Improcedibile
Sentenza 17 febbraio 2026
Parere definitivo 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01252/2026REG.PROV.COLL.
N. 00720/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 720 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ezio Maria Zuppardi, Pasquale Di Perna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Modugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianfranco Di Sabato, Pasquale Gervasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Marro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 03729/2023, resa tra le parti, per l'annullamento: a) del provvedimento prot. -OMISSIS- del 5/10/2017 notificato il successivo 10/10/2017con cui il Responsabile del Settore Edilizia ha “Negato il rilascio del Permesso di costruire in sanatoria delle opere commesse al fabbricato e descritte negli elaborati progettuali allegati alla istanza prot. 11/07/2017 prot. -OMISSIS-; b) nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto ma comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. DE TE e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti come in atti.;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, depositata in data 19 gennaio 2026 e che conseguentemente sussistono i presupposti per la declaratoria di improcedibilità del gravame;
atteso che, rispetto alle considerazioni svolte in sede di udienza da parte controinteressata assume rilievo dirimente il consolidamento degli effetti dell’atto impugnato e difeso in giudizio dalla stessa parte;
considerato che sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BI NC, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
DE TE, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE TE | BI NC |
IL SEGRETARIO