Art. 3.
Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il commercio con l'estero, e' istituita una Commissione composta di:
un rappresentante del Ministero degli affari esteri, con funzioni di presidente;
un rappresentante del Ministero delle finanze;
un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;
un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
un rappresentante del Ministero del commercio estero;
un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;
quattro rappresentanti dell'armamento nazionale, designati dal Ministero della marina mercantile, su proposta delle Organizzazioni armatoriali a carattere nazionale;
due esperti delle categorie economiche utenti del naviglio, nominati dal Ministero dell'industria e commercio, sentito il Ministero delle partecipazioni statali.
Per ciascuno dei rappresentanti e' nominato un membro supplente.
La Commissione potra' valersi dell'opera di esperti di volta in volta convocati.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero della marina mercantile.
Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il commercio con l'estero, e' istituita una Commissione composta di:
un rappresentante del Ministero degli affari esteri, con funzioni di presidente;
un rappresentante del Ministero delle finanze;
un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;
un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
un rappresentante del Ministero del commercio estero;
un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;
quattro rappresentanti dell'armamento nazionale, designati dal Ministero della marina mercantile, su proposta delle Organizzazioni armatoriali a carattere nazionale;
due esperti delle categorie economiche utenti del naviglio, nominati dal Ministero dell'industria e commercio, sentito il Ministero delle partecipazioni statali.
Per ciascuno dei rappresentanti e' nominato un membro supplente.
La Commissione potra' valersi dell'opera di esperti di volta in volta convocati.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero della marina mercantile.