Sentenza 14 febbraio 2013
Massime • 1
Nel procedimento conseguente all'appello contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo, è legittima la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, sempre che sia rispettato l'ambito del "devolutum" e sia assicurato il contraddittorio delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/02/2013, n. 12245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12245 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 14/02/2013
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 388
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 38330/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AN GI;
2. AN NA;
avverso l'ORDINANZA del Tribunale della libertà di Napoli del 5.7.2012;
Udita la relazione fatta dal consigliere PRESTIPINO ANTONIO;
Sentito il Procuratore Generale in persona del dr. Aldo Policastro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 5.7.2012 il Tribunale della Libertà di Napoli rigettava l'appello proposto dai due NT avverso l'ordinanza del gip dello stesso Tribunale dell'8.3.2012, che aveva a sua volta respinto l'istanza di restituzione delle quote societarie di pertinenza dei medesimi nelle s.r.l. De Niro e Josama, sottoposte a sequestro preventivo con decreto del 18.11.20121 ai sensi dell'art.321 c.p.p. e L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies in quanto ritenute in realtà riconducibili ai fratelli RI, sottoposti a procedimento penale per i reati di associazione per delinquere, riciclaggio, usura e altro.
Ricorrono i NT per mezzo del proprio difensore.
2. La difesa deduce il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione dell'ordinanza del riesame ai sensi dell'art. 606, lett. C) ed e), e l'abnormità del provvedimento, che avrebbe utilizzato argomentazioni apodittiche e integranti mere formule di stile, con motivazione, quindi, soltanto apparente;
2.1. ricorda poi che l'atto di appello aveva avuto di mira gli elementi posti a base del decreto di sequestro, mentre la misura cautelare era stata successivamente "giustificata" dal gip anche con il riferimento ad atti e provvedimenti mai portati a conoscenza degli interessati, con la conseguente nullità derivata del provvedimento genetico della cautela reale. Sulla specifica deduzione difensiva, però, ne' il gip ne' il Tribunale del riesame avevano in alcun modo interloquito;
Dovrebbe peraltro ritenersi illegittimo anche il provvedimento con cui i giudici del riesame avevano disposto l'acquisizione tardiva degli atti in questione, che d'altra parte non potrebbero ritenersi ostensibili ai ricorrenti, come affermano invece i giudici del riesame, per la ragione che il procedimento penale di riferimento fosse in fase di avanzata istruttoria dibattimentale, non avendo essi alcun titolo per prendere visione ed estrarre copia degli atti del medesimo procedimento. A sostegno della deduzione dell'illegittima introduzione del novum nel giudizio del riesame, la difesa cita Cass. Sez 6, n. 31477 del 25, 7, 2003 e Cass. Sez 5, n. 25595 del 24.7.2006.
3. La difesa sviluppa quindi approfonditamente la deduzione del difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine ai presupposti del decreto di sequestro, rilevando tra l'altro che il Tribunale avrebbe ignorato la documentazione prodotta dalla difesa sulla situazione di possidenza economica dei ricorrenti, tale da giustificare senz'altro l'acquisto delle quote societarie in oggetto. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Quanto alla questione processuale, va rilevato che secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai prevalente e comunque preferibile, nel procedimento conseguente all'appello contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo, è legittima la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, sempre che sia rispettato l'ambito del "devolutum" e sia assicurato il contraddittorio delle parti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26299 del 23/06/2006, Imputato: Onorio e altro).
1.1. Peraltro, deve ritenersi corretto anche il rilievo dei giudici territoriali circa l'ostensibilità degli atti processuali del procedimento penale a carico dei fratelli RI, cioè i soggetti in ipotesi favoriti dai ricorrenti, in quanto pervenuto alla fase dibattimentale, dal momento che secondo l'ampia previsione dell'art.116 c.p.p., "chiunque" vi abbia interesse (quindi non solo le parti processuali) può ottenere anche durante il procedimento, il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.
2. In ordine alle altre censure di legittimità, va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione cosi radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Cass. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio;
Sez. 2, Sentenza n. 3103 del 18/12/2007).
2.1. Consapevoli dei limiti dell'impugnazione di legittimità di provvedimenti in materia di cautela reale, i ricorrenti si sforzano di ricondurre le dedotte carenze argomentative dell'ordinanza del riesame alla figura della motivazione apparente, ma a pag. 4 i giudici territoriali, oltre a richiamare le più ampie motivazioni del provvedimento di sequestro e della stessa ordinanza impugnata, sottolineano non certo in termini "evanescenti", che l'acquisto delle quote societarie in oggetto da parte dei ricorrenti, legati ai fratelli RI da vincoli familiari, era avvenuto in periodo prossimo all'inizio delle vicissitudini giudiziarie degli RI, che avevano ripetutamente posto in essere nello stesso periodo accorgimenti diretti al maggior frazionamento possibile delle quote delle varie società, intestandole a persone di loro fiducia.
2.2. In questo contesto, l'allegazione difensiva circa la situazione di possidenza economica dei ricorrenti, tale, in tesi, da consentire loro di acquistare effettivamente le quote societarie in questione, non solo è generica, ma nemmeno del tutto pertinente, non essendo certo inverosimile che anche soggetti abbienti possano prestarsi ad intestazioni fittizie di beni in ragione di particolari rapporti personali con il soggetto favorito.
Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso deve essere rigettato, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 febbraio 2013. Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2013