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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/10/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Sezione Procedure concorsuali in persona dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott. T.M. Francioso Giudice rel. est dott. Stefano Miglietta Giudice nel procedimento unitario n. 550 /2025 R.G., ha pronunciato la seguente SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
[...]
Parte_1
, nato a [...],
[...] C.F._1 residen i
- debitore istante Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 17.9.2025 da con l'ausilio dell' Parte_1 CP_1
in persona del Gesto . Lina Cutrupi;
[...] aminati i documenti allegati e la relazione ex art. 269, comma 2, CCII redatta dall'OCC, nonché i chiarimenti forniti a seguito delle integrazioni richieste;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCI, atteso che il debitore ha residenza in Torino;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI in quanto:
· il debitore è una persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co 1 lett. c) d.lgs. cit., non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso (per circa 295.000,00 complessivi) e la consistenza dell'attivo attualmente ripartibile tra i creditori (circa 18.500,00);
· il debitore non risulta attualmente sottoponibile ad altra procedura liquidatoria;
· al ricorso è stata allegata una relazione redatta dall'OCC, dalla quale emerge una valutazione positiva circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
· risulta prodotta, a seguito di richiesta di integrazione, la dichiarazione del datore di lavoro GTT circa la disponibilità alla concessione dell'anticipazione del TFR;
ritenuto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCI, considerato che:
· nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito tra i creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile e i redditi da questi percepiti per tutta la durata della procedura (cfr. art. 270, 142 CCII), ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
· in proposito, mette conto rilevare che l'apertura della liquidazione controllata comporta, l'improseguibilità delle azioni esecutive individuali o cautelari (cfr. artt. 270 e 150 CCII), con conseguente perdita di efficacia delle trattenute sullo stipendio, e che la cessione dei crediti futuri in ambito concorsuale, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 c.c., non è opponibile, posto che "la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria” (Cass. 17 gennaio 2012 n.551; Cass. 31 maggio 2005 n. 17590): pertanto, non ha effetto in pregiudizio alla procedura liquidatoria la cessione del quinto dello stipendio o della pensione, compreso il TFR;
· il debitore risulta convivere con un figlio minorenne di 16 anni;
· appare congruo determinare la quota di reddito necessario al mantenimento del nucleo familiare del ricorrente, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in € 2.000,00 mensili, come da domanda, tenuto conto che tale somma risulta inferiore alla spesa mediana indicata dall'ISTAT per un nucleo familiare analogo a quello del ricorrente (di circa 2.200);
· eventuali modifiche delle entrate o delle spese del nucleo familiare saranno valutate all'occorrenza previa istanza del debitore e parere del Liquidatore nominato;
· ritenuto che spetti al nominando Liquidatore valutare se l'autovettura di proprietà del debitore abbia o meno un valore di mercato tale da renderne opportuna l'acquisizione all'attivo della procedura ed economica la vendita, anche tenuto conto degli eventuali maggiori costi che il debitore dovrebbe sostenere, in assenza dell'autovettura, per recarsi al lavoro;
ritenuto necessario, al fine di non pregiudicare l'eventuale esdebitazione, che: - il debitore provveda trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria); - il liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio dei debitori saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto, previo inventario, ai sensi dell'art. 272 CCII e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il piano di riparto che sarà formato nei modi previsti
2 dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata del professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC;
ritenuto che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del Liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;
dato atto che la retribuzione è vincolata al soddisfacimento dei creditori nella misura che eventualmente sopravanzi la quota che il debitore può trattenere ogni mese ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII. Fino a nuova determinazione del giudice, il debitore è autorizzato a incassare direttamente l'intera retribuzione, comprese le mensilità aggiuntive (tredicesima ecc.) e gli emolumenti ulteriori percepiti a qualsiasi titolo (premi aziendali ecc.), con l'obbligo di rimettere al Liquidatore la differenza, sotto pena della perdita del beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e la revoca dell'autorizzazione all'incasso diretto. dato atto che il TFR verrà acquisito dalla procedura al fine del soddisfacimento dei creditori, in quanto si verifichino le condizioni per l'incasso e nella misura che verrà determinata dal giudice ai sensi dell'articolo 268 comma 4 lett. b) CCII;
dato atto che l'Avv. Lina Cutrupi, che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII;
ritenuto, che possa confermarsi come liquidatore, l'Avv. Lina Cutrupi;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI;
PQM
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Pt_1
, nato a [...], reside
[...] C.F._1
a nomina Giudice Delegato la dott.ssa Teresa Maria Francioso;
nomina liquidatore l'Avv. Lina Cutrupi;
invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
con avvertimento che trova applicazione l'art. 10 co 3 CCII e dunque, in caso di mancata indicazione di indirizzo pec o delle sue variazioni o di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dichiara sospesa, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 270, 150, CCII, la trattenuta del quinto dello stipendio operata da Findomestic a far data dalla pubblicazione della sentenza;
dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), che il debitore possa trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite sopra indicato (€ 2.000,00 al mese), mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite;
3 invita il debitore a inviare al liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro, c.d. C.U.; dispone che il liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio del C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone che il liquidatore provveda a notificare la sentenza per estratto al datore di lavoro, e a depositare copia della notifica nel fascicolo telematico, al fine di rendere noto al datore di lavoro circa la sussistenza del nuovo vincolo, in favore della procedura, sulle somme dovute a titolo di TFR sulle quali il debitore, con l'apertura della liquidazione controllata, ha perso la facoltà di riscossione o di anticipazione personale, senza il consenso del liquidatore, debitamente autorizzato dal Giudice;
autorizza il liquidatore ad accedere alle banche dati pubbliche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 49 comma 3 lett. f), 65 comma 2 e 270 comma 5 CCII;
dispone che il Liquidatore
· inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
· se il debitore svolge attività di impresa, pubblichi la sentenza anche presso il Registro delle imprese;
· qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
· notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
· provveda, al termine del terzo anno di pendenza della procedura o al momento della chiusura della procedura, se antecedente, a redigere la relazione di cui all'art. 276 co. 1, secondo periodo, CCII, corredata del rendiconto finale, in modo da consentire al debitore di proporre l'eventuale istanza ai sensi dell'art. 278 e seg. CCII. Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 23/10/2025 La Giudice relatrice Il Presidente (dott. T.M. Francioso) (dott. Enrico Astuni)
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