Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. 1723/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 04/10/2023 promossa da
QUALE SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE EX Parte_1
ART. 111 C.P.C. DI (C.F. ) CP_1 C.F._1
QUALE SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE EX ART. Parte_2
111 (C.F. Controparte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. MACCARRONE TINO;
- parte appellante - contro
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SERENA MARCO;
(C.F. ) CP_4 C.F._3
con il patrocinio dell'avv. CIATTO SILVIA;
- parte appellata -
Avente a oggetto: Concorrenza sleale - Appello avverso la sentenza del tribunale di
Treviso n. 1345/2023 pubblicata in data 25/07/2023.-
Causa riservata in decisione all'udienza del 6 febbraio 2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
Parte appellante
“In riforma la sentenza n°1345\2023 emessa il 21.7.2023 dal Tribunale di Treviso nel
-1-
, pubblicata e notificata il 25.7.2023. voglia l'Illustrissima Corte CP_4
d'Appello adita così decidere: PRELIMINARMENTE: disporsi l'acquisizione al fascicolo di causa dei documenti oggi dimessi ed allegati al presente atto indicati da sub. a) a sub. l) estratti dal fascicolo delle indagini preliminari ed ora oggetto del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Treviso RGNR. 4746\2018 –
RG. 1506\2019 GIP a carico di . CP_4
NEL MERITO: accertare e dichiarare che il sig. , personalmente e in CP_4
qualità di procuratore della anche per il tramite di terzi Controparte_3
interposti, ha posto in essere atti di concorrenza sleale ai sensi e per gli effetti dell'art.2598, c. 3, c.c., a danno di (già e a vantaggio CP_1 Controparte_5 della e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, Controparte_6
a risarcire agli appellanti in qualità di successori a titolo particolare di OP
(già tutti i danni patrimoniali dalla stessa patiti in conseguenza di Controparte_5
ciò e che si quantificheranno in corso di causa, in esito a richiedenda CTU, e da liquidarsi anche in via equitativa.
In subordine: nella denegata ipotesi non dovesse ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 2598, c. 3, c.c. per difetto di collegamento tra la e il Controparte_3 sig. o per qualsivoglia altra ragione, condannare quest'ultimo a CP_4
risarcire agli appellanti in qualità di successori a titolo particolare di OP
(già ex art. 2043 c.c., tutti i danni subiti per effetto della condotta Controparte_5
illecita, da liquidarsi anche in via equitativa tutti i danni patrimoniali dalla stessa patiti in conseguenza di ciò e che si quantificheranno in corso di causa, in esito a richiedenda CTU, e da liquidarsi anche in via equitativa.
In ogni caso, compensi e spese di lite integralmente rifuse per ambedue i gradi di giudizio.
IN ISTRUTTORIA: In accoglimento dell'istanza depositata il 6.2.2023 da intendersi ivi integralmente ritrascritta voglia il Tribunale Adito, per tutti i motivi esposti in narrativa del precitato atto, revocare e\o modificare l'ordinanza del G.I. e per l'effetto revocare
l'ordinanza del 29.7.2022 dr.ssa Righi del 26.1.2023, con reviviscenza dell'ordinanza istruttoria del 28.5.2020 Dr.ssa Ceccon, ammettere così l'assunzione della prova orale del teste signor sui capitoli da 17) a 20), 28), 31) e 32) Testimone_1
-2- attorei e, in accoglimento, dell''istanza di rimessione in termini del 26.10.2021, la citazione del teste signor per essere sentito su tutti gli ammessi capitoli Tes_2
di prova, anche contraria diretta e indiretta.
In subordine anche nel caso in cui la documentazione agli atti non si ritenesse satisfattiva, s'insiste sulle istanze istruttorie non ammesse o non espletate, di cui alla memoria a prova diretta ex art. 183 VI° Comma C.p.c. del 27.3.2019 che ivi pedissequamente si ritrascrivono:
“Nella denegata ipotesi la documentazione dimessa non dovesse ritenersi sufficiente
a dimostrare il fondamento della domanda attorea, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova da ritenersi per preceduti dalla locuzione
“vero che”:
1) lei è entrato in contatto con la (ora per il tramite del sig. CP_5 CP_1
che già conosceva in precedenza (teste e;
CP_4 Tes_3 Tes_4
2) in costanza di rapporto lavorativo con la (ora lei si è CP_5 CP_7 occupato della progettazione dell'impianto elettrico e quadri elettrici in vista dei lavori di ristrutturazione del Palazzo ON a Venezia e tale lavoro è stato successivamente utilizzato dalla uando ha ottenuto il relativo appalto (teste e CP_3 Tes_3
; Tes_4
3) in costanza di rapporto lavorativo con la (ora lei si è CP_5 CP_7 occupato della progettazione dell'impianto idrico- igienico, sanitario, centrale termica
e di climatizzazione, come da relativi release e offerta impianti meccanici prodotti sub. 24 che le si rimostrano, in vista dei lavori di ristrutturazione del Palazzo ON a
Venezia e tale lavoro è stato successivamente utilizzato dalla quando CP_3
ha ottenuto il relativo appalto (teste e;
Tes_3 Tes_4
4) in costanza di rapporto lavorativo con la (ora ) lei si è CP_5 CP_7
occupato della progettazione degli ascensori in vista dei lavori di ristrutturazione del
Palazzo ON a Venezia e tale lavoro è stato successivamente utilizzato dalla
[...]
uando ha ottenuto il relativo appalto (teste e;
CP_3 Tes_3 Tes_4
5) in costanza di rapporto lavorativo con la (ora lei si è CP_5 CP_7
occupato delle ricerche di mercato e preventivo di front- office e computer, come da offerta prodotta sub. 24 che le si rimostra, in vista dei lavori di ristrutturazione Pt_3
del Palazzo ON a Venezia e tale lavoro è stato successivamente utilizzato dalla
-3- uando ha ottenuto il relativo appalto (teste e;
CP_3 Tes_3 Tes_4
6) in costanza di rapporto lavorativo con la (ora ) lei si è CP_5 CP_7 occupato delle ricerche di mercato e preventivo dell'impianto elettrico, come da relativa offerta prodotta sub. 24 che le si rimostra, in vista dei lavori di ristrutturazione del Palazzo ON a Venezia e tale lavoro è stato successivamente utilizzato dalla uando ha ottenuto il relativo appalto (teste e;
CP_3 Tes_3 Tes_4
7) in costanza di rapporto lavorativo con la (ora lei si è CP_5 CP_7
occupato delle ricerche di mercato e preventivo di porcellane, posateria e bicchieri, come da relativo documento denominato “porcellane posaterie” prodotto sub. 24 chele si rammostra, in vista dei lavori di ristrutturazione del Palazzo ON a Venezia
e tale lavoro è stato successivamente utilizzato dalla quando ha CP_3
ottenuto il relativo appalto (teste ); Tes_3
8) in costanza di rapporto lavorativo con la (ora lei si è CP_5 CP_7
occupato delle ricerche di mercato e preventivo dei corpi illuminanti, come da capitolato lampade e copia capitolato con foto prodotti sub. 24 che le si rammostrano, in vista dei lavori di ristrutturazione del Palazzo ON a Venezia e tale lavoro è stato successivamente utilizzato dalla quando ha ottenuto il CP_3
relativo appalto (teste e;
Tes_3 Tes_4
9) in costanza di rapporto lavorativo con la (ora lei si è CP_5 CP_7
occupato del progetto e della realizzazione degli schemi elettrici come da relativo documento prodotto sub. 24 che le si rimostra, in vista dei lavori di ristrutturazione del Palazzo ON a Venezia e tale lavoro è stato successivamente utilizzato dalla uando ha ottenuto il relativo appalto (teste e;
CP_3 Tes_3 Tes_4
10) in costanza di rapporto lavorativo con la (ora ) lei si è CP_5 CP_7
Parte occupato del progetto della , come da tavole progettuali prodotte sub. 24 che le si rammostrano, in vista dei lavori di ristrutturazione del Palazzo ON a Venezia e tale lavoro è stato successivamente utilizzato dalla uando ha ottenuto CP_3
il relativo appalto (teste e;
Tes_3 Tes_4
11) in costanza di rapporto lavorativo con la (ora ) lei si è CP_5 CP_7 occupato del progetto dell'arredamento, come da relativi disegni e piante prodotti sub. 24 che le si rammostrano, in vista dei lavori di ristrutturazione del Palazzo ON
a Venezia e tale lavoro è stato successivamente utilizzato dalla uando CP_3
-4- ha ottenuto il relativo appalto (teste ); Tes_3
12) in costanza di rapporto lavorativo con la (ora lei si CP_5 CP_7
èoccupato delle ricerche di mercato e preventivo delle opere edili, come da relativa offerta prodotta sub. 24 che le si rammostra, in vista dei lavori di ristrutturazione del
Palazzo ON a Venezia e tale lavoro è stato successivamente utilizzato dalla
[...]
uando ha ottenuto il relativo appalto (teste ); CP_3 Tes_3
13) in costanza di rapporto lavorativo con la (ora ) lei si è CP_5 CP_7
occupato delle ricerche di mercato e preventivo delle cucine, come da relativo documento prodotto sub. 24 che le si rammostra, in vista dei lavori di ristrutturazione del Palazzo ON a Venezia e tale lavoro è stato successivamente utilizzato dalla uando ha ottenuto il relativo appalto (teste ); CP_3 Tes_3
14) in costanza di rapporto lavorativo con la lei si è occupato del CP_1
programma di progettazione del design degli interni, come da relativo programma di progettazione prodotto sub. 24 che le si rammostra, in vista dei lavori di ristrutturazione del Palazzo ON a Venezia e tale lavoro è stato successivamente utilizzato dalla uando ha ottenuto il relativo appalto (teste ); CP_3 Tes_3
15) in costanza di rapporto lavorativo con la (ora ) lei si è CP_5 CP_7
occupato della redazione, inoltro e approvazione della domanda di occupazione del suolo pubblico del Comune di Venezia, come da relativo provvedimento allegato al doc. 22 che le si rammostra, in vista dei lavori di ristrutturazione del Palazzo ON a
Venezia e tale lavoro è stato successivamente utilizzato dalla quando CP_3
ha ottenuto il relativo appalto (teste ); Tes_3
16) in costanza di rapporto lavorativo con la (ora ) lei si è CP_5 CP_7
occupato di individuare le imprese cui affidare eventuali lavorazioni in subappalto, come da riepilogo generale imprese e riferimenti aziende prodotto sub. 24 che le si rammostrano, in vista dei lavori di ristrutturazione del Palazzo ON a Venezia e tale lavoro è stato successivamente utilizzato dalla quando ha ottenuto CP_3
ilrelativo appalto (teste e;
Tes_3 Tes_4
17) la nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di palazzo ON a CP_3
Venezia, ha utilizzato i progetti di impianto elettrico- quadri elettrici, impianto idrico- igienico, sanitario, centrale termica, impianto di climatizzazione, degli ascensori, degli schemi elettrici, della SPA e dell'arredamento realizzati dalla (ora Ma- CP_5
-5- Tech) (teste , e;
Tes_3 Tes_4 Tes_1
18) la nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo ON a CP_3
Venezia, ha utilizzato ricerche di mercato e preventivo di front-office e computer, impianti elettrici, porcellane, posateria e bicchieri, corpi illuminanti, impianti meccanici, opere edili e cucine, raccolti dalla (ora (teste CP_5 CP_1
, e;
Tes_3 Tes_4 Tes_1
19) la nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di palazzo ON a CP_3
Venezia, ha utilizzato l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico del Comune di Venezia chiesta e già ottenuta dalla (ora , come da relativo CP_5 CP_1
provvedimento allegato al doc. 22 che le si rammostra (teste , e Tes_3 Tes_4
; Tes_1
20) la nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di palazzo ON a CP_3
Venezia, si è avvalsa della collaborazione delle imprese già individuate dalla CP_5
(ora , come da riepilogo generale imprese e riferimenti aziende
[...] CP_7
prodotto sub. 24 che le si rammostrano (teste , e;
Tes_3 Tes_4 Tes_1
21) in costanza di rapporto lavorativo con la (ora il sig. CP_5 CP_7
le aveva chiesto di relazionare solo a lui circa l'andamento delle CP_4
attività inerenti alla gestione dei rapporti con il sig. (teste e;
CP_8 Tes_3 Tes_4
22) in prossimità del marzo del 2017 in sig. le aveva chiesto di CP_4 eliminarequalunque riferimento alla con riferimento all'offerta per il subappalto CP_5
dei lavori di progettazione degli impianti tecnologici e antincendio a servizio della nuova area denominata “progetto LE Venezia” di cui al doc. 19 che mi si rammostra e analogamente aveva fatto con il progetto con l di Parte_5
ZE (teste e;
Tes_3 Tes_4
23) in prossimità del marzo del 2017 in sig. le aveva chiesto di eliminare CP_4
qualunque riferimento alla con riferimento alle offerte commerciali formulate in CP_5
funzione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo ON a Venezia (teste e Tes_3
; Tes_4
24) dopo il licenziamento della lei è stato assunto dalla e CP_5 CP_3
impiegato nei lavori di ristrutturazione di Palazzo ON (teste ; Tes_4
25) dopo il licenziamento della ha collaborato come consulente della CP_5 [...]
ed è stato impiegato nei lavori di ristrutturazione di Palazzo ON come CP_3
-6- responsabile degli impianti elettrici per l'impresa (teste ); Tes_3
26) poco prima delle dimissioni del , nel marzo del 2017, la (ora CP_4 CP_5
era pronta ad iniziare i lavori di ristrutturazione di Palazzo ON, tanto che CP_1 aveva concordato con la committenza l'inizio dei lavori entro pochi giorni (teste
e;
Tes_3 Tes_4
27) l'inizio dei lavori di ristrutturazione di Palazzo ON è stato bloccato dal CP_4
che pochi giorni dopo ha dato le dimissioni (teste e;
Tes_3 Tes_4
28) la nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo ON per CP_3
cui è causa, ha utilizzato progetti, preventivi e ricerche di mercato precedentemente svolte dalla (ora in vista degli stessi lavori (teste , CP_5 CP_1 Tes_3
e ; Tes_4 Tes_1
29) per i lavori di ristrutturazione la a fronte di un preventivo di €6.218.396,75, CP_5 aveva stimato costi per l'importo di € 3.500.000 circa (teste e;
Tes_3 Tes_4
30) lei, quando lavorava alle dipendenze della è stato occupato nel cantiere CP_5 di Palazzo ON per complessive 573 ore, come da documento denominato “costi” prodotto sub. 24 che le si rammostra (teste ); Tes_3
31) il doc. 20 che mi si rammostra è il contratto di appalto sottoscritto da
[...]
e AN LE per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo CP_3
ON a Venezia (teste e ); Tes_1 Tes_3
32) all'inizio del 2017 lei veniva contatto dal sig. per comunicarle che la CP_4
ristrutturazione di Palazzo ON sarebbe stata eseguita dalla invece CP_3 che dalla (teste . 33) dopo l'uscita del e dei sig.ri CP_5 Tes_1 CP_4 Tes_4
e dalla i computer a loro disposizione venivano trovati Tes_3 Parte_6 CP_5
formattati e privi di ogni documento (teste ; Tes_5
34) nella primavera del 2017 lei venne incaricato dalla di ricercare nella CP_5 memoria dei computer di cui al capitolo precedente i documenti relativi all'affare di
Palazzo ON a Venezia (teste ; Tes_5
35) in occasione dell'ispezione informatica di cui al capitolo precedente alcun documento è stato trovato, ad eccezione dello scambio di e-mail di cui al doc. 9 che le si rammostra teste;
Si indicano a testi gli ex dipendenti della Maber Tes_5
LO AL di IL (TV) e di AR di AV (TV), l'ex Parte_7
Cont amministratore di agricola e uomo di riferimento del cliente Pt_5 Persona_1
-7- sig. di ZE e il sig. di AR Per_2 Testimone_1 Testimone_6 di AV (TV) che ha eseguito un'ispezione informatica sui computer a disposizione degli ex dipendenti.
Si chiede inoltre, ex art. 210 c.p.c., che venga ordinata alla e alla CP_3
AN LE s.r.l. l'esibizione, con acquisizione agli atti, del progetto dell'impianto elettrico-quadri elettrici, del progetto dell'impianto idrico-igienico, sanitario, centrale termica, impianto di climatizzazione, del progetto degli ascensori, del progetto degli
Parte schemi elettrici, del progetto della del progetto dell'arredamento, del preventivo
n° 0114/16 del 29/12/2016, delle ricerche di mercato e preventivo di front- office e computer, di impianti elettrici, di porcellane, posateria e bicchieri, di corpi illuminanti, di impianti meccanici, di opere edili, di cucine, del conteggio oneri di progettazione costruttiva, del programma di progettazione design degli interni, del provvedimento di concessione di occupazione di suolo pubblico, il tutto in relazione all'esecuzione dell'appalto per i lavori di ristrutturazione del Palazzo ON a Venezia per cui è causa.
Si chiede che venga disposta idonea CTU estimativa tecnico- contabile al fine di valutare ed eventualmente accertare i fatti allegati (si veda la citata sentenza della
Cassazione civile, sez. I, 18/05/2012, n. 7927, punto3) e di stimare il valore del lavoro svolto dalla per i lavori di ristrutturazione di Palazzo ON, delle CP_1 spese sostenute e dell'utile presumibilmente ricavabile dal relativo affare al fine di consentire la liquidazione in via equitativa dei relativi danni”.
Controparte_3
Nel merito:
- Dichiarare l'appello proposto dai sig.ri e Parte_8 Parte_2
inammissibile e manifestamente infondato per i motivi tutti dedotti e che ci si riserva di ulteriormente argomentare;
- Rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1345/2023 Trib. Treviso per le ragioni di fatto ed i motivi di diritto esposti ed esponendi.
In via istruttoria subordinata:
- Rigettare le istanze istruttorie avversarie per i motivi dedotti in atti;
- Nella denegata ipotesi in cui venisse disposta la rimessione in istruttoria da parte
-8- del Giudice dell'appello, laddove si ritenessero non sufficientemente provate le circostanze di fatto dedotte dagli appellati, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie così come formulate dalle parti convenute in primo grado nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. datata 16.04.2019, nonché per quelle a prova contraria di data 27.03.2019, per parte nonché per l'ammissione di CP_3
quelle per parte di data 21.03.2019 a prova diretta e di data 11.04.2019 a CP_4
prova contrari non ammesse in primo grado, con i testi ivi indicati, con abilitazione a prova contraria sulle istanze istruttorie avversarie eventualmente ammesse.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio. Parte appellata
CP_4 piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni avversaria domanda disattesa e reietta,
Nel merito:
- Dichiarare l'appello proposto dai sig.ri e Parte_8 Parte_2
inammissibile e manifestamente infondato per i motivi tutti dedotti e che ci si riserva di ulteriormente argomentare;
- Rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1345/2023 Trib. Treviso per le ragioni di fatto ed i motivi di diritto esposti ed esponendi.
In via istruttoria subordinata:
- Rigettare le istanze istruttorie avversarie per i motivi dedotti in atti;
- Nella denegata ipotesi in cui venisse disposta la rimessione in istruttoria da parte del Giudice dell'appello, laddove si ritenessero non sufficientemente provate le circostanze di fatto dedotte dagli appellati, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie così come formulate dalle parti convenute in primo grado nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. datata 16.04.2019, nonché per quelle a prova contraria di data 27.03.2019, per parte nonché per l'ammissione di CP_3
quelle per parte di data 21.03.2019 a prova diretta e di data 11.04.2019 a CP_4
prova contrari non ammesse in primo grado, con i testi ivi indicati, con abilitazione a prova contraria sulle istanze istruttorie avversarie eventualmente ammesse.
In ogni caso
-9- Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.
Motivi della decisione
In fatto.-
1. Con l'atto di citazione che ha dato origine alla presente controversia CP_1
(già ha rappresentato i seguenti fatti: Controparte_5
- nel settembre 2016 era stata contattata da , nella sua qualità di CP_4 procacciatore di affari, e tra quest'ultimo e , socio con una quota Parte_8 pari al 30% dell'allora (d'ora in avanti anche solo “ o Controparte_5 CP_5
“ ) era stato raggiunto un accordo in base al quale il si impegnava CP_1 CP_4
(personalmente, o per il tramite di persone o società a lui collegate) a far sì che la raggiungesse un fatturato complessivo di € 20.000.000 ed un utile minimo di CP_5
€.4.000.000, mentre il si impegnava, a sua volta, a far sì che a Pt_8 CP_5
venissero concessi affidamenti, sconfini, anticipi fatture, fidi o finanziamenti per un importo complessivo di € 3.000.000 secondo prefissate scadenze, l'ultima delle quali veniva a scadenza il 31-12-2016;
- dal 5-10-2016 il era stato quindi assunto dalla società a tempo CP_4 CP_5
indeterminato, con mansioni di impiegato tecnico di 3° livello, e costui otteneva anche di far assumere alle dipendenze della predetta società, persone di sua fiducia ed in particolare: ; e LO AL;
Parte_7 Testimone_7
- la entrava così in contatto con il magnate cinese che il CP_5 Persona_3
3.9.2016 aveva presentato una proposta di acquisto del Palazzo ON, sito in
Venezia, al fine di trasformarlo in una struttura alberghiera costituendo all'uopo, la società AN LE s.r.l.;
- il aveva chiesto e ottenuto da adeguati impegni finanziari per CP_4 CP_5
sviluppare la trattativa commerciale per gli impegnativi lavori di restauro conservativo, ristrutturazione e cambio d'uso del predetto palazzo veneziano
(nonché per la costituzione di un complesso turistico denominato “Villa Fondi” in località Certaldo);
- il , avvalendosi delle strutture e dell'organizzazione nonché dei dipendenti CP_4
della poneva in essere tutta una serie di attività propedeutiche alla CP_5
realizzazione della ristrutturazione del palazzo veneziano mediante: progettazione degli impianti elettrici e dell'impianto idrico-igenico, sanitario, centrale termica,
-10- Part climatizzatori, degli ascensori della;
dell'arredamento, dei singoli interni;
progetto per il ritiro del permesso a costruire, progetto esecutivo, costruttivo e assistenza alla direzione dei lavori relativi agli impianti tecnologici ed antincendio;
raccolta preventivi front-office, computer;
per impianti elettrici, per porcellane, posateria e bicchieri, per corpi illuminanti, per impianti meccanici, per opere edili, per cucine, per materiali elettrici vari;
conteggi oneri di progettazione costruttiva, attività di completamento e documenti finali, con individuazione di imprese disponibili per lavori e forniture nonché schemi elettrici;
- inaspettatamente, il 24 marzo 2017, aveva rassegnato le dimissioni e CP_4
la società attrice si era vista pertanto costretta a licenziare le persone assunte per suo volere, apprendendo di lì a poco che i lavori di ristrutturazione e restauro del
Palazzo ON a Venezia erano stati commissionati alla società Controparte_3
(d'ora in avanti anche solo “ , società concorrente con
[...] CP_3 CP_1
della quale il risultava essere procuratore, con inserimento di CP_4 Tes_4
e nell'organizzazione della ove, peraltro, Parte_6 Tes_3 CP_3 risultavano “migrate” tutte le trattative, i contratti, i progetti e i lavori che il e i CP_4
“suoi uomini” avevano svolto e trattato per conto e a spese della ex datrice di lavoro.
Sulla base di tali fatti, la società attrice sosteneva che per il tramite del CP_3
, si era resa responsabile di condotta di concorrenza sleale ex art.2598, n. 3, CP_4
c.c., essendosi appropriata del materiale, dei preventivi, delle ricerche di mercato, dei progetti a vario titolo elaborati durante la permanenza in per metterli a CP_5
disposizione di sviando il cliente a favore di questa, e conveniva avanti CP_3
il tribunale di Treviso il e la ritenendoli responsabili in solido ex CP_4 CP_3 art. 2598 c.c. (o in subordine ex art. 2043 c.c.) e prospettando un danno di €
600.000,00 per gli investimenti fatti su richiesta del , come ricavabili dalla CP_4 scrittura privata del 14.9.2016, nonché per perdita di chance, che stimava in €
6.218.396,75, danno da determinarsi anche, eventualmente, in via equitativa.
2. Si sono costituiti in causa e , opponendosi CP_3 CP_4 all'accoglimento delle domande e negando di essersi avvalsi dei progetti elaborati dalla essendo già stato redatto il progetto da parte dell'arch. CP_1 Persona_4 ed evidenziando che l'operazione di Palazzo ON non aveva potuto avere seguito unicamente per la carenza dei necessari finanziamenti che il si era Pt_8
-11- impegnato personalmente a erogare alla società, ma che si era invece astenuto dal compiere.
3. L'adìto tribunale, assunte le prove testimoniali ammesse, ha definito la controversia con la sentenza n. 1345/2023, con la quale ha respinto la domanda della condannato l'attrice alla rifusione delle spese processuali. CP_5
4. Avverso tale sentenza hanno proposto appello e , nella Parte_8 Parte_2
loro qualità di aventi causa a titolo particolare di sulla base di cinque CP_1 motivi, chiedendo l'accoglimento delle domande proposte in primo grado e non accolte dal tribunale.
5. Si sono costituiti in causa e opponendosi CP_4 Controparte_3 all'accoglimento dell'appello e chiedendone il rigetto, con conferma dell'impugnata sentenza.
6. All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni la parte appellante ha chiesto di poter produrre documentazione nella cui disponibilità allegava di essere entrata soltanto nel maggio 2024. La causa, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, come in epigrafe ritrascritte, depositati gli scritti difensivi conclusionali, è stata riservata per la decisione all'udienza del 6 febbraio 2025.
In diritto.-
1. Il tribunale è pervenuto alla reiezione delle domande formulate da CP_5
considerando che, dagli elementi documentali versati in atti, risultava che il progetto per la ristrutturazione del palazzo veneziano era stato redatto da un tale architetto già in data 24-8-2016, nel mentre le deposizioni testimoniali assunte, Persona_4
soprattutto di e (oltre che quella di non avevano Tes_4 Tes_3 Tes_5
idoneamente corroborato la prospettazione della società attrice e i restanti documenti prodotti non evidenziavano la realizzazione di un vero e proprio progetto, trattandosi
“al più di generici contatti e incompleti preventivi per individuare i costi di massima dell'operazione di ristrutturazione”. Il tribunale ha individuato nel mancato rispetto da parte del nell'erogare alla e risorse finanziarie stabilite nell'accordo 5- Pt_8 CP_5
10-2016 e, dunque, nella situazione di difficoltà finanziaria attraversata da detta società, la causa che ha impedito lo svolgimento dell'operazione e la fuoriuscita del
. CP_4
Il primo giudice ha, inoltre, rilevato la mancata prova del quantum del danno
-12- lamentato.
2. Con l'appello si formulano cinque motivi.
2.1. Il primo, il secondo e il terzo motivo si dirigono tutti avverso l'istruttoria svolta in prime cure, dolendosi l'appellante di una erronea valutazione da parte del tribunale delle risultanze documentali acquisite (primo motivo) e delle deposizioni testimoniali assunte (secondo motivo), nonché di una mancata ammissione delle istanze di prova testimoniale articolate e di una riduzione dei capitoli di prova ammessi (terzo motivo).
2.2. Il quarto motivo lamenta un'erronea interpretazione della domanda formulata da parte del giudice, che non avrebbe colto come la richiesta della si basava CP_5
sulla condotta del di appropriazione delle attività svolte dalla sua precedente CP_4
datrice di lavoro e grazie alle quali la era stata in grado in un breve CP_3
torno di tempo di pervenire alla sottoscrizione del contratto di appalto.
2.3. Con il quinto motivo si deplora la negativa valutazione circa il “quantum” operata, sia pure ad abundantiam, dal tribunale, sostenendosi che la documentazione prodotta era in grado di sostenere un accertamento del danno che poteva trovare una liquidazione in via equitativa.
3. Va, innanzi tutto, presa in esame la questione relativa alla produzione documentale che la parte appellante ha fatto in sede di udienza per la precisazione delle conclusioni, adducendo di esserne entrata in possesso solo nel maggio del
2024.
3.1. Va ricordato che l'art. 345 c.p.c. nella versione vigente applicabile a questo giudizio (iniziatosi nel 2018) stabilisce che “non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto … produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Il giudice di legittimità ha osservato che “Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del
d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente
l'indispensabilità del documento ai fini del decidere. (In applicazione del principio, la
S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile, in quanto riferita a un'eccezione sollevata solo in appello, la produzione di un documento avanti
-13- al giudice del gravame, ritenendo che in caso contrario si sarebbe reintrodotta una valutazione ex post di indispensabilità della produzione a fini del decidere, espressamene espunta dalla novella del 2012.)” (Cass. n. 16289 del 12/06/2024).
Nell'attuale disciplina dell'appello, dunque, l'ammissione di documentazione non prodotta in primo grado è riservata all'ipotesi in cui la parte dimostri di non averla potuta produrre per causa ad essa non imputabile.
3.2. L'appellante nelle note sostitutive dell'udienza del 6-2-2025 ha dedotto che a seguito della “comunicazione del 24 maggio 2024” con la quale il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Treviso aveva fissato l'udienza preliminare “nel procedimento RGNR. 4746\2018 – RG. 1506\2019 GIP a carico di ” CP_4
originatosi dalla querela sporta dal , aveva potuto accedere al fascicolo del Pt_8 pubblico ministero e visionare i documenti d'indagine, venendo così a conoscenza della documentazione della quale chiedeva la “acquisizione” e ciò “ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 comma 3, c.p.c.”.
3.3. A fronte di tale richiesta gli appellati nulla hanno osservato nelle loro comparse conclusionali.
Soltanto in sede di memoria di replica hanno eccepito la inammissibilità della produzione documentale, in quanto farebbe difetto una espressa richiesta di acquisizione della documentazione, ma non hanno neppure specificatamente contestato che si tratti di documentazione venuta nella disponibilità del Pt_8
successivamente allo scadere delle preclusioni istruttorie di primo grado e, anzi, nella data indicata (maggio 2024) dall'appellante.
3.4. Va preliminarmente puntualizzato che in nessuna delle repliche effettuate dagli appellati alla produzione documentale del 6 febbraio 2025 viene fatta richiesta di istanze istruttorie in replica a quanto prodotto dall'appellante, onde, in difetto di qualsiasi doglianza sul contraddittorio, non sussistono motivi per non procedere alla valutazione dell'ammissibilità dei documenti in questione.
3.5. Ciò posto, la corte ritiene la ammissibilità della documentazione prodotta all'udienza del 6-2-2025, in quanto, da un lato, la richiesta di produzione comporta per ciò solo la richiesta di ammissione a una tale attività istruttoria ormai preclusa con richiamo all'art. 153 c.p.c. e, dall'altro, che può ritenersi pacifico che si tratti di documenti dei quali è venuto nella disponibilità la parte appellata soltanto dopo il
-14- maggio 2024 e, dunque, allorquando erano ampiamente maturati i termini per la rituale produzione in causa dei documenti.
4. Prima di passare in disamina la documentazione acquisita e verificarne l'idoneità a sorreggere la domanda formulata dai , nella loro indicata qualità di successori Pt_8
a titolo particolare di (già , va ricordato che l'azione CP_1 Controparte_5 svolta dagli attori – qui appellanti – è diretta all'accertamento di atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. in tesi posta in essere dal (personalmente CP_4
o in qualità di procuratore di in pregiudizio di Controparte_3 CP_1
con richiesta di condanna al risarcimento di tutti i danni patiti;
in via subordinata la medesima domanda risarcitoria viene formulata ai sensi dell'art. 2043 c.c.
4.1. La condotta imputata al è di essersi “del tutto inaspettatamente” dimesso CP_4
dalla in data 24-3-2017 (con effetto dal 22-4-2017) e di essersi avvalso di CP_5 tutta l'attività che la aveva svolto in vista della conclusione dell'appalto per la CP_5 ristrutturazione del Palazzo Dona' in Venezia, in modo tale da far sì che l'appalto per i lavori di ristrutturazione del palazzo veneziano venisse poi affidato nel maggio 2017
a società della quale il era procuratore e presso Controparte_3 CP_4
la quale erano stati assunti il il e il . Tes_4 Parte_6 Tes_3
In particolare gli appellanti addebitano al , con tale condotta, di aver “utilizzato il CP_4
materiale, i documenti, i preventivi, le ricerche di mercato, i progetti per gli impianti elettrici, idrico-igienico, sanitario, della centrale termica, degli climatizzatori, ecc., degli ascensori, della SPA, dell'arredamento, dei design interni;
progetto per il ritiro del permesso di costruire, progetto esecutivo, costruttivo e assistenza alla direzione dei lavori relativi agli impianti tecnologici e antincendio;
conteggio oneri di progettazione costruttiva, attività di completamento e documentazioni finali;
individuazione imprese disponibili per lavori e forniture;
schemi elettrici etc.... svolti in favore e a spese della mettendoli a disposizione della CP_1 CP_6
e sviando il cliente a favore di questa” (appello, pag. 8).
[...]
4.2. La richiesta di danni è parametrata:
a.) con riferimento all'affare poi concluso da per un prezzo di € CP_3
6.210.000,00 “da considerarsi come danno patrimoniale da perdita di chances”;
b.) con riguardo agli investimenti effettuati da indicati in € 565.000 e CP_5
-15- qualificati come “danno emergente” (appello, pag. 64 s.).
5. Ricordata la prospettazione della parte appellante e alla luce dei motivi di appello formulati, come detto incentrati sostanzialmente nel criticare la sentenza di primo grado per non aver dato corso all'istruttoria richiesta (terzo motivo) e per non aver correttamente valutato il compendio probatorio sia documentale (primo motivo) che testimoniale (secondo motivo), deve ritenersi, a seguito della documentazione ammessa, che i primi tre motivi di appello siano, sotto un profilo, superati alla luce dei nuovi documenti e, sotto altro, fondati.
6. L'acquisizione della documentazione prodotta all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, infatti, ampliando il compendio probatorio utilizzabile consente di sopperire alle carenze segnalate dalla parte appellante, rendendo anche superflue le istanze di prova dalla stessa articolate, atteso che le circostanze che con tali istanze si mirerebbe a dimostrare (e che i testimoni che si intendevano assumere avrebbero dovuto riferire) risultano già alla stregua del rapporto di p.g. acquisito e, in special modo, delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dai sommari informatori.
Il che consente di ritenere la irrilevanza delle istanze istruttorie in questa sede insistite.
7. Quanto all'utilizzabilità delle prove acquisite in altro giudizio, va ricordato che “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche"
(tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale”
(giurisprudenza pacifica, da ultima, Cass. n. 2947 del 01/02/2023).
7.1. In merito alla valutazione delle dichiarazioni rese dagli informatori in sede penale rispetto a quelle dei testimoni assunte in primo grado, occorre considerare che le risposte fornite dai soggetti sentiti nel primo grado di giudizio risultano caratterizzate, per lo più, da deposizioni sostanzialmente reticenti, vaghe o comunque connotate da una certa genericità. In tal senso, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni di Pt_9
[...] risultano costellate da “non ricordo” (“non mi ricordo il nome dello studio che aveva curato la progettazione dell'impianto ma era uno studio esterno a ; “non so CP_5 dire se sia lo stesso progetto che poi ha utilizzato ; “non mi ricordo se CP_3 all'interno dell'ufficio sia stato io a fare personalmente le richieste di acquisizione dei preventivi”; “non so dire se i progetti utilizzati da fossero gli stessi di CP_3
”; “non ricordo se queste ricerche di mercato siano state fatte per CP_5 CP_5
o “non ricordo esattamente il nome dello studio”; “non ricordo
[...] CP_3
che mi abbia chiesto di eliminare i riferimenti a nelle offerte CP_4 CP_5 commerciali acquisite per i lavori di Palazzo ON”).
Si tratta di risposte per lo più totalmente inattendibili, in quanto risulta del tutto inverosimile che il teste non possa aver alcun ricordo su così tante circostanze attinenti al suo diretto operato in e in Il che è predicabile anche per CP_5 CP_3
gran parte degli altri testimoni assunti.
7.2. Le dichiarazioni assunte dalla polizia giudiziaria risultano al contrario molto più ampie e circostanziate, si corroborano le une con le altre e consentono, in definitiva, un compiuto ed effettivo accertamento della vicenda (con esclusione delle dichiarazioni rese dallo stesso , considerato che si tratta del Parte_8
medesimo soggetto parte di questo processo, dichiarazioni delle quali, quindi, non si terrà alcun conto).
Nell'eventuale contrasto fra le dichiarazioni rese da un medesimo soggetto in primo grado e quelle rese in sede di procedimento penale la corte, per le ragioni ora esposte, propende per accreditare – almeno tendenzialmente – queste ultime.
7.3. Discorso a parte va compiuto quanto alla relazione di p.g.
Occorre rilevare che essa contiene alcune illazioni e deduzioni basate anche sulla pedissequa recezione di quanto esposto nell'atto di citazione che ha dato origine al presente processo, mentre in altre parti riporta l'esito degli specifici accertamenti in proposito compiuti dai militi.
Ne viene che non può recepirsi sic et simpliciter quanto in detta relazione esposto, dovendosi verificare quanto ivi rappresentato alla luce delle dichiarazioni e della documentazione acquisite.
In particolare, vanno recepiti quegli accertamenti in base ai quali la g.d.f. ha potuto stabilire una chiara riconducibilità al della sulla base delle CP_4 CP_3
-17- dichiarazioni acquisite e delle indagini espletate sulla effettiva base sociale di tale ente (v. rapporto GdF pag. 4: “La è una società Controparte_3
riconducibile al , che oltre ad esserne stato procuratore dal 30-10- CP_4
2012 al 19-09-2018 ed essere il preposto alla gestione tecnica dal 1-4-2018, ne è anche socio occulto. La totalità del capitale sociale della società in questione, invero,
è intestata alla che lo detiene formalmente per Controparte_10 conto del figlio della persona indagata, ”). Persona_5
8. Chiariti i criteri di valutazione delle prove acquisite in sede penale, va evidenziato che, dalle dichiarazioni rese dai sommari informatori (sub e), Tes_1 Parte_7
(sub c) e (sub d), la prospettazione dell'appellante, che già
[...] Tes_2
trovava un qualche riscontro - ritenuto peraltro insufficiente dal tribunale sulla base del compendio probatorio acquisito in prime cure - può ritenersi, con le limitazioni e i distinguo di cui in appresso, comprovata, nel senso che tutti tali sommari informatori hanno evidenziato che il decise improvvisamente, quand'anche in ragione CP_4
della lentezza con la quale il metteva a disposizione le risorse finanziarie, di Pt_8 uscire dalla e di “girare” l'affare alla avvalendosi di quanto CP_5 CP_3
già realizzato presso la CP_5
Orbene, quand'anche giustificato dalla mancata erogazione dell'apporto finanziario nei termini contrattualmente previsti (come si avrà in appresso modo di evidenziare), ciò che rileva è che la fuoriuscita dalla si è accompagnata CP_5 all'avvalimento da parte del e della del risultato di tutta l'attività CP_4 CP_3 posta in essere dalla nel periodo di vigenza dell'accordo 5-10-2016 CP_5
(novembre 2016-marzo 2017) per avviare e dare corso alle opere di ristrutturazione del palazzo ON.
Sull'avvalimento da parte del dell'operato svolto dalla ha riferito CP_4 CP_5 Tes_2
(“sicuramente da un certo momento in poi ha iniziato a sfruttare le risorse di
[...]
a favore della e, nello stesso, anche secondo il CP_5 CP_3 Tes_4 quale la a Venezia ha preso i lavori “sulla base dello stesso identico CP_3 progetto della . CP_5
8.1. Del resto, a fronte delle indicate risultanze, la parte appellata non ha contrastato tali esiti, che pure avrebbe potuto agevolmente confutare con la produzione, ad esempio, dei progetti effettivamente adottati, per tal via dimostrando la diversità dei
-18- progetti e dei fornitori rispetto a quelli indicati da CP_5
8.2. Sotto altro, ma concorrente, profilo, la vicinanza temporale fra l'abbandono della da parte del (24-3-2017) e l'assunzione dell'appalto da parte della CP_5 CP_4
el maggio 2017 (con inizio lavori nel giugno 2017: doc. 17 primo grado CP_3
, così come pure l'identità del personale tecnico ( , CP_5 Tes_3 [...]
) militano a favore dell'inevitabile sfruttamento da parte del Pt_10 CP_4 dell'attività preparatoria già compiuta presso la CP_5
8.3. Non si tratta, va precisato, di constatare che il progetto di ristrutturazione del palazzo veneziano venne redatto dall'arch. , in epoca precedente, in Persona_4 quanto ciò che viene in rilievo – secondo la domanda di – è tutta l'attività CP_5
esecutiva per tradurre quel progetto in una concreta dimensione attuativa-operativa.
8.4. In definitiva, sul punto, deve ritenersi accertato che il e la CP_4 CP_3
abbiano utilizzato attività preparatoria compiuta dalla per dar corso in termini CP_5 tanto stringati all'aggiudicazione dell'appalto.
9. Da quelle stesse fonti probatorie è peraltro anche uscita comprovata la circostanza che il decise quell'uscita dalla e l'avvio del progetto di trasferimento dei CP_4 CP_5 lavori in capo a a seguito della “lentezza” con la quale diede CP_3 Pt_8 corso all'impegno finanziario pur assunto con l'accordo 5-10-2016.
Va rammentato un dato obiettivo e incontroverso, ossia che secondo tale accordo
VA si era impegnato a fornire la società di mezzi finanziari secondo una CP_5
puntuale scadenza temporale. Gli accordi 5-10-2016 prevedevano che il Pt_8
avrebbe dovuto immettere nella società tre milioni di euro secondo le seguenti scadenze:
- per € 500.000 entro il 31-10-2016,
- per € 500.000 entro il 30-11-2016 e
- quanto a € 2.000.000,00 entro il 31-1-2017.
Nel mentre è certo, per averlo dedotto la stessa parte appellante, che l'ammontare dei mezzi finanziari messi complessivamente a disposizione non superò i cinque- seicentomila mila euro (v. appello, pag. 64: “ investì nell'affare la CP_1 somma di € 565.000,00”) e ciò almeno sino a marzo 2017 allorquando si verificò la fuoriuscita del . CP_4
Il tentativo di giustificare tale mancata erogazione delle somme stabilite con il più
-19- volte ricordato “accordo” con la circostanza che nessun contratto era ancora stato sottoscritto (appello, pag. 33 e comparsa conclusionale, pag. 31 cercando di basare tale assunto sulle parole del il quale ha invece riferito altro), non risulta Tes_2
fondato, in quanto si tratta di circostanza che non può valere a togliere di efficacia alla puntuale previsione contrattuale, in nessun modo condizionata alla sottoscrizione del contratto, ma agganciata unicamente ad un puntuale termine temporale.
Conferma di tale situazione (oltre da quanto riferito dal testimonio Parte_6 all'udienza del 3-10-2022: “io so che doveva fare i lavori ma non tirava mai Pt_8 fuori i soldi, non manteneva fede agli impegni”) si può ricavare dal report della situazione in al 10/2/2017 (doc. 14 appellanti) ove emerge chiaramente la CP_5
segnalazione di una difficoltà finanziaria della società in ragione della mancata erogazione dei fondi previsti. La stessa mail 23-2-2017 ivi allegata di Tes_2
evidenzia la necessità di sostenere nuove spese, ma che - per far fronte ad esse - era necessario che fossero “accordate preventivamente con il gruppo societario”.
I sommari informatori forniscono ulteriore riscontro a tale circostanza.
Il riferisce che proprio la mancata disponibilità delle previste risorse finanziare Tes_1 venne allegata dal per giustificare all'investitore estero il passaggio dalla CP_4
lla CP_5 CP_3
Il ha chiaramente riferito come il “abbia deciso di spostare i lavori alla Tes_2 CP_4
quando si è accorto che l'impegno finanziario di ra Controparte_3 Pt_1
scaglionato nel tempo, infatti, non ha messo a disposizione da subito i 3 Pt_1 milioni promessi”.
E la circostanza che le somme previste nell'Accordo del 5-10-2016 non vennero messe a disposizione nei termini ivi previsti è, come già rilevato, pacifica in causa, di tal ché anche le soggettive opinioni divergenti in proposito espresse da taluni informatori (ad esempio “per quello che so gli impegni finanziari sono Tes_4 sempre stati onorati”) e che la parte appellante cercherebbe, ma vanamente, di valorizzare, finiscono per non poter essere condivise, siccome smentite dalle pacifiche circostanze sopra ricordate.
Ne viene che la decisione del di abbandonare la non può ritenersi CP_4 CP_5
immotivata e neppure preordinata ab initio secondo un artato programma (ha occasione di riferirlo sempre lo stesso «Non penso che avesse in Tes_2 CP_4
-20- mente sin da subito di "truffare" che abbia deciso di spostare i lavori Parte_11
alla quando si è accorto che l'impegno finanziario di Controparte_3 Pt_1
era scaglionato nel tempo, ; infatti, non ha messo a disposizione da subito Pt_1
i 3 milioni promessi»).
10. Ricostruito in tali termini l'abbandono del progetto con da parte del , CP_5 CP_4
non può in alcun modo ritenersi sussistente il presupposto per il riconoscimento di un danno connesso al mancato guadagno o alla perdita di chance (che, certo, non potrebbe in ogni caso essere ragguagliato all'intero importo dell'appalto) a seguito del venir meno dell'affare “Palazzo ON”, in quanto quella fuoriuscita è risultata giustificata dalla mancata messa a disposizione delle necessarie risorse finanziarie, come contrattualmente pure espressamente previste nei termini stabiliti dagli accordi inter partes.
Pare riconoscerlo, e sia pure indirettamente, anche la difesa degli appellanti, allorquando, pur presentando il ragionamento “per assurdo”, per un evidente intento difensivo, chiosa: “l'accertamento di una presunta difficoltà finanziaria di un'azienda non scrimina i comportamenti illeciti di terzi ex art. 2598 c.c., cosicché non solo il voler discutere ma addirittura farne un motivo di sentenza, ci appare palesemente infondato ed errato” (appello, pag. 34).
In definitiva, sul punto, va escluso che e oggi – per essa – i di lei aventi causa CP_5
possano avere diritto a conseguire il risarcimento di un danno connesso a un'operazione economica alla quale non diedero seguito rispettando gli impegni che si erano espressamente assunti relativi alla messa a disposizione dei necessari mezzi finanziari.
11. Il quadro complessivo emergente da tutte le risultanze di causa consente quindi di accertare:
- da un lato, che il uscì dal progetto inerente alla ristrutturazione del palazzo CP_4
veneziano non ingiustificatamente, ma per una ben precisa e comprovata ragione
(mancanza di quei mezzi finanziari che il si era impegnato a mettere a Pt_8
disposizione entro precisi termini e che non provvide a erogare);
- dall'altro, il e la si avvalsero di molte delle attività che erano CP_4 CP_3 state compiute durante la vigenza dell'accordo 5-10-2016, trasferendone gran parte nel progetto di svolgimento delle opere di ristrutturazione con tanto da CP_3
-21- poterlo mettere in esecuzione in tempi ristrettissimi.
12. Come osservato dalla difesa degli appellanti, la difficoltà finanziaria attraversata da se poteva giustificare l'abbandono da parte del , non valeva ad CP_5 CP_4 autorizzarlo per ciò solo a sfruttare tutta l'opera svolta presso tale società al fine di poter dare immediato corso al progetto di ristrutturazione con altra impresa.
In tale senso e negli evidenziati limiti, va accertata la sussistenza dell'ipotesi di concorrenza sleale denunciata (e, in ogni caso, della condotta illecita ex art. 2043
c.c. pure in via subordinata allegata).
13. Il che apre il discorso alla verifica della liquidazione del danno
14. Già si è detto che è fuori discussione la infondatezza della pretesa ai danni r lucro cessante connessi alla mancata realizzazione delle opere di restauro, in quanto si è trattato di un affare al quale non è riuscita a dar corso in ragione di sue CP_5
difficoltà finanziarie. Neppure può farsi riferimento alle somme investite dal Pt_8
nella posto che si tratta di risorse immesse nella società di cui lo stesso era CP_5
socio e della quale non era socio il . CP_4
15. L'unico àmbito nel quale va vagliata la ricorrenza di profili pregiudizievoli per i quali può vantare un diritto risarcitorio attiene, dunque, all'indebito CP_5
sfruttamento da parte del delle opere e delle attività poste in essere dalla CP_4 nella fase propedeutica all'avvio dei lavori e pure indicata dagli appellanti CP_5
(danno emergente).
15.1. Gli elementi risultanti dalle dichiarazioni degli informatori assunti in sede penale fanno riferimento all'identità del “progetto elettrico e termotecnico” (v. teste a Tes_4
“lavori propedeutici per mesi che tra costo del personale, spese di trasferta e spese varie si possono quantificare indicativamente in 50/60 mila euro” (teste . Tes_2
Secondo lo stesso ex amministratore di dunque, si tratta di attività valutabili CP_5 nell'ordine di 50-60 mila euro.
15.2. L'appellante, peraltro, non si è fatto carico di dare una minimamente compiuta dimostrazione di tali pregiudizi, producendo (ma, invero, neppure compiutamente allegando), ad esempio, il costo per la redazione di quei progetti, profilo agevolmente dimostrabile, il che impedisce di adire alla auspicata valutazione equitativa ovvero ad accertamenti tecnici officiosi che finirebbero per rappresentare dei mezzi elusivi degli oneri probatori gravanti sulla parte. Le spese inerenti ai progetti, pertanto, non
-22- possono essere oggetto di una condanna risarcitoria, non avendo la parte onerata fornito una adeguata dimostrazione di esse, pur essendone ampiamente in grado.
15.3. È certo peraltro che, come detto, l'utilizzo di personale e mezzi della in CP_5
quel torno di tempo (novembre 2016-marzo 2017) è risultato in causa alla stregua di quanto riferito in sede penale e di quanto emerge dalla documentazione prodotta, attestante lo svolgimento di attività propedeutica alla realizzazione dell'opera (doc.
24 . CP_5
In riferimento ai costi di tale indistinta attività può anche ritenersi che la puntuale quantificazione nel loro preciso ammontare risulti impossibile, onde – limitatamente a tale ambito di spese, per le quali non è possibile fornire il loro preciso ammontare (e, quindi, diversamente da quanto ritenuto con riguardo ai progetti, per i quali nulla impediva alla parte di allegare e dimostrare documentalmente o a mezzo testimoni i costi sostenuti), può ricorrersi a una valutazione equitativa.
In tale chiarita prospettiva può ritenersi quantificabile un ammontare delle spese che una società come la non può non aver sostenuto per quei circa tre mesi di CP_5 attività in vista del conseguimento dell'appalto nell'ordine di € 10.000,00.
Soltanto in tali limiti minimali, quindi, può trovare accoglimento la domanda degli appellanti, con condanna degli appellati, fra loro in solido, al risarcimento del danno liquidato, a valori attuali, in € 10.000,00.
16. Considerato l'esito complessivo della controversia, le spese processuali, ragguagliate al criterio del decisum, devono seguire la soccombenza della parte appellata e vanno poste a suo integrale carico.
P.Q.M.
in accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto da e Pt_2 Parte_1 nella loro qualità di successori di avverso la sentenza n.
[...] CP_1
1345/2023 del tribunale di Treviso, e in riforma di tale sentenza, così definitivamente decide:
1.) condanna, fra loro in solido, e in CP_4 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare agli appellanti per il titolo e le causali di cui in motivazione, la somma di € 10.000,00, oltre agli interessi al saggio legale dalla data della domanda al saldo;
2.) condanna e in persona del legale CP_4 Controparte_3
-23- rappresentante pro tempore, fra loro in solido, alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore degli appellanti, spese che liquida - quanto al primo grado - in € 5.077,00 per compenso ed € 600,00 per esborsi, e – quanto al presente grado – in € 5.809,00 per compenso ed €
804,00 per esborsi, oltre – per entrambi i gradi – al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti.
Venezia, 13 marzo 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-24-