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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 4331/2024 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 4331/2024 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 23.1.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 43314/2024 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli alla Via Toledo n. 348 presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti Parte_2
RICORRENTE
E
, C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Marco Profili, e con lui elett.te dom.ta presso il suo studio in Napoli alla via E.A. Mario n. 15, giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: compensi di avvocato per prestazioni giudiziali civili
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza n. 4331/2024 r.g.a.c. Pag. 2 dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con ricorso ex art. 281-decies ss. c.p.c.-14 d.lgs. n. 150/11, depositato dinanzi al sopra intestato Tribunale in data 29 febbraio 2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza il 30 maggio 2024 il ricorrente agiva in giudizio avverso l'odierna resistente al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
«1. Ritenere e dichiarare che la SI.ra è tenuta al Controparte_1 pagamento in favore dell'avv. della complessiva Parte_1 somma di € 40.839,72, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali, per l'espletamento del mandato nel corso del giudizio dinanzi il Tribunale di Napoli recante rg. 8808/2022 per le attività espletate fino all'intervenuta revoca del mandato del
21.10.2022 (doc. n. 8);
2. per l'effetto, condannare la resistente, SI.ra al Controparte_1
pagamento della somma di € 40.839,72, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre
15% LP, Iva e cpa, se dovuti per legge.».
2.1. Premetteva il ricorrente: “- che in data 30.09.2021, l'esponente sottoscriveva con la SI.ra una convenzione che gli Controparte_1 conferiva l'incarico per l'assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa in tutte le vertenze giudiziali e stragiudiziali (ivi compreso il n. 4331/2024 r.g.a.c. Pag. 3 procedimento di mediazione) nei confronti della SI.ra Pt_3
, avente ad oggetto l'azione di riduzione delle legittima e la
[...] divisione dell'asse ereditario dei compianti genitori;
- che il valore della controversia veniva individuato nel valore indeterminato di particolare importanza;
- che nel predetto contratto si pattuiva esplicitamente in favore dell'Avv. il compenso per le Parte_1 prestazioni professionali in misura forfettaria, in base all'utile economico che sarebbe stato conseguito dalla cliente, a seguito della definizione delle predette vertenze con la SI.ra ; - che Parte_3 nella predetta convenzione veniva stabilito tra le parti che: “in caso di rinunzia alla lite e/o revoca del mandato, non determinata da colpa grave ovvero dolo del professionista, da parte della SI.ra
[...]
, ovvero di rinunzia al mandato da parte dell'avv. CP_1 Parte_1
, allo stesso spetterà un compenso in base all'attività
[...]
professionale effettivamente espletata sino alla cessazione del presente incarico professionale, secondo l'onorario massimo per lo scaglione di valore indeterminato di particolare importanza, ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/14”; - che, eseguendo l'incarico ricevuto, l'avv. Parte_1
incardinava presso il Tribunale di Napoli il giudizio di
[...]
impugnazione del testamento e di riduzione per lesione della legittima nei confronti della sorella, SI.ra , che veniva Parte_3
regolarmente iscritto a ruolo con il n. rg. 8808/2022 ed assegnato alla
VIII sezione civile […]; - che nel suddetto giudizio si costituiva la convenuta Sig.ra a ministero dell'Avv. Giovanni Parte_3
Ciappa e la causa proseguiva per la trattazione. - che alla udienza del
16.03.2023, il Giudice concedeva i termini ex art. 183, 6 comma, cpc;
- che in data 17.10.2022 l'Avv. depositava le memorie Parte_1
ex art. 183, 6 comma, cpc I termine;
- che in data 21.10.2022, la SI.ra
, a mezzo pec, revocava il mandato all'esponente; - Controparte_1 che in pari data l'Avv. , prendeva atto della revoca e Parte_1
chiedeva il pagamento della parcella redatta secondo i valori massimi, così come convenzionalmente pattuito, detraendo l'acconto ricevuto;
- che, pertanto, applicando il Decreto Ministeriale n. 55/2014 in base n. 4331/2024 r.g.a.c. Pag. 4 allo scaglione dell'indeterminabile di particolare importanza, valore massimo, per le fasi esclusivamente cu rate dall'avv. , la parcella ammontava ad € 34.473,30 come da Pt_1
seguente conteggio:
Fase di studio della controversia, valore massimo: € 6.075,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 4.009,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo: € 19.830,00
Compenso tabellare (valori massimi) € 29.914,00
Spese generali (15% sul compenso totale) € 4.487,10
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 € 72,20
Totale € 34.473,30
- che da tale somma di € 34.473,30 va detratto l'acconto di € 2.285,63
e, quindi aggiunti gli oneri previdenziali e fiscali come per legge, per cui si arriva ad un totale a saldo di € 40.839,72 (€ 34.473,30-€ 2.285,63
= € 32.187,67*4% = € 1.287,50 = € 33.475,18*22% = € 7.364,54 = €
40.839,72)”.
3. Si costituiva eccependo la nullità dell'accordo per Controparte_1
violazione del cd. patto di quota lite, l'assenza di preventivo scritto, la vessatorietà della convenzione laddove prevedeva un compenso sproporzionato rispetto all'attività espletata, l'assenza di svolgimento di attività istruttoria.
4. All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127- ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
7. La domanda è fondata, dovendosi rigettare tutte le eccezioni sollevate dalla resistente.
7.1. Irrilevante, in questa sede, è l'esistenza di un cd. patto di quota lite.
Invero quest'ultimo poteva rilevare nell'ipotesi in cui la resistente fosse risultata vittoriosa all'esito del giudizio in cui era patrocinata dall'avv.
; in tale ipotesi andava verificato se la pattuizione di una Pt_1
percentuale del risultato ottenuto fosse violativa del suddetto patto.
Nel caso di specie, tuttavia, stante la revoca del mandato compiuta dalla
, trova applicazione l'altra pattuizione contrattuale: “in caso di CP_1
n. 4331/2024 r.g.a.c. Pag. 5 rinunzia alla lite e/o revoca del mandato, non determinata da colpa grave ovvero dolo del professionista, da parte della SI.ra
[...]
, ovvero di rinunzia al mandato da parte dell'avv. CP_1 Parte_1
, allo stesso spetterà un compenso in base all'attività
[...]
professionale effettivamente espletata sino alla cessazione del presente incarico professionale, secondo l'onorario massimo per lo scaglione di valore indeterminato di particolare importanza, ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/14”, ove non vi è alcun divieto del cd. patto di quota lite.
7.2. E' infondata l'eccezione di assenza di preventivo: il corrispettivo è pattuito espressamente per l'ipotesi di revoca o rinuncia del mandato senza colpa grave o dolo dell'avv. (come nel cado si specie): Pt_1
“l'onorario massimo per lo scaglione di valore indeterminato di particolare importanza, ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/14”
7.3. Infondata è altresì la deduzione di vessatorietà della clausola in quanto prevedente “il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo” (p. 9 comparsa di costituzione e risposta).
Invero l'importo pattuito non è un credito risarcitorio, né una clausola penale, ma banalmente l'accordo delle parti sul corrispettivo spettante al professionista per la propria attività.
Né tale importo può ritenersi eccessivo o spropositato: esso rientra nei parametri previsti dal DM 55/14, senza superare neppure i valori massimi (ipotesi ammissibile: cfr. Cass. 10 ottobre 2018 n. 25054), ed
è proporzionato rispetto all'attività da compiere (riduzione legittima e divisione di due masse ereditarie).
Non è vero poi che il valore sia stato indicato nell'atto di citazione in poco più di € 600.000,00.
E' sufficiente leggere le conclusioni per comprendere come si tratti di una controversia avente valore indeterminabile (al momento dell'introduzione del giudizio):
“1) Preliminarmente, dichiarare aperta la successione del SI.
[...]
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 2 aprile Per_1
2013;
n. 4331/2024 r.g.a.c. Pag. 6 2) Accertare e dichiarare che l'atto di cessione di azienda del
15/01/2005, per notaio rep. 18354, per il Persona_2 prezzo di € 564.000,00, è una donazione indiretta e, per l'effetto, accertare il valore dell'azienda al momento dell'apertura della successione del SI. ; Persona_1
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi non fosse accertata la donazione indiretta per l'atto di cessione di azienda “Buca di Bacco”, condannare la convenuta, SI.ra , alla restituzione Parte_3 delle somma di € 200.000,00 e di € 364.000,00, oltre interessi e rivalutazione, in favore dell'eredità del SI. ; Persona_1
4) Accertare e dichiarare che l'atto di compravendita del 25/05/2007, per Notaio rep. 13956, avente ad oggetto la piena Persona_3 proprietà dell'appartamento sito in Capri alla Via Dalmazio Birago n.
22/b, piano secondo, con terrazzo di copertura, ivi compreso un piccolo appartamento costruito in sopraelevazione sul terrazzo, privo di titolo autorizzatorio, è una donazione indiretta e/o un negotium mixtum cum donatione e, per l'effetto, che l'ammontare della differenza tra valore di mercato dell'immobile ed il prezzo effettivamente versato, pari a €
1.000.000,00, ovvero la minor e/o maggiore somma che sarà accertata, costituisce oggetto di donazione;
5) Ricostruire ed accertare il valore dell'asse ereditario del de cuius e, per l'effetto, dichiarare la nullità di tutte le disposizioni effettuate in vita, nella parte in cui ledono le quote di legittima della SI.ra
[...]
e della SI.ra ; CP_1 CP_2
6) Disporre la reintegra della quota di legittima della SI.ra
[...]
e della SI.ra , mediante le riduzioni delle CP_1 CP_2
donazioni ai sensi degli artt. 555 e segg. cod. civ., con liquidazione della loro quota in natura e/o, in via subordinata, per equivalente, con rivalutazione monetaria ed interessi dell'eventuale somma a conguaglio da corrispondere ai legittimari;
7) Dichiarare aperta la successione ab intestato della SI.ra SI.ra nata a [...] il [...] ed ivi deceduta 21/10/2016, e CP_2
n. 4331/2024 r.g.a.c. Pag. 7 procedere alla divisione ereditaria del patrimonio, come risultante a seguito della reintegra della sua quota di legittima nonché dell'apertura della cassaforte stanziata nell'appartamento di proprietà della convenuta…”.
La deduzione “il valore della controversia è di € 656.212,49”, è indicata esclusivamente per fini fiscali: “L'indicazione del valore della causa, riportata in calce all'atto introduttivo del giudizio per la determinazione del contributo unificato dovuto per legge, ha finalità esclusivamente fiscale, sicchè non spiega alcun effetto sulla determinazione del valore della controversia …” (Cass. n.
18732/2015).
7.4. E' infine infondata la doglianza secondo cui non sarebbe dovuto il compenso per l'attività istruttoria, non avendo l'attore articolato richieste istruttorie.
Invero, ai sensi dell'art. 4 comma 5 lett. c) DM 55/14: “c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la deSInazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e deSInazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di n. 4331/2024 r.g.a.c. Pag. 8 complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
La fase istruttoria, dunque, va liquidata unitamente a quella di trattazione, nella quale rientra sia la deduzione a verbale di impugnazione dell'avversa comparsa con richiesta dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., secondo il rito ante cd. riforma Cartabia, sia il deposito della sola prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (già
Cass. n. 4698/2019).
8. Ne consegue che l'importo dovuto dalla resistente è pari ad €
40.839,72, come indicato dal ricorrente.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale del ricorrente e si liquidano, d'ufficio, in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, ai valori minimi, stante la non particolare difficoltà del giudizio, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, non espletata (scaglione da € 52.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
, di € 40.839,72;
[...]
b) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
, delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.906,00 per
[...] compensi ed € 600,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie (nella misura del 15% del compenso), I.V.A., se dovuta, e C.P.A. come per legge.
n. 4331/2024 r.g.a.c. Pag. 9 La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 4331/2024 r.g.a.c.
Il Giudice dott. Fabio Perrella
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