Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/04/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8250/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 8250/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. Agostino Imperatore (C.F. ) e domiciliato C.F._2
come in atti;
- ATTORE –
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria De Chiara (C.F. ), domiciliata come C.F._3
in atti;
-CONVENUTA –
OGGETTO: mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 9.1.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto il 28.7.2022 ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
al fine di sentir dichiarare la nullità e/o illiceità e/o illegittimità del contratto Controparte_2
di mutuo ipotecario n. 355100095, stipulato nel luglio 2005, per vizi anatocistici e per l'effetto
1
Sostiene l'attore, richiamando una consulenza tecnica di parte (effettivamente prodotta in giudizio soltanto con le memorie ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c.) e fornendo un'ampia disamina degli sviluppi normativi e giurisprudenziali in tema, che il regolamento contrattuale sottoscritto mostrerebbe un'evidente violazione della disciplina in tema di anatocismo: in particolare la componente anatocistica risulterebbe dal procedimento di addizione degli interessi al capitale residuo precedente, con la conseguenza che gli interessi determinati per ogni rata, anziché essere calcolati su un debito residuo di puro capitale, vengono computati su un capitale che è anche costituito dagli interessi relativi a tutti i periodi precedenti (così l'attore nelle note di trattazione scritta depositate l'11.9.2023), in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.
Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e Controparte_1
in diritto, oltre che generica nella sua formulazione.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza del 9.1.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 co.1 c.p.c.
Deve preliminarmente darsi atto che le parti hanno ritualmente svolto il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale in atti).
La domanda è infondata e pertanto non può essere accolta.
Parte attrice, premettendo un'ampia ricostruzione in tema di anatocismo, non scevra di riferimenti ad aspetti che esulano dall'oggetto specifico della controversia (come la disciplina normativa e regolamentare dell'anatocismo in tema di conto corrente, o come il riferimento agli interessi creditori e alla pari periodicità, aspetti anch'essi riferibili ai rapporti di conto corrente e non ai mutui), si duole in sostanza del meccanismo dell'ammortamento alla francese che comporterebbe un fenomeno anatocistico nella misura in cui gli interessi per ciascuna rata sono via via computati su un importo costituito da capitale più gli interessi relativi ai periodi precedenti. Anche la consulenza tecnica di parte, con riferimento al piano di ammortamento alla francese, si riferisce a tale meccanismo come “anatocismo nascosto”.
Orbene, osserva il Tribunale che il sistema cd. “alla francese” prevede il rimborso del capitale mutuato attraverso rate costanti, in ciascuna delle quali la quota di capitale aumenta progressivamente, mentre la quota di interessi progressivamente decresce. Pertanto in ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente secondo il principio
2 dell'interesse composto, e il debito residuo sul quale viene calcolato l'interesse è quello costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato con le rate precedenti. Infatti, se è pur vero che per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento con metodo alla francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. Conseguentemente gli interessi moratori sono computati “su una somma complessivamente considerata ove la parte cui si è tenuti per la quota originariamente prevista quale interesse – già scaduta e maturata – si è ormai inglobata nel capitale perdendo la propria originaria vocazione e natura di interesse” (Tribunale di Napoli Nord 20.6.2016).
Più di recente è stato ribadito che il piano di ammortamento calcolato con il metodo alla francese utilizza una formula di calcolo che non ha alcun effetto nella determinazione della quota di interessi calcolata sul solo capitale residuo;
in tal caso infatti la legge di sconto composto è utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite ed
è pertanto una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, senza incidere sul separato conteggio degli interessi (cfr. Tribunale di Napoli 8.2.2024)
Pertanto tale metodo non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi ulteriore, e quindi deve escludersi che comporti automaticamente e di per sé un fenomeno anatocistico (cfr. ex multis Tribunale Padova 5.10.2016, Tribunale Milano 5.5.2014, Tribunale
Siena 17.7.2014, Tribunale Benevento 19.11.2012).
Di recente anche la Corte di appello di Napoli ha confermato che il metodo cd. alla francese non produce alcun fenomeno anatocistico, atteso che “tra un pagamento ed un altro, sul capitale di debito residuo matura un interesse, che chiaramente rappresenta l'onere/costo periodico che grava sul contraente per aver richiesto il prestito, ma questo interesse viene separato in maniera netta dal capitale in quanto viene calcolato esclusivamente sul debito di volta in volta residuo. Una volta che
l'interesse maturato per il periodo corrispondente alla rata (insieme naturalmente alla quota capitale) viene corrisposto, il capitale torna a produrre interessi depurato da qualsiasi accumulazione anatocistica, nonché naturalmente ridotto per effetto della restituzione di una parte dello stesso tramite la quota capitale delle rate precedentemente versate. Con questo meccanismo, la generazione di interessi su interessi, e quindi l'anatocismo, è dunque preclusa” (Corte d'appello di Napoli, 30.9.2024).
Infine va segnalato che la Corte di cassazione, con recentissima pronuncia dalle Sezioni unite (n.
15130/2024) ha sostanzialmente accolto questa interpretazione ritenendo la legittimità e l'assenza di
3 anatocismo degli interessi compensativi come calcolati nei mutui tradizionali cosiddetti “alla francese”, mutui cioè caratterizzati da rate costanti, in cui la quota parte di rata degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorta capitale progressivamente crescente. Nella medesima sentenza si afferma altresì il principio di determinatezza di tali interessi in relazione al meccanismo di calcolo, applicazione ed operatività degli stessi, escludendosi pertanto la nullità dei medesimi anche sotto tale profilo e per difetto di forma scritta.
Per i motivi sopra profusi la domanda deve essere integralmente respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM
55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
liquidate in complessivi € 4.300,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
[...]
Aversa, 08/04/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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