Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2004, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI ON, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. MARINO 30/B, presso lo studio dell'avvocato LUCA MAIO, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZO MARIO ZANGARI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 1901/00 del Tribunale di LOCRI, depositata il 16/05/00 R.G.N. 1677/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Locri confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 13 gennaio 1999 - che aveva rigettato la domanda proposta da ON HI contro l'INPS, rimasto contumace in primo grado, per ottenere l'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 1997, in difetto della prova dell'iscrizione della HI agli elenchi anagrafici delle lavoratrici agricole - sulla base della diversa motivazione che non risultava provata la presentazione di domanda amministrativa della stessa indennità, non potendosi considerare tale la nota dell'INAS- CISL, depositata presso gli uffici dell'INPS, in quanto, da un lato, proveniva da soggetto diverso dell'assicurata e, dall'altro, si riferiva sia all'indennità di disoccupazione agricola per il 1997, sia agli assegni familiari per gli anni 1997-1998, senza tuttavia "precisare se il nominativo della HI, in essa contenuto, sia da collegarsi al primo e/o al secondo dei predetti benefici". Avverso la sentenza d'appello, ON HI propone ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo.
L'Istituto intimato ha depositato procura alle liti. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 34, 346, 416, 420, 436 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) -
ON HI censura la sentenza impugnata - per averle negato il diritto all'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 1997 - sebbene l'asserito difetto di prova - circa la presentazione di domanda amministrativa della stessa indennità - non avesse formato oggetto di eccezione dell'INPS - che, costituendosi nel giudizio d'appello, aveva genericamente richiesto il rigetto de gravame di controparte (ed attuale ricorrente), concernente soltanto il possesso del requisito contributivo - e, peraltro, la domanda amministrativa era stata presentata, tramite patronato (INAS-CISL), mediante "modello pre-stampato" che può essere utilizzato "sia per la richiesta dell'indennità di disoccupazione, sia per la richiesta degli assegni per il nucleo familiare, sia perla richiesta cumulativa". Il ricorso è fondato.
2. Invero occorre distinguere - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine la sentenza n. 1099/98 delle sezioni unite e la giurisprudenza conforme successiva) - il potere di allegazione da quello di rilevazione, posto che il potere di allegazione compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto sempre soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), mentre - per quel che qui particolarmente interessa - il potere di rilevazione compete alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) soltanto nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista, quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), oppure quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte (quale, per la prescrizione, l'articolo 2938 c.c. cit.), dovendosi ritenere rilevabili d'ufficio, in ogni altro caso, i fatti modificativi, impeditivi o estintivi - ed, a maggior ragione, l'inesistenza dei fatti costitutivi - ove risultino dal materiale probatorio legittimamente acquisito. Coerentemente, il regime di preclusioni e decadenze (art. 416, 2 comma, c.p.c.) come il divieto di proposizione in appello (art. 437 c.p.c.) - che sono comminati, nel rito del lavoro, in funzione della sollecita e puntuale determinazione (anche con riferimento al giudizio di gravame) dell'oggetto della controversia e delle esigenze istruttorie relative - all'evidenza riguardano quelle eccezioni che, per quanto si è detto, sono proponibili soltanto dalle parti e non già quelle rilevabili d'ufficio dal giudice ai fini della propria decisione.
Peraltro il difetto di specifica contestazione può avere rilievo, (anche) nel rito del lavoro, solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione generica della pretesa avversaria, ed - ove riguardi fatti costitutivi della domanda, non conoscibili d'ufficio - ne rende inutile la prova, trattandosi di fatti non controversi, e perciò dispensa dall'onere relativo la parte che ne è gravata - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, la sentenza n. 761/2002 e giurisprudenza conforme successiva) - ed il limite, alla contestabilità dei fatti medesimi - originariamente non contestati - si identifica con quello che, nel rito del lavoro, è previsto (art. 420, primo comma, c.p.c.) per la modificazione di "domande, eccezioni e conclusioni già formulate" - dando luogo, tuttavia, a "preclusione argomentatole dal sistema" e non già a decadenza (ex art. 416 c.p.c.) che, per quanto si è detto riguarda soltanto le eccezioni non rilevabili d'ufficio (da proporre entro il limite temporale, assegnato per la memoria difensiva) - mentre non rileva, ai fini della tempestività della contestazione, la tardività della costituzione in giudizio, in quanto un problema di preclusione alla contestabilità può porsi soltanto nel presupposto - all'evidenza non configurabile nel solo fatto della contumacia - di un atteggiamento originario di non contestazione.
Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata merita le censure della ricorrente.
3. È ben vero, infatti, che la domanda amministrativa concorre ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto all'indennità di disoccupazione agricola - fatto valere nel presente giudizio - e, come tale, non forma oggetto di eccezione non rilevabile d'ufficio - soggetta a preclusione, decadenza e divieto, per questa comminati (art. 416 2^ comma, 437 c.p.c. cit.) - ne' può ritenersi non contestata - per quanto, parimenti, si è detto - in dipendenza della costituzione tardiva dell'INPS, soltanto nel giudizio d'appello. Tuttavia la domanda amministrativa risulta, nella specie, ritualmente proposta tramite il patronato e mediante l'impiego di modello - predisposto dall'INPS - anche per le domande di accesso all'indennità, di cui si discute.
Infatti al patronato spetta già - a norma della disciplina, applicabile ratione temporis alla dedotta fattispecie (art. 1 decreto legislativo c.p.s. 29 luglio 1947, n. 804), ancor prima dell'entrata in vigore del regime attuale nella stessa materia (legge 30 marzo 2001, n. 152, Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) - l'assistenza e la rappresentanza dei lavoratori, ai fini del conseguimento e della liquidazione delle prestazioni previdenziali in sede amministrativa (primo comma), essendo richiesto un "esplicito mandato" soltanto per conciliare o transigere (secondo comma) - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 17997/2002, 3741/98, 4226/92, 2904/84) - con la conseguenza che lo stesso patronato può presentare domande amministrative di prestazioni previdenziali a nome dell'assicurato, senza esserne in possesso di "esplicito mandato" (vedi Cass. 3741/98, 4226/92, cit., con riferimento a domande amministrative di pensione).
Pertanto la domanda amministrativa dell'indennità di disoccupazione risulta, nella specie, ritualmente presentata - tramite patronato - e ne va quindi demandato il riesame al giudice di rinvio.
4. Il ricorso, pertanto, dev'essere accolto.
Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice d'appello - designato in dispositivo - perché proceda al riesame della controversia -. uniformandosi ai principi di diritto enunciati - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di Cassazione (art. 385, 3^ comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004