Sentenza 1 agosto 2023
Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10464 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10464/2025REG.PROV.COLL.
N. 01722/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1722 del 2024, proposto da F.Lli PA NG. RE & LO s.p.a., società del TI OM s.p.a., G. Poggi s.r.l., C.M. CC MA I.T.R. s.p.a., Soc. FR OR & Figli s.r.l., in persona dei rispettivi rappresentati legali pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Coccoli, Marco Di Lullo, LO Aureli, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Città di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Auciello, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Lazio, non costituita in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12963/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città di Guidonia Montecelio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il Cons. UI NO e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale.
FATTO
1. Con ricorso di primo grado TI OM s.p.a., TI Conversi s.r.l., G. Poggi s.r.l., Btr s.r.l., F.Lli PA NG. RE & LO s.p.a., C.M. CC MA I.T.R. s.p.a., Cimep s.r.l. e Querciolaie Rinascente Società Cooperativa e FR OR & Figli s.r.l., tutte esercitanti l’attività estrattiva nel bacino travertinifero del Comune di Guidonia, hanno impugnato la determinazione dirigenziale della Città di Guidonia Montecelio n. 2/2013, del 16 gennaio 2013, avente ad oggetto l’" articolazione delle sanzioni pecuniarie di cui alla Legge Regionale n. 17/2004 in materia di illeciti riguardanti attività estrattive ", e, ove necessario, il verbale n. 1/2016, del 2 agosto 16, con cui l’Ente locale ha accertato, nei confronti della Ditta EL PA NG. RE e LO s.p.a., la commissione di un illecito amministrativo per la violazione delle norme che disciplinano le attività estrattive.
1.1. In particolare, con i motivi primo e quarto del ricorso di primo grado, tra loro connessi, hanno prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e ss. e 107 e ss., d. lgs. n. 267/00, 11 l. n. 689/81, 28 l.r. n. 17/04, 2 l.r. n. 30/94, 182 l.r. n. 14/9, nonché il vizio di eccesso di potere sotto vari profili e di incompetenza, in quanto le disposizioni in esame attribuirebbero ai Comuni il solo potere di applicare le sanzioni previste dalla normativa regionale in materia di cave e torbiere e non anche quello di regolamentare e di introdurre criteri di applicazione diversi da quelli previsti dalla normativa vigente.
Nella prospettiva in esame, il Comune di Guidonia avrebbe derogato alla norma regionale secondo la quale la sanzione deve essere parametrata alla quantità e al valore del materiale estratto accertati da caso a caso ed avrebbe, inoltre, arbitrariamente individuato nel 20% la percentuale dell’utile sulla base del quale quantificare la sanzione, e ai criteri applicativi delle sanzioni pecuniarie previsti dall’art. 11 l. n. 689/81. Ciò anche in considerazione che la competenza ad adottare l’atto in questione, non avente mera natura gestionale, sarebbe del Consiglio comunale e non del dirigente.
1.3. Con i motivi secondo e terzo, tra loro connessi, i ricorrenti in primo grado hanno prospettano la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e ss., 107 e ss. d. lgs. n. 267/00, 11 l. n. 689/81, 28 l.r. n. 17/04, 2 l.r. n. 30/94, 182 l.r. n. 14/99, nonché il vizio di eccesso di potere sotto vari profili ed incompetenza in quanto:
- la sanzione dovrebbe essere determinata in relazione al valore e alla quantità del materiale estratto da accertarsi caso per caso (eventualmente anche tramite le perizie giurate che ogni anno gli operatori depositano ai fini della quantificazione del contributo ambientale) e non in via presuntiva e generale ad opera del Comune, come accaduto nella fattispecie in esame in relazione alla quale si sarebbe verificata una violazione dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, oltre che dei criteri previsti dall’art. 11 l. n. 689/81, anche perché le percentuali indicate nella contestata determinazione dirigenziale configurerebbero una presunzione “assoluta” che non ammetterebbe prova contraria ;
- in ogni caso, la determinazione della quantità e del valore del materiale estratto sarebbe incongrua come comprovato dalle perizie annualmente depositate dalle ricorrenti ai fini della determinazione del contributo ambientale mai contestate dal Comune. Inoltre, l’indicazione delle percentuali medie di materiale utile e di materiale frantumato non sarebbe coerente con la realtà del Comune di Guidonia, caratterizzata dalla presenza di aree aventi caratteristiche differenti, e, comunque, dovrebbe tenere conto delle scelte strategiche dei singoli operatori che potrebbero decidere, di volta in volta, quanto materiale di frantumazione destinare al recupero ambientale della cava (materiale non utile) e quanto ai frantoi (materiale utile ai fini del computo della sanzione). Inoltre, la determinazione dirigenziale n. 2/13 si porrebbe in contrasto, quanto alla quantificazione delle percentuali di materiale utile e frantumato, con la determina dirigenziale n. 91/13 con cui il Comune di Guidonia ha adottato le linee guida per la determinazione del contributo ambientale; anche il valore del materiale estratto sarebbe errato in quanto farebbe riferimento al materiale lavorato e non già a quello grezzo, come sarebbe stato necessario, e l’indicazione dell’utile d’impresa nella misura del 20% del valore del materiale estratto sarebbe incongrua ed immotivata;
- il verbale di accertamento n. 1/16 sarebbe affetto da illegittimità derivata da quella della determinazione dirigenziale n. 2/13.
2. Il T.a.r., con la decisione 1° agosto 2023, n. 12963, ha respinto il ricorso.
3. Gli originari ricorrenti hanno proposto appello per i motivi riportati nella parte in diritto.
4. Si è costituita in giudizio la Città di Guidonia Montecelio, chiedendo di dichiarare il ricorso infondato.
5. All’udienza del 18 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato l’irricevibilità per tardività delle domande proposte da C.M. CC MA I.T.R. s.p.a., EL PA NG. RE & LO s.p.a. e Cime.
1.1. Il motivo è infondato.
Le argomentazioni della parte appellante urtano contro il consolidato orientamento interpretativo secondo cui la "piena conoscenza" dell'atto, individuata dall'art. 41, comma 2, c.p.a. quale momento da cui decorre il termine per impugnare, richiede non la conoscenza piena e integrale dell'atto stesso, ma la mera percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne comportano la lesività, in modo da rendere riconoscibile per il ricorrente l'attualità dell'interesse ad agire (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3075 del 2018).
Tale conclusione trova una significativa conferma, sul piano sistematico, nell’istituto dei motivi aggiunti c.d. propri di cui all’art. 43, del c.p.a, la cui funzione è, come noto, quella di ampliare la causa petendi ( a differenza dei c.d. motivi aggiunti impropri che, invece, interessano il c.d. petitum) originariamente posta a sostegno del ricorso, proponendo ulteriori censure derivanti dalla conoscenza di ulteriori atti (già esistenti al momento della proposizione del ricorso, ma ignoti) o dalla conoscenza integrale degli atti (ivi incluso il provvedimento impugnato) prima non pienamente conosciuti, e ciò entro il (nuovo) termine decadenziale di sessanta giorni decorrente da tale conoscenza sopravvenuta(cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 07 febbraio 2020, n. 962; CGARS, 28.04.2022, n. 543).
Se si seguisse, infatti, l’impostazione prospettata dalla parte appellante, l’istituto dei motivi aggiunti propri, la cui funzione è da sempre quella di ampliare la causa petendi originariamente posta a sostegno del ricorso, perderebbe gran parte della sua utilità, rendendo, peraltro, a-sistematica la disciplina del termine per impugnare un provvedimento amministrativo.
Le ragioni che sono alla base di tale radicato orientamento interpretativo sono state rinvenute nelle necessità di “individuare un punto di equilibrio tra quest'ultimo principio ed il principio di certezza delle situazioni giuridiche, atteso che, diversamente opinando, il rapporto pubblicistico controverso resterebbe esposto sine die ad iniziative giudiziarie in grado di mutare l'assetto degli interessi disciplinato dall'atto. Proprio per ovviare a questi possibili inconvenienti, si è messo in evidenza che, quando un soggetto si rende conto (o può ragionevolmente rendersi conto) di un insediamento presumibilmente abusivo, egli è onerato di presentare un'istanza di accesso agli atti al fine di acquisire informazioni circa l'esistenza di domande di condono e di eventuali provvedimenti conseguenti. Se è vero che la richiesta di accesso non è idonea ex se a far differire i termini di proposizione del ricorso, occorre anche considerare che, da un lato, deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo e, dall'altro lato, deve parimenti essere salvaguardato l'interesse del titolare del permesso di costruire a che l'esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 maggio 2018, n. 3075; Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2023, n. 9578; Cons. Stato, Sez. VI, 31 luglio 2024, n. 6860).
1.2. Da ciò deriva la correttezza della sentenza impugnata, nella parte in cui ha statuito l’irricevibilità delle domande proposte da C.M. CC MA I.T.R. s.p.a., EL PA NG. RE & LO s.p.a. e Cimep s.r.l. le quali, come risulta dai verbali di accertamento delle violazioni ed applicazione delle sanzioni n. 1/13, 3/13 e 7/13 , hanno conosciuto gli atti impugnati nel giudizio di primo grado giudizio rispettivamente in date 15 marzo 13, 20 marzo 13 e 22 maggio 13 laddove la notifica del ricorso di primo grado risale al 27/10/16 (data di spedizione della raccomandata) e si rivela, per le ragioni, per tale ragione, tardiva.
2. Con il secondo motivo di gravame la parte appellante reitera criticamente i motivi primo e quarto del ricorso di primo grado, con i quali era stato dedotto che, in relazione alla disciplina dell’attività estrattiva, al Comune spetterebbe soltanto un potere di mera “applicazione” delle sanzioni.
2.1. In particolare, con tali motivi era stata in primo grado prospettata la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e ss. e 107 e ss., d. lgs. n. 267/00, 11 l. n. 689/81, 28 l.r. n. 17/04, 2 l.r. n. 30/94, 182 l.r. n. 14/9, nonché il vizio di eccesso di potere sotto vari profili e di incompetenza in quanto le disposizioni in esame attribuirebbero ai Comuni il solo potere di applicare le sanzioni previste dalla normativa regionale in materia di cave e torbiere e non anche quello di regolamentare e di introdurre criteri di applicazione diversi da quelli previsti dalla normativa vigente.
Nella prospettiva in esame, il Comune di Guidonia avrebbe derogato alla norma regionale secondo la quale la sanzione deve essere parametrata alla quantità e al valore del materiale estratto accertati volta per volta ed avrebbe, inoltre, arbitrariamente individuato nel 20% la percentuale dell’utile sulla base del quale quantificare la sanzione e, così facendo, avrebbe derogato ai criteri applicativi delle sanzioni pecuniarie previsti dall’art. 11 l. n. 689/81; in ogni caso, la competenza ad adottare l’atto in questione, non avente mera natura gestionale, sarebbe del Consiglio comunale e non del dirigente.
2.2. Il motivo non è fondato.
Al fine di esaminare il presente motivo di appello è necessario una premessa di inquadramento in relazione alla normativa di riferimento.
Le sanzioni amministrative sono disciplinate in via generale dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e consistono in una reazione dell’ordinamento alla violazione di un precetto, alla quale è estranea qualunque finalità ripristinatoria o risarcitoria.
La sanzione amministrativa è presidiata (a livello di legislazione ordinaria) dai principi di legalità, personalità e colpevolezza, ed è irrogata tramite un procedimento maggiormente rispettoso del contraddittorio, rispetto a quanto previsto per la generalità dei procedimenti amministrativi.
In particolare, in relazioni alle sanzioni amministrative che, come quella in esame, non hanno natura sostanzialmente punitiva ai sensi del diritto della CUDU, il relativo fondamento costituzionale si riviene nell’art. 23 Cost. (Corte costituzionale n. 134 del 2019).
Tale previsione, recando una riserva relativa di legge, tollera margini di integrazione da parte di fonti secondarie, purché tale carattere della riserva in questione non releghi «la legge sullo sfondo, né può costituire giustificazione sufficiente per un rapporto con gli atti amministrativi concreti ridotto al mero richiamo formale ad una prescrizione normativa “in bianco” [...], senza una precisazione, anche non dettagliata, dei contenuti e modi dell’azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà dei cittadini»; dovendosi anzi riconoscere rango di «principio supremo dello Stato di diritto» all’idea secondo cui i consociati sono tenuti «a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge» (Corte costituzionale n. 115 del 2011).
In particolare, le leggi (anche regionali) che prevedano mere sanzioni amministrative, possono sì rinviare ad atti sublegislativi ai fini dell’integrazione del precetto sanzionato in via amministrativa, purché sia garantita ai destinatari la conoscibilità del precetto e la prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie.
Secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, la competenza a prevedere sanzioni amministrative non costituisce materia a sé stante, ma «accede alle materie sostanziali» (sentenza n. 12 del 2004) alle quali le sanzioni si riferiscono, spettando dunque la loro previsione all’ente «nella cui sfera di competenza rientra la disciplina la cui inosservanza costituisce l’atto sanzionabile ( ex multis , sentenze n. 90 del 2013, n. 240 del 2007, n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004)» (sentenza n. 148 del 2018, punto 5.1. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 121 del 2018, punto 16.2. del Considerato in diritto).
La commisurazione della sanzione costituisce, inoltre, espressione di un potere discrezionale di tipo ‘giudiziale’ che ha ad oggetto il diritto soggettivo all’integrità patrimoniale dell’incolpato.
Accanto al modello disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, sono stati poi introdotti altri ‘formanti’ normativi speciali di sanzione amministrativa, ispirati ai medesimi principi sopra esposti.
In particolare, per quanto di rilievo nel presente giudizio, l’art. 23, comma 1, della l.r. n. 17/04 stabilisce che:
- “ la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e degli obblighi oggetto della convenzione è esercitata dal comune nel cui territorio è svolta l'attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera a), della L.R. n. 14/1999 e successive modifiche ”;
l’art. 23, comma 3 , della l.r. n. 17/04 stabilisce che: “ 3. Chiunque intraprenda l'attività di coltivazione di cui agli articoli 12 e 17 senza autorizzazione o la prosegua dopo la sospensione dell'attività o dopo la revoca o la scadenza dell'autorizzazione è soggetto al pagamento di una somma non inferiore a 35.000 euro e non superiore a 350.000 euro, da determinarsi tenendo conto della quantità e del valore del materiale estratto, nonché della gravità del danno ambientale causato ”;
l’art. 23, comma 8 , della l.r. n. 17/04 stabilisce che“ 8 Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo si applicano secondo le procedure previste dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche e dagli articoli 182 e 208 della L.R. n. 14/1999 e successive modifiche ”.
Le norme richiamate dall’art. 23 comma 8 l.r. n. 17/04 stabiliscono, altresì, che:
- “ le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 1 [ovvero quelle previste da leggi regionali] sono delegate, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, o subdelegate, a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), ai comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni, con le eccezioni e secondo le modalità di cui ai commi seguenti ” (art. 2 comma 1 l.r. n. 30/94);
- “ qualora la vigilanza sia espressamente conferita ad un ente diverso da quello competente all'esercizio della funzione o del compito amministrativo attinente alla specifica materia , l'applicazione delle sanzioni spetta, di norma, all'ente vigilante che provvede, altresì, ad introitare gli importi delle sanzioni stesse ” (art. 182 l.r. n. 14/99).
Sulla base di quanto prevedono le disposizioni richiamate, al Comune spetta il potere di vigilanza (art. 23 l.r. n. 17/04) e di applicazione delle relative sanzioni (art. 182 l.r. n. 14/99 richiamato dall’art. 28 ultimo comma l.r. n. 17/04).
2.3. In conformità al delineato quadro normativo e giurisprudenziale, con la determina dirigenziale n. 2, del 16 gennaio 2013, il Comune ha individuato modalità applicative per la quantificazione delle sanzioni previste, tra gli altri, dal comma 3, dell’art. 28, l.r. n. 17/04, alla luce dei criteri ivi indicati (quantità e valore dei materiali estratti) stabilendo, a tal fine, che, per la determinazione dell'intero volume estratto, avrebbe considerato il 30% come materiale utile (ovvero per la produzione di blocchi destinati al taglio), con valore di € 800/mc., e il 40% come materiale frantumato, con valore di € 8/mc., mentre il restante 30% come materiale di scarto per ritombamento, irrilevante ai fini della determinazione del valore virtuale complessivo in riferimento al quale la sanzione è stato dal Comune determinato nella misura del 20%.
Non sussiste, pertanto, il dedotto vizio di incompetenza del Comune, in quanto, con la contestata determina dirigenziale, esso si è limitato ad individuare modalità pratiche di applicazione dei criteri della “ quantità e del valore del materiale estratto ” sulla base dei quali l’art. 28, comma 3, l.r. n. 17/04 stabilisce che debba essere, in concreto, quantificata la sanzione tra il minimo ed il massimo edittale ivi previsti, senza in alcun modo precludere l’attivazione di una successiva istruttoria finalizzata ada ceertare nel caso concreto la singola violazione.
In altri termini, con la determina dirigenziale in esame non è stato introdotto un nuovo criterio di applicazione delle sanzioni diverso da quello legislativamente previsto, ma si è inteso dare pratica applicazione proprio al criterio, a tal fine, indicato dall’art. 28, comma 3, l.r. n. 17/04.
La ratio alla base della determina dirigenziale in esame si riviene nella esigenza di garantire i più generali principi di efficienza ed efficacia cui deve essere improntata l’attività di vigilanza e applicazione delle sanzioni di competenza dell’ente locale nella materia regolata dalla l.r. n. 17/04 e nella necessità di ovviare alle difficoltà pratiche di applicare le sanzioni per l’ipotesi di cui all’art. 28, comma 3, l.r. n. 17/04, in cui la misurazione precisa del materiale è estremamente difficoltosa.
2.4. Neppure può essere condivisa la prospettazione della parte appellante, secondo cui la materia regolamentare in materia spetterebbe alla competenza del Consiglio comunale.
In senso contrario occorre osservare che la “materia regolamentare” non rientra tra le competenze del Consiglio comunale, le quali, di contro, sono tassativamente indicate dall’art.42 del Tuel, e tra esse non risultano ricomprese le modalità applicative delle sanzioni in materia di cave.
2.5. Parimenti da respingere è il sub-motivo con il quale si reitera la censura che prospetta
la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e ss., 107 e ss. d. lgs. n. 267/00, 11 l. n. 689/81, 28 l.r. n. 17/04, 2 l.r. n. 30/94, 182 l.r. n. 14/99, nonché il vizio di eccesso di potere sotto vari profili ed incompetenza in quanto:
- la sanzione dovrebbe essere determinata in relazione al valore e alla quantità del materiale estratto da accertarsi caso per caso (eventualmente anche tramite le perizie giurate che ogni anno gli operatori depositano ai fini della quantificazione del contributo ambientale) e non in via presuntiva e generale ad opera del Comune, come accaduto nella fattispecie in esame in relazione alla quale si sarebbe verificata una violazione dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, oltre che dei criteri previsti dall’art. 11 l. n. 689/81, anche perché le percentuali indicate nella contestata determinazione dirigenziale configurerebbero una presunzione “assoluta” che non ammetterebbe prova contraria (seconda censura);
- in ogni caso, la determinazione della quantità e del valore del materiale estratto sarebbe incongrua come comprovato dalle perizie annualmente depositate dalle ricorrenti ai fini della determinazione del contributo ambientale mai contestate dal Comune. Inoltre, l’indicazione delle percentuali medie di materiale utile e di materiale frantumato non sarebbe coerente con la realtà del Comune di Guidonia, caratterizzata dalla presenza di aree aventi caratteristiche differenti, e, comunque, dovrebbe tenere conto delle scelte strategiche dei singoli operatori che potrebbero decidere, di volta in volta, quanto materiale di frantumazione destinare al recupero ambientale della cava (materiale non utile) e quanto ai frantoi (materiale utile ai fini del computo della sanzione). Inoltre, la determinazione dirigenziale n. 2/13 si porrebbe in contrasto, quanto alla quantificazione delle percentuali di materiale utile e frantumato, con la determina dirigenziale n. 91/13 con cui il Comune di Guidonia ha adottato le linee guida per la determinazione del contributo ambientale; anche il valore del materiale estratto sarebbe errato in quanto farebbe riferimento al materiale lavorato e non già a quello grezzo, come sarebbe stato necessario, e l’indicazione dell’utile d’impresa nella misura del 20% del valore del materiale estratto sarebbe incongrua ed immotivata (terza censura);
- il verbale di accertamento n. 1/16 sarebbe affetto da illegittimità derivata da quella della determinazione dirigenziale n. 2/13.
3. Con il terzo motivo di gravame la parte appellante reitera criticamente i motivi secondo e terzo di ricorso del ricorso di primo grado, con i quali erano state lamentate l'illegittimità e l'irragionevolezza dell’impugnata determinazione con riferimento alla presuntiva (e preventiva) determinazione dei parametri (quantità e valore del materiale estratto) sulla base dei quali computare la sanzione.
Sotto tali profili, la parte appellante assume che le “difficoltà pratiche” di applicare le sanzioni per l’ipotesi di cui all’art. 28 comma 3 l.r. n. 17/04, condivise anche dal Tar, confermerebbero i vizi eccepiti, sostenendo che una misurazione concreta e specifica sarebbe stata possibile e agevolmente desumibile dalle perizie giurate depositate annualmente dalle ditte.
3.1. Il motivo è infondato.
In via preliminare, occorre rilevare che tali contestazioni, peraltro generiche, si limitano a criticare la congruità delle valutazioni dell’amministrazione solo perché formulate in via preventiva e non a seguito di accertamenti da espletarsi caso per caso, ma non adducono argomenti specifici né tanto meno prove idonee riferibili a tale incongruità nonostante i ricorrenti siano operatori del settore, e, quindi, astrattamente in grado di articolare, sul punto, deduzioni specifiche.
In particolare, risulta non adeguatamente supportata sul piano probatorio l’affermazione della parte appellante circa la non corrispondenza dei parametri individuati dal Comune con la realtà locale non essendo nemmeno dedotto in concreto sotto quale profilo essi si porrebbero in contrasto con le “aree di estrazione tra loro notevolmente differenti per caratteristiche giacimentologiche” che caratterizzerebbero “l’intero comprensorio del travertino” né risulta comprovato il valore del materiale grezzo che, secondo la prospettazione della parte appellante, dovrebbe costituire il reale parametro di riferimento.
Tali censure, dunque, censurano, inammissibilmente, scelte di merito amministrativo e si rivelano infondate.
3.2. Tanto premesso, diversamente da quanto ritenuto nel presente motivo di appello, nella determina n. 2/2013, che riguarda le sanzioni da applicare per l'escavazione abusiva, le percentuali di materiale sono state determinate dall'ufficio per poter procedere, come prevede la legge, ad una stima del materiale estratto abusivamente.
Ciò avuto riguardo al fatto che, venendo in rilievo nel caso in esame materiale estratto abusivamente, alla luce dell’ id quod plerumque accidit , l'ufficio difficilmente potrebbe accertare con precisione quanta parte di quel materiale scavato abusivamente fosse di buona qualità e quanto, invece, di qualità inferiore e/o di scarto, posto che tale materiale difficilmente sarà rivenuto in cava.
In ogni caso, le individuate percentuali di "utile" e " frantumato", lungi dal potersi considerare arbitrarie, sono state preventivamente definite, e valorizzate, per il complesso del bacino estrattivo del travertino, da un geologo, come indicato nella delibera n. 2/13.
Né può rilevare, per giungere a diverse conclusioni, la determinazione dirigenziale n. 91/13, avente ad oggetto le linee guida per la determinazione del contributo ambientale, e le perizie giurate che gli operatori depositano all’ente locale ogni anno ai fini della determinazione di tale contributo, attenendo a fasi e adempimenti diversi e non sovrapponibili anche in considerazione della diversità di ambito e di finalità delle determinazioni poste a confronto.
4. Con un ultimo mezzo di gravame, la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui in cui ha respinto, alla luce delle medesime considerazioni contestate nei motivi di appello che precedono, anche l’impugnazione, in via meramente derivata, del verbale di accertamento n. 1/16, in considerazione dell’insussistenza dell’illegittimità della delibera n. 2/13 su cui la censura era stata fondata.
4.1. Il motivo è infondato alla luce di quanto osservato in ordine alla insussistenza della illegittimità della delibera n. 2/13 da cui la parte appellante trae il vizio d’invalidità derivata in esame.
5. Alla luce delle osservazioni che precedono, pertanto, l’appello deve essere dichiarato infondato.
6. Avuto riguardo alla particolarità della vicenda processuale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZO TO, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
UI NO, Consigliere, Estensore
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI NO | ZO TO |
IL SEGRETARIO