precisa che non conduce ad una diversa conclusione il riferimento all'accordo transattivo intercorso tra opponente e creditrice – che, secondo quanto dalla documentazione prodotta in sede monitoria, ha avuto ad oggetto il contratto di finanziamento in esame– posto che, in assenza di prova del pagamento degli importi concordati, lo stesso, in ogni caso, è da ritenersi risolto, né ne è stata dedotta e provata la natura eventualmente novativa.
L'opposizione, dunque, deve essere rigettata, con declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
4. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte opponente.
La liquidazione viene operata nel dispositivo con applicazione dei parametri medi ai sensi del D.M.
55/2014 per le prime tre fasi e minimi per la fase decisionale, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività processuale svolta, delle questioni giuridiche esaminate, dell'istruttoria svolta, della modalità di assunzione della decisione e dell'inerzia di parte opponente nell'ultima fase del giudizio. Si procede altresì ad aumento ai sensi dell'art. 4 co. VII e VIII del suddetto D.M., tenuto conto del carattere manifestamente infondato dell'opposizione (avendo l'opponente disconosciuto di aver sottoscritto un contratto risultato quale effettivamente sottoscritto e rispetto al quale aveva anche formulato proposta conciliativa) e dell'adozione da parte dell'opponente medesimo di condotte tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli (quali la mancata partecipazione al procedimento di mediazione e alle operazioni peritali al fine del rilascio di saggio grafico).
Anche le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 10.09.2024, vengono poste definitivamente a carico di parte opponente.
Sussistono, infine, i presupposti per la condanna di al versamento all'entrata del Parte_1
bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12bis d. lgs. 28/2010, quale introdotto dal d. lgs. 149/2022 (già art. 8 co.
4bis del decreto), ratione temporis applicabile, non essendo comparso dinanzi al mediatore in due diversi incontri, malgrado regolare convocazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 2699/2021, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del decreto ingiuntivo n. Parte_1
24/2021 emesso dal Tribunale di Catania;
- dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 24/2021 emesso dal
Tribunale di Catania;
- condanna a corrispondere a euro Parte_1 Controparte_1
5.621,91 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u., liquidate con decreto Parte_1
del 10.09.2024;
- condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una Parte_1
somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12bis d. lgs. 28/2010, quale introdotto dal d. lgs. 149/2022.
Catania, 07.05.2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone