Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5762/2024 RG Lav. e Prev.
TRA C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Privitera, presso il cui studio elettivamente domicilia, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto con elezione di domicilio in Napoli alla via De Gasperi 55, come da procura in atti OPPOSTO
NONCHE'
, in persona del procuratore speciale. Controparte_2
OPPOSTO contumace
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 7.03.2024, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. N. 07120239035703829000, notificatagli da in data CP_3
3.10.2023, con riferimento all'avviso di addebito n. 37120180001021989000, con il quale si ingiungeva il pagamento di euro 26.797,97 per la presunta mancata presentazione del modello DM 10/V per gli anni dal 2013 al 2016. A fondamento della domanda deduceva l'omessa notifica del titolo presupposto, quindi l'estinzione per prescrizione dei crediti incorporati nel medesimo titolo, anche quale fatto estintivo successivo alla presunta notifica. Ha quindi concluso per sentire: “1. Sospendere gli effetti dell'avviso di addebito n. 37120180001021989000; 2. Annullare e comunque dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento e il sotteso di addebito impugnato”; spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l , che eccepiva la tardività delle eccezioni relative alle notifiche ovvero al CP_1 quomodo executionis, la regolarità delle notifiche, quindi l'infondatezza nel merito della opposizione avuto riguardo anche al periodo di sospensione dei termini di prescrizione, in
vinte le spese. Nonostante la regolare notifica, non si costituiva l che Controparte_2 rimaneva contumace. Con atto in data 9.01.2025 si costituiva l'avv. Giacomo Privitera quale nuovo difensore dela ricorrente, in sostituzione dell'avv. Alessio Garofalo. Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
** ** Si premette che l'intimazione è stata impugnata limitatamente all'avviso di addebito n. 37120180001021989000, collegato ai crediti contributivi specificamente contestati in CP_1 sede di ricorso e pertanto la stessa deve essere valutata limitatamente al titolo impugnato. Non sono state impugnate in questa sede le ulteriori cartelle indicata nella intimazione di pagamento summenzionata, che non devono quindi essere valutate in questa sede. L'opponente ha eccepito la prescrizione dei crediti ed ha dichiarato di non avere ricevuto la notifica dell'avviso sotteso alla intimazione di pagamento. È noto che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002). Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Cass. sent. n. 24506/2016).
In astratto, pertanto, alla notifica della cartella affetta da nullità insanabile (e a fortiori alla omissione della stessa) consegue, quindi, la non decorrenza del termine perentorio per proporre la relativa opposizione. In ipotesi di inesistenza ovvero di nullità insanabile della notifica della cartella esattoriale il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa ed in relazione al quale occorre verificare la tempestività dell'opposizione, tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, con riconoscimento a tale opposizione di una forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; in senso conforme e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge 689/1981: (Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass.
16 febbraio 2007, n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035).
Nel caso in esame, va rilevato che l resistente ha fornito prova, mediante la CP_1 documentazione allegata alla memoria difensiva, di avere provveduto alla notifica dell'avviso addebito opposto in data 6.05.2018 a mezzo pec, all'indirizzo “SIMEOLI@PEC. CP_4
”, coincidente con quello risultante dalla visura camerale della società prima della
[...] variazione del 31.10.2020 (v. file nativo della notifica, in atti). Sul punto, deve rilevarsi che la notificazione della cartella è stata effettuata ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, che prevede, espressamente, la notifica mediante posta elettronica certificata rinviando, per le relative modalità, alle disposizioni del decreto n. 68/2005. Sul punto, si osservi che la Cassazione a Sezioni Unite, con decisione n. 10266/2018, nel riconoscere la validità e la ritualità della notifica effettuata a mezzo pec, afferma – quanto al formato della firma digitale – che “secondo il diritto dell'UE, le firme digitali di tipo CAdES, ovverosia CMS (Cryptographic Message Syntax) Advanced Electronic Signatures, oppure di tipo PAdES, ovverosia PDF (Portable Document Format) Advanced Electronic Signature, che qui interessano, sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri, senza eccezione alcuna”. Ne consegue che l'assunto dell'opponente circa l'inesistenza della notifica dell'atto presupposto risulta smentito, non essendo supportato da alcun elemento di prova e sussistendo anzi una prova di segno opposto costituita dalla documentazione versata in atti dall' . CP_1
Ne deriva che l'opposizione deve essere rigettata in quanto inammissibile, quanto alle eccezioni inerenti il quomodo executionis e la prescrizione ordinaria, perché proposta ben oltre il termine di 40 giorni dalla accertata notifica dell'avviso di addebito prescritto dalla legge per far valere vizi di merito (es. prescrizione-decadenza), nonché del termine di 20 gg. sancito dall'art. 617 c.p.c. per far valere i vizi afferenti gli atti esecutivi, in cui vanno senz'altro annoverate le doglianze in relazione al procedimento di notificazione. Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione, fatta valere dalla parte opponente anche quale fatto estintivo successivo all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, ex art. 615 c.p.c., opposizione in tale forma non soggetta ad alcun termine. Anche sotto tale profilo la censura risulta infondata. Nel caso concreto, con riferimento all'avviso di addebito sotteso all'atto opposto, notificato in data 6.05.2018 per come accertato, non risulta prova in atti circa l'esistenza di altri atti interruttivi, anteriori alla intimazione di pagamento in questa sede impugnata (notificata il 3.10.2023): calcolando un quinquennio dal 6.05.2018, il termine di prescrizione quinquennale veniva dunque a spirare in data 6.05.2023. Occorre tuttavia considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-19, pari a complessivi 311 giorni. Ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3). Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis...” In definitiva, deve ritenersi che alla data di notifica della intimazione di pagamento qui impugnata, avvenuta il 3.10.2023, considerata la sospensione della prescrizione suddetta, non era ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale rispetto al precedente atto di notifica dell'avviso di addebito n. 37120180001021989000 nel maggio 2018. L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente risulta pertanto infondata. L'opposizione va dunque interamente respinta. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. Nulla per le spese in favore di rimasta contumace. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell che liquida CP_1 in € 2697,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Si comunichi Napoli, 19.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi