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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/12/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2878 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente da:
, c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato CLEMENTI PIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati
1 fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: 1 CONDIZIONI RELATIVE ALLA PROLE
1.1. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori. i quali Persona_1
si impegnano ad esercitare la responsabilità genitoriale in maniera condivisa.
assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia. relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto, in ogni caso, delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
1.2 La figlia vivrà con entrambi i genitori, ma manterrà la Persona_2
residenza presso la mamma in via. Martiri a San Vito di Leguzzano, Parte_1
la gestione dei diritti di visita dei genitori segue la disciplina della collocazione paritetica settimanale e cioè: tutti i lunedì e mercoledì pomeriggio dalla fine del lavoro fino al mattino seguente riportando la figlia all'asilo; a fine settimana dal venerdì fine del lavoro del padre, fino al martedì mattina riportandola all'asilo, alternati alla mamma.
Trascorrerà inoltre con ciascun genitore:
- almeno 15 giorni durante l'estate, in periodo da concordare con congruo anticipo.
possibilmente entro il mese di aprile, per consentire la programmazione delle ferie;
- una settimana durante le vacanze natalizie, comprensiva, ad anni alterni, del Natale
e di Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di
Pasqua e del lunedì in albis.
1.3. Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto della figlia per i periodi
2 trascorsi presso di sè.
1.4. Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 50%
ciascuno, con esplicito riferimento al protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
Rimangono interamente a carico del padre tutte le spese riguardanti la frequenza dell'asilo.
1.5. L'assegno unico Universale competerà al padre per intero, come pure il bonus asilo, spesa che è a carico del padre per intero. Ciascun genitore potrà detrarre fiscalmente le spese sostenute per la figlia in proporzione alla rispettiva quota di contribuzione.
2. Altro
2.1. Le parti dichiarano di aver compiutamente regolato ogni questione tra loro pendente e di non avere, allo stato e salvo quanto sopra indicato, altra ragione di credito da vantare l'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
2.2. Spese di procedura vengono compensate, con rinuncia alla solidarietà.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/07/2025 e CP_1
ha chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e Controparte_2
mantenimento della figlia minore . Persona_1
All'esito dell'udienza del 25/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il
3 Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , con collocazione in via Persona_1
paritaria tra i genitori.
Neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%; le spese relativa alla frequenza dell'asilo sono interamente a carico del padre.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento / mantenimento della minore
[...]
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in Persona_1
epigrafe riportati da intendersi qui integralmente trascritti;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 16.12.2025.
4 Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2878 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente da:
, c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato CLEMENTI PIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati
1 fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: 1 CONDIZIONI RELATIVE ALLA PROLE
1.1. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori. i quali Persona_1
si impegnano ad esercitare la responsabilità genitoriale in maniera condivisa.
assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia. relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto, in ogni caso, delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
1.2 La figlia vivrà con entrambi i genitori, ma manterrà la Persona_2
residenza presso la mamma in via. Martiri a San Vito di Leguzzano, Parte_1
la gestione dei diritti di visita dei genitori segue la disciplina della collocazione paritetica settimanale e cioè: tutti i lunedì e mercoledì pomeriggio dalla fine del lavoro fino al mattino seguente riportando la figlia all'asilo; a fine settimana dal venerdì fine del lavoro del padre, fino al martedì mattina riportandola all'asilo, alternati alla mamma.
Trascorrerà inoltre con ciascun genitore:
- almeno 15 giorni durante l'estate, in periodo da concordare con congruo anticipo.
possibilmente entro il mese di aprile, per consentire la programmazione delle ferie;
- una settimana durante le vacanze natalizie, comprensiva, ad anni alterni, del Natale
e di Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di
Pasqua e del lunedì in albis.
1.3. Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto della figlia per i periodi
2 trascorsi presso di sè.
1.4. Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 50%
ciascuno, con esplicito riferimento al protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
Rimangono interamente a carico del padre tutte le spese riguardanti la frequenza dell'asilo.
1.5. L'assegno unico Universale competerà al padre per intero, come pure il bonus asilo, spesa che è a carico del padre per intero. Ciascun genitore potrà detrarre fiscalmente le spese sostenute per la figlia in proporzione alla rispettiva quota di contribuzione.
2. Altro
2.1. Le parti dichiarano di aver compiutamente regolato ogni questione tra loro pendente e di non avere, allo stato e salvo quanto sopra indicato, altra ragione di credito da vantare l'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
2.2. Spese di procedura vengono compensate, con rinuncia alla solidarietà.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/07/2025 e CP_1
ha chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e Controparte_2
mantenimento della figlia minore . Persona_1
All'esito dell'udienza del 25/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il
3 Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , con collocazione in via Persona_1
paritaria tra i genitori.
Neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%; le spese relativa alla frequenza dell'asilo sono interamente a carico del padre.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento / mantenimento della minore
[...]
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in Persona_1
epigrafe riportati da intendersi qui integralmente trascritti;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 16.12.2025.
4 Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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