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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.1661/2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. BUCCINO MARIA Parte_1
LUISA per procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. BUCCINO MARIA LUISA per CP_1 procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO
EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio in data 08.09.2007 e di aver adottato la minore , in forza di sentenza del Tribunale dei Minori di Roma n. 143/2014 Per_1 - hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, nonché il successivo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, così come ribadito nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 03.12.2024, alle seguenti condizioni:
“- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto e fermi restando gli obblighi di Legge. - La figlia minore sarà affidata Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento alternato presso gli stessi. - La dimora coniugale resterà assegnata alla madre con tutti gli arredi e corredi, avendo, il
Sig. già provveduto a stipulare contratto di locazione per immobile sito in via CP_1
Angelo Fava 39/A, in corso di cambio residenza al momento della stesura del presente atto. - Essendo coniugi concordi ad attuare il collocamento alternato della figlia minore, condizione resa possibile dalla immediata vicinanza tra le due abitazioni, e con la scuola frequentata dalla minore, di via Campo Ligure e di Via Angelo Fava distanti meno di 2 km l'una dall'altra, ciascuno dei coniugi contribuirà al mantenimento della minore, al vitto e all'alloggio, nei giorni di competenza secondo il piano genitoriale che si allega (doc.
9). - L'acquisto del materiale scolastico (cancelleria), spese per tasse scolastiche, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, sono da dividere al 50%. - La spesa per i viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola alla fine del percorso di studi
(viaggio all'estero), previo consenso e accordo tra i genitori, sarà ripartita tra i genitori in misura del 50%. - Le spese straordinarie sempre concordate tra i due coniuge saranno ripartite in misura del 50% per il signor e 50% per la signora CP_1 Parte_2 secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Roma di concerto con l'Ordine degli
Avvocati di Roma. - I coniugi inoltre dichiarano di essere economicamente indipendenti
e, pertanto, rinunziano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento.”;
Stante la dedotta intollerabilità della prosecuzione della convivenza, vivendo i coniugi già separati di fatto, come risulta dalle note di trattazione scritta, ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate confacenti all'interesse della figlia minore, nulla osta alla pronuncia della separazione personale delle parti alle condizioni, sopra riportate, concordate nel ricorso e nel piano genitoriale ivi richiamato ed allegato sub 9 al ricorso. La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza emessa dal
GD in data 15.4.2025.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_3
, coniugati in Acquapendente l'8.9.2007, alle condizioni CP_2
congiunte riportate in parte motiva, concordate nel ricorso e nel piano genitoriale ivi richiamato ed allegato sub 9 al ricorso;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio n. 4, Parte
2, Serie C, Anno 2007);
- spese alla sentenza definitiva.
Roma, 15.4.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.1661/2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. BUCCINO MARIA Parte_1
LUISA per procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. BUCCINO MARIA LUISA per CP_1 procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO
EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio in data 08.09.2007 e di aver adottato la minore , in forza di sentenza del Tribunale dei Minori di Roma n. 143/2014 Per_1 - hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, nonché il successivo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, così come ribadito nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 03.12.2024, alle seguenti condizioni:
“- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto e fermi restando gli obblighi di Legge. - La figlia minore sarà affidata Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento alternato presso gli stessi. - La dimora coniugale resterà assegnata alla madre con tutti gli arredi e corredi, avendo, il
Sig. già provveduto a stipulare contratto di locazione per immobile sito in via CP_1
Angelo Fava 39/A, in corso di cambio residenza al momento della stesura del presente atto. - Essendo coniugi concordi ad attuare il collocamento alternato della figlia minore, condizione resa possibile dalla immediata vicinanza tra le due abitazioni, e con la scuola frequentata dalla minore, di via Campo Ligure e di Via Angelo Fava distanti meno di 2 km l'una dall'altra, ciascuno dei coniugi contribuirà al mantenimento della minore, al vitto e all'alloggio, nei giorni di competenza secondo il piano genitoriale che si allega (doc.
9). - L'acquisto del materiale scolastico (cancelleria), spese per tasse scolastiche, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, sono da dividere al 50%. - La spesa per i viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola alla fine del percorso di studi
(viaggio all'estero), previo consenso e accordo tra i genitori, sarà ripartita tra i genitori in misura del 50%. - Le spese straordinarie sempre concordate tra i due coniuge saranno ripartite in misura del 50% per il signor e 50% per la signora CP_1 Parte_2 secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Roma di concerto con l'Ordine degli
Avvocati di Roma. - I coniugi inoltre dichiarano di essere economicamente indipendenti
e, pertanto, rinunziano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento.”;
Stante la dedotta intollerabilità della prosecuzione della convivenza, vivendo i coniugi già separati di fatto, come risulta dalle note di trattazione scritta, ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate confacenti all'interesse della figlia minore, nulla osta alla pronuncia della separazione personale delle parti alle condizioni, sopra riportate, concordate nel ricorso e nel piano genitoriale ivi richiamato ed allegato sub 9 al ricorso. La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza emessa dal
GD in data 15.4.2025.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_3
, coniugati in Acquapendente l'8.9.2007, alle condizioni CP_2
congiunte riportate in parte motiva, concordate nel ricorso e nel piano genitoriale ivi richiamato ed allegato sub 9 al ricorso;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio n. 4, Parte
2, Serie C, Anno 2007);
- spese alla sentenza definitiva.
Roma, 15.4.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi