Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10464
TAR
Sentenza 1 agosto 2023
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CS
Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Irricevibilità per tardività delle domande proposte da C.M. CC MA I.T.R. s.p.a., EL PA NG. RE & LO s.p.a. e Cimep s.r.l.

    La Corte ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui la piena conoscenza richiede la mera percezione dell'esistenza dell'atto e della sua lesività, non la conoscenza integrale. Le parti hanno avuto conoscenza degli atti impugnati in date precedenti alla notifica del ricorso di primo grado, rendendolo tardivo.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza del Comune e sull'applicazione delle sanzioni

    La Corte ha ritenuto che al Comune spetti il potere di vigilanza e di applicazione delle sanzioni, e che la determina dirigenziale abbia semplicemente individuato modalità pratiche di applicazione dei criteri legislativi (quantità e valore del materiale estratto), senza introdurre nuovi criteri. La materia regolamentare relativa alle modalità applicative delle sanzioni non rientra tra le competenze tassative del Consiglio comunale.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni e dei criteri di cui all'art. 11 l. n. 689/81

    La Corte ha ritenuto che le contestazioni siano generiche e non supportate da prove idonee. La determina dirigenziale ha stimato il materiale estratto abusivamente basandosi su percentuali definite da un geologo per l'intero bacino estrattivo, al fine di ovviare alle difficoltà pratiche di misurazione precisa. Le perizie giurate e la determina n. 91/13 riguardano fasi e finalità diverse.

  • Rigettato
    Incongruità della determinazione della quantità e del valore del materiale estratto

    La Corte ha ritenuto che tali censure siano inammissibili in quanto censurano scelte di merito amministrativo e sono infondate. Le percentuali sono state determinate da un geologo per l'intero bacino estrattivo e mirano a stimare il materiale estratto abusivamente, tenendo conto delle difficoltà pratiche di accertamento preciso. Le perizie giurate e la determina n. 91/13 riguardano ambiti e finalità differenti.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata del verbale di accertamento n. 1/16

    Il motivo è infondato poiché la determinazione dirigenziale n. 2/13 è stata ritenuta legittima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10464
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10464
    Data del deposito : 30 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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