Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 40
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Deduzione costi spese di trasferta

    La Corte ha ritenuto che l'onere della prova circa l'effettività delle spese non sia stato adeguatamente assolto dai ricorrenti. La documentazione fornita (schede riepilogative mensili e analitiche) è stata considerata inattendibile a causa di percorsi presuntivi, duplicazioni e indicazioni approssimative. La Corte ha confermato la deducibilità solo per la quota di euro 3.798, già ammessa dall'ufficio.

  • Altro
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973

    Questo motivo è stato assorbito dalla decisione sul merito della deducibilità delle spese.

  • Rigettato
    Contestazione maggior reddito accertato

    La contestazione del maggior reddito è conseguenza diretta della reiezione del ricorso principale relativo all'IRAP e alla deducibilità delle spese di trasferta. Poiché la spesa non è stata ritenuta effettivamente documentata e deducibile, il maggior reddito accertato è confermato.

  • Rigettato
    Contestazione maggior reddito accertato

    La contestazione del maggior reddito è conseguenza diretta della reiezione del ricorso principale relativo all'IRAP e alla deducibilità delle spese di trasferta. Poiché la spesa non è stata ritenuta effettivamente documentata e deducibile, il maggior reddito accertato è confermato.

  • Rigettato
    Contestazione maggior reddito accertato

    La contestazione del maggior reddito è conseguenza diretta della reiezione del ricorso principale relativo all'IRAP e alla deducibilità delle spese di trasferta. Poiché la spesa non è stata ritenuta effettivamente documentata e deducibile, il maggior reddito accertato è confermato.

  • Rigettato
    Contestazione maggior reddito accertato

    La contestazione del maggior reddito è conseguenza diretta della reiezione del ricorso principale relativo all'IRAP e alla deducibilità delle spese di trasferta. Poiché la spesa non è stata ritenuta effettivamente documentata e deducibile, il maggior reddito accertato è confermato.

  • Rigettato
    Contestazione maggior reddito accertato

    La contestazione del maggior reddito è conseguenza diretta della reiezione del ricorso principale relativo all'IRAP e alla deducibilità delle spese di trasferta. Poiché la spesa non è stata ritenuta effettivamente documentata e deducibile, il maggior reddito accertato è confermato.

  • Rigettato
    Contestazione maggior reddito accertato

    La contestazione del maggior reddito è conseguenza diretta della reiezione del ricorso principale relativo all'IRAP e alla deducibilità delle spese di trasferta. Poiché la spesa non è stata ritenuta effettivamente documentata e deducibile, il maggior reddito accertato è confermato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 40
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata
    Numero : 40
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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