Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/06/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1358/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. r.g. 1358/2023, assegnata in decisione all'udienza del 12/03/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c. (vecchio rito), promossa da
(C.F. P.I.V.A. , corrente in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici, n. 2, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Diego Bonanni, giusta procura ad litem in calce alla comparsa di costituzione di primo grado, dal Procuratore Speciale Dott. in CP_1 forza di procura a rogito del Notaio di Trento in Persona_1 data 5.7.2018 (Rep. n. 16511), iscritta al Registro delle Imprese di Trento in data 27.8.2018 al n. 30779/2018, - Parte appellante- contro
, P.I. C.F. Controparte_2 P.IVA_3
, corrente in Savignone (GE), località Birra n. 36, in C.F._1 persona del legale rappresentante rappresentata e difesa, per Controparte_2 procura speciale in foglio separato depositato telematicamente con la comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Valentina Marzi e Chiara Canepa, ed elettivamente domiciliata presso la seconda, -Parte appellata-
e nei confronti di
-Appellato contumace- CP_3
pagina 1 di 13
Per parte attrice in appello: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, in riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace di
Genova, in persona del G.d.P. Dott.ssa Lucia Giammarco n. 1399/2022, pubblicata in data 12/08/2022 nella causa iscritta al numero di R.G.
2392/2020, non notificata, vista, tra l'altro, la CTU espletata in secondo grado, riformare la sentenza impugnata nel senso del totale disattendimento della C.T.U. del primo grado, gravemente errata sotto il profilo tecnico, e conseguentemente - ritenere non accertata la verificazione del sinistro come allegata da parte appellata e dei danni descritti, ovvero la verificazione del sinistro in assoluto;
- revocare la condanna della al risarcimento Parte_1 del danno disposta in primo grado;
- in via di denegato subordine, quantificare il solo danno diretto eventualmente ritenuto come spettante, al netto dell'I.V.A. in quanto non dovuta, con conseguente restituzione in favore della compagnia di quanto indebitamente versato;
- revocare la condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado in capo all'odierna appellante ponendole a carico dell'appellata; - revocare la condanna al pagamento degli onorari del C.T.U. del primo grado ponendo il pagamento integrale in capo all'odierna appellata;
- condannare parte attrice appellata alla rifusione totale di tutto quanto indebitamente versato, per capitale e spese, in forza della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i titoli sopra riepilogati e per gli importi di cui ai documenti prodotti sub n. 3).
Vinte le spese di lite, di CTU e tecniche, del primo e del secondo grado”. Per parte convenuta: “voglia codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis:
− in via preliminare e principale dichiarare inammissibile l'appello avversario per aver omesso il rispetto dei paradigmi ex artt. 342 e 434 c.p.c, per tutti i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta;
− sempre in via preliminare e principale, dichiarare inammissibile l'appello avversario per l'aver esposto arbitrarie e soggettive osservazioni critiche alla
C.T.U., omettendo la confutazione del fondamento logico-giuridico della sentenza impugnata;
− nel merito, in via principale, nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di ammissibilità dell'appello avversario,
pagina 2 di 13 rigettare l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado perché privo di ogni fondamento giuridico e fattuale e pretestuosamente volto a negare
l'evidenza processuale, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado;
− nel merito, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di ammissibilità dell'appello avversario, rigettare la richiesta di rinnovazione di C.T.U. cinematica-comparativa, perché ampiamente esplorativa in quanto volta a sanare le carenze probatorie gravanti sulla controparte, nonché fondata su elementi soggettivi, arbitrari e non accertati in corso di causa, per tutti i motivi sopra esposti, conseguentemente confermando la sentenza di primo grado;
– nel merito e in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di ammissibilità dell'appello avversario e di eventuale vaglio delle osservazioni critiche alla
C.T.U. espletata, ovvero nel caso di eventuale diversa ricostruzione del sinistro rispetto alla descrizione attorea che non modifichi il petitum, dichiarare e accertare, in ogni caso, che il sinistro per cui è causa è accaduto per esclusivo fatto e colpa del veicolo ME targato BX 887 CN di proprietà del sig. e, per l'effetto, dichiarare, l'impresa assicuratrice CP_3 convenuta inadempiente ex art. 149 C.d.A. e condannare, conseguentemente,
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire la Parte_1 conchiudente dal pregiudizio patito nella somma di Euro 11.815,85 riconosciuta dalla pronuncia di primo grado e/o in quella che dovesse diversamente emergere nel presente giudizio e/o ritenuta di giustizia, con gli interessi e la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT dal giorno dell'incidente, tenuto conto degli importi versati da in esecuzione della Pt_1 sentenza di primo grado;
− quanto alle spese:•in caso di declaratoria di inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello avversario, pronunciare condanna ex artt. 91 e 96 cpc nei confronti di , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
•in ogni caso, condannare Pt_1
in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese e
[...] competenze del doppio grado di giudizio, secondo tariffari medi, oltre rimborso e accessori di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti legali antistatari, nonché di quelle di consulenza di parte (v. pro-forma allegato)”.
pagina 3 di 13 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Parte_1
Genova n. 1399/2022, del 12.8.2022, con quale è stata condannata a corrispondere all'autocarrozzeria di (attrice in CP_2 Controparte_2
primo grado, in qualità di cessionaria del credito per il sinistro occorso in data
27.10.2019), la somma capitale di € 11.815,85, oltre interessi legali dalla domanda al saldo (oltre alle spese di lite nell'importo di € 1.800,00, oltre accessori, con distrazione;
oltre spese di CTP e le spese di CTU).
Con comparsa del 20.04.2023, si costituiva in giudizio
[...]
eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. Controparte_4
342 cpc, e -nel merito- contestandone la fondatezza.
Dichiarata la contumacia di , con ordinanza del 10.4.2024 il CP_3
Giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, che veniva accettata soltanto da parte appellata. All'esito dell'udienza cartolare del
24.4.2024, veniva disposta CTU dinamico-ricostruttiva, anche al fine di verificare la congruità delle risposte già fornite alle osservazioni del CTP in primo grado e di rispondere ai quesiti formulati da parte appellante nell'atto di citazione in appello, con nomina come c.t.u. dell'ing. Depositata la Per_2
relazione in data 31.10.2024, all'udienza del 26.11.2024, all'esito del contraddittorio, veniva disposta integrazione della CTU e la causa veniva rinviata anche per la precisazione delle conclusioni. Depositate le integrazioni, all'udienza del 12.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, all'esito la causa è stata trattenuta in decisione.
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pagina 4 di 13 2. Nella sentenza di primo grado, è stato accertato che il sinistro occorso in data 27.10.2019, fra il veicolo del cedente (VW assicurato CP_5 Pt_1
e quello del furgone ME (di proprietà di e
[...] CP_6
condotto da , assicurato ), era avvenuto a causa CP_3 CP_7 dell'invasione della corsia di marcia del senso opposto da parte del furgone
ME (che procedeva in discesa), il quale urtava il veicolo attoreo nella parte anteriore sinistra, sospingendolo versa destra contro le barriere laterali di Contr protezione (dinamica emersa dal e confermata dal teste Tes_1
trasportato che non aveva riportato lesioni, e da in sede di CP_3
interrogatorio formale).
Con riferimento al quantum, il c.t.u. nominato, per. ass. Persona_3 aveva confermato la compatibilità dei danni rispetto all'evento come accertato, individuando il costo delle riparazioni dei danni compatibili con l'evento in euro 11.815,85 (comprensivi di IVA, come emerge da pag. 16 della relazione).
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3. Preliminarmente, l'eccezione ex art. 342 c.p.c. (formulata da parte appellata con riferimento all'omessa specificazione dei passi della sentenza e delle circostanze da cui deriverebbe una violazione di legge;
al fatto che sono formulate osservazioni critiche alla ctu e che viene chiesta la rinnovazione della ctu in assenza di censura alla sentenza) non può essere accolta.
In diritto, la Suprema Corte ha ribadito che l'atto di appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza necessità di particolari forme sacramentali o di un progetto alternativo di decisione, tenuto conto della natura di revisio prioris
pagina 5 di 13 instantiae del giudizio di appello (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 15/05/2025,
n. 13002).
Ebbene, nel caso di specie, l'onere di specificità ex art. 342 c.p.c. può ritenersi assolto, tenuto in particolare conto della formulazione dei motivi di appello con riferimento all'individuazione delle questioni analizzate nella motivazione della sentenza ed alla inerente confutazione (anche con riferimento alla relazione tecnica licenziata in primo grado).
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4. Parte appellante ritiene che il sinistro, per come descritti in atto di citazione e per come accertato nella sentenza di primo grado, risulti di impossibile verificazione.
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4.1. In particolare, con i primi tre motivi di appello viene contestata la c.t.u. licenziata in primo grado, ritenuta nulla per mancata risposta al quesito sottoposto al consulente tecnico e per carenza del titolo in capo al medesimo
(primo motivo); per la mancata risposta alle osservazioni del CTP di parte convenuta (secondo motivo); per contraddittorietà e erroneità della CTU e della sentenza nel merito, per l'impossibilità della verificazione del sinistro
(terzo motivo). Con il quarto motivo, si contesta che il Giudice di pace abbia ritenuto accertata la verificazione dell'occorso visti la testimonianza resa da e l'esito dell'interrogatorio formale (non opponibile Tes_1 all'assicurazione).
Con il quinto motivo, viene contestato anche in quantum, dal momento che è stata considerata anche l'IVA, mentre la attrice in primo grado CP_9
non ha prodotto fatture relative alla riparazione.
pagina 6 di 13 Infine, con il sesto motivo si contesta -come conseguenza- la liquidazione delle spese di lite (a fronte della parziale soccombenza sul quantum in primo grado) e di ctu e di ctp.
Si chiede la restituzione di quanto versato in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.
A seguito della rinnovazione della c.t.u. in questo grado di appello, Pt_1
-in comparsa conclusionale- rileva che le conclusioni del c.t.u. ing.
[...]
(per i quali i danni della GO derivano non dall'urto subito, ma Per_2
dalla manovra effettuata per deviare) contrasterebbero con la dinamica descritta da parte attrice (secondo la quale si sarebbe verificato un urto diretto a sinistra con sospingimento a destra) e che la diversa dinamica introdotta da parte attrice con le note di udienza del 11.3.2025 (per recepire le conclusioni del c.t.u.) costituirebbe in realtà una inammissibile mutatio libelli (in quanto, senza sospingimento e con la sola invasione il sinistro cambierebbe).
In ogni caso, secondo parte appellante, mancherebbe la prova che il sinistro sia stato causato dall'invasione, in quanto il teste in primo grado aveva confermato il sospingimento (sconfessato dal c.t.u.) (cfr. pag. 4 della comparsa conclusionale) e sussisterebbe una inveridicità di una parte dei danni in termini di riconducibilità causale all'urto con il veicolo antagonista (pag. 4 delle memorie di replica).
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4.2. I primi 4 motivi di appello (che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi alla confutazione della prova dell'an) censurano la sentenza nella misura in cui ha recepito le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado (quanto a dinamica del sinistro, anche tenuto conto dell'istruttoria orale svolta).
pagina 7 di 13 Ritiene il Tribunale che l'approfondimento tecnico svolto in questo grado di appello non giustifichi la riforma della sentenza di primo grado in punto an.
Il c.t.u. nominato in questo grado (ing. ha concluso che il sinistro di Per_2
cui alla presente causa, così come riportato in atti, non può essere avvenuto, in quanto l'urto subito nella parte anteriore destra della GO (da parte della
ME) non può aver sospinto lateralmente la stessa GO contro la ringhiera, provocandole le deformazioni riscontrate sul lato destro della stessa
(pag. 54 della relazione depositata in data 31.10.2024). Tuttavia, il c.t.u. ha comunque individuato una dinamica del sinistro che non esclude la responsabilità del veicolo ME.
Il c.t.u. ha infatti sostenuto che il sinistro trova compatibilità con le deformazioni riscontrate nell'ipotesi in cui il conducente della GO -accortosi della manovra di allargamento operata dal furgone- abbia deviato, repentinamente, verso la propria destra, urtando di striscio lo spigolo sinistro del furgone;
a seguito della suddetta manovra, e non per effetto dell'urto subito, il veicolo GO è andato ad urtare contro la ringhiera posta sul fianco destro della carreggiata, provocando i danni riscontrati sul veicolo.
Nei chiarimenti depositati in data 10.2.2025 il c.t.u. ha ribadito che l'urto della
Volkswagen GO contro la ringhiera è avvenuto non in quanto sospinta dal furgone contro la ringhiera ma perché a seguito del lieve contatto tra i due veicoli, la vettura Volkswagen ha proseguito in avanti andando ad urtare contro la ringhiera (pag. 17; cfr. anche le pagg. 26 e 27).
Questa ricostruzione tecnica non risulta incompatibile con quanto dichiarato in primo grado dal teste passeggero sul veicolo Volkswagen, Tes_1
all'udienza del 15.10.2021 (“Sul secondo: è vero noi salivamo e lui scendeva, ha invaso la nostra corsia ci ha urtati nella parte anteriore sinistra e ci ha
pagina 8 di 13 spinti con la parte destra verso la ringhiera di protezione. L'asfalto era viscido per la pioggia. ADR: mi sono venuti a prendere e me ne sono andato.
Ricordo che i due conducenti si sono fermati e credo abbiano firmato la constatazione amichevole del sinistro. ADR: la macchina di Sciaccaluga era di-strutta su entrambi i lati. ADR: se non ricordo male l'altro veicolo aveva danni alla parte anteriore sinistra. ADR: siamo stati colpiti dalla parte anteriore sinistra del furgone. ADR conosco il signor di vista”). CP_3
Infatti, la percezione soggettiva del teste ben può essere stata di urto fra i veicoli e conseguente spinta sulla ringhiera (come dallo stesso dichiarato), pur a fronte di una dinamica oggettiva (descritta tecnicamente dal c.t.u.) di urto di striscio fra i veicoli e successiva manovra di (repentina) deviazione. Nel senso che quanto percepito e dichiarato dal teste -pur potendo risultare non preciso dal punto di vista tecnico quanto ad individuazione della causa di spostamento della vettura GO, se dovuta all'urto con la ME o ad una manovra di emergenza per cercare di limitare la violenza dell'urto, non pare inficiare l'attendibilità delle sue affermazioni.
Né questa diversa dinamica costituisce una modifica della causa petendi
(come invece sostenuto da parte convenuta in comparsa conclusionale), considerato che la descrizione della dinamica medesima non muta nella sostanza, quanto a cause del sinistro (determinato dall'invasione di corsia da parte della ME) e conseguenze dello stesso.
Come condivisibilmente sostenuto da parte appellata nelle difese finali (pag.
10 della comparsa conclusionale), rivendicare il diritto sulla base della dinamica accertata dal CTU non implica per tale ragione una modifica della domanda in violazione delle preclusioni, ma solo l'invocazione del principio di acquisizione processuale, se tale invocazione sia fatta per giustificare il pagina 9 di 13 petitum, il bene della vita richiesto e non si risolva nell'avallare una fattispecie costitutiva di un bene della vita diverso, dove la diversità sussiste se muti il profilo temporale, di luogo ed i soggetti. La mera invocazione di modalità del sinistro temporalmente e localmente rimasto lo stesso e coinvolgente gli stessi soggetti implica, dunque, una modificazione legittima della domanda (come da principio di diritto espresso da Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/05/2024,
n. 13622).
I primi 4 motivi di appello devono quindi essere respinti.
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5. Il quinto motivo di appello è riferito al computo dell'IVA nell'ambito dell'importo oggetto di condanna (motivo richiamato anche a pag. 8 della comparsa conclusionale di parte appellante).
In particolare, parte appellante contesta la sentenza del giudice di primo grado per l'erronea quantificazione del danno, in quanto il Giudice di Pace condannava a pagare la somma di € 11.815,69 “sulla base delle Parte_1
indicazioni del CTU”. Rilevava che il Giudice nella somma di cui sopra aveva incluso anche l'IVA, sebbene la convenuta non avesse prodotto in CP_9
giudizio la fattura relativa alle riparazioni. Avrebbe quindi dovuto essere liquidato solamente l'imponibile, IVA esclusa (cfr. pagg. 21 e 22 della citazione in appello).
Il motivo, per come formulato e considerate le ragioni addotte a sostegno dello stesso, non è fondato.
Come chiarito nella motivazione di Cass. n. 9348/2019 (richiamata anche a pag. 22 della citazione in appello) “Non è revocabile in dubbio che il risarcimento del danno patrimoniale debba comprendere anche gli oneri accessori e conseguenziali: pertanto, se esso è consistito nelle spese da
pagina 10 di 13 affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento deve comprendere anche
l'importo dovuto dal danneggiato all'autoriparatore a titolo di IVA, pur quando la riparazione non sia ancora avvenuta (a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata), dal momento che l'autoriparatore, per legge (D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, art. 18), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (ex plurimis, Cass. 27/01/2010, n. 1688)”.
Nello stesso senso, in precedenza, Cass. civ., Sez. III, sent. 4/10/1997, n.
10023: “3. Le censure sono fondate, giacché il danno non è stato nella specie determinato con riguardo alla perdita di valore del bene o alla diminuzione delle utilità economiche che esso è idoneo a procurare, bensì alle spese necessarie per eliminarne le conseguenze, fra le quali si annoverano anche quelle di natura fiscale, non evitabili dal creditore in relazione alle disposizioni di legge vigenti. Ne consegue che, una volta che il danno sia liquidato in riferimento alle spese che il danneggiato dovrà affrontare per eliminare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito (nella specie riparazione, non ancora effettuata, di un autoveicolo), l'obbligazione risarcitoria si estende anche agli oneri accessori e conseguenziali, e dunque anche a quello del rimborso dell'IVA cui il danneggiato è tenuto nei confronti del riparatore, obbligato per legge ad addebitarla al committente, a titolo di rivalsa, ai sensi dell'art. 18, D.PR. 26 ottobre 1972, n. 633 (a meno che la cosa danneggiata non costituisca bene strumentale all'attività commerciale svolta dal danneggiato, giacché in tal caso egli ha diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata). Il che non è stato neppure addotto nel caso di specie”.
Nel caso di specie, il danno è stato determinato con riguardo alle spese necessarie per eliminarne le conseguenze del sinistro, fra le quali si pagina 11 di 13 annoverano anche quelle di natura fiscale (cfr. pag. 16 della c.t.u. licenziata in primo grado). Ne segue che correttamente in sentenza è stata computata anche l'IVA.
Tenuto conto delle argomentazioni formulate e nei limiti delle allegazioni in atti, dunque, anche il quinto motivo deve essere respinto.
Ne segue il rigetto del sesto motivo sulle spese (ferma restando che l'accoglimento della domanda per un quantum inferiore rispetto a quello azionato -come avvenuto in primo grado- non comporta di per sé soccombenza, cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 31/10/2022, n. 32061).
Dall'integrale rigetto dell'appello in esame, deriva la conferma della sentenza impugnata.
L'integrale rigetto dell'appello comporta l'obbligo per parte appellante - ai sensi dell'art.13co.1 quater DPR n.115/2002 - del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
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6. Quanto alle spese del secondo grado, queste seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate in dispositivo, nei valori medi richiesti.
Anche le spese di ctu per il secondo grado, come liquidate con decreto
5.11.2024 (richiamato dal successivo decreto 12.3.2025) devono rimanere a carico di parte appellante, unitamente alle spese di c.t.p. sostenute da parte appellata, come documentate.
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PQM
Il Tribunale, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di pace di
Genova n. 1399/2022, del 12.8.2022, condanna parte appellante a rifondere in favore di parte appellata le spese del giudizio di appello, liquidate in 2.540,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratori antistatario;
pone le spese di c.t.u. del grado, come già liquidate, a carico di parte appellante, unitamente alle spese di c.t.p. sostenute da parte appellata, come documentate.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento da parte dell'appellante - ai sensi dell'art.13co.1 quater DPR n.115/2002 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Genova, 6/06/2025 Il Giudice Valentina Cingano
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