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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 03/06/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, in persona del dott. Alessandro Di Giacomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1419 del 2017 R.G., promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), rappresentati e difesi dall'avv. Gian Luca Conti e dall'avv. Maurizio Raffaele
[...]
Diomedi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Calangianus, via Olbia
15,
Parte attrice
CONTRO
(c.f. – Partita IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Ghia e dall'avv. Enrica
Maria Ghia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via dellel Quattro fontane 10,
Parte convenuta
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.2.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note in atti e la causa veniva trattenuta in
1 decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio l' ed esponevano che, in 16 gennaio 1981 avevano stipulato con Controparte_1
il della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde un contratto di mutuo Controparte_2 condizionato per l'importo di £. 50.000.000, che, a causa di gravi difficoltà sopraggiunte, avevano onorato solo la prima rata;
che, nel mese di luglio del 2005, le parti si erano accordate per la definizione transattiva della vicenda, e che avevano a tal fine versato alla banca la complessiva somma di €. 208.155,62.
Riferivano di aver richiesto alla convenuta, con lettera dell'8.5.2015, la restituzione degli interessi versati in base all'accordo raggiunto, avendo la banca applicato di un tasso di interesse superiore ai tassi soglia previsti dalla legge n. 108/1996, ma senza alcun esito.
Facevano presente che l'accordo transattivo raggiunto tra le parti nel 2005, avente natura novativa poiché aveva sostituito le originarie pattuizioni, anche in tema d'interessi, era nullo poiché posto in essere in violazione della normativa sull'usura, con il conseguente diritto ad ottenere la restituzione di quanto corrisposto a titolo di interessi.
In via subordinata, dichiaravano di voler agire in ripetizione degli interessi versati in misura superiore al tasso soglia rilevato in base alla legge n. 108/1996, e concludevano come in atti.
L' si costituiva in giudizio ed eccepiva l'estinzione, per intervenuta Controparte_1
prescrizione decennale, del diritto al ricalcolo ed alla restituzione delle somme versate, atteso che l'accordo transattivo si era perfezionato il 24.05.2004.
Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione del diritto degli attori al ricalcolo ed alla ripetizione di indebito relativamente a tutte le somme versate nell'anno 2005.
Contestava inoltre la fondatezza dei rilievi svolti dagli attori, atteso che l'accordo raggiunto non aveva comportato alcun elemento di novità rispetto alle originarie pattuizioni contrattuali.
Osservava inoltre che il contratto di finanziamento era stato stipulato in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. n. 108 del 1996, cosicchè le pattuizioni relative agli interessi corrispettivi e di mora erano legittime, contestava l'applicazione di tassi d'interesse usurari e concludeva come in atti.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti come da note in atti.
2 Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della convenuta.
È documentalmente provato, infatti, che l'intesa transattiva raggiunta dalle parti il 24.5.2004
(v. doc. 4 del fascicolo di parte attrice), come modificata, quanto ai soli termini di pagamento, dalla nota di Intesa Gestione Crediti del 4 luglio 2005 (v. doc. 5, pag. 4, del fascicolo di parte attrice), che l'ultimo versamento avrebbe dovuto essere eseguito dagli attori nel luglio del 2005.
Considerato che il pagamento di ratei di mutuo configura un'obbligazione unica, e che il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, osserva il
Tribunale che la lettera di contestazione inviata dal legale degli attori alla banca in data 8.5.2015
(v. doc. 6 del fascicolo di parte attrice), ricevuta dalla banca in data anteriore al 10.6.2015, come si desume dalla risposta della convenuta in pari data (v. doc. 7 del fascicolo di parte attrice), ha senza dubbio interrotto il decorso del termine decennale di prescrizione.
Tanto premesso, la domanda attrice è infondata e va dunque respinta.
È documentalmente provato, in primo luogo, che il contratto per cui è causa sia stato stipulato il 16.1.1981, e dunque ben prima dell'entrata in vigore della l. n. 108 del 1996.
Si rileva inoltre che, con il citato accordo transattivo, raggiunto dalle parti il 24.5.2004, esse non hanno affatto introdotto una nuova pattuizione relativa al tasso d'interesse, di cui non vi è infatti traccia alcuna nell'accordo, ma si sono limitate a concordare l'entità della somma dovuta a saldo e stralcio ed i termini del pagamento, cosicchè la previsione della misura degli interessi dovuti resta quella di cui all'originaria pattuizione del 1981.
Ne consegue che deve applicarsi alla fattispecie il principio di cui all'art. 1, comma 1, del d.l.
n. 394 del 2001, convertito nella l. n. 24 del 2001, secondo cui “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Osserva poi il Tribunale che neppure è possibile applicare alla fattispecie la disciplina in tema di usura sopravvenuta, essendo ciò stato escluso da Cass. SS.UU. n. 24675 del 2017, secondo cui “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante,
3 di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Non ravvisandosi dunque, per le ragioni esposte, alcuna ipotesi di applicazione di tassi usurari da parte della banca, la domanda attrice deve essere respinta.
Va infine rigettata la domanda della convenuta diretta ad ottenere il risarcimento dei danni per lite temeraria, poiché non è stata dedotta e dimostrata la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte attrice, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, e cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire in giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore domanda ed eccezione respinta;
respinge le domande avanzate dalla parte attrice;
respinge la domanda proposta dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, che si liquidano in €. 8.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Tempio Pausania, 3.6.2025
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
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