CA
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/12/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2058 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 vertente tra
(c.f.: ) nato a Parte_1 C.F._1
Dipignano l'8.11.1947 e ivi residente a[...]
/A, rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dal Prof. Avv.
FR RC (c.f. ), con studio in C.F._2
OS alla Via C. Bilotti, 35.
- appellante
e
Controparte_1
(C.F. ) in persona del suo Presidente e l.r.p.r., Dott. P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 con sede in Roma alla Via D'Azeglio n. 33, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso di
[...]
, già Controparte_3 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_4
OD RO (CF. ) del Foro di C.F._4
OS, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in OS, al Corso Luigi Fera n. 115, come procura in calce ed allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore.
- appellato
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Parte_1
contrariis rejectis, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, accogliere il gravame e, quindi, annullare e/o riformare integralmente l'impugnata sentenza n.
556/2019, non notificata, depositata in data 18.3.2019 e resa dal
Tribunale di OS in persona del Giudice dott. Massimo
Lento, per l'effetto accogliendo l'opposizione ed annullando e/o revocando il decreto ingiuntivo opposto;
- sempre nel merito, riformare, a ragione di giustizia, la sentenza impugnata, anche per quel che concerne la condanna alle spese contenuta nella stessa;
- il tutto con condanna alle spese di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
pag. 2/18 Per Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo:
“Piaccia alla Ecc.Ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare integralmente
l'appello proposto da e in particolare chiede: Parte_1
In via principale:
Dichiararsi inammissibile l'appello proposto in ragione di quanto disposto dall'art. 348 bis c.p.c., per tutto quanto dedotto al punto 1 della presente memoria di costituzione in appello e, per l'effetto, disporsi, secondo quanto previsto dall'art. 348 ter c.p.c., con ogni conseguenza di legge, anche in merito alla dovuta soccombenza per spese e competenze di lite ed anche ex art. 96 c.p.c.;
Nel merito:
In subordine alla preliminare declaratoria di inammissibilità, dichiarare infondati tutti i motivi d'appello dedotti dall'appellante in ragione di quanto dedotto al punto 2 della presente memoria di costituzione in appello, nonché di quanto puntualmente sostenuto con l'atto di costituzione in giudizio di primo grado che qui formalmente si richiama e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di OS.
Per completezza si richiamano nelle presenti conclusioni tutte quelle formulate negli atti e negli scritti difensivi del primo grado di giudizio nonché tutti i documenti depositati nel fascicolo del primo grado, da intendersi qui integralmente reiterate e che per sola brevità non si ritrascrivono.
pag. 3/18 Condannare in ogni caso l'appellante al pagamento di spese e competenze processuali, anche ex art. 96 c.p.c.”.
pag. 4/18
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
La Controparte_5
- notificava decreto ingiuntivo a
[...]
per la complessiva somma di 35.000,00 euro a Parte_1
titolo di regresso, per aver provveduto, ai sensi dell'art. 145 comma 10 TUB, al pagamento della sanzione irrogata con provvedimento n. 35 del 7.1.2012 dalla Banca di Italia – tra gli altri, anche – a , in qualità di ex consigliere del Consiglio Pt_1
di amministrazione e di ex presidente del collegio sindacale dal
19.10.2006 al 14.5.2010.
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione, per le seguenti ragioni:
[...]
- la fase monitoria non poteva essere esperita, perché fondata su un provvedimento non ancora definitivo, impugnato dinanzi al TAR Lazio;
- il decreto ingiuntivo rappresentava una violazione del principio di correttezza e buona fede, poiché esperito in prossimità della trattazione nel merito del ricorso dinanzi al
TAR;
- la pretesa creditoria era infondata;
la sanzione della
Banca di Italia era stata irrogata sulla base di gravi perdite del patrimonio, in realtà insussistenti, e su pratiche ancora in itinere, non definite;
pag. 5/18 - la valutazione delle presunte irregolarità non poteva discendere dalle relazioni degli ispettori della Banca d'Italia, essendo devolute alla autorità giudiziaria.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito dell'intervenuta declaratoria di liquidazione coatta amministrativa della in Controparte_5
amministrazione straordinaria e della conseguente interruzione del processo, si costituiva la
[...]
, Controparte_6
contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, l'opposta deduceva che, essendo pendente distinto giudizio dinanzi al TAR Lazio per l'accertamento della legittimità della sanzione irrogata dalla Banca d'Italia, era precluso al Tribunale di OS statuire nel merito della sanzione, potendo pronunciarsi esclusivamente sulla legittimità dell'azione di regresso.
Interveniva in giudizio il Fondo di Garanzia dei
Depositanti del , cessionario delle azioni di Controparte_1
responsabilità, delle azioni di regresso e delle azioni revocatorie intraprese nei confronti degli ex amministratori della CP_3
in forza di atto pubblico per Notaio del
[...] Per_1
5.2.2016, e successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., che si riportava alle difese già formulate dalla Controparte_5
pag. 6/18 2.
Il primo giudice, analizzata la documentazione allegata dalle parti, rigettava l'opposizione di , per le seguenti Pt_1
ragioni:
- non vi era alcuna violazione del principio di buona fede e correttezza, trattandosi di distinti giudizi con oggetti diversi;
- gli ulteriori motivi di opposizione, come i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, la pregiudizialità dell'accertamento della fondatezza della sanzione amministrativa, l'efficacia dei verbali ispettivi posti a fondamento della sanzione irrogata, dovevano essere disattesi;
l'azione dell'istituto di credito, avente natura obbligatoria, era stata esperita correttamente, in ossequio all'art. 145 comma 10
TUB, con allegata prova del pagamento della sanzione;
- le deduzioni difensive di sulla legittimità del Pt_1
provvedimento sanzionatorio non potevano essere valutate in sede di opposizione, limitata alla valutazione dei soli presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso.
Ciò posto, il tribunale respingeva l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo, dichiarandone l'esecutorietà; condannava parte opponente alla refusione, in favore di parte opposta, delle spese e competenze del giudizio, liquidate in € 810,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria e € 1.400,00 per la fase decisionale, oltre iva c.p.a e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ripartite, quanto alle spese della fase monitoria e pag. 7/18 delle fasi di studio ed introduttiva in favore della banca opposta e, quanto alla fase decisionale in favore del terzo intervenuto.
3.
Avverso tale decisione, propone appello , Parte_1
per i seguenti motivi:
a) nel presente giudizio di opposizione è possibile muovere contro la sanzione irrogata dalla Banca di Italia qualsiasi censura, senza preclusione alcuna, come chiarito dalla giurisprudenza
(pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 8919/2017 e pronuncia Cass. Civ. SS.UU. n. 20929/2009);
b) in presenza di contestazione della sanzione da parte dell'irrogato, vi è obbligo d'impugnazione della sanzione anche da parte della Banca, altrimenti resta definitivamente onerata al pagamento della stessa;
- ciò posto, le contestazioni alla legittimità del provvedimento mosse dall'odierno istante non sono state sconfessate dalla banca opposta, con conseguenziale applicazione del principio di non contestazione e di relativa prova dei fatti allegati dall'opponente;
c) la sentenza impugnata sarebbe errata anche per la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e per l'assenza di motivazione;
il primo giudice, facendo acriticamente proprie le difese avversarie, non ha osservato i principi di diritto vigenti e non ha neppure pag. 8/18 adeguatamente motivato sul punto, attesa l'assenza di un minimo riferimento alla loro applicazione.
L'appellante chiede, quindi, la riforma della sentenza impugnata e la vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3.1.
Si è costituito in giudizio il
[...]
, eccependo, in via Controparte_1
preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento;
nel merito, il rigetto dell'impugnazione, infondata in fatto e in diritto.
4.
Dopo la prima udienza di comparizione delle parti, stante l'assenza di richiesta di inibitoria della sentenza impugnata e di ulteriori approfondimenti istruttori, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.7.2025.
A tale udienza, rilevato che le parti, nel termine assegnato, hanno depositato note di conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza.
pag. 9/18 RAGIONI DELLA DECISIONE
5.
L'appello è infondato.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e per carenza di motivazione, avanzata dalla difesa di con il terzo motivo Pt_1
di gravame.
Il primo giudice, dopo aver ricostruito i fatti di causa in adesione alla prospettazione delle parti e alle risultanze processuali, ha correttamente individuato l'oggetto del giudizio
(vedi pagina 4 della sentenza impugnata), analizzato i singoli motivi di opposizione e delineato l'ambito della propria competenza (prendendo atto della pendenza di altro giudizio afferente alla legittimità della sanzione); con motivazione chiara, logica e completa ha indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato il suo convincimento, garantendo la razionalità della decisione.
Con il primo e il secondo motivo di gravame, da trattare congiuntamente per l'evidente connessione, l'appellante sostiene di poter muovere, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo
(alias azione di regresso) e in assenza di impugnazione da parte dell'istituto di credito, qualsiasi censura contro la sanzione irrogata dalla Banca di Italia, senza preclusione alcuna;
deduce infatti che, in presenza di contestazione della sanzione da parte dell'irrogato , vi sia obbligo di impugnazione della Pt_1
pag. 10/18 sanzione anche da parte della banca di OS, rimanendo, altrimenti, definitivamente onerata al pagamento della stessa.
Tale tesi difensiva non può essere accolta.
L'opposizione in esame ha per oggetto l'azione di regresso di cui all'art. 145 comma 10 TUB esperita dalla banca di
OS (solo ingiunta in quanto civilmente obbligata in solido)
a seguito della sanzione irrogata dalla Banca d'Italia al Pt_1
(soggetto sanzionato ma non direttamente ingiunto); ai fini della risoluzione della presente controversia, nei termini fissati dalle parti con le rispettive difese, occorre chiedersi se la banca abbia l'obbligo giuridico di opporsi alla sanzione e se, in assenza di tale impugnazione, possa censurarne la legittimità anche Pt_1
in sede di azione di regresso.
La questione è stata oggetto di analisi da parte delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 20929/2009) che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimazione della persona fisica sanzionata, ma non direttamente ingiunta, ad impugnare il provvedimento della Banca di Italia, ha prospettato i contrastanti orientamenti giurisprudenziali anche in riferimento alla persona giuridica ingiunta, chiarendo che questa può opporsi alla sanzione (senza che ciò valga a configurare un obbligo), sussistendo all'interno della sua sfera giuridica un interesse all'impugnazione, in quanto concreta destinataria del provvedimento ingiuntivo di pagamento.
Si legge a pagina 12 e 13 della sentenza che “la delicata questione della legitimatio ad opponendum sorge, pertanto, in
pag. 11/18 conseguenza di tale, peculiare vicenda procedimentale, all'esito della quale l'autorità ingiunge il pagamento unicamente alla persona giuridica, così che si è fortemente dubitato e si dubita se solo quest'ultima possa proporre opposizione al decreto […]
Secondo l'orientamento più restrittivo, ormai prevalente anche fra i giudici di merito (benché disatteso dalla corte territoriale nel caso di specie) e pressoché unanime nella giurisprudenza di questa Corte, la legittimazione all'opposizione apparterebbe esclusivamente alla persona giuridica, in quanto unica concreta destinataria del provvedimento ingiuntivo di pagamento […] Del tutto minoritario risulta, per converso, 1'orientamento secondo il quale, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, la legittimazione a proporre 1'opposizione sussiste anche in capo agli esponenti aziendali, tutti ritenuti titolari di un interesse effettivo ed attuale - oltre che giuridicamente rilevante - ad opporsi al decreto sanzionatorio sebbene non ingiunti del pagamento, essendo state le loro condotte puntualmente valutate dall'ente onde infliggere poi la sanzione per ciascuna condotta comminata”.
Posto che, sia la persona fisica sanzionata che la persona giuridica ingiunta possono avanzare opposizione al provvedimento della Banca di Italia dinanzi alla competente
Corte di Appello di Roma, è necessario chiarire, attraverso una interpretazione corretta della pronuncia in esame, cosa accada nell'ipotesi in cui l'istituto di credito ingiunto, ma non sanzionato, spieghi le proprie difese nel processo amministrativo pag. 12/18 e cosa invece accada nell'ipotesi in cui resti inerte e, in particolare, se la persona fisica possa avanzare doglianze sulla legittimità del provvedimento della Banca di Italia in sede di regresso nell'una o nell'altra ipotesi.
Le Sezioni Unite, con la citata pronuncia, hanno chiarito che, nel caso di opposizione avanzata della banca ingiunta in sede amministrativa, non è possibile per la persona fisica avanzare doglianze sulla legittimità del provvedimento in sede di regresso se non si è attivata nel parallelo giudizio di opposizione;
tale conclusione appare coerente con la riconosciuta e definitivamente affermata legitimatio ad opponendum in capo alla persona fisica, che ha possibilità di opporsi autonomamente alla sanzione e spiegare le proprie difese in sede amministrativa.
Si legge a pagina 54 e 58 della citata pronuncia, che
“comminata la sanzione ai soggetti ritenuti autori delle violazioni, e però ingiunto il pagamento soltanto alla persona giuridica solidalmente responsabile con essi, allorché questa, esaurite le proprie difese nel corso del procedimento amministrativo e poi del giudizio di opposizione, abbia pagato la sanzione (ovvero abbia deciso addirittura di pagare senza opporsi), all'autore materiale del fatto non resterà che pagare un rimborso dell'intero (salve limitate eccezioni personali che abbia da opporre alla società, ad esempio di compensazione), senza che egli possa più far valere alcun argomento circa l'illegittimità della sanzione nel corso del giudizio che lo veda convenuto dall'ente con l'azione di regresso […] L'autore materiale
pag. 13/18 convenuto in regresso che non si sia attivato nel giudizio di opposizione potrà, pertanto, opporre alla società soltanto le eccezioni personali”.
Diversa, invece, è l'ipotesi di mancata opposizione da parte della società (e di pagamento della sanzione inflitta); in questo caso “nessuna preclusione si verifica, di converso, in seno al giudizio di regresso, ove la persona fisica potrà spiegare tutte le opportune difese (anche) sul merito della sanzione”.
La conclusione a cui sono pervenute le Sezioni Unite con il citato punto e), invocata dall'appellante a sostegno della propria difesa, deve però essere correttamente letta e interpretata alla luce del percorso argomentativo logico giuridico delle Sezioni Unite, esplicato a pagina 58, ove si legge: “diversa appare l'ipotesi in cui la società stessa paghi senza opposizione. In tal caso, la evidente mancanza di un giudicato sostanziale sui fatti oggetto dell'imputazione, coniugata con il già predicato principio della natura meramente facoltativa del litisconsorzio da instaurarsi in ipotesi dinanzi al giudice ordinario, induce a ritenere, anche alla luce del dettato costituzionale sul diritto di difesa, che, nella causa di regresso intrapresa dalla società contro l'autore materiale dell'illecito, questi sia legittimato a far valere qualsiasi eccezione a sostegno dell'insussistenza di tutti i fatti costitutivi dell'obbligazione”.
Tale argomentazione, espressione della fondamentale garanzia del diritto di difesa, è quindi afferente all'ipotesi in cui nessuna delle due parti (né fisica né giuridica) abbia avanzato pag. 14/18 opposizione alla sanzione irrogata dalla Banca di Italia;
in assenza di un giudicato sostanziale sui fatti oggetto dell'imputazione da parte del giudice competente e di relativa difesa della persona fisica, si rende necessaria una valutazione delle contestazioni sul merito della sanzione da parte del giudice in sede di regresso.
Il passaggio citato è dirimente, essendo presente nel caso in esame un giudicato sostanziale sui fatti oggetto di sanzione;
, infatti, ha autonomamente contestato la Parte_1
legittimità della sanzione dinnanzi alla competente Corte di
Appello di Roma, precludendo così al giudice dell'azione di regresso di pronunciarsi sul merito del provvedimento della
Banca di Italia;
si avrebbe altrimenti un possibile contrasto tra giudicati. In merito, va data adesione all'orientamento espresso dalla Corte di Appello di Catania che, con sentenza n. 1299 del
29 luglio 2024, ha precisato che “il giudice dell'azione di regresso non può sindacare il merito del provvedimento sanzionatorio quando il destinatario della sanzione abbia autonomamente proposto opposizione davanti al giudice funzionalmente competente, restando preclusa ogni valutazione sulla legittimità o congruità della sanzione irrogata”.
Inconferente il richiamo operato dall'appellante alla pronuncia n. 8919/2017 della Suprema Corte di Cassazione, avente ad oggetto una diversa ipotesi in cui l'istituto bancario è stato direttamente sanzionato e ingiunto e, non avendo proposto opposizione al provvedimento della Banca di Italia, si è reso pag. 15/18 necessario un accertamento sulla sua legittimità in sede di regresso. Il caso differente è rispetto alla fattispecie in esame e comunque conferma la necessità di un approfondimento sulla legittimità della sanzione in sede di regresso, ma solo quando manca un giudicato sostanziale in sede amministrativa.
A corroborare il quadro normativo e giurisprudenziale delineato, si aggiunge la pronuncia della Corte di Appello di
Roma che, con sentenza n. 6250/2017 allegata al fascicolo di primo grado, ha definitivamente riconosciuto la legittimità della sanzione irrogata dalla Banca di Italia a tutti gli ex amministratori coinvolti.
Si legge nella pronuncia, “nella fattispecie in esame, le sanzioni non sono state di certo irrogate a titolo di responsabilità oggettiva: il ricorrente è stato sanzionato non per il mancato risanamento dell'Istituto di Credito, bensì per quelle violazioni – anche a lui addebitabili – che hanno contribuito non solo al mancato risanamento, ma che hanno determinato un aggravamento della situazione, tanto da determinate
l'assoggettamento della Banca a l.c.a.”; tale giudicato, come specificato dal giudice di legittimità, “spiega effetti nel successivo giudizio di regresso quanto ai fatti accertati, con conseguente preclusione delle eccezioni cosiddette 'reali', restando salva l'opponibilità delle sole eccezioni personali”
(Cass. S.U. 20929/2009 cit.).
Va infine osservato che l'azione di regresso della banca ha una natura obbligatoria ex lege; ne deriva che, effettuato il pag. 16/18 pagamento della sanzione, l'istituto di credito, al fine di ottenere la ripetizione dell'esborso sostenuto, non ha altra scelta che agire nei confronti del singolo sanzionato ex art. 145 comma 10 TUB, per cui è sufficiente che sia fornita la prova del pagamento effettuato.
Non resta, pertanto, che confermare la sentenza impugnata;
l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'istituto di credito e la prova documentale dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa costituiscono condizioni necessarie e sufficienti per richiedere il rimborso della somma di 35.000,00 euro, corrispondente alla quota di sanzione irrogata al e richiesta con il decreto ingiuntivo opposto. Pt_1
6.
In relazione alla particolarità della questione trattata e alla poca giurisprudenza formatasi sul punto ricorrono ragioni di eccezionale rilevanza per disporre la compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Il rigetto dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, per l'appellante dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n.
26907/2018, Cass. 13055/2018).
pag. 17/18
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 556/2019 emessa dal Tribunale di
[...]
OS in data 18.3.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.12.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2058 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 vertente tra
(c.f.: ) nato a Parte_1 C.F._1
Dipignano l'8.11.1947 e ivi residente a[...]
/A, rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dal Prof. Avv.
FR RC (c.f. ), con studio in C.F._2
OS alla Via C. Bilotti, 35.
- appellante
e
Controparte_1
(C.F. ) in persona del suo Presidente e l.r.p.r., Dott. P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 con sede in Roma alla Via D'Azeglio n. 33, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso di
[...]
, già Controparte_3 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_4
OD RO (CF. ) del Foro di C.F._4
OS, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in OS, al Corso Luigi Fera n. 115, come procura in calce ed allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore.
- appellato
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Parte_1
contrariis rejectis, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, accogliere il gravame e, quindi, annullare e/o riformare integralmente l'impugnata sentenza n.
556/2019, non notificata, depositata in data 18.3.2019 e resa dal
Tribunale di OS in persona del Giudice dott. Massimo
Lento, per l'effetto accogliendo l'opposizione ed annullando e/o revocando il decreto ingiuntivo opposto;
- sempre nel merito, riformare, a ragione di giustizia, la sentenza impugnata, anche per quel che concerne la condanna alle spese contenuta nella stessa;
- il tutto con condanna alle spese di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
pag. 2/18 Per Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo:
“Piaccia alla Ecc.Ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare integralmente
l'appello proposto da e in particolare chiede: Parte_1
In via principale:
Dichiararsi inammissibile l'appello proposto in ragione di quanto disposto dall'art. 348 bis c.p.c., per tutto quanto dedotto al punto 1 della presente memoria di costituzione in appello e, per l'effetto, disporsi, secondo quanto previsto dall'art. 348 ter c.p.c., con ogni conseguenza di legge, anche in merito alla dovuta soccombenza per spese e competenze di lite ed anche ex art. 96 c.p.c.;
Nel merito:
In subordine alla preliminare declaratoria di inammissibilità, dichiarare infondati tutti i motivi d'appello dedotti dall'appellante in ragione di quanto dedotto al punto 2 della presente memoria di costituzione in appello, nonché di quanto puntualmente sostenuto con l'atto di costituzione in giudizio di primo grado che qui formalmente si richiama e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di OS.
Per completezza si richiamano nelle presenti conclusioni tutte quelle formulate negli atti e negli scritti difensivi del primo grado di giudizio nonché tutti i documenti depositati nel fascicolo del primo grado, da intendersi qui integralmente reiterate e che per sola brevità non si ritrascrivono.
pag. 3/18 Condannare in ogni caso l'appellante al pagamento di spese e competenze processuali, anche ex art. 96 c.p.c.”.
pag. 4/18
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
La Controparte_5
- notificava decreto ingiuntivo a
[...]
per la complessiva somma di 35.000,00 euro a Parte_1
titolo di regresso, per aver provveduto, ai sensi dell'art. 145 comma 10 TUB, al pagamento della sanzione irrogata con provvedimento n. 35 del 7.1.2012 dalla Banca di Italia – tra gli altri, anche – a , in qualità di ex consigliere del Consiglio Pt_1
di amministrazione e di ex presidente del collegio sindacale dal
19.10.2006 al 14.5.2010.
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione, per le seguenti ragioni:
[...]
- la fase monitoria non poteva essere esperita, perché fondata su un provvedimento non ancora definitivo, impugnato dinanzi al TAR Lazio;
- il decreto ingiuntivo rappresentava una violazione del principio di correttezza e buona fede, poiché esperito in prossimità della trattazione nel merito del ricorso dinanzi al
TAR;
- la pretesa creditoria era infondata;
la sanzione della
Banca di Italia era stata irrogata sulla base di gravi perdite del patrimonio, in realtà insussistenti, e su pratiche ancora in itinere, non definite;
pag. 5/18 - la valutazione delle presunte irregolarità non poteva discendere dalle relazioni degli ispettori della Banca d'Italia, essendo devolute alla autorità giudiziaria.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito dell'intervenuta declaratoria di liquidazione coatta amministrativa della in Controparte_5
amministrazione straordinaria e della conseguente interruzione del processo, si costituiva la
[...]
, Controparte_6
contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, l'opposta deduceva che, essendo pendente distinto giudizio dinanzi al TAR Lazio per l'accertamento della legittimità della sanzione irrogata dalla Banca d'Italia, era precluso al Tribunale di OS statuire nel merito della sanzione, potendo pronunciarsi esclusivamente sulla legittimità dell'azione di regresso.
Interveniva in giudizio il Fondo di Garanzia dei
Depositanti del , cessionario delle azioni di Controparte_1
responsabilità, delle azioni di regresso e delle azioni revocatorie intraprese nei confronti degli ex amministratori della CP_3
in forza di atto pubblico per Notaio del
[...] Per_1
5.2.2016, e successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., che si riportava alle difese già formulate dalla Controparte_5
pag. 6/18 2.
Il primo giudice, analizzata la documentazione allegata dalle parti, rigettava l'opposizione di , per le seguenti Pt_1
ragioni:
- non vi era alcuna violazione del principio di buona fede e correttezza, trattandosi di distinti giudizi con oggetti diversi;
- gli ulteriori motivi di opposizione, come i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, la pregiudizialità dell'accertamento della fondatezza della sanzione amministrativa, l'efficacia dei verbali ispettivi posti a fondamento della sanzione irrogata, dovevano essere disattesi;
l'azione dell'istituto di credito, avente natura obbligatoria, era stata esperita correttamente, in ossequio all'art. 145 comma 10
TUB, con allegata prova del pagamento della sanzione;
- le deduzioni difensive di sulla legittimità del Pt_1
provvedimento sanzionatorio non potevano essere valutate in sede di opposizione, limitata alla valutazione dei soli presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso.
Ciò posto, il tribunale respingeva l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo, dichiarandone l'esecutorietà; condannava parte opponente alla refusione, in favore di parte opposta, delle spese e competenze del giudizio, liquidate in € 810,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria e € 1.400,00 per la fase decisionale, oltre iva c.p.a e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ripartite, quanto alle spese della fase monitoria e pag. 7/18 delle fasi di studio ed introduttiva in favore della banca opposta e, quanto alla fase decisionale in favore del terzo intervenuto.
3.
Avverso tale decisione, propone appello , Parte_1
per i seguenti motivi:
a) nel presente giudizio di opposizione è possibile muovere contro la sanzione irrogata dalla Banca di Italia qualsiasi censura, senza preclusione alcuna, come chiarito dalla giurisprudenza
(pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 8919/2017 e pronuncia Cass. Civ. SS.UU. n. 20929/2009);
b) in presenza di contestazione della sanzione da parte dell'irrogato, vi è obbligo d'impugnazione della sanzione anche da parte della Banca, altrimenti resta definitivamente onerata al pagamento della stessa;
- ciò posto, le contestazioni alla legittimità del provvedimento mosse dall'odierno istante non sono state sconfessate dalla banca opposta, con conseguenziale applicazione del principio di non contestazione e di relativa prova dei fatti allegati dall'opponente;
c) la sentenza impugnata sarebbe errata anche per la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e per l'assenza di motivazione;
il primo giudice, facendo acriticamente proprie le difese avversarie, non ha osservato i principi di diritto vigenti e non ha neppure pag. 8/18 adeguatamente motivato sul punto, attesa l'assenza di un minimo riferimento alla loro applicazione.
L'appellante chiede, quindi, la riforma della sentenza impugnata e la vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3.1.
Si è costituito in giudizio il
[...]
, eccependo, in via Controparte_1
preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento;
nel merito, il rigetto dell'impugnazione, infondata in fatto e in diritto.
4.
Dopo la prima udienza di comparizione delle parti, stante l'assenza di richiesta di inibitoria della sentenza impugnata e di ulteriori approfondimenti istruttori, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.7.2025.
A tale udienza, rilevato che le parti, nel termine assegnato, hanno depositato note di conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza.
pag. 9/18 RAGIONI DELLA DECISIONE
5.
L'appello è infondato.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e per carenza di motivazione, avanzata dalla difesa di con il terzo motivo Pt_1
di gravame.
Il primo giudice, dopo aver ricostruito i fatti di causa in adesione alla prospettazione delle parti e alle risultanze processuali, ha correttamente individuato l'oggetto del giudizio
(vedi pagina 4 della sentenza impugnata), analizzato i singoli motivi di opposizione e delineato l'ambito della propria competenza (prendendo atto della pendenza di altro giudizio afferente alla legittimità della sanzione); con motivazione chiara, logica e completa ha indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato il suo convincimento, garantendo la razionalità della decisione.
Con il primo e il secondo motivo di gravame, da trattare congiuntamente per l'evidente connessione, l'appellante sostiene di poter muovere, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo
(alias azione di regresso) e in assenza di impugnazione da parte dell'istituto di credito, qualsiasi censura contro la sanzione irrogata dalla Banca di Italia, senza preclusione alcuna;
deduce infatti che, in presenza di contestazione della sanzione da parte dell'irrogato , vi sia obbligo di impugnazione della Pt_1
pag. 10/18 sanzione anche da parte della banca di OS, rimanendo, altrimenti, definitivamente onerata al pagamento della stessa.
Tale tesi difensiva non può essere accolta.
L'opposizione in esame ha per oggetto l'azione di regresso di cui all'art. 145 comma 10 TUB esperita dalla banca di
OS (solo ingiunta in quanto civilmente obbligata in solido)
a seguito della sanzione irrogata dalla Banca d'Italia al Pt_1
(soggetto sanzionato ma non direttamente ingiunto); ai fini della risoluzione della presente controversia, nei termini fissati dalle parti con le rispettive difese, occorre chiedersi se la banca abbia l'obbligo giuridico di opporsi alla sanzione e se, in assenza di tale impugnazione, possa censurarne la legittimità anche Pt_1
in sede di azione di regresso.
La questione è stata oggetto di analisi da parte delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 20929/2009) che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimazione della persona fisica sanzionata, ma non direttamente ingiunta, ad impugnare il provvedimento della Banca di Italia, ha prospettato i contrastanti orientamenti giurisprudenziali anche in riferimento alla persona giuridica ingiunta, chiarendo che questa può opporsi alla sanzione (senza che ciò valga a configurare un obbligo), sussistendo all'interno della sua sfera giuridica un interesse all'impugnazione, in quanto concreta destinataria del provvedimento ingiuntivo di pagamento.
Si legge a pagina 12 e 13 della sentenza che “la delicata questione della legitimatio ad opponendum sorge, pertanto, in
pag. 11/18 conseguenza di tale, peculiare vicenda procedimentale, all'esito della quale l'autorità ingiunge il pagamento unicamente alla persona giuridica, così che si è fortemente dubitato e si dubita se solo quest'ultima possa proporre opposizione al decreto […]
Secondo l'orientamento più restrittivo, ormai prevalente anche fra i giudici di merito (benché disatteso dalla corte territoriale nel caso di specie) e pressoché unanime nella giurisprudenza di questa Corte, la legittimazione all'opposizione apparterebbe esclusivamente alla persona giuridica, in quanto unica concreta destinataria del provvedimento ingiuntivo di pagamento […] Del tutto minoritario risulta, per converso, 1'orientamento secondo il quale, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, la legittimazione a proporre 1'opposizione sussiste anche in capo agli esponenti aziendali, tutti ritenuti titolari di un interesse effettivo ed attuale - oltre che giuridicamente rilevante - ad opporsi al decreto sanzionatorio sebbene non ingiunti del pagamento, essendo state le loro condotte puntualmente valutate dall'ente onde infliggere poi la sanzione per ciascuna condotta comminata”.
Posto che, sia la persona fisica sanzionata che la persona giuridica ingiunta possono avanzare opposizione al provvedimento della Banca di Italia dinanzi alla competente
Corte di Appello di Roma, è necessario chiarire, attraverso una interpretazione corretta della pronuncia in esame, cosa accada nell'ipotesi in cui l'istituto di credito ingiunto, ma non sanzionato, spieghi le proprie difese nel processo amministrativo pag. 12/18 e cosa invece accada nell'ipotesi in cui resti inerte e, in particolare, se la persona fisica possa avanzare doglianze sulla legittimità del provvedimento della Banca di Italia in sede di regresso nell'una o nell'altra ipotesi.
Le Sezioni Unite, con la citata pronuncia, hanno chiarito che, nel caso di opposizione avanzata della banca ingiunta in sede amministrativa, non è possibile per la persona fisica avanzare doglianze sulla legittimità del provvedimento in sede di regresso se non si è attivata nel parallelo giudizio di opposizione;
tale conclusione appare coerente con la riconosciuta e definitivamente affermata legitimatio ad opponendum in capo alla persona fisica, che ha possibilità di opporsi autonomamente alla sanzione e spiegare le proprie difese in sede amministrativa.
Si legge a pagina 54 e 58 della citata pronuncia, che
“comminata la sanzione ai soggetti ritenuti autori delle violazioni, e però ingiunto il pagamento soltanto alla persona giuridica solidalmente responsabile con essi, allorché questa, esaurite le proprie difese nel corso del procedimento amministrativo e poi del giudizio di opposizione, abbia pagato la sanzione (ovvero abbia deciso addirittura di pagare senza opporsi), all'autore materiale del fatto non resterà che pagare un rimborso dell'intero (salve limitate eccezioni personali che abbia da opporre alla società, ad esempio di compensazione), senza che egli possa più far valere alcun argomento circa l'illegittimità della sanzione nel corso del giudizio che lo veda convenuto dall'ente con l'azione di regresso […] L'autore materiale
pag. 13/18 convenuto in regresso che non si sia attivato nel giudizio di opposizione potrà, pertanto, opporre alla società soltanto le eccezioni personali”.
Diversa, invece, è l'ipotesi di mancata opposizione da parte della società (e di pagamento della sanzione inflitta); in questo caso “nessuna preclusione si verifica, di converso, in seno al giudizio di regresso, ove la persona fisica potrà spiegare tutte le opportune difese (anche) sul merito della sanzione”.
La conclusione a cui sono pervenute le Sezioni Unite con il citato punto e), invocata dall'appellante a sostegno della propria difesa, deve però essere correttamente letta e interpretata alla luce del percorso argomentativo logico giuridico delle Sezioni Unite, esplicato a pagina 58, ove si legge: “diversa appare l'ipotesi in cui la società stessa paghi senza opposizione. In tal caso, la evidente mancanza di un giudicato sostanziale sui fatti oggetto dell'imputazione, coniugata con il già predicato principio della natura meramente facoltativa del litisconsorzio da instaurarsi in ipotesi dinanzi al giudice ordinario, induce a ritenere, anche alla luce del dettato costituzionale sul diritto di difesa, che, nella causa di regresso intrapresa dalla società contro l'autore materiale dell'illecito, questi sia legittimato a far valere qualsiasi eccezione a sostegno dell'insussistenza di tutti i fatti costitutivi dell'obbligazione”.
Tale argomentazione, espressione della fondamentale garanzia del diritto di difesa, è quindi afferente all'ipotesi in cui nessuna delle due parti (né fisica né giuridica) abbia avanzato pag. 14/18 opposizione alla sanzione irrogata dalla Banca di Italia;
in assenza di un giudicato sostanziale sui fatti oggetto dell'imputazione da parte del giudice competente e di relativa difesa della persona fisica, si rende necessaria una valutazione delle contestazioni sul merito della sanzione da parte del giudice in sede di regresso.
Il passaggio citato è dirimente, essendo presente nel caso in esame un giudicato sostanziale sui fatti oggetto di sanzione;
, infatti, ha autonomamente contestato la Parte_1
legittimità della sanzione dinnanzi alla competente Corte di
Appello di Roma, precludendo così al giudice dell'azione di regresso di pronunciarsi sul merito del provvedimento della
Banca di Italia;
si avrebbe altrimenti un possibile contrasto tra giudicati. In merito, va data adesione all'orientamento espresso dalla Corte di Appello di Catania che, con sentenza n. 1299 del
29 luglio 2024, ha precisato che “il giudice dell'azione di regresso non può sindacare il merito del provvedimento sanzionatorio quando il destinatario della sanzione abbia autonomamente proposto opposizione davanti al giudice funzionalmente competente, restando preclusa ogni valutazione sulla legittimità o congruità della sanzione irrogata”.
Inconferente il richiamo operato dall'appellante alla pronuncia n. 8919/2017 della Suprema Corte di Cassazione, avente ad oggetto una diversa ipotesi in cui l'istituto bancario è stato direttamente sanzionato e ingiunto e, non avendo proposto opposizione al provvedimento della Banca di Italia, si è reso pag. 15/18 necessario un accertamento sulla sua legittimità in sede di regresso. Il caso differente è rispetto alla fattispecie in esame e comunque conferma la necessità di un approfondimento sulla legittimità della sanzione in sede di regresso, ma solo quando manca un giudicato sostanziale in sede amministrativa.
A corroborare il quadro normativo e giurisprudenziale delineato, si aggiunge la pronuncia della Corte di Appello di
Roma che, con sentenza n. 6250/2017 allegata al fascicolo di primo grado, ha definitivamente riconosciuto la legittimità della sanzione irrogata dalla Banca di Italia a tutti gli ex amministratori coinvolti.
Si legge nella pronuncia, “nella fattispecie in esame, le sanzioni non sono state di certo irrogate a titolo di responsabilità oggettiva: il ricorrente è stato sanzionato non per il mancato risanamento dell'Istituto di Credito, bensì per quelle violazioni – anche a lui addebitabili – che hanno contribuito non solo al mancato risanamento, ma che hanno determinato un aggravamento della situazione, tanto da determinate
l'assoggettamento della Banca a l.c.a.”; tale giudicato, come specificato dal giudice di legittimità, “spiega effetti nel successivo giudizio di regresso quanto ai fatti accertati, con conseguente preclusione delle eccezioni cosiddette 'reali', restando salva l'opponibilità delle sole eccezioni personali”
(Cass. S.U. 20929/2009 cit.).
Va infine osservato che l'azione di regresso della banca ha una natura obbligatoria ex lege; ne deriva che, effettuato il pag. 16/18 pagamento della sanzione, l'istituto di credito, al fine di ottenere la ripetizione dell'esborso sostenuto, non ha altra scelta che agire nei confronti del singolo sanzionato ex art. 145 comma 10 TUB, per cui è sufficiente che sia fornita la prova del pagamento effettuato.
Non resta, pertanto, che confermare la sentenza impugnata;
l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'istituto di credito e la prova documentale dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa costituiscono condizioni necessarie e sufficienti per richiedere il rimborso della somma di 35.000,00 euro, corrispondente alla quota di sanzione irrogata al e richiesta con il decreto ingiuntivo opposto. Pt_1
6.
In relazione alla particolarità della questione trattata e alla poca giurisprudenza formatasi sul punto ricorrono ragioni di eccezionale rilevanza per disporre la compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Il rigetto dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, per l'appellante dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n.
26907/2018, Cass. 13055/2018).
pag. 17/18
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 556/2019 emessa dal Tribunale di
[...]
OS in data 18.3.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.12.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
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