Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 6400 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6400 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Silvana Minoli ed elettivamente domiciliata in Milano, via Hajech n.10, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. , nato a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Michele Agazzi, elettivamente domiciliato in Bergamo, via Zelasco n.10, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Monza
OGGETTO regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti condizioni:
1. ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
“A. Affido del figlio ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, con pari responsabilità genitoriale e potestà disgiunte per le questioni di ordinaria amministrazione. Il padre e la madre si impegnano pertanto a consultarsi ed informarsi reciprocamente di ogni necessità, programma e stato di salute di e provvederanno a Per_1 concordare le principali scelte relative alla formazione, educazione, istruzione e condotta di vita del medesimo tenendo, altresì conto dei suoi bisogni, capacità, naturali inclinazioni ed aspirazioni. avrà collocamento abitativo e residenza anagrafica presso e con la madre nella Per_2 abitazione in proprietà della medesima in Vimercate (MB), Via Passirano n. 32B, ove già entrambi risiedono.
C. La casa familiare, sita in Caravaggio (BG), Via Giovanni Podetti n. 49, di proprietà del Signor rimane assegnata al medesimo con quanto l'arreda, la signora ha già provveduto a CP_1 Pt_1 prelevare i propri effetti personali ed i beni di sua proprietà.
2. REGIME DI FREQUENTAZIONE
A.a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì dalle h. 17,30 con presa in consegna da parte del padre presso la casa della madre fino alla domenica sera con accompagnamento da parte del padre presso la casa della madre entro le h. 20,30. Poichè il bambino frequenta il venerdì un corso di nuoto, il genitore che trascorre con lui il venerdì pomeriggio provvederà anche ad accompagnarlo alla attività;
B. tutti i mercoledì pomeriggio, recandosi i nonni paterni o il padre a Vimercate a prendere il figlio dall'uscita dalla scuola materna/primaria, mentre competerà alla madre recarsi a Caravaggio a riprendere il bambino entro le ore 20,00 per riportarlo a casa a Vimercate;
C. sarà facoltà dei genitori previo preventivo accordo tra loro inserire, nelle settimane successive al weekend non di competenza paterna, anche il pomeriggio del lunedì da trascorrere con il padre dalle h. 18,00 con presa in consegna da parte del padre presso la casa della madre fino alla riconsegna, con accompagnamento da parte del padre presso la casa della madre entro le h. 19,30;
D. ad anni alterni con la madre il periodo dal 25 dicembre ore 11,00 al 31 dicembre e la settimana dal 31 dicembre ore 11.00 al 6 gennaio. Il genitore a cui compete la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio trascorrerà col figlio anche la giornata del 24 dicembre fino alla riconsegna all'altro genitore per le ore 11,00 del 25 dicembre. Per quanto concerne le prossime vacanze natalizie, trascorrerà la settimana dal 25 al 31 dicembre 2024 con la madre e la settimana dal 31 Per_1 dicembre al 6 gennaio 2025 con il padre e quindi il giorno 24 (la Vigilia) a partire dalle ore 11.00 con il padre e il giorno 25 (il Natale) a partire dalle ore 11.00 con la madre;
i genitori si alterneranno nel prelievo/riconsegna del figlio durante le feste, fermo restando che il rientro del bambino presso la casa della madre il giorno 6 gennaio dovrà avvenire entro le ore 20.30.
E. Ad anni alterni con la madre, le vacanze pasquali da intendersi quali vacanze scolastiche del figlio;
il genitore che non trascorrerà con il figlio le vacanze di Pasqua, potrà usufruire di corrispondenti giorni nel successivo e/o successivi primi ponti utile (ad es. 25 aprile o 1° maggio o
2 giugno), mentre eventuali altri ponti e/o festività verranno accorpati al fine settimana di competenza. Per quanto concerne le prossime vacanze pasquali 2025 accorpate al Ponte del 25
Aprile 2025 che, come stabilito dal calendario scolastico, andranno dal 17 al 27 aprile compresi, starà col padre dal 17 aprile ore 11,00 sino al 22 aprile ore 11,00 e con la madre dal 22 Per_1 aprile ore 11,00 fino al 27 aprile;
F. I giorni di festività infrasettimanali verranno trascorsi dalla mattina h 11,00 sino alla sera h 20,30 con il genitore a cui competerebbero i corrispondenti pomeriggi: il genitore a cui compete la giornata preleverà il figlio dalla casa dell'altro genitore alle h. 11,00 e l'altro genitore lo verrà a riprendere entro le h. 20,30 della medesima giornata;
in caso di impedimenti del suddetto genitore dovrà essere dato all'altro genitore un preavviso minimo di 48 ore;
G. Compleanno del figlio ad anni alterni. Per quanto concerne il prossimo compleanno lo Per_1 trascorrerà con la madre;
H. Festa della mamma e festa del papà con i rispettivi genitori;
con il padre;
CP_2
J. Ferie estive indicativamente in agosto, con la madre le due settimane centrali (corrispondenti alla chiusura aziendale) e con il padre due settimane, con la possibilità per entrambi i genitori di aggiungere una terza settimana in giugno o luglio o in altri periodi dell'anno, compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio;
i genitori si impegnano a comunicarsi il periodo esatto entro il 30 aprile;
K. Altre festività e Ponti seguendo i weekend alternati e il calendario usuale I genitori saranno comunque liberi di individuare ulteriori giorni, periodi e tempi da trascorrere con il figlio previo accordo preventivo. Viene concordato che la regolamentazione generale dell'alternanza viene derogata per i casi particolari di cui ai punti D, E, F, G, H, I, e J.
Ogni qualvolta il minore dovrà essere riaccompagnato da un genitore presso l'altro genitore al termine di pomeriggi, giornate, fine settimana, ponti, ferie, etc, ciò dovrà avvenire entro e non oltre l'orario delle 20,30 e il figlio dovrà avere già cenato.
Qualora il bambino dovesse ammalarsi resterà presso il genitore con cui si trova senza subire spostamenti, salvo valutazioni diverse dei genitori e fermo restando che la sua abitazione di riferimento è quella presso e con la madre.
3. RAPPORTI ECONOMICI
A. Il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio entro Per_1 il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 350,00, importo comprensivo della mensa scolastica. Tale importo sarà oggetto di rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di gennaio
2025 (prima rivalutazione).
B. Il padre corrisponderà, altresì, alla madre, anticipando se necessario o a conguaglio ove non siano necessarie anticipazioni, dietro presentazione di idonei giustificativi o idonee richieste, il 50% delle spese straordinarie per secondo quanto previsto dalle linee guida del Tribunale di Per_1
Monza.
C. I genitori concordano affinché la richiesta di erogazione dell'Assegno Unico (o altra forma di sostegno in futuro) sia effettuata da ora in avanti (annualità 2024 inclusa) dalla Signora e Pt_1 venga alla medesima erogata nella misura del 100%.
4. SCUOLA E ATTIVITA' A. I genitori concordemente hanno già deciso ed effettuato l'iscrizione di per l'annualità Per_1
2024/2025 presso la Scuola Primaria pubblica “Don Milani” Sezione Montessori di Via Pietro Mascagni 1 a Vimercate e l'iscrizione al servizio di pre-scuola e refezione con uscita alle ore 16,30.
B. I genitori concordemente stabiliscono che il figlio potrà frequentare dal prossimo anno scolastico due attività sportive e/o ricreative scelte di comune accordo dai genitori medesimi, i quali si faranno carico di accompagnarlo/andarlo a prendere se l'attività/le attività cadranno in giorni di loro competenza.
C. I genitori concordano altresì che al termine della scuola dell'Infanzia ed in seguito al Per_1 termine dei cicli scolastici successivi venga iscritto ad una scuola/centro estivo a Vimercate per i mesi di giugno e luglio.
D. I genitori concordano, in caso di necessità e/o di manifestazioni di disagio di di valutare Per_1 un sostegno per il figlio tramite figura adeguata di supporto;
concordano, altresì, in caso di difficoltà di gestione del minore o degli accordi relativi, di valutare il ricorso congiunto ad un coordinatore genitoriale E. I genitori si concedono nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero e all'iscrizione su ciascuno di essi del figlio Per_1
5. ALTRO
A. Le parti concordano che i due cani della famiglia iscritti a nome del Sig. all'anagrafe canina CP_1 di nome e rimangano affidati al Sig. presso l'abitazione del medesimo, il quale se Per_3 Per_4 CP_1 ne prenderà cura con spese di mantenimento degli stessi a suo carico per l'ordinario e condivise al
50% con la Signora er le spese straordinarie. Pt_1
B. La signora roseguirà l'adozione a distanza già in essere con versamenti a suo carico. Pt_1
C. Le autovetture Ford UR CT targata FP253NX e Hyundai KO targata GS263GG, entrambe di proprietà del Sig. vengono assegnate in proprietà esclusiva al medesimo. CP_1 D. Le parti dichiarano di nulla avere reciprocamente a che pretendere, spese del presente procedimento compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 2 ottobre 2024, così provvede: CP_1
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 gennaio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi