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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/05/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 190/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
tra
, nata a [...] l'[...] e residente in [...]
Tiberio Claudio n. 43, C.F.: , rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Laura Flor del Foro di Trento (C.F.: - fax: C.F._2
0463/608588 – ed elettivamente domiciliata Email_1
presso lo studio di questi in Cles (Tn), Piazza Granda n. 42, giusta delega resa su separato foglio e allegato al ricorso
Parte ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1
via Tiberio Claudio n. 43, C.F.: C.F._3
Parte resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: come da verbale di udienza del 07 maggio 2025, la ricorrente ha chiesto l'emissione della pronuncia parziale di separazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata costituzione del resistente ed il tenore stesso delle allegazioni di parte ricorrente, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti dinanzi al
Giudice delegato per l'emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 473 bis. 22
c.p.c. e per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio i rapporti tra le parti saranno, inoltre, regolati sulla base di tali provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 473 bis. 22 c.p.c..
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va, inoltre, riservata alla sentenza definitiva.
Pag. 2 di 3
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art.279, cpv. n.4 cod. proc. civ.;
dichiara la contumacia del resistente;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Trento l'8.11.1972, e , nato a [...] il [...], i Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio nel Comune di Coredo, in data 05 luglio 1997, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Coredo al n. 2, parte
II, serie A, anno 1997;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
R. 3 novembre 2000, n. 396;
dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato come da separata ordinanza, al fine di consentire la prosecuzione del giudizio;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 190/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
tra
, nata a [...] l'[...] e residente in [...]
Tiberio Claudio n. 43, C.F.: , rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Laura Flor del Foro di Trento (C.F.: - fax: C.F._2
0463/608588 – ed elettivamente domiciliata Email_1
presso lo studio di questi in Cles (Tn), Piazza Granda n. 42, giusta delega resa su separato foglio e allegato al ricorso
Parte ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1
via Tiberio Claudio n. 43, C.F.: C.F._3
Parte resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: come da verbale di udienza del 07 maggio 2025, la ricorrente ha chiesto l'emissione della pronuncia parziale di separazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata costituzione del resistente ed il tenore stesso delle allegazioni di parte ricorrente, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti dinanzi al
Giudice delegato per l'emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 473 bis. 22
c.p.c. e per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio i rapporti tra le parti saranno, inoltre, regolati sulla base di tali provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 473 bis. 22 c.p.c..
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va, inoltre, riservata alla sentenza definitiva.
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art.279, cpv. n.4 cod. proc. civ.;
dichiara la contumacia del resistente;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Trento l'8.11.1972, e , nato a [...] il [...], i Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio nel Comune di Coredo, in data 05 luglio 1997, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Coredo al n. 2, parte
II, serie A, anno 1997;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
R. 3 novembre 2000, n. 396;
dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato come da separata ordinanza, al fine di consentire la prosecuzione del giudizio;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi
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