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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/12/2024, n. 3155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3155 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 344/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nato a [...], il [...], _1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Jenny Verduci,
Attore
nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il [...], rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Laura Gatti,
Convenuta
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attore e della convenuta: come da verbale di udienza del
21.11.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 6.5.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Premesso che:
con ricorso depositato il 10.1.2024 ha chiesto la parziale modifica delle _1
condizioni di cui alla sentenza n. 1017/2018 del 10.4.2018, con cui questo Tribunale aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con , disciplinando CP_1
al contempo il regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento dei figli minori e (nati dall'unione coniugale Per_1 Per_2
rispettivamente il 21.5.2007 e il 4.3.2010);
con comparsa di risposta del 5.4.2024 si è costituita in giudizio la convenuta, formulando a propria volta richiesta di modifica della predetta sentenza in termini (parzialmente) diversi rispetto alle domande di controparte;
con ordinanza del 2.6.2024 il giudice delegato, provvedendo provvisoriamente, a parziale modifica della sentenza di divorzio, ha disposto la collocazione abitativa prevalente di con il padre, revocando l'obbligo a suo carico di contribuzione indiretta al Per_1
mantenimento ordinario del minore e prevedendo al contempo la corresponsione da parte della madre di una somma mensile all'ex marito per il mantenimento ordinario di Per_1
ha rimodulato la disciplina degli incontri del padre con e della madre con ha Per_2 Per_1
ridotto l'assegno divorzile a carico di a favore della ex moglie;
ha incrementato Pt_1
l'importo a carico del padre a titolo di contribuzione indiretta al mantenimento ordinario di
; ha fissato una diversa ripartizione delle spese straordinarie relative ai minori a carico Per_2
dei genitori;
ha poi disposto la prosecuzione dell'intervento da parte dei Servizi Sociali competenti, i quali già avevano in carico il nucleo familiare;
all'udienza del 21.11.2024 le parti, personalmente comparse dinanzi al giudice delegato, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per la definizione della presente controversia, e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale a spese legali compensate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1.
ritenuto che
le condizioni oggetto di accordo tra le parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei minori e e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
Per_1 Per_2
2 2. ravvisata l'opportunità di disporre – alla luce della situazione fattuale quale emersa dall'istruttoria espletata, e considerato segnatamente l'attuale stato dei rapporti tra i genitori e i figli – che i Servizi Sociali già incaricati, nonché il Consultorio familiare competente diano seguito all'attività di monitoraggio, vigilanza e supporto del nucleo familiare già avviata, attuando gli opportuni interventi di sostegno in funzione di tutela del preminente interesse dei minori;
3.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a modifica e integrazione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di
Genova n. 1017/2018 del 10.4.2018,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“- affido condiviso dei due figli e a entrambi i genitori, e Per_1 Per_2 _1
; CP_1
- collocazione abitativa prevalente del minore con il padre, ; Per_1 _1
- - collocazione abitativa prevalente del minore con la madre, ; Per_2 CP_1
- potrà frequentare il figlio previ accordi con la mamma, ma ferma _1 Per_2
restando la necessità di rispettare la volontà del figlio stesso;
- potrà frequentare il figlio liberamente nel rispetto della volontà del CP_1 Per_1
medesimo;
- nulla verserà più a titolo di assegno divorzile a , la quale _1 CP_1
dichiara di non aver più nulla a pretendere anche per il pregresso a tale titolo;
- ferma la revoca a far data dal 10.1.2024 dell'obbligo di di versare a _1 CP_1
una somma quale contributo indiretto al mantenimento ordinario del figlio
[...] Per_1
3 - si farà carico integralmente del mantenimento ordinario del figlio _1
dichiara inoltre di non aver nulla a pretendere da quale contributo Per_1 CP_1
indiretto al mantenimento ordinario di anche per il pregresso;
Per_1
- verserà, come sta già facendo regolarmente dal 10.1.2024, a _1 CP_1
, a titolo di contributo indiretto al mantenimento ordinario del figlio , la somma
[...] Per_2
mensile di euro 300,00, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- le spese straordinarie per i figli e (per la cui individuazione si rinvia al verbale Per_1 Per_2
della riunione ex art. 47-quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo) saranno sostenute dai genitori, e _1
, suddivise al 60% a carico del padre e al 40% a carico della madre;
CP_1
- l'assegno unico relativo a entrambi i figli potrà continuare a essere integralmente percepito dal padre, , il quale provvederà poi a rimborsare la quota del 50% alla madre, _1
, entro la fine di ciascun mese;
CP_1
- le parti si dichiarano disponibili a che sia mantenuto il monitoraggio allo stato da parte dei
Servizi Sociali competenti sul nucleo familiare;
- si dichiarano altresì favorevoli all'avvio di un percorso di sostegno psicologico per entrambi i minori da parte del servizio specialistico pubblico”.
Demanda ai Servizi Sociali e al Consultorio familiare competenti i compiti di cui alla parte motiva.
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti, compresa la comunicazione ai Servizi
Sociali e al Consultorio familiare competenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 22.11.2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nato a [...], il [...], _1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Jenny Verduci,
Attore
nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il [...], rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Laura Gatti,
Convenuta
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attore e della convenuta: come da verbale di udienza del
21.11.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 6.5.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Premesso che:
con ricorso depositato il 10.1.2024 ha chiesto la parziale modifica delle _1
condizioni di cui alla sentenza n. 1017/2018 del 10.4.2018, con cui questo Tribunale aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con , disciplinando CP_1
al contempo il regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento dei figli minori e (nati dall'unione coniugale Per_1 Per_2
rispettivamente il 21.5.2007 e il 4.3.2010);
con comparsa di risposta del 5.4.2024 si è costituita in giudizio la convenuta, formulando a propria volta richiesta di modifica della predetta sentenza in termini (parzialmente) diversi rispetto alle domande di controparte;
con ordinanza del 2.6.2024 il giudice delegato, provvedendo provvisoriamente, a parziale modifica della sentenza di divorzio, ha disposto la collocazione abitativa prevalente di con il padre, revocando l'obbligo a suo carico di contribuzione indiretta al Per_1
mantenimento ordinario del minore e prevedendo al contempo la corresponsione da parte della madre di una somma mensile all'ex marito per il mantenimento ordinario di Per_1
ha rimodulato la disciplina degli incontri del padre con e della madre con ha Per_2 Per_1
ridotto l'assegno divorzile a carico di a favore della ex moglie;
ha incrementato Pt_1
l'importo a carico del padre a titolo di contribuzione indiretta al mantenimento ordinario di
; ha fissato una diversa ripartizione delle spese straordinarie relative ai minori a carico Per_2
dei genitori;
ha poi disposto la prosecuzione dell'intervento da parte dei Servizi Sociali competenti, i quali già avevano in carico il nucleo familiare;
all'udienza del 21.11.2024 le parti, personalmente comparse dinanzi al giudice delegato, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per la definizione della presente controversia, e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale a spese legali compensate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1.
ritenuto che
le condizioni oggetto di accordo tra le parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei minori e e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
Per_1 Per_2
2 2. ravvisata l'opportunità di disporre – alla luce della situazione fattuale quale emersa dall'istruttoria espletata, e considerato segnatamente l'attuale stato dei rapporti tra i genitori e i figli – che i Servizi Sociali già incaricati, nonché il Consultorio familiare competente diano seguito all'attività di monitoraggio, vigilanza e supporto del nucleo familiare già avviata, attuando gli opportuni interventi di sostegno in funzione di tutela del preminente interesse dei minori;
3.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a modifica e integrazione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di
Genova n. 1017/2018 del 10.4.2018,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“- affido condiviso dei due figli e a entrambi i genitori, e Per_1 Per_2 _1
; CP_1
- collocazione abitativa prevalente del minore con il padre, ; Per_1 _1
- - collocazione abitativa prevalente del minore con la madre, ; Per_2 CP_1
- potrà frequentare il figlio previ accordi con la mamma, ma ferma _1 Per_2
restando la necessità di rispettare la volontà del figlio stesso;
- potrà frequentare il figlio liberamente nel rispetto della volontà del CP_1 Per_1
medesimo;
- nulla verserà più a titolo di assegno divorzile a , la quale _1 CP_1
dichiara di non aver più nulla a pretendere anche per il pregresso a tale titolo;
- ferma la revoca a far data dal 10.1.2024 dell'obbligo di di versare a _1 CP_1
una somma quale contributo indiretto al mantenimento ordinario del figlio
[...] Per_1
3 - si farà carico integralmente del mantenimento ordinario del figlio _1
dichiara inoltre di non aver nulla a pretendere da quale contributo Per_1 CP_1
indiretto al mantenimento ordinario di anche per il pregresso;
Per_1
- verserà, come sta già facendo regolarmente dal 10.1.2024, a _1 CP_1
, a titolo di contributo indiretto al mantenimento ordinario del figlio , la somma
[...] Per_2
mensile di euro 300,00, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- le spese straordinarie per i figli e (per la cui individuazione si rinvia al verbale Per_1 Per_2
della riunione ex art. 47-quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo) saranno sostenute dai genitori, e _1
, suddivise al 60% a carico del padre e al 40% a carico della madre;
CP_1
- l'assegno unico relativo a entrambi i figli potrà continuare a essere integralmente percepito dal padre, , il quale provvederà poi a rimborsare la quota del 50% alla madre, _1
, entro la fine di ciascun mese;
CP_1
- le parti si dichiarano disponibili a che sia mantenuto il monitoraggio allo stato da parte dei
Servizi Sociali competenti sul nucleo familiare;
- si dichiarano altresì favorevoli all'avvio di un percorso di sostegno psicologico per entrambi i minori da parte del servizio specialistico pubblico”.
Demanda ai Servizi Sociali e al Consultorio familiare competenti i compiti di cui alla parte motiva.
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti, compresa la comunicazione ai Servizi
Sociali e al Consultorio familiare competenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 22.11.2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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