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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 19/12/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BELLUNO Il Tribunale di Belluno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Irene COLLADET Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice relatore LETTO il ricorso presentato da;
Parte_1 DATO ATTO che il ricorso è stato notificato alla debitrice a mezzo PEC in data 18.11.2025 e che la società si è costituita per mezzo del proprio procuratore in data 15.12.2025; OSSERVATO che in ragione del credito vantato dalla sola ricorrente (€ 2.816.051,79) l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati supera la soglia contemplata dall'ultimo comma dell'art. 49 C.C.I.I.; OSSERVATO che sarebbe stato onere della debitrice dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I. e che la stessa resistente si è costituita non contestando la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
RITENUTO che
anche dagli elementi raccolti e dai documenti in atti emerga lo stato di insolvenza, la quale “si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.” (art. 2 C.C.I.I.) che nel caso di specie si ricavano: (1) dalla circostanza che la società non è stata in grado di adempiere ai propri impegni erariali, che costituiscono onere normale e ordinario dell'attività d'impresa, i quali peraltro non sono frutto di un unico ed estemporaneo accertamento, ma la somma di varie cartelle notificate nel tempo, di plurime rateizzazioni e da ultimo anche della definizione agevolata, che la debitrice non è mai stata in grado di rispettare (doc.ti 8 e 10); (2) fra i debiti della società risultano ulteriori inadempimenti per oneri normali dell'attività di impresa, quali i versamenti contributivi e previdenziali, per un ammontare debitorio complessivo di € 485.540,20; (3) l'ultimo bilancio depositato dalla società risale all'anno 2018 e già in quella data la società presentava un patrimonio netto pesantemente negativo ( per € 2.266.850,00) come pure nell'esercizio precedente (per € 2.103.055,00); (4) i tentativi di recupero coattivo patrimoniale dei crediti per cui si procede hanno dato tutti esito negativo (doc. n. 9); OSSERVATO che dal quadro di cui sopra emerge l'incapacità di adempiere alle obbligazioni da parte dell'impresa; RITENUTO pertanto che debba essere dichiarata la liquidazione giudiziale della società resistente;
P.Q.M.
I. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
p.iva: CP_1 P.IVA_1 II. NOMINA Giudice delegato la dott.ssa Gersa Gerbi;
III. NOMINA Curatore la dott.ssa , che invita ad accettare l'incarico nei due Persona_1 giorni successivi alla comunicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 126 C.C.I.I.; IV. ORDINA alla debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei
1 tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
V. FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo il giorno 15 aprile 2026 alle ore 9.30, presso il Tribunale di Belluno, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni 30 prima dell'udienza di cui sopra per la presentazione delle domande di insinuazione tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al Curatore;
VI. AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso a Belluno, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice rel. dott.ssa Gersa Gerbi
2
Parte_1 DATO ATTO che il ricorso è stato notificato alla debitrice a mezzo PEC in data 18.11.2025 e che la società si è costituita per mezzo del proprio procuratore in data 15.12.2025; OSSERVATO che in ragione del credito vantato dalla sola ricorrente (€ 2.816.051,79) l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati supera la soglia contemplata dall'ultimo comma dell'art. 49 C.C.I.I.; OSSERVATO che sarebbe stato onere della debitrice dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I. e che la stessa resistente si è costituita non contestando la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
RITENUTO che
anche dagli elementi raccolti e dai documenti in atti emerga lo stato di insolvenza, la quale “si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.” (art. 2 C.C.I.I.) che nel caso di specie si ricavano: (1) dalla circostanza che la società non è stata in grado di adempiere ai propri impegni erariali, che costituiscono onere normale e ordinario dell'attività d'impresa, i quali peraltro non sono frutto di un unico ed estemporaneo accertamento, ma la somma di varie cartelle notificate nel tempo, di plurime rateizzazioni e da ultimo anche della definizione agevolata, che la debitrice non è mai stata in grado di rispettare (doc.ti 8 e 10); (2) fra i debiti della società risultano ulteriori inadempimenti per oneri normali dell'attività di impresa, quali i versamenti contributivi e previdenziali, per un ammontare debitorio complessivo di € 485.540,20; (3) l'ultimo bilancio depositato dalla società risale all'anno 2018 e già in quella data la società presentava un patrimonio netto pesantemente negativo ( per € 2.266.850,00) come pure nell'esercizio precedente (per € 2.103.055,00); (4) i tentativi di recupero coattivo patrimoniale dei crediti per cui si procede hanno dato tutti esito negativo (doc. n. 9); OSSERVATO che dal quadro di cui sopra emerge l'incapacità di adempiere alle obbligazioni da parte dell'impresa; RITENUTO pertanto che debba essere dichiarata la liquidazione giudiziale della società resistente;
P.Q.M.
I. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
p.iva: CP_1 P.IVA_1 II. NOMINA Giudice delegato la dott.ssa Gersa Gerbi;
III. NOMINA Curatore la dott.ssa , che invita ad accettare l'incarico nei due Persona_1 giorni successivi alla comunicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 126 C.C.I.I.; IV. ORDINA alla debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei
1 tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
V. FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo il giorno 15 aprile 2026 alle ore 9.30, presso il Tribunale di Belluno, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni 30 prima dell'udienza di cui sopra per la presentazione delle domande di insinuazione tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al Curatore;
VI. AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso a Belluno, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice rel. dott.ssa Gersa Gerbi
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