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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 24.6.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 3381/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Ciccopiedi, come da procura in atti appellante
E
, rappresenta e difesa dall'avv. Maria Cristina NN, come da Controparte_1 procura in atti
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6112/2022, pubblicata il 27.6.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio R.g.n. 3308/2020 R.G., la dott.ssa chiedeva al Tribunale Controparte_1 di Roma di ingiungere all' , il Parte_1 pagamento della somma di € 21.139,00, a titolo di differenze retributive, oltre interessi di legge.
A sostegno della pretesa deduceva: di essere dipendente dell' Parte_2
con la qualifica di Dirigente medico di ruolo e titolare di incarico di Responsabile di
[...]
1 Struttura Semplice – U.O.S. Sistema Informativo Ospedaliero S.I.O. sin dal 2004; che l'art. 3 dell'ultimo contratto di incarico triennale per la detta Struttura Semplice, decorrente dal 2.1.2017, stabiliva che alla ricorrente, oltre al trattamento economico fondamentale, spettasse la “retribuzione di posizione annua complessiva corrispondente al peso di punti 24, pari ad € 13.472,38 fatti salvi…l'eventuale opzione per il regime di extramoenia che comporta la riduzione dell'importo citato ai sensi della normativa vigente”; di avere optato, dall'1.1.2014, per il regime extramoenia e che, ai sensi dell'art. 43 del CCNL Dirigenza Medica 2005, le sarebbe spettata la metà della retribuzione di posizione variabile aziendale, pari a € 6.736,69 annui, da versare in 13 mensilità (€
561,35 mensili); di avere ricevuto una retribuzione inferiore a quella prevista per legge, pari a €
138,57 mensili, dal mese di gennaio 2017 al mese di novembre 2020, per un totale di 50 mesi.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso per decreto ingiuntivo e, in data 4.12.2020, emetteva ingiunzione di pagamento n. 9306/2020, per l'importo di € 21.139,00 in favore della dott.ssa , oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di CP_1
maturazione del diritto, oltre spese legali.
L' , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, notificato in data
15.12.2020, concludendo per l'illegittimità della pretesa creditoria e l'insussistenza di alcun credito residuo da parte della dott.ssa . In via riconvenzionale, chiedeva la restituzione delle CP_1 somme indebitamente corrisposte alla ricorrente, pari a € 431,84, oltre interessi legali.
Si costituiva in giudizio la dott.ssa , rilevando l'erroneità della ricostruzione Controparte_1 normativa operata dall' , concludendo per il rigetto dell'opposizione e della domanda Pt_1
riconvenzionale.
Il Tribunale di Roma, disposta CTU contabile, con la sentenza indicata in epigrafe, revocava il decreto ingiuntivo n. 9360/2020, emesso in data 4.12.2020, e condannava l'
[...]
a corrispondere alla dott.ssa , il minore importo Parte_1 CP_1 di € 19.861,60, oltre interessi legali, come per legge;
rigettava la domanda riconvenzionale;
condannava, inoltre, l'opponente al pagamento delle spese di lite, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi.
In particolare, il Tribunale riteneva corretta l'applicazione, al caso di specie, dell'art. 7 del CCNL della Dirigenza Medica 2010, che disciplina il regime di non esclusività, e che rinvia all'art. 22 del
CCNL 2008, e non dell'art. 5 del CCNL Dirigenza medica 2010, come richiesto dall' , tenuto Pt_1
conto della circostanza, incontestata in giudizio, che la dott.ssa , alla data di conferimento CP_1 dell'incarico di Responsabile U.O.S. S.I.O. del 2.1.2017, aveva già rivestito il medesimo incarico quantomeno dall'1.2.2008, e aveva optato per il rapporto non esclusivo sin dall'1.1.2014.
2 Da ciò conseguiva un credito per la ricorrente, sebbene inferiore rispetto a quello di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Avverso tale decisione ha proposto appello l' Parte_1
per i motivi di seguito sinteticamente indicati:
[...]
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c. per mancata applicazione delle norme di diritto e travisamento dei fatti ed errata valutazione delle prove documentali.
Parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di disapplicare l'art. 5 CCNL Dirigenza medica 2010, perché “non aderente al caso”, ritenendo invece applicabile l'art. 7 CCNL Dirigenza medica 2010, che disciplina il regime di non esclusività.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione della consulenza tecnico contabile. Errata ricostruzione in fatto ed errore di diritto.
Secondo parte appellante avrebbe errato il Tribunale nel ritenere corrette le conclusioni del CTU, le quali, al contrario, sarebbero errate, alla luce dell'ampia documentazione depositata in atti, in quanto non terrebbero conto dei criteri indicati dalla normativa di riferimento, ossia dall'allegato n.
7 del CCNL della Dirigenza Medica del 3.11.2005, richiamato dall'art. 43 CCNL 2005, con la conseguenza che sarebbe errato riconoscere alla appellata il 50% della retribuzione di posizione variabile aziendale, come previsto dall'art. 43, comma 5, del CCNL 2005 nel rapporto non esclusivo, essendo assorbibili le c.d. differenze sui minimi.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. – errata, illogica motivazione della sentenza n. 6112/2022 nella quantificazione delle somme dovute.
Ha lamentato parte appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, disapplicando la normativa sopra citata, ha attribuito alla dott.ssa un importo in realtà a CP_1
lei non spettante.
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. – per errata ed illogica motivazione della sentenza n. 6112/2022.
Parte appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dall'Istituto, in quanto erronea conseguenza della scelta del Tribunale di conformarsi alle risultanze della CTU contabile.
Ha, così, concluso: “1.In via principale e nel merito: accogliere il presente atto di appello per le ragioni di cui in narrativa e per quelle già esposte nella precedente fase giudiziale e, pertanto, annullare e/o riformare integralmente, la sentenza n. 6112/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di
Roma - Sezione Lavoro- Giudice Dott.ssa Cerroni, depositata e pubblicata in data 27.06.2022 e non notificata, in quanto errata, ingiusta, illegittima nonché illogica e contraddittoria per tutte le motivazioni espresse in premessa e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta dal
3 medesimo , alla Dott.ssa Parte_1
, in forza della predetta sentenza, nonché condannare, laddove fossero state Controparte_1
corrisposte medio tempore somme alla parte appellata in forza della sentenza impugnata, quest'ultima alla restituzione delle stesse in favore dell' Parte_1
[...]
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale, svolta nel giudizio di primo grado, per i motivi sopra spiegati, accertare e dichiarare che l' Parte_1 [...]
ha diritto alla restituzione da parte della dott.ssa della somma Parte_1 Controparte_1 di € 431,00 (quattrocentotreuntuno/00) oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria e, per
l'effetto, condannare la stessa al pagamento della predetta somma nei confronti dell'
[...]
. Parte_1 Parte_1
In via istruttoria: Si chiede disporre per tutti i motivi esposti in premessa il rinnovo della CTU.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Si è costituita in giudizio , la quale, ripercorrendo la normativa di riferimento, Controparte_1 ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto, con condanna alle spese di lite.
All'udienza del 24.6.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi.
1.1. Al fine di meglio comprendere la questione oggetto del giudizio, occorre premettere che la dott.ssa è dirigente medico di ruolo, ed è titolare di incarico di Responsabile di CP_1 CP_2
fin dal 2004, denominato U.O.S. Sistema Informativo Ospedaliero S.I.O.; in data 1.1.2014
[...]
l'appellata ha optato per il rapporto di lavoro non esclusivo (regime extramoenia); nell'ultimo contratto di incarico per l' U.O.S. Sistema Informativo Ospedaliero S.I.O., decorrente dal 2.1.2017, triennale e rinnovabile, è stato stabilito, all'art. 3, che “oltre al trattamento economico fondamentale spettante” alla dott.ssa compete anche la “retribuzione di posizione annua CP_1 complessiva corrispondente al peso di punti 24, pari ad € 13.472,38 fatti salvi… l'eventuale opzione per il regime di extramoenia che comporta la riduzione dell'importo citato ai sensi della normativa vigente”.
Pertanto, già prima della stipula del contratto accessivo di incarico del 2.1.2017, l'appellata aveva optato (nel 2014) per il rapporto di lavoro non esclusivo.
4 Ciò posto, non sono applicabili al caso di specie né l'art. 5 del CCNL Dirigenza Medica 2006/2009
– II biennio (CCNL 2010), né il c.d. allegato 7, punto 3, del CCNL della Dirigenza Medica del
3.11.2005, come sostenuto da parte appellante, in quanto la prima norma disciplina il rapporto in regime esclusivo, mentre l'allegato 7 si riferisce all'incarico di c.d. medico dirigente equiparato, dal momento che riguarda le “modalità applicative del comma 3 dell'art. 43 nei confronti di un dirigente medico a rapporto non esclusivo che dopo il conglobamento della retribuzione di posizione minima contrattuale non percepisca più tale voce e non abbia avuto a suo tempo, in relazione all'incarico conferitogli, la retribuzione di posizione variabile aziendale e l'azienda o ente, per effetto di valutazione positiva intenda attribuire al dirigente un incarico di alta professionalità (ex modulo funzionale DPR 384 del 1990) a decorrere dall' 1.1.2005”.
Come sopra evidenziato, infatti, l'appellata fin da luglio del 2004 ha sempre ricoperto un incarico di struttura semplice, non è mai stata un medico equiparato, ha sempre percepito la retribuzione di posizione unificata e la retribuzione di posizione variabile aziendale, e nel 2005 era ancora in regime di esclusività, avendo optato per il regime di non esclusività nel 2014.
Al contrario, come correttamente ritenuto dal Tribunale, trova applicazione, nel caso di specie, l'art. 7 CCNL Dirigenza Medica 2010, che disciplina il regime di non esclusività, che, a sua volta, rinvia all'art. 22 CCNL 2008 secondo cui “la retribuzione di posizione minima unificata di cui all'art. 43, comma 1 del CCNL 3 novembre 2005, confermata dall'art. 7 del CCNL 5 luglio 2006, rimane fissata nei valori stabiliti dalle tabelle stesse al 31 dicembre 2003”.
In applicazione dell'art. 43, comma 1, CCNL 2005: “A decorrere dal 31 dicembre 2003, la retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 3 degli artt. 39 e 40 dei dirigenti medici e veterinari già con rapporto di lavoro non esclusivo ed orario unico, residua dopo l'applicazione dell'art. 41, è unificata e direttamente attribuibile dall'azienda o ente nel valore indicato nell'ultima colonna delle seguenti tavole”.
Pertanto, per l'incarico di struttura semplice, la retribuzione di posizione unificata spettante alla appellata è determinata contrattualmente nella misura fissa di € 2.568,43.
1.1. Anche con riferimento alla retribuzione di posizione variabile c.d. aziendale, le censure dell' appellante - secondo cui sarebbe errato riconoscere alla appellata il 50% della Pt_1 retribuzione di posizione variabile aziendale, come previsto dall'art. 43, comma 5, del CCNL 2005 nel rapporto non esclusivo, essendo assorbibili le c.d. differenze sui minimi - non colgono nel segno.
Come correttamente evidenziato dalla difesa di parte appellata, a partire dal 1.1.2004 tutte le retribuzioni dei dirigenti medici hanno subito il c.d. conglobamento.
5 L'art. 41 CCNL Dirigenza Medica 2002/2005 - I Biennio economico, rubricato “Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti medici e veterinari. Conglobamenti”, ha previsto che, a decorrere dal 31 dicembre 2003, lo stipendio tabellare annuo lordo per i dirigenti medici e veterinari, sia con rapporto di lavoro esclusivo, sia con rapporto di lavoro non esclusivo, veniva stabilito in misura fissa e se il rapporto era esclusivo venivano conglobate e riassorbite alcune voci, tra cui nella misura di “€ 5.360,24 (€ 5.806,93 compresivi della 13^ mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale annua degli articoli da n. 37 a n. 40”.
In buona sostanza, quindi, a decorrere dall'1.1.2004, gran parte della retribuzione di posizione minima veniva conglobata nello stipendio tabellare, e la residua parte veniva definita come
“posizione minima unificata”.
Il successivo CCNL Dirigenza Medica 2002/2005 - II Biennio economico, all'art. 5, comma 4, specificava espressamente che gli incrementi della retribuzione di posizione minima unificata non venivano riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni, e, pertanto, si aggiungevano alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente. Tali incrementi contrattuali non assorbibili venivano definiti “differenze sui minimi”.
Inoltre, l'art. 43 del CCNL 2002/2005, al comma 2, disponeva che “alla retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo si aggiunge la retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente già attribuita e residua di cui al comma 4 degli artt. 39 e 40”, e al comma 5 stabiliva che “ai dirigenti a rapporto esclusivo che, a decorrere dal 1 gennaio 2005… optino per il rapporto di lavoro non esclusivo compete la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui al comma 1 già decurtata con il presente articolo senza ulteriori interventi contabili da parte delle aziende o enti. Questi dovranno, invece, procedere nei confronti degli stessi dirigenti alla decurtazione del
50% della retribuzione variabile aziendale ove attribuita”.
Anche l' , nei pareri depositati da parte appellata nel giudizio di primo grado, ha chiarito che: CP_3
“Le voci retributive della retribuzione di posizione dei dirigenti come previste dai CCNL vigenti sono le seguenti:
1. Retribuzione minima unificata, i cui valori sono fissati dalle tabelle dei CCNL per ciascuna tipologia di incarico, indipendentemente dalla graduazione delle funzioni effettuata presso ciascuna Azienda;
2. “differenza sui minimi” determinata dall'incarico conferito;
3. retribuzione variabile aziendale, i cui valori sono necessariamente correlati alla graduazione delle funzioni effettuata presso ciascuna Azienda”, e che la differenza sui minimi dovuta a titolo di
6 incremento della retribuzione minima unificata non è assorbibile nella retribuzione variabile aziendale (pareri n. 164/2011 e n. 274/2015).
2. A ciò consegue la correttezza dei calcoli effettuati dal CTU nel giudizio di primo grado, in quanto costui, facendo applicazione dell'art. 7 del CCNL Dirigenza Medica 2010, che, come visto, disciplina il regime di non esclusività, ha individuato l'importo di retribuzione di posizione unificata per l'incarico di struttura semplice spettante alla dott.ssa , nella misura fissa di € CP_1
2.568,43, come previsto dalla contrattazione collettiva;
ad essa ha aggiunto la retribuzione di posizione variabile aziendale, prevista nel contratto di incarico della appellata del 2017, decurtata al
50%, nella misura di € 6.736,69 annui;
ha tenuto conto, nel conteggio, degli arretrati erogati dall' . Pt_1
3. L'appello deve essere, pertanto, respinto.
4. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (€ 19.861,60), con distrazione in favore dell'avv. Maria Cristina
NN, che si è dichiarata antistataria.
Deve, infine, darsi atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di lite del grado, che liquida in € 2.800,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Maria Cristina NN;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 24.6.2025
Il Giudice relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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