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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GALEFFI FABIO GAETANO, Presidente e Relatore
MILICI PAOLA, Giudice
MENICHELLI SANDRA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 695/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7021E00209_2024 IRAP 2019
- sul ricorso n. 696/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7021E00211_2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7021E00211_2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7021E00211_2024 IRPEF-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 697/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7021E00210_2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7021E00210_2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7021E00210_2024 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 280/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il ricorrente conclude come in ricorso e insiste per l'accoglimento.
Resistente: L'Agenzia delle Entrate conclude come in atti e insiste per il rigetto.
Il Collegio si riserva il deposito e la comunicazione del dispositivo entro i 7 giorni come previsto dall'art. 35 comma 1 d.lgs. 546/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. 695/2024, depositato in segreteria il 10 ottobre 2024, Ricorrente_2, residente a [...],
e Ricorrente_1, residente a [...], quali associati dello Ricorrente_3 con sede a
Luogo_3, hanno impugnato l'avviso di accertamento, emesso per l'anno 2019 nei confronti del predetto studio associato tra periti assicurativi.
L'atto impositivo impugnato ha contestato l'inclusione, tra i costi deducibili, di “rimborsi per spese di trasferta” per euro 35.878,16.
I ricorrenti hanno lamentato: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973; L'Agenzia delle entrate si è costituita in ciascun giudizio, contrastando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto dei ricorsi e la condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio.
Parte appellante ha insistito con memorie depositata il 2 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dispone la riunione nel fascicolo 695/2024 dei fascicoli 696/2024 e 697/2024, per connessione oggettiva. Va osservato al riguardo che nelle controversie riguardanti l'Irap dovuta da uno studio professionale associato - trattandosi di imposta imputata per trasparenza agli associati – sussiste il litisconsorzio necessario tra l'associazione e i propri associati. L'Irap non viene imputata per trasparenza ai soci, ma – come dispone l'articolo 3 del D. Lgs. n. 446/1997 – l'imposta regionale risulta dovuta direttamente dalle società di persone e dai soggetti assimilati nonché dalle società semplici e di quelli a queste ultime equiparate (Cass. 15341/2021)
Dall'esame degli atti impositivi emerge che l'A.F. ha contestato allo Ricorrente_3 di aver dedotto
“spese non documentate” per euro 32.080 da cui è scaturita la rettifica del reddito di lavoro autonomo da euro 21.924 dichiarati ad euro 54.004 accertati.
Di conseguenza il maggior reddito è stato poi contestato, con distinti avvisi di accertamento, agli associati
Ricorrente_1 e Ricorrente_2 per le quote di spettanza.
La contestazione ruota intorno alla circostanza che l'associazione professionale ha proceduto, in favore degli associati, al rimborso di “spese di trasferta” per euro 35.878 relativi a trasporti con autovetture.
L'ufficio ha rilevato che la spesa non sarebbe documentata, trattandosi di moduli standard compilati mensilmente e valorizzati ad euro 0,52 a chilometri per gli spostamenti con automezzi, senza alcun tipo di alcune discrasie in ordine all'entità dei chilometri percorsi dagli automezzi. Ricorrente_3 per euro 61.439, i rimborsi spese per trasporti ammontano ad euro 35.878.
L'ufficio ha rilevato che gli associati risultano proprietari di altri veicoli oltre a quelli per cui si chiede il rimborso;
ha contestato inoltre che, sulla base dei riscontri desumibili da pubblici registri (consultazione delle revisioni dei veicoli) le percorrenze dichiarate per i due veicoli indicati nelle richieste di rimborso non sono congrue.
Tuttavia l'ufficio ha riconosciuto una parte dei costi, limitatamente ad euro 3.798, come già specificato in precedenza e quindi ha ammesso una deduzione, sia pure parziale degli stessi, contestando invece le modalità di quantificazione delle spese dedotte, anche sotto il profilo della carenza documentale.
Rileva questa Corte che l'onere della prova, posto a carico della parte contribuente secondo l'indirizzo della
Cassazione, non sia stato adeguatamente assolto.
Anzitutto occorre considerare che l'orientamento della Cassazione che ammette la deduzione dei costi sostenuti dagli associati non implica che i costi stessi non debbano essere effettivi, in funzione di quanto stabilito dall'art. 54 del tuir per i redditi di lavoro autonomo, anche se prodotti in forma associata.
In altre parole, un rimborso forfetario non viene esplicitamente ammesso, ma viene ammessa la possibilità di dedurre i costi effettivi.
In secondo luogo, la parte contribuente, pur avendo versato in atti una copiosa documentazione, non ha fornito riscontro circa l'effettività della spesa in funzione dei singoli viaggi asseritamente compiuti, che sono indicati - per ciascuno dei due associati – per singolo giorno, molto spesso con plurimi viaggi giornalieri, cui segue il corollario che alcuni viaggi in aree limitrofe possono essere svolti congiuntamente nello stesso giorno in orari diversi.
Per ciascuno di questi viaggi, viene indicata una percorrenza del tutto presuntiva, molto spesso duplicata in modo seriale nei singoli giorni per le stesse destinazioni.
In particolare, va rilevato che la documentazione prodotta dal contribuente all'ufficio è composta da schede riepilogative mensili (reperibili da pag. 22 a pag. 44 della memoria illustrativa del 16 aprile 2024).
Nelle schede analitiche mensili (all. 4 della predetta memoria illustrativa del 16 aprile 2024, da pag. 70 a pag. 124) sono riportate le indicazioni dei viaggi giornalieri per ogni associato.
Parte contribuente ha inoltre versato in atti, l'11 ottobre 2024 (il giorno successivo al deposito del ricorso),
24 documenti contenenti le centinaia di posizioni gestite (perizie su sinistri assicurativi), da cui peraltro non km ed uno a Rapagnano per 70 km (San DE del Tronto ed Ascoli Piceno si trovano nella stessa area).
Trattasi di modalità che denotano una complessiva inattendibilità dei dati esposti, trattandosi di percorsi - per nozione di comune esperienza - in parte sovrapponibili e indicati in maniera approssimativa e incoerente, con evidenti duplicazioni di percorsi e chilometraggi.
Ritiene questa Corte che il metodo di calcolo della spesa vada ricondotto alla spesa effettivamente sostenuta,
e non ad una spesa presuntiva derivante da un coacervo di spostamenti non documentati se non dalle affermazioni contenute nelle schede analitiche.
La mancanza di un quadro esaustivo e perspicuo dei viaggi asseritamente compiuti non consente quindi a questa Corte di poter ritenere assolto l'onere della prova circa l'effettività della spesa di euro 35.878, se non per la quota di euro 3.798 già ammessa dall'ufficio.
Ne consegue che il secondo motivo di impugnazione è infondato.
Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, il ricorso va respinto.
Le spese seguono l'esito dei giudizi e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata, previa riunione dei giudizi 696/2024 e
697/2024 nel giudizio 695/2024, rigetta i ricorsi riuniti nei sensi di cui in motivazione e liquida le spese a carico dei ricorrenti ed in favore dell'Agenzia delle entrate in euro 1.400,00 (millequattrocento/00). Così deciso a Macerata, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025. Il Presidente estensore (Dott. Fabio
Gaetano Galeffi)
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GALEFFI FABIO GAETANO, Presidente e Relatore
MILICI PAOLA, Giudice
MENICHELLI SANDRA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 695/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7021E00209_2024 IRAP 2019
- sul ricorso n. 696/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7021E00211_2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7021E00211_2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7021E00211_2024 IRPEF-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 697/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7021E00210_2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7021E00210_2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7021E00210_2024 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 280/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il ricorrente conclude come in ricorso e insiste per l'accoglimento.
Resistente: L'Agenzia delle Entrate conclude come in atti e insiste per il rigetto.
Il Collegio si riserva il deposito e la comunicazione del dispositivo entro i 7 giorni come previsto dall'art. 35 comma 1 d.lgs. 546/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. 695/2024, depositato in segreteria il 10 ottobre 2024, Ricorrente_2, residente a [...],
e Ricorrente_1, residente a [...], quali associati dello Ricorrente_3 con sede a
Luogo_3, hanno impugnato l'avviso di accertamento, emesso per l'anno 2019 nei confronti del predetto studio associato tra periti assicurativi.
L'atto impositivo impugnato ha contestato l'inclusione, tra i costi deducibili, di “rimborsi per spese di trasferta” per euro 35.878,16.
I ricorrenti hanno lamentato: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973; L'Agenzia delle entrate si è costituita in ciascun giudizio, contrastando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto dei ricorsi e la condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio.
Parte appellante ha insistito con memorie depositata il 2 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dispone la riunione nel fascicolo 695/2024 dei fascicoli 696/2024 e 697/2024, per connessione oggettiva. Va osservato al riguardo che nelle controversie riguardanti l'Irap dovuta da uno studio professionale associato - trattandosi di imposta imputata per trasparenza agli associati – sussiste il litisconsorzio necessario tra l'associazione e i propri associati. L'Irap non viene imputata per trasparenza ai soci, ma – come dispone l'articolo 3 del D. Lgs. n. 446/1997 – l'imposta regionale risulta dovuta direttamente dalle società di persone e dai soggetti assimilati nonché dalle società semplici e di quelli a queste ultime equiparate (Cass. 15341/2021)
Dall'esame degli atti impositivi emerge che l'A.F. ha contestato allo Ricorrente_3 di aver dedotto
“spese non documentate” per euro 32.080 da cui è scaturita la rettifica del reddito di lavoro autonomo da euro 21.924 dichiarati ad euro 54.004 accertati.
Di conseguenza il maggior reddito è stato poi contestato, con distinti avvisi di accertamento, agli associati
Ricorrente_1 e Ricorrente_2 per le quote di spettanza.
La contestazione ruota intorno alla circostanza che l'associazione professionale ha proceduto, in favore degli associati, al rimborso di “spese di trasferta” per euro 35.878 relativi a trasporti con autovetture.
L'ufficio ha rilevato che la spesa non sarebbe documentata, trattandosi di moduli standard compilati mensilmente e valorizzati ad euro 0,52 a chilometri per gli spostamenti con automezzi, senza alcun tipo di alcune discrasie in ordine all'entità dei chilometri percorsi dagli automezzi. Ricorrente_3 per euro 61.439, i rimborsi spese per trasporti ammontano ad euro 35.878.
L'ufficio ha rilevato che gli associati risultano proprietari di altri veicoli oltre a quelli per cui si chiede il rimborso;
ha contestato inoltre che, sulla base dei riscontri desumibili da pubblici registri (consultazione delle revisioni dei veicoli) le percorrenze dichiarate per i due veicoli indicati nelle richieste di rimborso non sono congrue.
Tuttavia l'ufficio ha riconosciuto una parte dei costi, limitatamente ad euro 3.798, come già specificato in precedenza e quindi ha ammesso una deduzione, sia pure parziale degli stessi, contestando invece le modalità di quantificazione delle spese dedotte, anche sotto il profilo della carenza documentale.
Rileva questa Corte che l'onere della prova, posto a carico della parte contribuente secondo l'indirizzo della
Cassazione, non sia stato adeguatamente assolto.
Anzitutto occorre considerare che l'orientamento della Cassazione che ammette la deduzione dei costi sostenuti dagli associati non implica che i costi stessi non debbano essere effettivi, in funzione di quanto stabilito dall'art. 54 del tuir per i redditi di lavoro autonomo, anche se prodotti in forma associata.
In altre parole, un rimborso forfetario non viene esplicitamente ammesso, ma viene ammessa la possibilità di dedurre i costi effettivi.
In secondo luogo, la parte contribuente, pur avendo versato in atti una copiosa documentazione, non ha fornito riscontro circa l'effettività della spesa in funzione dei singoli viaggi asseritamente compiuti, che sono indicati - per ciascuno dei due associati – per singolo giorno, molto spesso con plurimi viaggi giornalieri, cui segue il corollario che alcuni viaggi in aree limitrofe possono essere svolti congiuntamente nello stesso giorno in orari diversi.
Per ciascuno di questi viaggi, viene indicata una percorrenza del tutto presuntiva, molto spesso duplicata in modo seriale nei singoli giorni per le stesse destinazioni.
In particolare, va rilevato che la documentazione prodotta dal contribuente all'ufficio è composta da schede riepilogative mensili (reperibili da pag. 22 a pag. 44 della memoria illustrativa del 16 aprile 2024).
Nelle schede analitiche mensili (all. 4 della predetta memoria illustrativa del 16 aprile 2024, da pag. 70 a pag. 124) sono riportate le indicazioni dei viaggi giornalieri per ogni associato.
Parte contribuente ha inoltre versato in atti, l'11 ottobre 2024 (il giorno successivo al deposito del ricorso),
24 documenti contenenti le centinaia di posizioni gestite (perizie su sinistri assicurativi), da cui peraltro non km ed uno a Rapagnano per 70 km (San DE del Tronto ed Ascoli Piceno si trovano nella stessa area).
Trattasi di modalità che denotano una complessiva inattendibilità dei dati esposti, trattandosi di percorsi - per nozione di comune esperienza - in parte sovrapponibili e indicati in maniera approssimativa e incoerente, con evidenti duplicazioni di percorsi e chilometraggi.
Ritiene questa Corte che il metodo di calcolo della spesa vada ricondotto alla spesa effettivamente sostenuta,
e non ad una spesa presuntiva derivante da un coacervo di spostamenti non documentati se non dalle affermazioni contenute nelle schede analitiche.
La mancanza di un quadro esaustivo e perspicuo dei viaggi asseritamente compiuti non consente quindi a questa Corte di poter ritenere assolto l'onere della prova circa l'effettività della spesa di euro 35.878, se non per la quota di euro 3.798 già ammessa dall'ufficio.
Ne consegue che il secondo motivo di impugnazione è infondato.
Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, il ricorso va respinto.
Le spese seguono l'esito dei giudizi e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata, previa riunione dei giudizi 696/2024 e
697/2024 nel giudizio 695/2024, rigetta i ricorsi riuniti nei sensi di cui in motivazione e liquida le spese a carico dei ricorrenti ed in favore dell'Agenzia delle entrate in euro 1.400,00 (millequattrocento/00). Così deciso a Macerata, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025. Il Presidente estensore (Dott. Fabio
Gaetano Galeffi)