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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/09/2025, n. 5314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5314 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
5686/2020 posta in deliberazione il giorno 24/09/2025
TRA
Parte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
E
) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. GIGLIO TUCCI MARIA e Controparte_2
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 12422/2020 emessa dal Tribunale di Roma .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza in oggetto con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. 8227/2019 Parte_1 emesso il 26.4.2019 a favore della ” per l'importo di € Controparte_3 Parte_2
175.361,43=, oltre interessi e spese di procedura.
Si è costituita in giudizio l'appellata instando per la reiezione dell'appello.
All'odierna udienza, precisate le conclusioni, la causa è stata decisa dopo la discussione orale con lettura della sentenza in udienza.
La vicenda è stata così descritta dal tribunale : “ 1 – Con ricorso depositato il 17.3.2019 la
“ ” ha dedotto che: a) era una cooperativa edilizia Parte_3 CP_1
1 costituita negli anni '80 e oggi composta da 16 soci appartenenti alle Forze Armate e di Polizia di ogni ordine e grado;
b) era stata ammessa ad ottenere i contributi previsti dalla legge n.492/1975 e, nello specifico, era stata ammessa ad ottenere l'erogazione di un contributo pari al 4% annuo calcolato sui costi di costruzione;
c) in ragione di quanto sopra, con D.P. n. 10347 del 31.1.1991 al predetto sodalizio era stato concesso, inizialmente dal “ Parte_1
” e confermato dal “ alle ”, un
[...] Controparte_4 Parte_4 contributo costante annuo, per trentacinque anni, pari a € 12.394,97=, corrispondente al 4%, calcolato sulla somma di € 309.874,14= (iniziali costi di costruzione); d) durante la fase di costruzione dei fabbricati, si era riavvisata l'esigenza di predisporre una Perizia di Variante e
Suppletiva, con conseguente aggiornamento del Quadro Economico, per cui con Decreto del
“Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lazio,
Abruzzo e Sardegna” n.15924 del 16.6.2011, il costo dell'intervento era variato da €
309.874,14= a € 1.740.682,26=; inoltre, il medesimo decreto aveva stabilito che, fermo restando i contributi già concessi, gli stessi sarebbero stati rapportati alla maggiore spesa di
€ 1.771.219,46=; e) con la Determinazione Direttoriale del 22 maggio 2012 n. 111, l' CP_5 del Comune di Roma aveva approvato il collaudo dei lavori del fabbricato sociale per l'importo di € 1.431.997,12=, di cui € 1.366.400,14= ammissibile al contributo statale;
infine, con provvedimento prot. 15376 del 29 settembre 2014 il “Provveditorato Interregionale
[...]
” aveva approvato il riparto millesimale di spesa Controparte_6 fissando l'importo finale ammissibile a contributo, desunto dalla Determinazione Direttoriale dell' e dalla relazione Stato e Cooperativa del Collaudatore, in € 1.975.448,97= di cui CP_5
€ 1.771.219,46= ammissibile a contributo statale e € 309.874,14= a carico dei soci;
f)
l'integrazione del contributo del 4%, da concedere sulla somma di € 1.461.345,32=, pari a €
58.453,81=, quale differenza tra l'importo di progetto di € 1.771.219,46= ammesso a contributo e quello di € 309.874,14= già coperto da contributo erariale, non era stata effettuata;
g) il contributo erogato alla Cooperativa Monterosa, pari ad € 12.394,97 annui, equivaleva allo 0,6% circa, percentuale di gran lunga inferiore rispetto al maggior contributo del 4% spettante per legge sull'importo complessivo lavori, di talché la complessiva somma che doveva essere corrisposta annualmente alla compagine sociale ammontava a €
70.848,78=; da tale somma andava detratto il contributo che annualmente il MIT effettivamente erogava ossia € 12.394,97= annui;
il sodalizio , quindi, aveva diritto CP_1 ad ottenere la somma € 58.453,81= annui, quale differenza tra l'importo di progetto iniziale di
€ 309.874,14= (iniziali costi di costruzione) già coperto da contributo erariale, e quello di €
1.771.219,46= (costi di costruzione successivamente rideterminati); h) con decreto n.
2 24090/2017 emesso il 19.10.2017, divenuto esecutivo per mancata opposizione, era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 467.631,04=, relativo alla erogazione del contributo di che trattasi per gli anni 2009 – 2016; i) inutile era stata la richiesta di erogazione del medesimo contributo per gli anni 2017 – 2018 e 2019 per un totale di € 175.361,43= Con atto di citazione ritualmente notificato, il “ Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8227/2019 emesso il 26.4 2019 per il predetto importo di € 175.361,43= Costituitasi la parte opposta, con ordinanza del 10.12.2019 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.”
2. Con il primo motivo l'appellante lamenta “1.Error in iuducando. Natura meramente ricognitiva del decreto n. 15924 del 3.05.2011. La pronuncia appare erronea laddove il
Tribunale ha ritenuto che con il decreto n. 15924/2011, il odierno appellante abbia Parte_1 inteso assumere, nei confronti della cooperativa edilizia appellata, un impegno di spesa ulteriore rispetto a quello originariamente assunto con il decreto n. 10347 del 31.01.1991.”
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta: “ Error in iudicando. Assenza di copertura finanziaria degli impegni di spesa asseritamente assunti. La sentenza appare erronea altresì nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non ostativa all'accoglimento delle domande avversarie, la circostanza che il decreto n. 15924/2011 ometta del tutto di indicare le risorse in tesi destinate alla copertura della pretesa creditoria avversaria”
L'appello è infondato.
Ritiene il Collegio, che seppure, diversi siano i soggetti, gli importi e i provvedimenti amministrativi, la vicenda sia sovrapponibile a quella analoga già decisa con da questa Corte con la sentenza che si richiama per relationem e di riporta di seguito.
I tre provvedimenti del Provveditorato Generale alle Opere Pubbliche del 21.12.1990 vanno interpretati non atomisticamente, ma congiuntamente , non ravvisandovi tra gli stessi alcuna soluzione di continuità:
Dirimente è in primo luogo lo stesso decreto del 21.12.1990 nel quale si statuisce: art 1) . E' concesso alla un contributo costante annuo , per 35 Parte_5 anni di L.24.000.000 pari al 4 % della spesa di L.600.000.000. art. 2) E' impegnata sul CAP
8264 del Bilancio dello Stato la somma di L.24.000.000 per il corrente esercizio ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;
Art.3). Il contributo annuo, 35 anni di Lire
24.000.000 come sopra concesso è esteso all'intera spesa di Lire 1.820.600.00. Art.4) Si fa riserva di determinare la quota definitiva di contributo dopo l'approvazione del certificato di collaudo..”
3 L'estensione del contributo dall'originario importo di Lire 600.000.000 all'intera spesa di
L.1.820.600.00 è, diversamente da quanto affermato dal Ministero , già contenuta nel Decreto
21.12.1990. Non è presente alcuna riserva, se non quella ovvia, dell'approvazione del certificato di collaudo.
Ed evidente che la riserva sulla quota definitiva non si riferisse alla percentuale del 4% né all'ammontare complessivo del contributo, ma costituisse un mero differimento del tempo di liquidazione.
D'altronde il contributo era stato espressamente ed inequivocabilmente esteso all'intero importo di Lire 1.820.000.000
La stessa terminologia utilizzata nella premessa del decreto non presenta aspetti di discontinuità lessicale. Emblematico è l'utilizzo del termine “ può “ che non è espressivo di una mera facoltà, ha lo stesso tempo verbale, senza l'aggiunta di avverbi eventualità per l'estensione del contributo:“ Ritenuto che si può procedere alla concessione in favore della Coop.Edil.
Montebello del contributo costante annuo per 35 anni, di L.24.000.000 pari al 4% della spesa di Lire 600.000.000; Ritenuto, altresì, che lo stesso contributo, fermo restando nell'importo costante annuo, può essere esteso all'intera spesa di progetto approvata” .
Il Decreto del Provveditore del 19.5.2008, preso atto dell'incremento dei costi all'art. 1) conferma i contributi di € 12.394,97 per 35 anni concessi con il D.P. 10346/IX del 21.12.90 ( il che sarebbe stato pleonastico) , ma statuisce espessamente all'art 2 ( “ Fermo restando i contributi già concessi, gli stessi vengono rapportati alla maggiore spesa di € 1740.682,26 elevando chiaramente ed inequivocabilmente l'importo di £ 1.820.000.000” con mantenendo la riserva di determinare la quota definitiva dopo l'approvazione del certificato di collaudo. Nel decreto del 1°3 .2013 viene confermata l'ammissibilità a contributo di tale importo., distinguendo analiticamente per ogni socio la quota a carico di questi e quella ammissibile a contributo.
A ciò da un lato non ha fatto seguito l'erogazione del contributo e, di contro neppure una diversa determinazione espressiva di una diversa voluntas della P.A. rispetto a quella fino ad allora inequivocabilmente manifestata, sicchè, allo stato il contributo è stato versato in misura del tutto irrisoria.
Del tutto irrilevante è il fatto che non vi sia stato nel Decreto del 2013 appostamento della maggior somma su un capitolo di bilancio, posto che il diritto soggettivo si era perfezionato.”
Esattamente il tribunale ha osservato nella fattispecie in questa fattispecie “a) la società opposta ha dedotto di aver diritto all'integrazione del contributo annuo del 4%, già riconosciuto dall'Amministrazione opponente con decreto n. 10347 del 31.1.1991, previa
4 rideterminazione in ragione di quanto decretato dal “Provveditorato Interregionale alle
OO.PP. per il , l'Abruzzo e la Sardegna” con provvedimento n. 15924 del 3.05.2011. b) Pt_4 in effetti, con tale decreto, il Provveditorato, prendendo atto del cospicuo incremento dei costi sottesi alla realizzazione dell'immobile per cui è causa (da € 309.874,14= a € 1.932.984,58= di cui € 1.771.219,46= ammissibili a contributo statale) ha disposto che il contributo già riconosciuto in favore della Società Cooperativa dovesse essere rapportato all'aumentato volume dei costi;
c) secondo il , però, il citato decreto n. 15924/2011 aveva avuto un Parte_1 mero carattere ricognitivo degli aumentati oneri di realizzazione dell'opera e non poteva, comunque, costituire un valido impegno di spesa a carico dell'Amministrazione dello Stato;
d) in realtà, già nel primo decreto di concessione dei finanziamenti in favore della Cooperativa
Morosini, il Ministero si era riservava di rideterminare la quota annuale definitiva del contributo dopo l'approvazione del certificato di collaudo (decreto n. 10347/1991). e) con il decreto n. 15924/2011, nel confermare i contributi di € 12.394,97= per 35 anni, è stato espressamente precisato che fermo restando i contributi già concessi, “gli stessi vengono rapportati alla maggiore spesa di € 1.771.219,46”; f) il riconoscimento da parte dell'Amministrazione dell'integrazione contributiva richiesta dalla Società appare conforme alla legge n.1460/1963, che prevede un tetto massimo del 4% della spesa riconosciuta ammissibile (nel caso di specie, pari a € 1.771.219,46=; g) la circostanza che nel decreto n.15924 del 2011 non sia stato indicato formalmente l'impegno di spesa, che invece era espressamente previsto nel decreto n. 10347 del 1991, costituisce un fatto meramente interno all'Amministrazione e non può essere portato a fondamento dell'insussistenza dell'altrui pretesa creditoria.”
Appare opportuno, rispetto al giudizio definito con la sentenza di questa Corte n. precisare che il decreto n. 10347 del 31.1.1991 è analogo, per forma e contenuto, a quello del 21.12.1990 ed il decreto 15924 del 3.5.2011 è analogo a quello del 19.5.2008 ed infine il provvedimento
15376 del 29 settembre 2014 è analogo a quello 1.3.2013.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna il alla rifusione delle Parte_1 spese del grado in favore dell'appellata che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen con distrazione in favore dei difensori antistatari.
IL PRESIDENTE EST.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
5686/2020 posta in deliberazione il giorno 24/09/2025
TRA
Parte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
E
) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. GIGLIO TUCCI MARIA e Controparte_2
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 12422/2020 emessa dal Tribunale di Roma .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza in oggetto con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. 8227/2019 Parte_1 emesso il 26.4.2019 a favore della ” per l'importo di € Controparte_3 Parte_2
175.361,43=, oltre interessi e spese di procedura.
Si è costituita in giudizio l'appellata instando per la reiezione dell'appello.
All'odierna udienza, precisate le conclusioni, la causa è stata decisa dopo la discussione orale con lettura della sentenza in udienza.
La vicenda è stata così descritta dal tribunale : “ 1 – Con ricorso depositato il 17.3.2019 la
“ ” ha dedotto che: a) era una cooperativa edilizia Parte_3 CP_1
1 costituita negli anni '80 e oggi composta da 16 soci appartenenti alle Forze Armate e di Polizia di ogni ordine e grado;
b) era stata ammessa ad ottenere i contributi previsti dalla legge n.492/1975 e, nello specifico, era stata ammessa ad ottenere l'erogazione di un contributo pari al 4% annuo calcolato sui costi di costruzione;
c) in ragione di quanto sopra, con D.P. n. 10347 del 31.1.1991 al predetto sodalizio era stato concesso, inizialmente dal “ Parte_1
” e confermato dal “ alle ”, un
[...] Controparte_4 Parte_4 contributo costante annuo, per trentacinque anni, pari a € 12.394,97=, corrispondente al 4%, calcolato sulla somma di € 309.874,14= (iniziali costi di costruzione); d) durante la fase di costruzione dei fabbricati, si era riavvisata l'esigenza di predisporre una Perizia di Variante e
Suppletiva, con conseguente aggiornamento del Quadro Economico, per cui con Decreto del
“Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lazio,
Abruzzo e Sardegna” n.15924 del 16.6.2011, il costo dell'intervento era variato da €
309.874,14= a € 1.740.682,26=; inoltre, il medesimo decreto aveva stabilito che, fermo restando i contributi già concessi, gli stessi sarebbero stati rapportati alla maggiore spesa di
€ 1.771.219,46=; e) con la Determinazione Direttoriale del 22 maggio 2012 n. 111, l' CP_5 del Comune di Roma aveva approvato il collaudo dei lavori del fabbricato sociale per l'importo di € 1.431.997,12=, di cui € 1.366.400,14= ammissibile al contributo statale;
infine, con provvedimento prot. 15376 del 29 settembre 2014 il “Provveditorato Interregionale
[...]
” aveva approvato il riparto millesimale di spesa Controparte_6 fissando l'importo finale ammissibile a contributo, desunto dalla Determinazione Direttoriale dell' e dalla relazione Stato e Cooperativa del Collaudatore, in € 1.975.448,97= di cui CP_5
€ 1.771.219,46= ammissibile a contributo statale e € 309.874,14= a carico dei soci;
f)
l'integrazione del contributo del 4%, da concedere sulla somma di € 1.461.345,32=, pari a €
58.453,81=, quale differenza tra l'importo di progetto di € 1.771.219,46= ammesso a contributo e quello di € 309.874,14= già coperto da contributo erariale, non era stata effettuata;
g) il contributo erogato alla Cooperativa Monterosa, pari ad € 12.394,97 annui, equivaleva allo 0,6% circa, percentuale di gran lunga inferiore rispetto al maggior contributo del 4% spettante per legge sull'importo complessivo lavori, di talché la complessiva somma che doveva essere corrisposta annualmente alla compagine sociale ammontava a €
70.848,78=; da tale somma andava detratto il contributo che annualmente il MIT effettivamente erogava ossia € 12.394,97= annui;
il sodalizio , quindi, aveva diritto CP_1 ad ottenere la somma € 58.453,81= annui, quale differenza tra l'importo di progetto iniziale di
€ 309.874,14= (iniziali costi di costruzione) già coperto da contributo erariale, e quello di €
1.771.219,46= (costi di costruzione successivamente rideterminati); h) con decreto n.
2 24090/2017 emesso il 19.10.2017, divenuto esecutivo per mancata opposizione, era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 467.631,04=, relativo alla erogazione del contributo di che trattasi per gli anni 2009 – 2016; i) inutile era stata la richiesta di erogazione del medesimo contributo per gli anni 2017 – 2018 e 2019 per un totale di € 175.361,43= Con atto di citazione ritualmente notificato, il “ Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8227/2019 emesso il 26.4 2019 per il predetto importo di € 175.361,43= Costituitasi la parte opposta, con ordinanza del 10.12.2019 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.”
2. Con il primo motivo l'appellante lamenta “1.Error in iuducando. Natura meramente ricognitiva del decreto n. 15924 del 3.05.2011. La pronuncia appare erronea laddove il
Tribunale ha ritenuto che con il decreto n. 15924/2011, il odierno appellante abbia Parte_1 inteso assumere, nei confronti della cooperativa edilizia appellata, un impegno di spesa ulteriore rispetto a quello originariamente assunto con il decreto n. 10347 del 31.01.1991.”
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta: “ Error in iudicando. Assenza di copertura finanziaria degli impegni di spesa asseritamente assunti. La sentenza appare erronea altresì nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non ostativa all'accoglimento delle domande avversarie, la circostanza che il decreto n. 15924/2011 ometta del tutto di indicare le risorse in tesi destinate alla copertura della pretesa creditoria avversaria”
L'appello è infondato.
Ritiene il Collegio, che seppure, diversi siano i soggetti, gli importi e i provvedimenti amministrativi, la vicenda sia sovrapponibile a quella analoga già decisa con da questa Corte con la sentenza che si richiama per relationem e di riporta di seguito.
I tre provvedimenti del Provveditorato Generale alle Opere Pubbliche del 21.12.1990 vanno interpretati non atomisticamente, ma congiuntamente , non ravvisandovi tra gli stessi alcuna soluzione di continuità:
Dirimente è in primo luogo lo stesso decreto del 21.12.1990 nel quale si statuisce: art 1) . E' concesso alla un contributo costante annuo , per 35 Parte_5 anni di L.24.000.000 pari al 4 % della spesa di L.600.000.000. art. 2) E' impegnata sul CAP
8264 del Bilancio dello Stato la somma di L.24.000.000 per il corrente esercizio ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;
Art.3). Il contributo annuo, 35 anni di Lire
24.000.000 come sopra concesso è esteso all'intera spesa di Lire 1.820.600.00. Art.4) Si fa riserva di determinare la quota definitiva di contributo dopo l'approvazione del certificato di collaudo..”
3 L'estensione del contributo dall'originario importo di Lire 600.000.000 all'intera spesa di
L.1.820.600.00 è, diversamente da quanto affermato dal Ministero , già contenuta nel Decreto
21.12.1990. Non è presente alcuna riserva, se non quella ovvia, dell'approvazione del certificato di collaudo.
Ed evidente che la riserva sulla quota definitiva non si riferisse alla percentuale del 4% né all'ammontare complessivo del contributo, ma costituisse un mero differimento del tempo di liquidazione.
D'altronde il contributo era stato espressamente ed inequivocabilmente esteso all'intero importo di Lire 1.820.000.000
La stessa terminologia utilizzata nella premessa del decreto non presenta aspetti di discontinuità lessicale. Emblematico è l'utilizzo del termine “ può “ che non è espressivo di una mera facoltà, ha lo stesso tempo verbale, senza l'aggiunta di avverbi eventualità per l'estensione del contributo:“ Ritenuto che si può procedere alla concessione in favore della Coop.Edil.
Montebello del contributo costante annuo per 35 anni, di L.24.000.000 pari al 4% della spesa di Lire 600.000.000; Ritenuto, altresì, che lo stesso contributo, fermo restando nell'importo costante annuo, può essere esteso all'intera spesa di progetto approvata” .
Il Decreto del Provveditore del 19.5.2008, preso atto dell'incremento dei costi all'art. 1) conferma i contributi di € 12.394,97 per 35 anni concessi con il D.P. 10346/IX del 21.12.90 ( il che sarebbe stato pleonastico) , ma statuisce espessamente all'art 2 ( “ Fermo restando i contributi già concessi, gli stessi vengono rapportati alla maggiore spesa di € 1740.682,26 elevando chiaramente ed inequivocabilmente l'importo di £ 1.820.000.000” con mantenendo la riserva di determinare la quota definitiva dopo l'approvazione del certificato di collaudo. Nel decreto del 1°3 .2013 viene confermata l'ammissibilità a contributo di tale importo., distinguendo analiticamente per ogni socio la quota a carico di questi e quella ammissibile a contributo.
A ciò da un lato non ha fatto seguito l'erogazione del contributo e, di contro neppure una diversa determinazione espressiva di una diversa voluntas della P.A. rispetto a quella fino ad allora inequivocabilmente manifestata, sicchè, allo stato il contributo è stato versato in misura del tutto irrisoria.
Del tutto irrilevante è il fatto che non vi sia stato nel Decreto del 2013 appostamento della maggior somma su un capitolo di bilancio, posto che il diritto soggettivo si era perfezionato.”
Esattamente il tribunale ha osservato nella fattispecie in questa fattispecie “a) la società opposta ha dedotto di aver diritto all'integrazione del contributo annuo del 4%, già riconosciuto dall'Amministrazione opponente con decreto n. 10347 del 31.1.1991, previa
4 rideterminazione in ragione di quanto decretato dal “Provveditorato Interregionale alle
OO.PP. per il , l'Abruzzo e la Sardegna” con provvedimento n. 15924 del 3.05.2011. b) Pt_4 in effetti, con tale decreto, il Provveditorato, prendendo atto del cospicuo incremento dei costi sottesi alla realizzazione dell'immobile per cui è causa (da € 309.874,14= a € 1.932.984,58= di cui € 1.771.219,46= ammissibili a contributo statale) ha disposto che il contributo già riconosciuto in favore della Società Cooperativa dovesse essere rapportato all'aumentato volume dei costi;
c) secondo il , però, il citato decreto n. 15924/2011 aveva avuto un Parte_1 mero carattere ricognitivo degli aumentati oneri di realizzazione dell'opera e non poteva, comunque, costituire un valido impegno di spesa a carico dell'Amministrazione dello Stato;
d) in realtà, già nel primo decreto di concessione dei finanziamenti in favore della Cooperativa
Morosini, il Ministero si era riservava di rideterminare la quota annuale definitiva del contributo dopo l'approvazione del certificato di collaudo (decreto n. 10347/1991). e) con il decreto n. 15924/2011, nel confermare i contributi di € 12.394,97= per 35 anni, è stato espressamente precisato che fermo restando i contributi già concessi, “gli stessi vengono rapportati alla maggiore spesa di € 1.771.219,46”; f) il riconoscimento da parte dell'Amministrazione dell'integrazione contributiva richiesta dalla Società appare conforme alla legge n.1460/1963, che prevede un tetto massimo del 4% della spesa riconosciuta ammissibile (nel caso di specie, pari a € 1.771.219,46=; g) la circostanza che nel decreto n.15924 del 2011 non sia stato indicato formalmente l'impegno di spesa, che invece era espressamente previsto nel decreto n. 10347 del 1991, costituisce un fatto meramente interno all'Amministrazione e non può essere portato a fondamento dell'insussistenza dell'altrui pretesa creditoria.”
Appare opportuno, rispetto al giudizio definito con la sentenza di questa Corte n. precisare che il decreto n. 10347 del 31.1.1991 è analogo, per forma e contenuto, a quello del 21.12.1990 ed il decreto 15924 del 3.5.2011 è analogo a quello del 19.5.2008 ed infine il provvedimento
15376 del 29 settembre 2014 è analogo a quello 1.3.2013.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna il alla rifusione delle Parte_1 spese del grado in favore dell'appellata che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen con distrazione in favore dei difensori antistatari.
IL PRESIDENTE EST.
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