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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/04/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 2145 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2020, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale,
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mirella Di Stasi ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Palazzo
San Gervasio alla Via Roma 77, giusta mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Daniele Stolfi, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Genzano di
Lucania alla Via Damiano Chiesa n. 4, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione del 01/09/2020, , conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, il Sig. , per sentirne condannare: “1) alla CP_1 impermeabilizzazione del terrazzo posto a copertura dell'immobile in sua proprietà sito in Palazzo San Gervasio alla Via Marconi n. 82, 84 e 86 in catasto al fgl. 31 part.lla
1164 mediante rimozione completa della guaina ora presente del tutto usurata e posizionamento di apposito materiale impermeabilizzante onde impedire infiltrazioni determinate dal penetrare dell'acqua piovana attraverso il solaio sulla parete e sul soffitto dell'immobile in proprietà al sig. adiacente al predetto Parte_1
immobile in proprietà al sig. 2) al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 4.487,16, oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di rimborso spese per i lavori eseguiti nel proprio immobile a seguito delle infiltrazioni oggetto di causa;
3) al pagamento in favore di di € 3.000,00 o di una diversa Parte_1
somma da liquidarsi in via equitativa a titolo di risarcimento danni anche esistenziali subiti. Con vittoria di spese ed onorari di Giudizio”.
In particolare, l'istante esponeva di essere proprietario dell'immobile sito in Palazzo San
Gervasio alla via Marconi n. 80, in catasto al Fg. 31, p.lla 1163 e Fg. 15 p.lla 559 e che nel mese di luglio del 2019, verificava la presenza di infiltrazioni nel proprio immobile da poco ristrutturato. Le infiltrazioni interessavano il muro comune con la proprietà
il quale non provvedeva alla manutenzione del terrazzo di copertura del proprio CP_1 immobile risultante il materiale impermeabilizzante usurato, permettendo l'infiltrazione dell'acqua piovana. L'attore dopo aver rivolto vanamente l'invito al Griesi di trovare una soluzione e dopo aver inviato raccomandata a.r. con invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, senza riscontro alcuno, ha adito il Tribunale di
Potenza per la tutela dei propri diritti.
2) Con comparsa del 11/12/2020, si costituiva in giudizio il Sig. , il CP_1
quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto, inammissibile, oltre che infondata in fatto e diritto e non provata.
Il convenuto contestava la narrazione dei fatti ed evidenziava la carenza di prova.
Affermava che le copiose e maleodoranti infiltrazioni non potevano provenire dall'immobile del attesa la posizione degli immobili, il periodo, le caratteristiche CP_1
delle presunte infiltrazioni e i danni lamentati. È notorio, sostiene parte convenuta, che le acque meteoriche non siano maleodoranti ed è plausibile che le presunte infiltrazioni provenissero dal medesimo immobile di proprietà dell'attore, così come risulta improbabile che le copiose infiltrazioni meteoriche si siano verificate nel mese di luglio
2019.
***
La causa istruita per via documentale e mediante Consulenza Tecnica d'Ufficio, all'udienza del 11/12/2024, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3) Tanto puntualizzato, la vicenda che ci occupa, all'esito dell'attività istruttoria e documentale compiuta, deve essere ricostruita come segue.
L'attore lamentava che a causa delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura dell'immobile di proprietà ha dovuto sostenere una spese per riparazione del CP_1 proprio locale adibito ad attività commerciale, e tanto si verificava a causa dell'usura del materiale impermeabilizzante che consentiva all'acqua piovana di insinuarsi nel solaio ed infiltrarsi nel muro comune.
All'udienza del 27/05/2022 veniva interrogato l'attore il quale dichiarava: “non è vera la circostanza di cui al punto 1) considerato che i lavori che io ho eseguito sono stati effettuati in diversa proprietà … i lavori che io ho eseguito riguardavano solamente il mio fabbricato … ho commissionato i lavori relativi alla mia abitazione alla impresa edile ”. Controparte_2
A scioglimento della riserva espressa all'udienza del 21/12/2022 il G.I. ammetteva CTU tecnica ed affidava i seguenti quesiti:
“Il CTU, letti gli atti, eseguiti tutti i rilievi necessari: autorizzato a tentare la conciliazione de/la lite;
descriva i luoghi di causa;
accerti l'esistenza delle infiltrazioni lamentate da parte attrice;
ne individui le cause e la esatta provenienza;
dica quali siano le opere necessarie per la loro eliminazione e per il rispristino dei beni di proprietà dell'attore, quantifichi i relativi costi e gli eventuali danni subiti”.
3.1) Preliminarmente il CTU effettuava una descrizione del terrazzo di proprietà del convenuto riportando che “… il è stato realizzato con delle pendenze a Pt_2
"schiena d'asino" per agevolare ii deflusso delle acque meteoriche che confluiscono a sinistra e a destra dello stesso. Il terrazzo è delimitato da un parapetto con blocchi di tufo con ricavati dei bocchettoni di scarico di acqua piovana, posti ad una quota maggiore rispetto allo strato di guaina determinando il ristagno dell'acqua piovana. La guaina bituminosa posta in opera nel 2012 è ad un solo strato, si presenta consumata e non aderente al sottostante solaio, così pure presenta diverse lesioni, microfessurazioni
e rattoppi con malta cementizia, la guaina al solo calpestio scricchiola e si deforma.
Difatti il precario stato manutentivo della guaina determina infiltrazioni e gocciolamenti di acqua piovana dal solaio nel locale sottostante di proprietà dello stesso interessando anche il muro perimetrale di confine con la CP_1 proprietà che si presenta intriso di acqua”. Pt_1
Dopodiché il CTU afferma che “… dai sopralluoghi eseguiti è emerso che le infiltrazioni che si riscontrano nell'immobile di parte attrice riguardano la sala esposizione in corrispondenza della parete in comune con la proprietà del sig. CP_1
Nel locale commerciale sono presenti diversi zone con aloni di umidità di
[...]
colore giallo e con presenza di muffe di colore scuro, non sono presenti distaccamenti dell'intonaco, scrostamenti della pittura, ma non è avvertibile l'odore sgradevole e pungente tipico della muffa. Al piano primo di sottotetto della proprietà
[...]
in corrispondenza della parete in comune con la proprietà del sig. Parte_1 CP_1
sono presenti diversi zone con aloni umidita e in alcuni punti è stata accertata
[...] la presenza di efflorescenze saline”.
Il CTU in risposta alla domanda “ne individui le cause e la esatta provenienza”, risponde che “Le cause che determinano le infiltrazioni lamentate da parte attrice prevengono dall'umidita della parete di confine tra le due proprietà. Il muro di confine, realizzato con blocchi di tufo, è direttamente adiacente al terrazzo di proprietà che CP_1
per capillarità assorbe l'acqua piovana proveniente dalle diverse lesioni, microfessurazioni e dalla non perfetta aderenza della guaina posta a protezione del solaio. Tale fenomeno viene aggravato dal mancato deflusso dell'acqua piovana dai bocchettoni di scarico che risultano insufficienti e posti ad una quota maggiore rispetto allo strato di guaina”.
Il CTU ha inoltre, evidenziato che “Riguardo i danni subiti e ripristinati dalla parte attrice nel 2019, si evidenzia che dalla consultazione dei fascicoli di parte non sono state allegate delle fatture fiscali, ma esclusivamente un preventivo di spesa dell'importo di € 4.487,16 (€ 3.678,00 lavori + € 809,16 IVA) redatto della Ditta EURO
COM SOC COP di LE Di I”.
Il CTU fotografa la situazione all'atto del sopralluogo intervenuto in data 18/05/2023 riscontrando alcune macchie gialle e muffe di colore scuro sul muro in comune, sia nella parte del sottotetto al primo piano che nel sottostante locale commerciale, da evidenziare che il muro in comune è costituito da blocchi in tufo che assorbono l'acqua e mantengono l'umidità, favorendo le muffe qualora il locale non sia efficacemente ventilato. Nessuna infiltrazione copiosa e maleodorante era in atti all'atto del sopralluogo, quindi, nessun supporto dalla relazione tecnica può intervenire circa le cause della presunta infiltrazione del luglio 2019, a cui sarebbe conseguito l'intervento di ristrutturazione che però non è supportato da alcuna prova documentale.
3.2) Infatti, parte attrice chiede a titolo di rimborso la somma di € 4.487,16 supportata, però, da un preventivo di spesa redatto dalla Ditta EURO COM SOC COP di e da una CTP alla quale non è stata allegato nessuna prova di Parte_1 Pt_1
pagamento relativa ai materiali utilizzati ed ai lavori eseguiti. Quindi, nessuna prova è stata fornita sia delle presunte infiltrazioni del 2019 che dei lavori eseguiti, ritendendo che non può assurgere a prova né una CTP che un preventivo contestato. A tal uopo va precisato che recependo l'unanime orientamento giurisprudenziale, la perizia di parte costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio. Il contenuto tecnico del documento non ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo. La perizia di parte, non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando sia giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto. La Suprema Corte, in diverse occasioni, ha avuto cura di affermare che: “la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle difese scritte della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo
l'udienza di precisazione delle conclusioni” (Cass. civ., sez. II, 08.01.2013, n. 259;
Cass. civ., sez. II, 26.03.2012, n. 4833). Inoltre “la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” (Cass. civ., sez. III,
29.01.2010, n. 2063). Quindi la consulenza o la perizia tecnica di parte, se è vero che può essere prodotta senza preclusioni, costituisce pur sempre “semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, rispetto alla quale il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso”.
4) Tanto premesso in relazione ai profili della controversia, l'esame del merito suppone un breve inquadramento della pretesa risarcitoria azionata, anche al fine di individuare il criterio di riparto dell'onere della prova. Orbene, dall'interpretazione dell'atto introduttivo del giudizio si ricava come l'odierna parte attrice invochi, a fondamento della propria pretesa, la responsabilità di ai sensi dell'art. CP_1
art. 2043 c.c.
5) Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., formulata dall'attore, si osserva che ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto del neminem laedere, è necessario l'accertamento della sussistenza di un fatto illecito e di un danno che ne sia diretta conseguenza.
L'art. 2043 c.c., recita “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”, ed in materia di responsabilità extracontrattuale l'attore che intende far valere in giudizio un proprio diritto ha l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa ai sensi dell'art. 2697 c.c. Tale regola fa sì che l'attore che invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c., e cioè: a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un
“danno ingiusto”, e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela (c.d. danno evento), con la puntualizzazione che se la lesione riguarda un diritto della persona costituzionalmente garantito, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge interna o comunitaria (art. 2059 c.c.) è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale;
d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
Dai sopralluoghi effettuati dal CTU emerge che nel locale di parte attrice non vi sono infiltrazioni maleodoranti, ma vengono riscontrate nella sola sala esposizione dell'attore e nel sottotetto al primo piano ed in corrispondenza della parete in comune con la proprietà del sig. , aloni di umidità di colore giallo e presenza di muffe CP_1
di colore scuro, non sono presenti distaccamenti dell'intonaco, scrostamenti della pittura, ma non è avvertibile l'odore sgradevole e pungente tipico della muffa.
Il muro comune, come ha affermato il CTU e come sopra evidenziato è realizzato con blocchi di tufo direttamente adiacente al terrazzo di proprietà che per CP_1
capillarità assorbe l'acqua piovana, che nulla hanno a che vedere con le lamentate infiltrazioni, peraltro, non rilevate e non presenti. Il degrado delle murature per effetto dell'umidità è uno dei fenomeni più frequenti della struttura del tufo, dotato di un elevato grado di porosità, che favorisce l'assorbimento dell'acqua da parte delle strutture murarie e, se utilizzato a faccia vista, raggiunge gradi di umidità elevatissimi incidendo negativamente sulla resistenza meccanica, oltre a dare luogo a fenomeni di erosione. Inoltre, le diverse lesioni, le microfessurazioni e la non perfetta aderenza della guaina bituminosa al solaio, rilevata dal CTU, determinano infiltrazioni e gocciolamenti di acqua piovana, tuttalpiù, dal solaio nel sottostante locale di proprietà dello stesso CP_1
[...]
6) Pertanto, questo giudicante ritiene che la pretesa risarcitoria attorea, non possa trovare accoglimento, per una duplice ragione, perché il fatto illecito lamentato non può essere addebitabile al convenuto in assenza di prova che non è stata CP_1
fornita e che non trova supporto nemmeno nella CTU, poiché, dai sopralluoghi effettuati dal CTU non sono emerse le copiose e maleodoranti infiltrazioni, anzi il CTU dava atto che non erano presenti distaccamenti d'intonaco, scrostamenti della pittura, e non era avvertibile neppure l'odore maleodorante di cui parlava l'attore nel proprio atto introduttivo, ma evidenziava la sola presenza di aloni di colore giallo e alcune macchie nere di muffa;
inoltre, perché non vi è prova del danno sofferto né dei lavori che sarebbero stati eseguiti a causa delle lamentate infiltrazioni del luglio del 2019.
7) Quindi, la domanda deve essere rigettata per l'assenza della prova sia del fatto illecito che del danno lamentato.
8) Assorbita ogni altra questione.
9) In considerazione della controvertibilità in fatto delle questioni affrontate e dei mutamenti giurisprudenziali, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti. Le spese di CTU sono poste a carico delle parti in ossequio al principio giurisprudenziale secondo cui “il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente
a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. civ., 30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
GOP dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 2145/2020, tra (attore) e Parte_1 CP_1
(convenuto), ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita,
[...]
così provvede:
a) Rigetta la domanda di parte attrice, per quanto in parte motiva;
b) Compensa tra le parti le spese di lite e pone le spese di CTU, come liquidate con separato atto, a carico delle parti. Così deciso in Potenza in data 01/04/2025
Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 2145 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2020, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale,
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mirella Di Stasi ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Palazzo
San Gervasio alla Via Roma 77, giusta mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Daniele Stolfi, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Genzano di
Lucania alla Via Damiano Chiesa n. 4, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione del 01/09/2020, , conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, il Sig. , per sentirne condannare: “1) alla CP_1 impermeabilizzazione del terrazzo posto a copertura dell'immobile in sua proprietà sito in Palazzo San Gervasio alla Via Marconi n. 82, 84 e 86 in catasto al fgl. 31 part.lla
1164 mediante rimozione completa della guaina ora presente del tutto usurata e posizionamento di apposito materiale impermeabilizzante onde impedire infiltrazioni determinate dal penetrare dell'acqua piovana attraverso il solaio sulla parete e sul soffitto dell'immobile in proprietà al sig. adiacente al predetto Parte_1
immobile in proprietà al sig. 2) al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 4.487,16, oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di rimborso spese per i lavori eseguiti nel proprio immobile a seguito delle infiltrazioni oggetto di causa;
3) al pagamento in favore di di € 3.000,00 o di una diversa Parte_1
somma da liquidarsi in via equitativa a titolo di risarcimento danni anche esistenziali subiti. Con vittoria di spese ed onorari di Giudizio”.
In particolare, l'istante esponeva di essere proprietario dell'immobile sito in Palazzo San
Gervasio alla via Marconi n. 80, in catasto al Fg. 31, p.lla 1163 e Fg. 15 p.lla 559 e che nel mese di luglio del 2019, verificava la presenza di infiltrazioni nel proprio immobile da poco ristrutturato. Le infiltrazioni interessavano il muro comune con la proprietà
il quale non provvedeva alla manutenzione del terrazzo di copertura del proprio CP_1 immobile risultante il materiale impermeabilizzante usurato, permettendo l'infiltrazione dell'acqua piovana. L'attore dopo aver rivolto vanamente l'invito al Griesi di trovare una soluzione e dopo aver inviato raccomandata a.r. con invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, senza riscontro alcuno, ha adito il Tribunale di
Potenza per la tutela dei propri diritti.
2) Con comparsa del 11/12/2020, si costituiva in giudizio il Sig. , il CP_1
quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto, inammissibile, oltre che infondata in fatto e diritto e non provata.
Il convenuto contestava la narrazione dei fatti ed evidenziava la carenza di prova.
Affermava che le copiose e maleodoranti infiltrazioni non potevano provenire dall'immobile del attesa la posizione degli immobili, il periodo, le caratteristiche CP_1
delle presunte infiltrazioni e i danni lamentati. È notorio, sostiene parte convenuta, che le acque meteoriche non siano maleodoranti ed è plausibile che le presunte infiltrazioni provenissero dal medesimo immobile di proprietà dell'attore, così come risulta improbabile che le copiose infiltrazioni meteoriche si siano verificate nel mese di luglio
2019.
***
La causa istruita per via documentale e mediante Consulenza Tecnica d'Ufficio, all'udienza del 11/12/2024, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3) Tanto puntualizzato, la vicenda che ci occupa, all'esito dell'attività istruttoria e documentale compiuta, deve essere ricostruita come segue.
L'attore lamentava che a causa delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura dell'immobile di proprietà ha dovuto sostenere una spese per riparazione del CP_1 proprio locale adibito ad attività commerciale, e tanto si verificava a causa dell'usura del materiale impermeabilizzante che consentiva all'acqua piovana di insinuarsi nel solaio ed infiltrarsi nel muro comune.
All'udienza del 27/05/2022 veniva interrogato l'attore il quale dichiarava: “non è vera la circostanza di cui al punto 1) considerato che i lavori che io ho eseguito sono stati effettuati in diversa proprietà … i lavori che io ho eseguito riguardavano solamente il mio fabbricato … ho commissionato i lavori relativi alla mia abitazione alla impresa edile ”. Controparte_2
A scioglimento della riserva espressa all'udienza del 21/12/2022 il G.I. ammetteva CTU tecnica ed affidava i seguenti quesiti:
“Il CTU, letti gli atti, eseguiti tutti i rilievi necessari: autorizzato a tentare la conciliazione de/la lite;
descriva i luoghi di causa;
accerti l'esistenza delle infiltrazioni lamentate da parte attrice;
ne individui le cause e la esatta provenienza;
dica quali siano le opere necessarie per la loro eliminazione e per il rispristino dei beni di proprietà dell'attore, quantifichi i relativi costi e gli eventuali danni subiti”.
3.1) Preliminarmente il CTU effettuava una descrizione del terrazzo di proprietà del convenuto riportando che “… il è stato realizzato con delle pendenze a Pt_2
"schiena d'asino" per agevolare ii deflusso delle acque meteoriche che confluiscono a sinistra e a destra dello stesso. Il terrazzo è delimitato da un parapetto con blocchi di tufo con ricavati dei bocchettoni di scarico di acqua piovana, posti ad una quota maggiore rispetto allo strato di guaina determinando il ristagno dell'acqua piovana. La guaina bituminosa posta in opera nel 2012 è ad un solo strato, si presenta consumata e non aderente al sottostante solaio, così pure presenta diverse lesioni, microfessurazioni
e rattoppi con malta cementizia, la guaina al solo calpestio scricchiola e si deforma.
Difatti il precario stato manutentivo della guaina determina infiltrazioni e gocciolamenti di acqua piovana dal solaio nel locale sottostante di proprietà dello stesso interessando anche il muro perimetrale di confine con la CP_1 proprietà che si presenta intriso di acqua”. Pt_1
Dopodiché il CTU afferma che “… dai sopralluoghi eseguiti è emerso che le infiltrazioni che si riscontrano nell'immobile di parte attrice riguardano la sala esposizione in corrispondenza della parete in comune con la proprietà del sig. CP_1
Nel locale commerciale sono presenti diversi zone con aloni di umidità di
[...]
colore giallo e con presenza di muffe di colore scuro, non sono presenti distaccamenti dell'intonaco, scrostamenti della pittura, ma non è avvertibile l'odore sgradevole e pungente tipico della muffa. Al piano primo di sottotetto della proprietà
[...]
in corrispondenza della parete in comune con la proprietà del sig. Parte_1 CP_1
sono presenti diversi zone con aloni umidita e in alcuni punti è stata accertata
[...] la presenza di efflorescenze saline”.
Il CTU in risposta alla domanda “ne individui le cause e la esatta provenienza”, risponde che “Le cause che determinano le infiltrazioni lamentate da parte attrice prevengono dall'umidita della parete di confine tra le due proprietà. Il muro di confine, realizzato con blocchi di tufo, è direttamente adiacente al terrazzo di proprietà che CP_1
per capillarità assorbe l'acqua piovana proveniente dalle diverse lesioni, microfessurazioni e dalla non perfetta aderenza della guaina posta a protezione del solaio. Tale fenomeno viene aggravato dal mancato deflusso dell'acqua piovana dai bocchettoni di scarico che risultano insufficienti e posti ad una quota maggiore rispetto allo strato di guaina”.
Il CTU ha inoltre, evidenziato che “Riguardo i danni subiti e ripristinati dalla parte attrice nel 2019, si evidenzia che dalla consultazione dei fascicoli di parte non sono state allegate delle fatture fiscali, ma esclusivamente un preventivo di spesa dell'importo di € 4.487,16 (€ 3.678,00 lavori + € 809,16 IVA) redatto della Ditta EURO
COM SOC COP di LE Di I”.
Il CTU fotografa la situazione all'atto del sopralluogo intervenuto in data 18/05/2023 riscontrando alcune macchie gialle e muffe di colore scuro sul muro in comune, sia nella parte del sottotetto al primo piano che nel sottostante locale commerciale, da evidenziare che il muro in comune è costituito da blocchi in tufo che assorbono l'acqua e mantengono l'umidità, favorendo le muffe qualora il locale non sia efficacemente ventilato. Nessuna infiltrazione copiosa e maleodorante era in atti all'atto del sopralluogo, quindi, nessun supporto dalla relazione tecnica può intervenire circa le cause della presunta infiltrazione del luglio 2019, a cui sarebbe conseguito l'intervento di ristrutturazione che però non è supportato da alcuna prova documentale.
3.2) Infatti, parte attrice chiede a titolo di rimborso la somma di € 4.487,16 supportata, però, da un preventivo di spesa redatto dalla Ditta EURO COM SOC COP di e da una CTP alla quale non è stata allegato nessuna prova di Parte_1 Pt_1
pagamento relativa ai materiali utilizzati ed ai lavori eseguiti. Quindi, nessuna prova è stata fornita sia delle presunte infiltrazioni del 2019 che dei lavori eseguiti, ritendendo che non può assurgere a prova né una CTP che un preventivo contestato. A tal uopo va precisato che recependo l'unanime orientamento giurisprudenziale, la perizia di parte costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio. Il contenuto tecnico del documento non ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo. La perizia di parte, non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando sia giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto. La Suprema Corte, in diverse occasioni, ha avuto cura di affermare che: “la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle difese scritte della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo
l'udienza di precisazione delle conclusioni” (Cass. civ., sez. II, 08.01.2013, n. 259;
Cass. civ., sez. II, 26.03.2012, n. 4833). Inoltre “la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” (Cass. civ., sez. III,
29.01.2010, n. 2063). Quindi la consulenza o la perizia tecnica di parte, se è vero che può essere prodotta senza preclusioni, costituisce pur sempre “semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, rispetto alla quale il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso”.
4) Tanto premesso in relazione ai profili della controversia, l'esame del merito suppone un breve inquadramento della pretesa risarcitoria azionata, anche al fine di individuare il criterio di riparto dell'onere della prova. Orbene, dall'interpretazione dell'atto introduttivo del giudizio si ricava come l'odierna parte attrice invochi, a fondamento della propria pretesa, la responsabilità di ai sensi dell'art. CP_1
art. 2043 c.c.
5) Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., formulata dall'attore, si osserva che ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto del neminem laedere, è necessario l'accertamento della sussistenza di un fatto illecito e di un danno che ne sia diretta conseguenza.
L'art. 2043 c.c., recita “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”, ed in materia di responsabilità extracontrattuale l'attore che intende far valere in giudizio un proprio diritto ha l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa ai sensi dell'art. 2697 c.c. Tale regola fa sì che l'attore che invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c., e cioè: a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un
“danno ingiusto”, e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela (c.d. danno evento), con la puntualizzazione che se la lesione riguarda un diritto della persona costituzionalmente garantito, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge interna o comunitaria (art. 2059 c.c.) è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale;
d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
Dai sopralluoghi effettuati dal CTU emerge che nel locale di parte attrice non vi sono infiltrazioni maleodoranti, ma vengono riscontrate nella sola sala esposizione dell'attore e nel sottotetto al primo piano ed in corrispondenza della parete in comune con la proprietà del sig. , aloni di umidità di colore giallo e presenza di muffe CP_1
di colore scuro, non sono presenti distaccamenti dell'intonaco, scrostamenti della pittura, ma non è avvertibile l'odore sgradevole e pungente tipico della muffa.
Il muro comune, come ha affermato il CTU e come sopra evidenziato è realizzato con blocchi di tufo direttamente adiacente al terrazzo di proprietà che per CP_1
capillarità assorbe l'acqua piovana, che nulla hanno a che vedere con le lamentate infiltrazioni, peraltro, non rilevate e non presenti. Il degrado delle murature per effetto dell'umidità è uno dei fenomeni più frequenti della struttura del tufo, dotato di un elevato grado di porosità, che favorisce l'assorbimento dell'acqua da parte delle strutture murarie e, se utilizzato a faccia vista, raggiunge gradi di umidità elevatissimi incidendo negativamente sulla resistenza meccanica, oltre a dare luogo a fenomeni di erosione. Inoltre, le diverse lesioni, le microfessurazioni e la non perfetta aderenza della guaina bituminosa al solaio, rilevata dal CTU, determinano infiltrazioni e gocciolamenti di acqua piovana, tuttalpiù, dal solaio nel sottostante locale di proprietà dello stesso CP_1
[...]
6) Pertanto, questo giudicante ritiene che la pretesa risarcitoria attorea, non possa trovare accoglimento, per una duplice ragione, perché il fatto illecito lamentato non può essere addebitabile al convenuto in assenza di prova che non è stata CP_1
fornita e che non trova supporto nemmeno nella CTU, poiché, dai sopralluoghi effettuati dal CTU non sono emerse le copiose e maleodoranti infiltrazioni, anzi il CTU dava atto che non erano presenti distaccamenti d'intonaco, scrostamenti della pittura, e non era avvertibile neppure l'odore maleodorante di cui parlava l'attore nel proprio atto introduttivo, ma evidenziava la sola presenza di aloni di colore giallo e alcune macchie nere di muffa;
inoltre, perché non vi è prova del danno sofferto né dei lavori che sarebbero stati eseguiti a causa delle lamentate infiltrazioni del luglio del 2019.
7) Quindi, la domanda deve essere rigettata per l'assenza della prova sia del fatto illecito che del danno lamentato.
8) Assorbita ogni altra questione.
9) In considerazione della controvertibilità in fatto delle questioni affrontate e dei mutamenti giurisprudenziali, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti. Le spese di CTU sono poste a carico delle parti in ossequio al principio giurisprudenziale secondo cui “il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente
a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. civ., 30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
GOP dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 2145/2020, tra (attore) e Parte_1 CP_1
(convenuto), ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita,
[...]
così provvede:
a) Rigetta la domanda di parte attrice, per quanto in parte motiva;
b) Compensa tra le parti le spese di lite e pone le spese di CTU, come liquidate con separato atto, a carico delle parti. Così deciso in Potenza in data 01/04/2025
Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante