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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 20/05/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2653/2023 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2653 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
Solaro 20, rappresentato e difeso dall'avv.Giuseppe Borgonovo (c.f del foro di Como C.F._2 presso lo studio del quale in Como via Giuseppe Parini n.1 è elettivamente domiciliato (indirizzo PEC
fax 0341360182) Email_1
-attore-
E
(C.F. ) nato a [...] il [...] res.te in 22063 Cantù (CO), Via Baracca P_ C.F._3
7.
-convenuto contumace-
oggetto: inadempimento contrattuale – risoluzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'unica parte costituita, all'udienza cartolare del 20 gennaio 2025, fissata per il trattenimento in decisione ex art. 281 sexies cpc ribadiva le conclusioni già svolte con il proprio atto introduttivo e precisamente:
conclusioni per parte ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO:
In via principale: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'intervenuta risoluzione, per l'effetto dell'art. 1454 c.c., del contratto intercorso tra e per fatto e causa imputabili al Parte_1 P_
1 solo , come risulta da diffida ad adempiere inviata in data 02.12.2022 per aver omesso, lo stesso sig. P_
, di adempiere alle obbligazioni contrattualmente assunte e, per l'effetto, accertare e dichiarare il P_ diritto del sig. a vedersi risarcire il danno da inadempimento, anche ai sensi del 1223 c.c., con Parte_1 restituzione delle somme incassate dal sig. per complessivi € 10.477,73 in pura linea capitale e, P_ quindi, condannare il sig. al pagamento di detto importo, oltre interessi moratori, ovvero legali. P_
In via di subordine: accertato e dichiarato, per le motivazioni esposte in narrativa, un grave inadempimento del sig. agli obblighi contrattualmente assunti, accertare e dichiarare, con pronuncia ad effetti P_ costitutivi, la risoluzione contrattuale e, per l'effetto, accertato e dichiarato il diritto del sig. a Parte_1 vedersi risarcire il danno da inadempimento, anche ai sensi del 1223 c.c., condannare il sig. alla P_ restituzione dei pagamenti effettuati dal sig. per complessivi € 10.477,73, in pura linea capitale, Parte_1 oltre interessi moratori, ovvero legali.
In via di ulteriore subordine: accertata e dichiarata, per le motivazioni esposte in narrativa, una grave condotta dolosa del sig. volta a rappresentare -tramite raggiri- una partnership invero inesistente con RO P_
(elemento determinante del consenso espresso dall'attore), annullare il contratto ex art. 1439 c.c. e, conseguentemente, accertato e dichiarato il diritto del sig. a vedersi pagare a titolo restitutorio Parte_1 il corrispettivo dei pagamenti effettuati al sig. per complessivi € 10.477,73, in pura linea capitale, P_ condannare il sig. al pagamento di detto importo, oltre interessi moratori ovvero legali. P_
Ed ancora, in via di estremo subordine: accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, la responsabilità extracontrattuale del sig. nei confronti del sig. ai sensi dell'art. P_ Parte_1
2043 c.c. e, per l'effetto, condannare il sig. al risarcimento del danno extracontrattuale mediante P_ restituzione al signor della somma di € 10.477,73, in pura linea capitale, oltre interessi, a titolo Parte_1 di danno patrimoniale, e oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., da liquidarsi in via equitativa.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso forfettario, oltre accessori di legge, anche tenuto conto della mancata adesione del convenuto alla procedura di negoziazione assistita ritualmente promossa dall'attore, nella misura rimessa alla valutazione del Giudice.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Per mero scrupolo difensivo, e solo se ritenuto necessario dal Giudice, e comunque senza che ciò valga come inversione dell'onere della prova, si chiede di ammettere prova per testi e per interpello formale del sig. sui seguenti capitoli P_ di prova, tutti emendati da ogni eventualmente ritenuto giudizio di valore:
1. Vero che nel mese di giugno 2022 il sig. incontrava ad una festa il sig. , il quale si presentava Parte_1 P_ come campione paraolimpico e uomo immagine RO?
2. Vero che nell'occasione di cui al capitolo di prova precedente il sig. paventava all'attore la possibilità di P_ concludere, grazie ai suoi buoni uffici, l'acquisto di orologi RO ad un prezzo scontato rispetto al prezzo di listino?
3. Vero che il sig. , in seguito a trattative, concordava l'acquisto di due modelli di orologio RO, nello Parte_1 specifico un “Brown” ed un “Pepsi”, come da documenti che si mostrano al teste (doc.2 dell'atto di citazione)?
4. Vero che per l'acquisto relativo al capitolo di prova precedente, il sig. chiedeva al sig. tre P_ Parte_1 versamenti sul suo conto corrente: due a titolo di acconto ed uno a titolo di costi vivi ed assicurazione?
5. Vero che il sig. versava sul conto corrente del sig. i seguenti importi: €.6.000,00 a titolo di Parte_1 P_ primo acconto prezzo in data 16.06.2022, €.2.500,00 a titolo di secondo acconto prezzo in data 20.06.2022 ed €.1.977,73 a titolo di costi vivi ed assicurazione in data 17.10.2022, come risulta dai documenti che si mostrano al teste (doc.3 dell'atto di citazione)?
6. Vero che dopo aver ricevuto i pagamenti, il sig. restava inadempiente in ordine alla consegna degli orologi P_ compravenduti?
7. Vero che il sig. , per il tramite dell'avv. Giuseppe Borgonovo, chiedeva conferma a Parte_1 Controparte_2 dell'esistenza o meno di loro rapporti con il sig. , come da documenti che si mostrano al teste (doc.5 dell'atto di P_ citazione)?
8. Vero che comunicava l'assenza di alcun rapporto commerciale con il sig. , come da Controparte_2 P_ documenti che si mostrano al teste (doc.7 dell'atto di citazione)?
9. Vero che in data 01.03.2023 il sig. presentava formale querela presso la Procura della Repubblica del Parte_1 Tribunale di Lecco, come si evince dai documenti mostrati al teste (doc.8 dell'atto di citazione)?
2 Si indicano a testi:
▪ , presso Cesana Food Innovation, in Galbiate alla via Solaro n.20 Tes_1
▪ residente in [...].” Testimone_2
conclusioni per parte convenuta: nulla, essendo rimasta contumace.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter processuale e sul contenuto della tesi attorea.
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 25.7.2023 evocava in giudizio Parte_1
al fine di sentirlo condannare al pagamento in proprio favore del complessivo importo di € P_
10.477,73 (“oltre interessi moratori ovvero legali”, e spese di lite), quale inadempimento agli obblighi contrattuali assunti allorchè nel giugno 2022 aveva concordato con l'attore di vendergli due orologi di lusso marca RO (un modello “Pepsi”, ed un modello “Brown”) a prezzo scontato, in virtù di una millantata partnership con l'azienda elvetica, in forza della sua persona, trattandosi di atleta paralimpico plurimedagliato nella disciplina del ciclismo.
In esecuzione dell'accordo, aveva provveduto a versare l'importo oggi richiesto in forma capitale, in tre Pt_1 tranches, ovvero un primo acconto di € 6.000 il 16 giugno 2022, un secondo acconto di € 2.500 quattro giorni dopo, e ulteriori € 1.977,73 il 17.10.2022 a titolo di costi vivi di trasporto con assicurazione.
Fondava la propria domanda, in via principale sull'azione di risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. –dunque con pronuncia ad effetti dichiarativi- stante il mancato riscontro alla diffida ad adempiere del 2.12.2022 (doc.4), in subordine ex art. 1453/1218 c.c., e dunque con una pronuncia costituzione di risoluzione per inadempimento;
in ulteriore la condanna alla restituzione della somma veniva indebitamente versata veniva richiesta in conseguenza dell'annullamento del contratto per dolo, ex art. 1439 cc, ed ulteriormente ancora ex art. e/o
2043 c.c.
Dopo l'iniziale supposizione di stare acquistando tramite i servigi del conoscente, all'epoca stimato campione sportivo, orologi di pregio a prezzo assai conveniente, versati già € 8.500, e cioè € 1.000 oltre il 50% Pt_1 pattuito con l'intermediario Anobile, alla richiesta di questi di investimento in un terzo orologio, si mostrava disponibile alla condizione che il pagamento avvenisse alla consegna;
al contempo chiedeva delle garanzie di esistenza degli ordini che non venivano fornite se non, parzialmente –e, come l'attore scoprirà solo dopo, C fittizialmente-, dopo svariate richieste, come nel caso della mail asseritamente inviata da “Manager RO ” avente ad oggetto “conferma ” al prezzo riservato di € 12.000 e consegna prevista per il Persona_1
15.10.2022 (vds. doc. 2 pag.44) o quella (vds. pag.58) di un fantomatico Responsabile RO che, interagendo con (che poi inviava a richiedeva il versamento di € 1.977,73 a titolo “pagamento P_ Pt_1 assicurazione” intimando ad di non provvedere egli al versamento che avrebbe dovuto P_ necessariamente provenire dall'acquirente.
Non avendo ricevuto gli orologi nonostante il passaggio di un ampio lasso temporale, plurimi differimenti richiesti da , poi divenuto irreperibile, i dubbi sull'operato del sedicente sponsor RO montavano in P_
il quale in data 2.12.20222 inviava diffida ad adempiere (doc.4) al suo fidato conoscente, ed al Pt_1 contempo verificava richiedendo a RO se potesse effettivamente “vantare un collegamento” con P_
RO (doc.5), ricevendo, il 12.1.2023, riscontro da (doc.7) nel senso che “non esiste alcun tipo Controparte_2 di rapporto tra RO ed il sig. ”. P_
3 Il riscontro di RO, la mancata risposta alla diffida ad adempiere da parte di e la sua conclamata P_ irreperibilità, a fronte della condizione dell'attore che non aveva ricevuto gli orologi né la restituzione dei denari anticipati, lo inducevano dapprima, il 1.03.2023, a sporgere formale querela presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Lecco (doc.8), e successivamente ad adire le vie giudiziarie dando inizio al procedimento in epigrafe.
Il convenuto, pur ritualmente evocato in giudizio, non intendeva costituirsi tempestivamente, pertanto il sottoscritto G.I., con decreto ex art. 171 bis cpc il 12.12.2023, né dichiarava la contumacia, fissando al 21 febbraio 2024 la data della prima udienza (nuovo rito cd Cartabia).
In tale occasione, alla presenza del solo attore (non essendo il convenuto comparso), che insisteva in ordine all'ammissione della prova orale per come formulate in seconda memoria ex art. 171 bis cpc, ovvero prova per testi e interpello formale, il G.I. rigettava la prima e accoglieva la seconda, disponendo pertanto l'interpello di in relazione ai capp. 3,4,6, dunque un terzo dei nove proposti, e fissava udienza per il giorno 2 P_ ottobre 2024 per l'incombente, concedendo termine all'attore per la notifica dell'interpello al contumace fino a 60 giorni prima dell'udienza.
Il 2 ottobre 2024 il G.I, dopo aver richiamato il verbale della precedente udienza e dato atto dell'avvenuta notifica dello stesso alla parte convenuta contumace, con perfezionamento avvenuto ai sensi dell'art. 143 cpc nel mese di marzo 2024, prendeva atto della mancata comparizione di quest'ultimo e, ritenuta la stessa ingiustificata e richiamati gli effetti di cui all'art. 232 cpc, fissava udienza per la decisione ex art. 281 sexies al 20 gennaio 2025, in trattazione cartolare.
In tale data, la causa veniva trattenuta in decisione, lette le note conclusive dell'unica parte costituita del
2.1.2025, anticipate dal foglio di precisazione delle conclusioni del 3.10.2024.
II. Su condizioni dell'azione, presupposti processuali, instaurazione del contraddittorio.
Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia e valore, oltre che territoriale. Altrettanto indubbie sono l'interesse ad agire e la legittimazione attiva dell'attore, come quella passiva del soggetto evocato in giudizio.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, e la contumacia è stata correttamente dichiarata: l'atto di citazione è stato infatti notificato nei confronti di all'indirizzo di Cantù via Baracca n.7, ovvero P_ all'indirizzo risultante dal certificato di residenza aggiornato poiché estratto nel medesimo mese (agosto 2023) della tentata notifica, perfezionatasi pertanto ai sensi dell'art. 143 cpc. Si dà incidentalmente atto della ritualità anche della notifica del verbale del 21.2.2024 ammissivo dell'interpello.
Risulta esperita la procedura di negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda, pur infruttuosamente.
III. Sul merito della domanda: ragioni della fondatezza della tesi di parte attrice.
Parte attrice ha provato l'esistenza di plurime conversazioni avute, quantomeno a mezzo messaggistica istantanea (whatsapp) con contatto che deve presumersi risalire a , in assenza di elementi in P_ senso contrario, e dovendosi valorizzare il comportamento processuale di controparte, tanto in ordine alla mancata costituzione, quanto, soprattutto, in relazione alla mancata comparizione in sede di interpello, in relazione, in particolare, al cap.3 (“Vero che il sig. , in seguito a trattative, concordava Parte_1
l'acquisto di due modelli di orologio RO, nello specifico un “Brown” ed un “Pepsi”, come da documenti che si mostrano al teste”).
4 In tale corrispondenza trovano conferma le deduzioni attoree in ordine all'attività di convincimento operata da
, il quale ha sollecitato a distanza conosciuto dal vivo in precedenza, ad acquistare due orologi P_ Pt_1
RO a prezzo indicato come riservato, e dunque con uno sconto cospicuo, spacciandosi per contatto, addirittura sponsor della nota impresa.
Parte attrice ha provato anche l'avvenuto esborso di denaro, essendo la prova dei tre bonifici effettuati acclusa direttamente nello scambio di messaggistica istantanea sub doc.2, e precisamente nelle occasioni in cui Pt_1 aveva dovuto dimostrare ad , insistente sul punto, l'avvenuto compimento dei bonifici: e così, alle P_ pagine 11, 28 e 59 (doc.2) vi è la prova dei tre bonifici compiuti dal conto di e accreditati su Parte_1 quello di , rispettivamente di € 6.000, € 2.500 ed € 1.977,73 con le causali “ROLEX acconto 50% P_
RO 126710birn con saldo alla consegna”; “ Acconto Orologi vs email del 20.06.2022” e P_ CP_4
“ 2 Pagamento Assicurazione”, e con stato operazione risultante “eseguita”. P_
Di converso, non solo non vi è in atti alcuna evidenza dell'avvenuto compimento, da parte di , della P_ prestazione cui si è obbligato, ovvero il reperimento dei due RO commissionatigli da né la Pt_1 contumacia ha permesso di ipotizzare un percorso motivazionale diverso o una ricostruzione differente dei fatti di causa, ma, soprattutto, la mancata cosciente comparizione all'udienza di interrogatorio formale ha determinato, ai sensi dell'art. 232 cpc (a norma del quale “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”) che non vi è motivo per non ritenere ammesse le circostanze enucleate nei capitoli di prova, ovvero (I) -cap.
3- l'avvenuta contrattazione dell'acquisto di due modelli di orologio RO, (II) -cap.
4- la richiesta da parte di di tre versamenti sul suo conto corrente (due a titolo di acconto ed Parte_2 uno a titolo di costi vivi ed assicurazione) al fine di completare l'operazione, (III) -cap.
6- la ricezione dei denari da parte del convenuto e (IV) –cap.
6- la mancata consegna degli orologi compravenduti.
E' pertanto documentalmente provato che abbia ricevuto complessivi € 10.477,73 quale corrispettivo P_ dell'acquisto, per suo tramite, di due orologi a ugualmente provato –stante il valore da darsi ai Pt_1 messaggi scambiati tra i due, per le ragioni supra esposte- risulta l'impegno di a far avere gli orologi P_ all'attore entro il mese di ottobre 2022, impegno non rispettato, nemmeno nei mesi successivi.
Deve concludersi che si sia obbligato a far conseguire all'odierno attore due RO, ma non abbia P_ rispettato l'impegno –irrilevante rimanendo se con l'intento di raggirare il conoscente ab initio o nel corso del rapporto-, dunque risultando inadempiente, senza tuttavia nemmeno provvedere della restituzione degli importi ricevuti quale corrispettivo dell'impegno assunto.
IV. Sul merito della domanda: nomen iuris del rapporto contrattuale.
Risulta irrilevante l'esatta qualificazione del nomen iuris dell'operazione contrattuale ordita dal convenuto, ben la stessa potendo qualificarsi quale vendita di bene altrui, come proposto dall'attore, ai sensi dell'art. 1478 cc,
o diversamente quale mandato (senza rappresentanza) ad acquistare.
Nell'un caso, infatti, vi è evidenza tanto dell'avvenuto accordo sulle obbligazioni principali che avrebbe P_ dovuto assicurare, ovvero consegnare la cosa e fare acquistare la proprietà; nell'altro caso, ai sensi dell'art. 1703 cc, giova ricordare che il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra; quando, come nel caso di specie, ha ad oggetto beni mobili, è un contratto a forma libera, motivo per il quale l'assenza di prova scritta contrattuale è del tutto irrilevante, superata dagli elementi documentali;
il mandatario –che ha l'obbligo di eseguire l'incarico ricevuto (effetto obbligatorio del contratto) con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.)- nel caso di specie risulta ictu oculi essere
5 stato inadempiente, non avendo mai fornito spiegazione né in ordine alle ragioni della mancata concretizzazione degli affari prospettati, con la consegna, né, in ordine alla restituzione delle somme.
Nondimeno, dovendo il Tribunale qualificare il contratto, si individua quello di causa, concernente l'impegno di di reperire direttamente dal produttore RO due orologi, quale contratto di mandato all'acquisto, P_ species del genus contrattuale di cui all'art. 1703 cc.
V. Sul merito della domanda: inadempimento e risoluzione.
Il mancato riscontro rispetto alla diffida ad adempiere, ritualmente inviata all'indirizzo di residenza del convenuto, determinerebbe, stante l'indiscusso inadempimento nel termine successivo, l'intervenuta risoluzione di diritto del citato contratto.
Tuttavia, le esposte circostanze fattuali consentono di rinvenire ictu oculi la sussistenza degli estremi qualificanti il comportamento del resistente come gravemente inadempiente, e dunque legittimante la declaratoria di risoluzione del contratto di mandato intercorso, ai sensi degli artt. 1218-1453 c.c., secondo la disciplina generale di inadempimento contrattuale, ed avuto riguardo all'art. 1710 c.c. tenendo in considerazione la specifica disciplina del mandato. Quest'ultima norma dispone, infatti, che “il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia;
ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore”. Assumendo nel caso di specie la condotta del mandatario tratti assimilabili al dolo, deve concludersi per l'irrilevanza del carattere della gratuità del contratto.
Poiché il ricorrente ha provato il titolo del proprio diritto ed ha dedotto l'inadempimento altrui, ha soddisfatto l'onere della prova su di sé incombente, nel rispetto del principio della Suprema Corte a Sezioni Unite (Sez.Un.,
30 ottobre 2001, n. 13533: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” […]; controparte, non costituita, nulla ha provato in senso contrario, nonostante su di sé incombesse l'onere della prova dell'adempimento.
Deve pertanto accertarsi, con natura di pronuncia costitutiva, la risoluzione del contratto (stipulato il
16.6.2022) per inadempimento ex art. 1453 cc.
VI. Sugli effetti dell'accoglimento della domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c.
Quale effetto diretto della risoluzione si colloca l'obbligo restitutorio, ovvero la restituzione da parte di P_ dei denari che gli erano stati versati come provvista necessaria.
Nulla quaestio in ordine all'esatta individuazione degli importi, essendo acclarata, come supra evidenziato, dai tre bonifici effettuati da e di cui vi è prova della ricezione da parte di (tanto documentalmente Pt_1 P_ dallo stato della disposizione, “eseguita”, quanto dal tenore dei messaggi di messaggistica istantanea di
), la cui contumacia –pur non operando come non contestazione ex art. 115 cpc- non ha consentito di P_ scardinare le risultanze di controparte, documentali e istruttorie, e di fornire una ricostruzione alternativa della vicenda.
6 L'accoglimento della prima domanda subordinata (pronuncia risolutiva ex art. 1453 cc) determina l'assorbimento di quelle svolte in via di ulteriore subordine, ovvero di annullamento del contratto, nonché di responsabilità contrattuale ex art.2043 cc.
Avendo l'obbligo restitutorio natura di debito di valuta, come tale non è soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 11 aprile 2018, n. 9004 e n. 22664/15) -nel caso di specie non dedotto né provato- rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c., pertanto (solamente) dovuti.
VII. Sulla regolazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, a prescindere dall'avvenuta costituzione del soccombente o dalla sua contumacia;
si richiamano, ex pluribus, Cass. sez. VI, 29/05/2018, n. 13498, e recente Sez. 3 - , Ordinanza n.
5813 del 27/02/2023, secondo cui “in tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace”).
Esse vengono liquidate ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 tra i minimi e i medi, in ragione dell'effettiva attività difensiva svolta (ai minimi per quella istruttoria, stante l'unica udienza, di interpello, peraltro non svoltosi, e decisionale), e pertanto quantificate in € 2.930,00 oltre oneri.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , ogni contraria istanza, deduzione Parte_1 P_ ed eccezione respinta, così provvede:
Dichiara la contumacia di . P_
in accoglimento della domanda attorea:
Dichiara risolto ex art. 1453 c.c. per inadempimento il contratto del 16.6.2022 di mandato ad acquistare due orologi di lusso (RO modello “Pepsi” RO modello “Brown”) intercorso tra
[...]
e : e per l'effetto: Pt_1 P_
Condanna alla restituzione di € 10.477,73 (diecimilaquattrocentosettantasette/73) oltre P_ interessi, per come indicati in parte motiva, in favore di . Parte_1
Condanna , pur contumace, al pagamento, in favore di , delle spese di P_ Parte_1 lite del presente procedimento, liquidate in € 2.930,00 (duemilanovecentotrenta/00) per compensi, oltre spese forf., C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge, ed oltre € 264,00 per C.U. e marca;
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Como, il 19 maggio 2025.
Il Giudice dott. Giorgio Previte
7
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2653 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
Solaro 20, rappresentato e difeso dall'avv.Giuseppe Borgonovo (c.f del foro di Como C.F._2 presso lo studio del quale in Como via Giuseppe Parini n.1 è elettivamente domiciliato (indirizzo PEC
fax 0341360182) Email_1
-attore-
E
(C.F. ) nato a [...] il [...] res.te in 22063 Cantù (CO), Via Baracca P_ C.F._3
7.
-convenuto contumace-
oggetto: inadempimento contrattuale – risoluzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'unica parte costituita, all'udienza cartolare del 20 gennaio 2025, fissata per il trattenimento in decisione ex art. 281 sexies cpc ribadiva le conclusioni già svolte con il proprio atto introduttivo e precisamente:
conclusioni per parte ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO:
In via principale: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'intervenuta risoluzione, per l'effetto dell'art. 1454 c.c., del contratto intercorso tra e per fatto e causa imputabili al Parte_1 P_
1 solo , come risulta da diffida ad adempiere inviata in data 02.12.2022 per aver omesso, lo stesso sig. P_
, di adempiere alle obbligazioni contrattualmente assunte e, per l'effetto, accertare e dichiarare il P_ diritto del sig. a vedersi risarcire il danno da inadempimento, anche ai sensi del 1223 c.c., con Parte_1 restituzione delle somme incassate dal sig. per complessivi € 10.477,73 in pura linea capitale e, P_ quindi, condannare il sig. al pagamento di detto importo, oltre interessi moratori, ovvero legali. P_
In via di subordine: accertato e dichiarato, per le motivazioni esposte in narrativa, un grave inadempimento del sig. agli obblighi contrattualmente assunti, accertare e dichiarare, con pronuncia ad effetti P_ costitutivi, la risoluzione contrattuale e, per l'effetto, accertato e dichiarato il diritto del sig. a Parte_1 vedersi risarcire il danno da inadempimento, anche ai sensi del 1223 c.c., condannare il sig. alla P_ restituzione dei pagamenti effettuati dal sig. per complessivi € 10.477,73, in pura linea capitale, Parte_1 oltre interessi moratori, ovvero legali.
In via di ulteriore subordine: accertata e dichiarata, per le motivazioni esposte in narrativa, una grave condotta dolosa del sig. volta a rappresentare -tramite raggiri- una partnership invero inesistente con RO P_
(elemento determinante del consenso espresso dall'attore), annullare il contratto ex art. 1439 c.c. e, conseguentemente, accertato e dichiarato il diritto del sig. a vedersi pagare a titolo restitutorio Parte_1 il corrispettivo dei pagamenti effettuati al sig. per complessivi € 10.477,73, in pura linea capitale, P_ condannare il sig. al pagamento di detto importo, oltre interessi moratori ovvero legali. P_
Ed ancora, in via di estremo subordine: accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, la responsabilità extracontrattuale del sig. nei confronti del sig. ai sensi dell'art. P_ Parte_1
2043 c.c. e, per l'effetto, condannare il sig. al risarcimento del danno extracontrattuale mediante P_ restituzione al signor della somma di € 10.477,73, in pura linea capitale, oltre interessi, a titolo Parte_1 di danno patrimoniale, e oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., da liquidarsi in via equitativa.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso forfettario, oltre accessori di legge, anche tenuto conto della mancata adesione del convenuto alla procedura di negoziazione assistita ritualmente promossa dall'attore, nella misura rimessa alla valutazione del Giudice.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Per mero scrupolo difensivo, e solo se ritenuto necessario dal Giudice, e comunque senza che ciò valga come inversione dell'onere della prova, si chiede di ammettere prova per testi e per interpello formale del sig. sui seguenti capitoli P_ di prova, tutti emendati da ogni eventualmente ritenuto giudizio di valore:
1. Vero che nel mese di giugno 2022 il sig. incontrava ad una festa il sig. , il quale si presentava Parte_1 P_ come campione paraolimpico e uomo immagine RO?
2. Vero che nell'occasione di cui al capitolo di prova precedente il sig. paventava all'attore la possibilità di P_ concludere, grazie ai suoi buoni uffici, l'acquisto di orologi RO ad un prezzo scontato rispetto al prezzo di listino?
3. Vero che il sig. , in seguito a trattative, concordava l'acquisto di due modelli di orologio RO, nello Parte_1 specifico un “Brown” ed un “Pepsi”, come da documenti che si mostrano al teste (doc.2 dell'atto di citazione)?
4. Vero che per l'acquisto relativo al capitolo di prova precedente, il sig. chiedeva al sig. tre P_ Parte_1 versamenti sul suo conto corrente: due a titolo di acconto ed uno a titolo di costi vivi ed assicurazione?
5. Vero che il sig. versava sul conto corrente del sig. i seguenti importi: €.6.000,00 a titolo di Parte_1 P_ primo acconto prezzo in data 16.06.2022, €.2.500,00 a titolo di secondo acconto prezzo in data 20.06.2022 ed €.1.977,73 a titolo di costi vivi ed assicurazione in data 17.10.2022, come risulta dai documenti che si mostrano al teste (doc.3 dell'atto di citazione)?
6. Vero che dopo aver ricevuto i pagamenti, il sig. restava inadempiente in ordine alla consegna degli orologi P_ compravenduti?
7. Vero che il sig. , per il tramite dell'avv. Giuseppe Borgonovo, chiedeva conferma a Parte_1 Controparte_2 dell'esistenza o meno di loro rapporti con il sig. , come da documenti che si mostrano al teste (doc.5 dell'atto di P_ citazione)?
8. Vero che comunicava l'assenza di alcun rapporto commerciale con il sig. , come da Controparte_2 P_ documenti che si mostrano al teste (doc.7 dell'atto di citazione)?
9. Vero che in data 01.03.2023 il sig. presentava formale querela presso la Procura della Repubblica del Parte_1 Tribunale di Lecco, come si evince dai documenti mostrati al teste (doc.8 dell'atto di citazione)?
2 Si indicano a testi:
▪ , presso Cesana Food Innovation, in Galbiate alla via Solaro n.20 Tes_1
▪ residente in [...].” Testimone_2
conclusioni per parte convenuta: nulla, essendo rimasta contumace.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter processuale e sul contenuto della tesi attorea.
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 25.7.2023 evocava in giudizio Parte_1
al fine di sentirlo condannare al pagamento in proprio favore del complessivo importo di € P_
10.477,73 (“oltre interessi moratori ovvero legali”, e spese di lite), quale inadempimento agli obblighi contrattuali assunti allorchè nel giugno 2022 aveva concordato con l'attore di vendergli due orologi di lusso marca RO (un modello “Pepsi”, ed un modello “Brown”) a prezzo scontato, in virtù di una millantata partnership con l'azienda elvetica, in forza della sua persona, trattandosi di atleta paralimpico plurimedagliato nella disciplina del ciclismo.
In esecuzione dell'accordo, aveva provveduto a versare l'importo oggi richiesto in forma capitale, in tre Pt_1 tranches, ovvero un primo acconto di € 6.000 il 16 giugno 2022, un secondo acconto di € 2.500 quattro giorni dopo, e ulteriori € 1.977,73 il 17.10.2022 a titolo di costi vivi di trasporto con assicurazione.
Fondava la propria domanda, in via principale sull'azione di risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. –dunque con pronuncia ad effetti dichiarativi- stante il mancato riscontro alla diffida ad adempiere del 2.12.2022 (doc.4), in subordine ex art. 1453/1218 c.c., e dunque con una pronuncia costituzione di risoluzione per inadempimento;
in ulteriore la condanna alla restituzione della somma veniva indebitamente versata veniva richiesta in conseguenza dell'annullamento del contratto per dolo, ex art. 1439 cc, ed ulteriormente ancora ex art. e/o
2043 c.c.
Dopo l'iniziale supposizione di stare acquistando tramite i servigi del conoscente, all'epoca stimato campione sportivo, orologi di pregio a prezzo assai conveniente, versati già € 8.500, e cioè € 1.000 oltre il 50% Pt_1 pattuito con l'intermediario Anobile, alla richiesta di questi di investimento in un terzo orologio, si mostrava disponibile alla condizione che il pagamento avvenisse alla consegna;
al contempo chiedeva delle garanzie di esistenza degli ordini che non venivano fornite se non, parzialmente –e, come l'attore scoprirà solo dopo, C fittizialmente-, dopo svariate richieste, come nel caso della mail asseritamente inviata da “Manager RO ” avente ad oggetto “conferma ” al prezzo riservato di € 12.000 e consegna prevista per il Persona_1
15.10.2022 (vds. doc. 2 pag.44) o quella (vds. pag.58) di un fantomatico Responsabile RO che, interagendo con (che poi inviava a richiedeva il versamento di € 1.977,73 a titolo “pagamento P_ Pt_1 assicurazione” intimando ad di non provvedere egli al versamento che avrebbe dovuto P_ necessariamente provenire dall'acquirente.
Non avendo ricevuto gli orologi nonostante il passaggio di un ampio lasso temporale, plurimi differimenti richiesti da , poi divenuto irreperibile, i dubbi sull'operato del sedicente sponsor RO montavano in P_
il quale in data 2.12.20222 inviava diffida ad adempiere (doc.4) al suo fidato conoscente, ed al Pt_1 contempo verificava richiedendo a RO se potesse effettivamente “vantare un collegamento” con P_
RO (doc.5), ricevendo, il 12.1.2023, riscontro da (doc.7) nel senso che “non esiste alcun tipo Controparte_2 di rapporto tra RO ed il sig. ”. P_
3 Il riscontro di RO, la mancata risposta alla diffida ad adempiere da parte di e la sua conclamata P_ irreperibilità, a fronte della condizione dell'attore che non aveva ricevuto gli orologi né la restituzione dei denari anticipati, lo inducevano dapprima, il 1.03.2023, a sporgere formale querela presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Lecco (doc.8), e successivamente ad adire le vie giudiziarie dando inizio al procedimento in epigrafe.
Il convenuto, pur ritualmente evocato in giudizio, non intendeva costituirsi tempestivamente, pertanto il sottoscritto G.I., con decreto ex art. 171 bis cpc il 12.12.2023, né dichiarava la contumacia, fissando al 21 febbraio 2024 la data della prima udienza (nuovo rito cd Cartabia).
In tale occasione, alla presenza del solo attore (non essendo il convenuto comparso), che insisteva in ordine all'ammissione della prova orale per come formulate in seconda memoria ex art. 171 bis cpc, ovvero prova per testi e interpello formale, il G.I. rigettava la prima e accoglieva la seconda, disponendo pertanto l'interpello di in relazione ai capp. 3,4,6, dunque un terzo dei nove proposti, e fissava udienza per il giorno 2 P_ ottobre 2024 per l'incombente, concedendo termine all'attore per la notifica dell'interpello al contumace fino a 60 giorni prima dell'udienza.
Il 2 ottobre 2024 il G.I, dopo aver richiamato il verbale della precedente udienza e dato atto dell'avvenuta notifica dello stesso alla parte convenuta contumace, con perfezionamento avvenuto ai sensi dell'art. 143 cpc nel mese di marzo 2024, prendeva atto della mancata comparizione di quest'ultimo e, ritenuta la stessa ingiustificata e richiamati gli effetti di cui all'art. 232 cpc, fissava udienza per la decisione ex art. 281 sexies al 20 gennaio 2025, in trattazione cartolare.
In tale data, la causa veniva trattenuta in decisione, lette le note conclusive dell'unica parte costituita del
2.1.2025, anticipate dal foglio di precisazione delle conclusioni del 3.10.2024.
II. Su condizioni dell'azione, presupposti processuali, instaurazione del contraddittorio.
Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia e valore, oltre che territoriale. Altrettanto indubbie sono l'interesse ad agire e la legittimazione attiva dell'attore, come quella passiva del soggetto evocato in giudizio.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, e la contumacia è stata correttamente dichiarata: l'atto di citazione è stato infatti notificato nei confronti di all'indirizzo di Cantù via Baracca n.7, ovvero P_ all'indirizzo risultante dal certificato di residenza aggiornato poiché estratto nel medesimo mese (agosto 2023) della tentata notifica, perfezionatasi pertanto ai sensi dell'art. 143 cpc. Si dà incidentalmente atto della ritualità anche della notifica del verbale del 21.2.2024 ammissivo dell'interpello.
Risulta esperita la procedura di negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda, pur infruttuosamente.
III. Sul merito della domanda: ragioni della fondatezza della tesi di parte attrice.
Parte attrice ha provato l'esistenza di plurime conversazioni avute, quantomeno a mezzo messaggistica istantanea (whatsapp) con contatto che deve presumersi risalire a , in assenza di elementi in P_ senso contrario, e dovendosi valorizzare il comportamento processuale di controparte, tanto in ordine alla mancata costituzione, quanto, soprattutto, in relazione alla mancata comparizione in sede di interpello, in relazione, in particolare, al cap.3 (“Vero che il sig. , in seguito a trattative, concordava Parte_1
l'acquisto di due modelli di orologio RO, nello specifico un “Brown” ed un “Pepsi”, come da documenti che si mostrano al teste”).
4 In tale corrispondenza trovano conferma le deduzioni attoree in ordine all'attività di convincimento operata da
, il quale ha sollecitato a distanza conosciuto dal vivo in precedenza, ad acquistare due orologi P_ Pt_1
RO a prezzo indicato come riservato, e dunque con uno sconto cospicuo, spacciandosi per contatto, addirittura sponsor della nota impresa.
Parte attrice ha provato anche l'avvenuto esborso di denaro, essendo la prova dei tre bonifici effettuati acclusa direttamente nello scambio di messaggistica istantanea sub doc.2, e precisamente nelle occasioni in cui Pt_1 aveva dovuto dimostrare ad , insistente sul punto, l'avvenuto compimento dei bonifici: e così, alle P_ pagine 11, 28 e 59 (doc.2) vi è la prova dei tre bonifici compiuti dal conto di e accreditati su Parte_1 quello di , rispettivamente di € 6.000, € 2.500 ed € 1.977,73 con le causali “ROLEX acconto 50% P_
RO 126710birn con saldo alla consegna”; “ Acconto Orologi vs email del 20.06.2022” e P_ CP_4
“ 2 Pagamento Assicurazione”, e con stato operazione risultante “eseguita”. P_
Di converso, non solo non vi è in atti alcuna evidenza dell'avvenuto compimento, da parte di , della P_ prestazione cui si è obbligato, ovvero il reperimento dei due RO commissionatigli da né la Pt_1 contumacia ha permesso di ipotizzare un percorso motivazionale diverso o una ricostruzione differente dei fatti di causa, ma, soprattutto, la mancata cosciente comparizione all'udienza di interrogatorio formale ha determinato, ai sensi dell'art. 232 cpc (a norma del quale “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”) che non vi è motivo per non ritenere ammesse le circostanze enucleate nei capitoli di prova, ovvero (I) -cap.
3- l'avvenuta contrattazione dell'acquisto di due modelli di orologio RO, (II) -cap.
4- la richiesta da parte di di tre versamenti sul suo conto corrente (due a titolo di acconto ed Parte_2 uno a titolo di costi vivi ed assicurazione) al fine di completare l'operazione, (III) -cap.
6- la ricezione dei denari da parte del convenuto e (IV) –cap.
6- la mancata consegna degli orologi compravenduti.
E' pertanto documentalmente provato che abbia ricevuto complessivi € 10.477,73 quale corrispettivo P_ dell'acquisto, per suo tramite, di due orologi a ugualmente provato –stante il valore da darsi ai Pt_1 messaggi scambiati tra i due, per le ragioni supra esposte- risulta l'impegno di a far avere gli orologi P_ all'attore entro il mese di ottobre 2022, impegno non rispettato, nemmeno nei mesi successivi.
Deve concludersi che si sia obbligato a far conseguire all'odierno attore due RO, ma non abbia P_ rispettato l'impegno –irrilevante rimanendo se con l'intento di raggirare il conoscente ab initio o nel corso del rapporto-, dunque risultando inadempiente, senza tuttavia nemmeno provvedere della restituzione degli importi ricevuti quale corrispettivo dell'impegno assunto.
IV. Sul merito della domanda: nomen iuris del rapporto contrattuale.
Risulta irrilevante l'esatta qualificazione del nomen iuris dell'operazione contrattuale ordita dal convenuto, ben la stessa potendo qualificarsi quale vendita di bene altrui, come proposto dall'attore, ai sensi dell'art. 1478 cc,
o diversamente quale mandato (senza rappresentanza) ad acquistare.
Nell'un caso, infatti, vi è evidenza tanto dell'avvenuto accordo sulle obbligazioni principali che avrebbe P_ dovuto assicurare, ovvero consegnare la cosa e fare acquistare la proprietà; nell'altro caso, ai sensi dell'art. 1703 cc, giova ricordare che il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra; quando, come nel caso di specie, ha ad oggetto beni mobili, è un contratto a forma libera, motivo per il quale l'assenza di prova scritta contrattuale è del tutto irrilevante, superata dagli elementi documentali;
il mandatario –che ha l'obbligo di eseguire l'incarico ricevuto (effetto obbligatorio del contratto) con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.)- nel caso di specie risulta ictu oculi essere
5 stato inadempiente, non avendo mai fornito spiegazione né in ordine alle ragioni della mancata concretizzazione degli affari prospettati, con la consegna, né, in ordine alla restituzione delle somme.
Nondimeno, dovendo il Tribunale qualificare il contratto, si individua quello di causa, concernente l'impegno di di reperire direttamente dal produttore RO due orologi, quale contratto di mandato all'acquisto, P_ species del genus contrattuale di cui all'art. 1703 cc.
V. Sul merito della domanda: inadempimento e risoluzione.
Il mancato riscontro rispetto alla diffida ad adempiere, ritualmente inviata all'indirizzo di residenza del convenuto, determinerebbe, stante l'indiscusso inadempimento nel termine successivo, l'intervenuta risoluzione di diritto del citato contratto.
Tuttavia, le esposte circostanze fattuali consentono di rinvenire ictu oculi la sussistenza degli estremi qualificanti il comportamento del resistente come gravemente inadempiente, e dunque legittimante la declaratoria di risoluzione del contratto di mandato intercorso, ai sensi degli artt. 1218-1453 c.c., secondo la disciplina generale di inadempimento contrattuale, ed avuto riguardo all'art. 1710 c.c. tenendo in considerazione la specifica disciplina del mandato. Quest'ultima norma dispone, infatti, che “il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia;
ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore”. Assumendo nel caso di specie la condotta del mandatario tratti assimilabili al dolo, deve concludersi per l'irrilevanza del carattere della gratuità del contratto.
Poiché il ricorrente ha provato il titolo del proprio diritto ed ha dedotto l'inadempimento altrui, ha soddisfatto l'onere della prova su di sé incombente, nel rispetto del principio della Suprema Corte a Sezioni Unite (Sez.Un.,
30 ottobre 2001, n. 13533: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” […]; controparte, non costituita, nulla ha provato in senso contrario, nonostante su di sé incombesse l'onere della prova dell'adempimento.
Deve pertanto accertarsi, con natura di pronuncia costitutiva, la risoluzione del contratto (stipulato il
16.6.2022) per inadempimento ex art. 1453 cc.
VI. Sugli effetti dell'accoglimento della domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c.
Quale effetto diretto della risoluzione si colloca l'obbligo restitutorio, ovvero la restituzione da parte di P_ dei denari che gli erano stati versati come provvista necessaria.
Nulla quaestio in ordine all'esatta individuazione degli importi, essendo acclarata, come supra evidenziato, dai tre bonifici effettuati da e di cui vi è prova della ricezione da parte di (tanto documentalmente Pt_1 P_ dallo stato della disposizione, “eseguita”, quanto dal tenore dei messaggi di messaggistica istantanea di
), la cui contumacia –pur non operando come non contestazione ex art. 115 cpc- non ha consentito di P_ scardinare le risultanze di controparte, documentali e istruttorie, e di fornire una ricostruzione alternativa della vicenda.
6 L'accoglimento della prima domanda subordinata (pronuncia risolutiva ex art. 1453 cc) determina l'assorbimento di quelle svolte in via di ulteriore subordine, ovvero di annullamento del contratto, nonché di responsabilità contrattuale ex art.2043 cc.
Avendo l'obbligo restitutorio natura di debito di valuta, come tale non è soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 11 aprile 2018, n. 9004 e n. 22664/15) -nel caso di specie non dedotto né provato- rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c., pertanto (solamente) dovuti.
VII. Sulla regolazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, a prescindere dall'avvenuta costituzione del soccombente o dalla sua contumacia;
si richiamano, ex pluribus, Cass. sez. VI, 29/05/2018, n. 13498, e recente Sez. 3 - , Ordinanza n.
5813 del 27/02/2023, secondo cui “in tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace”).
Esse vengono liquidate ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 tra i minimi e i medi, in ragione dell'effettiva attività difensiva svolta (ai minimi per quella istruttoria, stante l'unica udienza, di interpello, peraltro non svoltosi, e decisionale), e pertanto quantificate in € 2.930,00 oltre oneri.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , ogni contraria istanza, deduzione Parte_1 P_ ed eccezione respinta, così provvede:
Dichiara la contumacia di . P_
in accoglimento della domanda attorea:
Dichiara risolto ex art. 1453 c.c. per inadempimento il contratto del 16.6.2022 di mandato ad acquistare due orologi di lusso (RO modello “Pepsi” RO modello “Brown”) intercorso tra
[...]
e : e per l'effetto: Pt_1 P_
Condanna alla restituzione di € 10.477,73 (diecimilaquattrocentosettantasette/73) oltre P_ interessi, per come indicati in parte motiva, in favore di . Parte_1
Condanna , pur contumace, al pagamento, in favore di , delle spese di P_ Parte_1 lite del presente procedimento, liquidate in € 2.930,00 (duemilanovecentotrenta/00) per compensi, oltre spese forf., C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge, ed oltre € 264,00 per C.U. e marca;
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Como, il 19 maggio 2025.
Il Giudice dott. Giorgio Previte
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